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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/08/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3226/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – restituzione anticipazione somme
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Del Parte_1
Bene, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Stasio, come da procura in atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2019, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 687/2019 emessa
[...] dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria in data 12.2.2019, la quale, accogliendo l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
667/2011 aveva revocato detto decreto ingiuntivo e aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannano esso appellante a pagare al la complessiva somma di euro 1.080,51 oltre interessi CP_2
e rifusione delle spese di lite. L'appellante deduceva a motivi di appello: 1) l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine all'accoglimento parziale delle conclusioni del ctu dr. 2) Persona_1
l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al parziale riconoscimento della domanda riconvenzionale , mancanza di prove documentali, erroneo riconoscimento della somma di euro 800,00 in via equitativa. Per tali motivi l'appellante chiedeva “in riforma e/o annullamento della sentenza (…), accogliere la domanda di declaratoria di nullità, invalidità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 e inefficacia della relativa decisione, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per i motivi sopra esposti” e per l'effetto condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Costituitosi in giudizio, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia ex art. 342 c.p.c., sia ex art. 348 bis c.p.c., sia l'acquiescenza ex art. 346 c.p.c. al capo della sentenza che aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale;
eccepiva altresì l'inammissibilità di domande nuove formulate per la prima volta in appello in ordine al pagamento dei compensi di amministratore condominiale, laddove in primo grado aveva agito solo per la restituzione di somme a suo dire da egli anticipate al Supercondominio. Rilevava comunque anche l'infondatezza nel merito delle domande dell'appellante, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c., di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le relative repliche. L'appello è ammissibile sotto i vari profili evidenziati dall'appellato, ma comunque rilevabili di ufficio. Giova preliminarmente ricostruire la vicenda processuale di primo grado. Con ricorso monitorio proposto al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il Pt_1 ebbe ad esporre di aver rivestito la carica di amministratore del
[...]
, deducendo di essere creditore del medesimo della Controparte_1 somma complessiva di euro 1.637,59 “in virtù di somme anticipate nel corso della sua amministrazione”. Alla luce di questa causale otteneva il decreto ingiuntivo n. 667/2011 per la predetta somma. Il propose Controparte_1 opposizione al detto decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale, lamentando un ammanco di cassa relativamente al bilancio 2009 -2010, dovuti ad errori di registrazione, mancata registrazione di bollette condominiali incassate e, soprattutto, errori di riporto e doppie registrazioni di operazioni contabili, ed evidenziando, altresì, che detto bilancio, tra l'altro, non era stato approvato dall'assemblea condominiale. Detto bilancio, infatti, è stato, poi, approvato solo in data 23 maggio 2011, a seguito della rielaborazione da parte dell'amministratore subentrante, che aveva rilevato l'ammanco di cassa relativamente al bilancio approvato in data 18 ottobre 2005, gli errori di riporto e conteggio dei saldi relativi alla riscossione dei conguagli degli anni 2002/2005, la non debenza al del compenso relativo al mese di maggio 2010, Pt_1 essendo stato lo stesso revocato dall'incarico di amministratore condominiale nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 mese di maggio 2010, come documentato in atti ed incontestato tra le parti e non avendo svolto, dopo detta data, alcuna attività diversa dalla consegna della documentazione che, tra l'altro, era avvenuta dopo diversi solleciti da parte dell'amministratore subentrante. L'opponente indicava in euro 1.800,00 la somma dovuta dal per i costi sostenuti dallo stesso Supercondominio Pt_1 per la rielaborazione dei bilanci dell'anno 2009 e di quello da gennaio a maggio 2010 nonché per la gestione e correzione dell'elenco bollette relative ai saldi e conguagli. Per tali motivi l'opponente ebbe dunque a richiedere, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del in via riconvenzionale al Pt_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 2.879,78 oltre interessi legali dal dì d'insorgenza dei singoli crediti fino al soddisfo effettivo. Il
