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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 161/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 161/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
17/09/1961, (C.F.: ), entrambi residenti a[...]
Oreste Vecchi n. 16, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Raucci e domiciliati presso il suo studio sito in Marcianise (CE) al viale Martin
Luther King nr. 14;
-attrice-
Contro
1
24/11/1956 a Marcianise (CE), ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Iacuzio (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
sito in Caserta(CE) alla Via Caprio Maddaloni, n. 19;
-convenuto-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1
, proprietari di un immobile ad uso abitativo e di un garage Parte_2
siti in Marcianise alla via Oreste Vecchi n. 16, convenivano in giudizio la signora , proprietaria dell'immobile confinante, per Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del distacco della copertura coibentata del fabbricato della convenuta, avvenuto nella notte
2 tra il 10 e l'11 settembre 2017 durante un violento nubifragio. Gli attori deducevano che la copertura, per effetto del forte vento, si era sollevata e traslata per circa 30-40 metri, andando a collidere con la loro proprietà e arrecando danni significativi a piante ornamentali (tra cui una
[...]
e un' ), impianti di illuminazione del CP_2 Controparte_3
giardino, la ringhiera di confine e la copertura in marmo del cancello pedonale, due autovetture di loro proprietà (una Mini One e una Nissan
KE) parcheggiate sulla pubblica via. Specificavano, altresì, che nel medesimo giorno dell'evento veniva richiesto l'intervento della Polizia
Municipale, dei Vigili del Fuoco e del personale tecnico comunale, i quali accertavano il pericolo causato dalla struttura distaccata e lo stato di degrado dell'immobile della convenuta. In particolare, il Comune di
Marcianise emetteva l'Ordinanza Dirigenziale n. 194 del 13/09/2017 con carattere contingibile e urgente, ordinando la messa in sicurezza del fabbricato e inibendone l'uso e che successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti, veniva riscontrata la totale abusività delle opere edili insistenti sull'immobile della convenuta, con conseguente emissione della
Ordinanza Dirigenziale n. 247 del 16/10/2017 recante l'ingiunzione alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.
Sulla scorta di ciò gli attori, ritenendo sussistente la responsabilità della convenuta ex artt. 2053, 2051 e, in subordine, 2043 c.c., per danno da rovina di edificio e da cosa in custodia, citavano in giudizio la medesima affinché fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'evento con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la convenuta la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.c. e nel merito
3 chiedeva il rigetto delle domande attore rilevando che i danni per cui gli attori chiedevano il risarcimento erano riconducibili all'eccezionalità del nubifragio che si era abbattuto sul territorio di Marcianise sicché alcune responsabilità poteva esserle attribuita trattandosi di caso fortuito. In ragione di ciò chiedeva il rigetto delle domande attore con vittoria di spesa ed onorari.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va rilevato che prive di pregio assumono le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo, atteso che sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della convenuta al ristoro dei danni subiti dagli attori in conseguenza del fatto sopra descritto.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, sebbene nei limiti di cui alle seguenti valutazioni. Va in ogni caso premesso che gli attori agiscono invocando in via alternativa le fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia), 2053 c.c. (rovina di edifici) o 2043 c.c. (clausola generale di responsabilità aquiliana) – per ottenere tutti i danni di natura patrimoniale, conseguenti al sinistro occorso nella notte tra il 10.09.2017
e 11.09.2017 in Marcianise in via Oreste Vecchi, quando sull'abitazione
4 degli attori e sulle automobili ivi parcheggiate si abbatteva un lamiera di rivestimento dell'edificio della convenuta.
A sua volta la convenuta, pur contestando la dinamica del sinistro come sopra riferita, oltre a contestare il quantum debeatur, chiedeva il rigetto integrale delle domande per la sussistenza nella specie di un caso fortuito o di una forza maggiore, rappresentato da una violenta tempesta le cui raffiche di vento, di eccezionale portata, hanno causato il distacco delle lamiere in questione.
La contestazione della dinamica del sinistro prospettata dalla convenuta, ha reso necessaria la prova da parte degli attori del nesso di causalità in ordine ai danni che gli attori hanno subito, ossia del fatto che i danni lamentati dagli attorei fossero proprio dovuto alle lamiere distaccatisi dall'edificio della convenuta.