costituitosi in giudizio davanti al GdP, si limitava a chiedere il rigetto Pt_1 dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo in quanto nullo per la carenza dei requisiti essenziali indicati nell'art. 163, 3° co. n. 2 c.p.c. nonché perché infondato in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e riconoscendo comunque il diritto al compenso in favore di esso opposto. Il CdP faceva espletare una ctu con il dott. e all'esito le parti si Persona_1 riportavano alle proprie domande ed in particolare l'opposto precisava Pt_1 le conclusioni chiedendo di “ rigettare l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e la spiegata domanda riconvenzionale in quanto nullo per la carenza dei requisiti essenziali indicati ex art. 163 c.p.c. 3° comma ed infondato in fatto e in diritto;
3) condannare controparte alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”. Ciò premesso l'atto di appello è palesemente inammissibile ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.. Invero l'appellante ha chiesto “in riforma e/o annullamento della sentenza (…), accogliere la domanda di declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia della relativa decisione, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per i motivi sopra esposti”, senza però che nell'atto di appello siano minimamente specificati i motivi per i quali la decisione del GdP sia affetta da nullità, invalidità ed inefficacia. Altresì, si limita a chiedere il rigetto delle eccezioni dedotte dall'appellato nel giudizio di primo grado e null'altro. In particolare non chiede il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, né della domanda riconvenzionale proposte dall'appellato in primo grado, rispetto alla quale va dichiarato il passaggio in giudicato per intervenuta acquiescenza ex art. 346 c.p.c.. Infatti, il chiedendo il mero rigetto delle eccezioni dedotte dall'appellato nel Pt_1 giudizio di primo grado, nulla ha chiesto in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal in primo grado e accolta Controparte_1 parzialmente dal giudice di prime cure. Anche l'eccezione di nullità dell'atto di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per asserita carenza del requisito previsto dall'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. relativamente all'indicazione del codice fiscale, benché del tutto infondata e, difatti, implicitamente disattesa dal Giudice di prime cure, non essendo stata espressamente riproposta dall'appellante, deve necessariamente intendersi rinunciata e, pertanto, su di essa si è formato il giudicato per intervenuta acquiescenza. L'appellante, inoltre, con l'atto di appello introduce una domanda nuova e mai formulata in primo grado, ovvero quella di pagamento del compenso per la propria attività di amministratore condominiale. Difatti, con la domanda in via monitoria, l'odierno appellante aveva richiesto ed ottenuto esclusivamente il pagamento della “residua somma pari ad euro 1.637,59 in virtù di somme anticipate nel corso della sua amministrazione”. Nel giudizio di primo grado a cognizione piena, instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, il concluse per il solo dell'opposizione e la conseguente conferma del Pt_1 decreto ingiuntivo. Dunque, nel giudizio di primo grado, il ebbe ad Pt_1 azionare soltanto detta domanda di pagamento dell'importo di euro 1.637,59 per somme anticipate nel corso dell'amministrazione. Con il proposto appello, invece, il sembra lamentare anche un asserito difetto di motivazione Pt_1 della sentenza in ordine all'accoglimento parziale delle conclusioni del ctu, prospettando un errore del dott. , laddove, nelle proprie Persona_1 conclusioni, nel ritenere dovuto il compenso dell'amministratore uscente per il periodo gennaio – maggio 2010, somma tale compenso, pari ad euro 1.996,80, alle somme anticipate di euro 1.637,59 di cui l'odierno appellante aveva chiesto la restituzione, pervenendo ad un totale di euro 3.634,39. Per tale via, l'appellante asserisce che da tale ultima base economica si sarebbero dovute poi detrarre le correzioni ma, di siffatta guisa, introduce inammissibilmente una domanda nuova, ovvero la domanda di pagamento del compenso per l'attività di amministratore condominiale nel periodo gennaio – maggio 2010, mai proposta in primo grado. Tale domanda non può trovare ingresso nel giudizio di appello in quanto avente una causa petendi diversa, ovvero il pagamento del compenso professionale contrattualmente convenuto, rispetto a quella di restituzione di somme anticipate oggetto del giudizio di primo grado. È evidente, quindi, la violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. e, pertanto, fermamente si eccepisce l'inammissibilità di tale nuova domanda. Tali plurimi motivi di inammissibilità dell'appello, rende inutile l'esame del merito, anch'esso infondato alla luce di quanto dedotto e provato Pt_2 dall'appellato già in primo grado, come chiaramente illustrate nella comparsa di costituzione in appello, che questo giudice condivide in pieno e qui richiama.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 30.07.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Del Parte_1
Bene, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Stasio, come da procura in atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2019, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 687/2019 emessa
[...] dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria in data 12.2.2019, la quale, accogliendo l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
667/2011 aveva revocato detto decreto ingiuntivo e aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannano esso appellante a pagare al la complessiva somma di euro 1.080,51 oltre interessi CP_2
e rifusione delle spese di lite. L'appellante deduceva a motivi di appello: 1) l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine all'accoglimento parziale delle conclusioni del ctu dr. 2) Persona_1
l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al parziale riconoscimento della domanda riconvenzionale , mancanza di prove documentali, erroneo riconoscimento della somma di euro 800,00 in via equitativa. Per tali motivi l'appellante chiedeva “in riforma e/o annullamento della sentenza (…), accogliere la domanda di declaratoria di nullità, invalidità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 e inefficacia della relativa decisione, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per i motivi sopra esposti” e per l'effetto condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Costituitosi in giudizio, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia ex art. 342 c.p.c., sia ex art. 348 bis c.p.c., sia l'acquiescenza ex art. 346 c.p.c. al capo della sentenza che aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale;
eccepiva altresì l'inammissibilità di domande nuove formulate per la prima volta in appello in ordine al pagamento dei compensi di amministratore condominiale, laddove in primo grado aveva agito solo per la restituzione di somme a suo dire da egli anticipate al Supercondominio. Rilevava comunque anche l'infondatezza nel merito delle domande dell'appellante, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c., di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le relative repliche. L'appello è ammissibile sotto i vari profili evidenziati dall'appellato, ma comunque rilevabili di ufficio. Giova preliminarmente ricostruire la vicenda processuale di primo grado. Con ricorso monitorio proposto al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il Pt_1 ebbe ad esporre di aver rivestito la carica di amministratore del
[...]
, deducendo di essere creditore del medesimo della Controparte_1 somma complessiva di euro 1.637,59 “in virtù di somme anticipate nel corso della sua amministrazione”. Alla luce di questa causale otteneva il decreto ingiuntivo n. 667/2011 per la predetta somma. Il propose Controparte_1 opposizione al detto decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale, lamentando un ammanco di cassa relativamente al bilancio 2009 -2010, dovuti ad errori di registrazione, mancata registrazione di bollette condominiali incassate e, soprattutto, errori di riporto e doppie registrazioni di operazioni contabili, ed evidenziando, altresì, che detto bilancio, tra l'altro, non era stato approvato dall'assemblea condominiale. Detto bilancio, infatti, è stato, poi, approvato solo in data 23 maggio 2011, a seguito della rielaborazione da parte dell'amministratore subentrante, che aveva rilevato l'ammanco di cassa relativamente al bilancio approvato in data 18 ottobre 2005, gli errori di riporto e conteggio dei saldi relativi alla riscossione dei conguagli degli anni 2002/2005, la non debenza al del compenso relativo al mese di maggio 2010, Pt_1 essendo stato lo stesso revocato dall'incarico di amministratore condominiale nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 mese di maggio 2010, come documentato in atti ed incontestato tra le parti e non avendo svolto, dopo detta data, alcuna attività diversa dalla consegna della documentazione che, tra l'altro, era avvenuta dopo diversi solleciti da parte dell'amministratore subentrante. L'opponente indicava in euro 1.800,00 la somma dovuta dal per i costi sostenuti dallo stesso Supercondominio Pt_1 per la rielaborazione dei bilanci dell'anno 2009 e di quello da gennaio a maggio 2010 nonché per la gestione e correzione dell'elenco bollette relative ai saldi e conguagli. Per tali motivi l'opponente ebbe dunque a richiedere, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del in via riconvenzionale al Pt_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 2.879,78 oltre interessi legali dal dì d'insorgenza dei singoli crediti fino al soddisfo effettivo. Il