Sul punto si deve osservare che parte attrice ha, tramite le allegazioni fotografiche, dimostrato la sussistenza del nesso di causalità. Le immagini depositate dalla difesa attorea dimostrano che i danni subiti dagli attori soano derivati proprio dalla copertura dell'abitazione della convenuta;
fatto per altro incontestato atteso che la stessa convenuta nelle memorie conclusionali cosi riteneva: “la signora , infatti, è la principale CP_1
danneggiata dal nubifragio abbattutosi nei territori di Marcianise e
Capodrise nella notte tra il 10 e l'11 settembre 2017, essendosi ritrovata l'abitazione priva di parte della copertura.). In particolare le fotografie recanti la data 11/09/2017 ore 11.35 mostrano l'imponente copertura coibentata adagiata sul cancello di ingresso dell'abitazione degli attori e sull'autovettura Nissan KE che era parcheggiata su strada (come da foto allegate).
5 Tale circostanza è stata poi confermata in udienza dal testimone di parte attrice sig. che ha dichiarato, in modo del tutto Testimone_1
attendibile, che pur non avendo visto il momento in cui si verificava il distaccamento della copertura, il giorno seguente dichiarava : “ verificai che pezzi del coibentato della sig.ra erano finiti sia sull'auto CP_1
dell'attore che si trovava parcheggiata nella strada che costeggia la sua abitazione, sia sulla ringhiera che sul muretto della sua abitazione , piegando la prima e rompendo il muretto ad essa sottostante.” Il testimone precisava altresì che: “ …Ricordo che l'attore subì danni alle piante del giardino che non so dire se provocati dalla grandine e bufera ovvero dalla caduta dei pannelli. Non ho fatto caso ai lampioni. Ho visto la Nissan KE con un pannello appoggiato sopra così come i danni al cancello ed alla ringhiera. Non ho fatto attenzione ai pali della luce e non so se gli stessi presentassero dei danni.” Il testimone, dunque, conferma quanto presente nelle fotografie prodotte dagli attori dove sono visibili i danni all'autovettura Nissan KE, al cancello e alla ringhiera e portando alla conclusione che questi siano derivati dal distacco della lamiera rivenuta proprio sulla recinzione dell'abitazione degli attori mentre nulla dice in ordine alle piante del giardino, ai danni relativi all'impianto di illuminazione presente nel giardino e neppure ai danni, pur richiesti, subiti dall'autovettura mini One.
Dal materiale fotografico non è possibile desumere che i danni subiti dalle piante siano derivati dalla caduta della lamiera e piuttosto dal vento forte, essendo del tutto verosimile che talune piante, soprattutto se non ben radicate, possano andare distrutte per opera del vento forte. Identico discorso, in assenza di una conferma da parte del testimone, lo si può
6 ritenere per i lampioni - pure presenti nel giardino- ben potrebbero essersi danneggiati a causa dl vento forte, ed del pari può dirsi per i danni della lamentati all'autovettura Mini, dove l'attore allega fotografie la cui compatibilità non può essere - con un alto grado di probabilità- attribuibile all'evento per cui è causa essendo una tipologia di danni – quella presente in foto- talmente generica da non potendosi escludere- come contestato dalla convenuta- che questi fossero preesistenti all'evento.
Chiarito ciò in ordine al perimetro del nesso causale e della prova offerta dagli attori, si aggiunge che la stessa convenuta, nella comparsa di costituzione, nel descrivere la dinamica del sinistro, al fine di argomentare la sussistenza nel caso di specie del “caso fortuito”, aveva dichiarato che le lamiere distaccatisi dall'edificio della propria abitazione erano state “portate via dal vento”. Infine anche gli attori avevano fatto rilevare che nella notte dell'evento si il comune di Marcianise era stato colpito da un violento nubifragio accompagnato da intesa pioggia e grandine.