costituitosi in giudizio davanti al GdP, si limitava a chiedere il rigetto Pt_1 dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo in quanto nullo per la carenza dei requisiti essenziali indicati nell'art. 163, 3° co. n. 2 c.p.c. nonché perché infondato in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e riconoscendo comunque il diritto al compenso in favore di esso opposto. Il CdP faceva espletare una ctu con il dott. e all'esito le parti si Persona_1 riportavano alle proprie domande ed in particolare l'opposto precisava Pt_1 le conclusioni chiedendo di “ rigettare l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e la spiegata domanda riconvenzionale in quanto nullo per la carenza dei requisiti essenziali indicati ex art. 163 c.p.c. 3° comma ed infondato in fatto e in diritto;
3) condannare controparte alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”. Ciò premesso l'atto di appello è palesemente inammissibile ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.. Invero l'appellante ha chiesto “in riforma e/o annullamento della sentenza (…), accogliere la domanda di declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia della relativa decisione, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per i motivi sopra esposti”, senza però che nell'atto di appello siano minimamente specificati i motivi per i quali la decisione del GdP sia affetta da nullità, invalidità ed inefficacia. Altresì, si limita a chiedere il rigetto delle eccezioni dedotte dall'appellato nel giudizio di primo grado e null'altro. In particolare non chiede il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, né della domanda riconvenzionale proposte dall'appellato in primo grado, rispetto alla quale va dichiarato il passaggio in giudicato per intervenuta acquiescenza ex art. 346 c.p.c.. Infatti, il chiedendo il mero rigetto delle eccezioni dedotte dall'appellato nel Pt_1 giudizio di primo grado, nulla ha chiesto in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal in primo grado e accolta Controparte_1 parzialmente dal giudice di prime cure. Anche l'eccezione di nullità dell'atto di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per asserita carenza del requisito previsto dall'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. relativamente all'indicazione del codice fiscale, benché del tutto infondata e, difatti, implicitamente disattesa dal Giudice di prime cure, non essendo stata espressamente riproposta dall'appellante, deve necessariamente intendersi rinunciata e, pertanto, su di essa si è formato il giudicato per intervenuta acquiescenza. L'appellante, inoltre, con l'atto di appello introduce una domanda nuova e mai formulata in primo grado, ovvero quella di pagamento del compenso per la propria attività di amministratore condominiale. Difatti, con la domanda in via monitoria, l'odierno appellante aveva richiesto ed ottenuto esclusivamente il pagamento della “residua somma pari ad euro 1.637,59 in virtù di somme anticipate nel corso della sua amministrazione”. Nel giudizio di primo grado a cognizione piena, instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, il concluse per il solo dell'opposizione e la conseguente conferma del Pt_1 decreto ingiuntivo. Dunque, nel giudizio di primo grado, il ebbe ad Pt_1 azionare soltanto detta domanda di pagamento dell'importo di euro 1.637,59 per somme anticipate nel corso dell'amministrazione. Con il proposto appello, invece, il sembra lamentare anche un asserito difetto di motivazione Pt_1 della sentenza in ordine all'accoglimento parziale delle conclusioni del ctu, prospettando un errore del dott. , laddove, nelle proprie Persona_1 conclusioni, nel ritenere dovuto il compenso dell'amministratore uscente per il periodo gennaio – maggio 2010, somma tale compenso, pari ad euro 1.996,80, alle somme anticipate di euro 1.637,59 di cui l'odierno appellante aveva chiesto la restituzione, pervenendo ad un totale di euro 3.634,39. Per tale via, l'appellante asserisce che da tale ultima base economica si sarebbero dovute poi detrarre le correzioni ma, di siffatta guisa, introduce inammissibilmente una domanda nuova, ovvero la domanda di pagamento del compenso per l'attività di amministratore condominiale nel periodo gennaio – maggio 2010, mai proposta in primo grado. Tale domanda non può trovare ingresso nel giudizio di appello in quanto avente una causa petendi diversa, ovvero il pagamento del compenso professionale contrattualmente convenuto, rispetto a quella di restituzione di somme anticipate oggetto del giudizio di primo grado. È evidente, quindi, la violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. e, pertanto, fermamente si eccepisce l'inammissibilità di tale nuova domanda. Tali plurimi motivi di inammissibilità dell'appello, rende inutile l'esame del merito, anch'esso infondato alla luce di quanto dedotto e provato Pt_2 dall'appellato già in primo grado, come chiaramente illustrate nella comparsa di costituzione in appello, che questo giudice condivide in pieno e qui richiama.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 30.07.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5