Ne consegue che alcun dubbio sussiste sul fatto che un violento nubifragio ha colpito nella notte tra il 10 e l'11 settembre 2017 il comune di Marcianise, e che altrettanto pacifico è che la copertura coibentata sia stata la causa di una parte dei danni lamentata dagli attori.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni di cui sopra, che sono facilmente ravvisabili tutti gli elementi costitutivi delle due fattispecie di responsabilità oggettiva invocate dagli attori, ossia il fatto che una parte dei danni lamentati sono stati causati da cose in custodia della convenuta ovvero dalla rovina di un suo edificio (cfr. artt. 2051 e 2053 c.c.).
7 Riguardo a quest'ultima è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che
“in tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati” (cfr. Cass., 12.11.2009, n. 23939, rv. 610182 e Cass.,
29.03.2007, n. 7755, rv. 596959).
E' noto, d'altra parte, il rapporto di specialità tra le due fattispecie in questione, dal momento che la responsabilità per rovina di edificio realizza un'ipotesi particolare di danni da cose in custodia, con la conseguenza, che la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., pur non espressamente prevista, perché la norma fa piuttosto riferimento al fatto che la rovina “non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. Infatti, la ricorrenza di una causa del danno, violenta improvvisa ed imprevedibile implica logicamente anche che la rovina non sia dipesa da difetto di manutenzione ovvero vizio di costruzione
(cfr. Cass., 21.01.2010, n. 1002m rv. 611048).
Soddisfatto l'onere probatorio- in ordine all'an della responsabilità - incombente in capo agli attori, maggiormente controversa è, invece, proprio la sussistenza della prova liberatoria da parte della convenuta.
Con specifico riferimento all'art. 2053 c.c. parte convenuta pretende di aver fornito la prova liberatoria sulla sola base delle generiche allegazioni, secondo cui l'immobile, tutt'altro che in stato di abbandono era stato oggetto di recente ristrutturazione, e che in data 11.09.2017 a causa di evento straordinario (forte vento e grandinata) nel Comune di Marcianise
8 si era verificato il distaccamento della copertura della propria abitazione e che in ogni caso la copertura non risultava pericolante e/o danneggiata tale da riuscire ad esser rimossa da situazioni metereologiche di carattere ordinario Si tratta, in tutta evidenza, di una mera allegazione, insufficiente sia per la sua assoluta genericità (non specificando ne provando quanto tempo prima rispetto alla rovina è stato svolto il lavoro di ristrutturazione ed in cosa consistesse) sia perchè, attinente alla sola manutenzione e non anche al vizio di costruzione, al quale pure si estende la prova liberatoria ed infine in ogni caso, poiché non ha superato quanto prodotto dall'attore con ordinanza dirigenziale n 194 del 13 settembre 2017.
In altri termini, se anche si dovesse ritenere, superando gli indicati rilievi critici inerenti al merito della prova offerta, che essa fornisca la prova che la rovina non sia dipesa da difetto di manutenzione, comunque parte convenuta sarebbe responsabile, a norma dell'art. 2053 c.c., non avendo fornito la prova dell'assenza del vizio di costruzione, che pure può essere stata la causa della rovina.
Più seria è, invece, la difesa fondata sulla ricorrenza nella specie di un caso fortuito che, come si è sopra visto, può determinare l'esonero da responsabilità non solo ai fini dell'art. 2051 ma anche dell'art. 2053 c.c.
E' pacifico che il distacco delle lamiere dall'edificio della convenuta è avvenuto in corrispondenza di un violento temporale, con pioggia, grandine e raffiche di vento. Altamente controversa è, invece, la questione se detto evento possa o meno essere qualificato come caso fortuito o forza maggiore, esonerando quindi da responsabilità parte convenuta.
9 Si deve riconoscere che la sia gli attori, che i conventi, allegano che il sinistro si è verificato in corrispondenza di un evento atmosferico di notevole intensità, che quella notte ha provocato danni notevoli agli edifici(come alla sede del comune di Marcianise ed altri edifici come rilevato anche nell'ordinanza dirigenziale n 149 prodotta dagli attori) proprio nella zona dove si è verificato il sinistro.
Tuttavia parte convenuta ad eccezioni delle mere allegazioni nulla ha provato, tramite l'utilizzo di dati scientifici (nella specie, i rilevamenti della stazione metereologica più vicina, con le relative misurazione di intensità dei venti e l'intensità delle precipitazioni) tali da ritenere l'evento come eccezionale. L'eccezionalità utilizzata nel gergo comune (cfr. ordinanza 149/2017 “visto: a seguito delle precipitazioni a carattere temporalesco eccezionali, con violente raffiche di vento in tutta la provincia di Caserta) è tuttavia diversa da quella che la giurisprudenza ritiene idonea ad ingrate il caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità. La Suprema Corte ha, difatti, in tempi recenti, con un pronunciamento a sezioni unite, stabilito una serie di principi che devono regolare l'accertamento della ricorrenza del caso fortuito in occasione dei danni causati da eventi meteorici di particolare intensità e definendo i caratteri tipici che sono necessari affinché un dato evento meteorico integri il caso fortuito. Secondo la Corte affinché un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai dell'art.2051 c.c. occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità.
Imprevedibilità, intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed eccezionalità intesa come sensibile deviazione ( ed appunto eccezione)
10 dalla frequenza statistica accettata come normale. Ne consegue che sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità l'indagine volta a comprendere se l'evento possa essere qualificato come eccezionale ed imprevedibile dovrà essere orientata a verificare l'eventuale ricorrenza passata di fenomeni analoghi nei medesimi luoghi.
Nel caso che ci occupa il convenuto non ha provato l'eccezionalità e l'imprevedibilità del fenomeno;
né, agli atti vi è prova che gli edifici nelle immediate vicinanze non risultano aver subito danni di sorta;
né, che si siano verificati numerosi interventi dei vigili del fuoco, sicché in mancanza di allegazioni e prove più specifiche sui danni riportati dagli ulteriori edifici, dove si siano verificati, non si può escludere che anche in quei casi fossero riscontrabili vizi di costruzioni o difetti di manutenzione degli edifici danneggiati. Ne consegue che, in assenza di prova liberatoria da parte della convenuta, deve essere dichiarata la responsabilità della . CP_1
Pertanto, questo giudice, ritiene che l'evento atmosferico in questione, pur di notevole intensità e violenza, non possa essere propriamente qualificato come caso fortuito o forza maggiore con conseguente responsabilità della convenuta.
In ordine al quantum debeatur, gli attori allegavano i preventivi ai fini della determinazione dei danni subiti. La convenuta, viceversa non sollevava specifiche contestazioni sui preventivi, limitandosi ad affermare che la richiesta risarcitoria fosse eccessiva.
In assenza di contestazioni specifiche il Tribunale ritiene che il fatto sia considerato come non contestato e che pertanto gli attori vadano riconosciute le somme come richieste dai preventivi allegati.
11 Al riguardo deve ricordarsi che: se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Non sfugge, quindi, al principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione.
Ne consegue che agli attori, andranno attribuite le seguenti somme a titolo di risarcimento, rispetto ai danni la cui derivazione causale è stata provata, così come richieste e supportate dai preventivi in atti. In particolare spetterà la somma di € 793,00 per i danni relativi alla copertura sopra il cancello;
€488,00 per i danni subiti al cancello comprensivi del materiale;
€ 1.187,73 per la riparazione dell'auto
"N KE “ tale somma che rappresenta la sola quota che è rimasta a carico del danneggiato, poiché l'attore ha dichiarato che nelle more del giudizio, è stata escussa una polizza danni, grazie alla quale ha potuto ottenere un quota dell'80% del danno stimato, sicchè la somma liquidata rappresenta il 20 % che è rimasto a carico dell'assicurato e che pertanto deve essere traslato sul danneggiante.
Pertanto, il danno risarcibile è pari ad € 2.468,00 su tale somma andranno poi calcolati gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti del convenuto nei limiti di cui sopra.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara responsabile la sig.ra , per i danni subiti Controparte_1
da e e la condanna alla somma di Parte_1 Parte_2
euro € 2.468,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna, per l'effetto, la convenuta , a Controparte_1
rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% .
Lì, 30/04/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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