Sentenza 29 maggio 2023
Parere definitivo 12 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9838 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09838/2025REG.PROV.COLL.
N. 00706/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2024, proposto dalla sig.ra
SE MA, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Lauretano e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano (SA), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, Sezione Prima, n. 1259/2023 del 29 maggio 2023, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 1349/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. ET De AR e udito per la parte appellante l’avv. Carla Lauretano;
Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra SE MA ha appellato la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1259/2023 del 29 maggio 2023, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza di prime cure ha respinto il ricorso della stessa sig.ra MA contro l’ordinanza del Comune di Positano n. 22 del 19 giugno 2017 (prot. n. 7178), recante l’ingiunzione a demolire le opere abusive realizzate nell’immobile sito in Positano, alla via Boscariello n. 27.
1.2. In fatto, giova osservare che le opere abusive di cui è ingiunta la demolizione risultano – come si legge nell’ordinanza impugnata – realizzate in prosecuzione degli abusi già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 13 del 4 marzo 2016. A quest’ultima, come alla stessa ordinanza n. 22 del 19 giugno 2017, si riferisce anche un ulteriore ricorso (R.G. n. 132/2024), chiamato a propria volta in decisione in data odierna, relativo al provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001 per la mancata esecuzione spontanea delle ordinanze in esame: tale ricorso, peraltro, non si pone in rapporto di consequenzialità rispetto alla presente controversia, poiché, come ora visto, esso è relativo all’inadempimento anche dell’ordinanza n. 13/2016, oltre che di quella n. 22/2017.
2. La ricorrente, nel contestare innanzi al primo giudice l’ordinanza n. 22 cit., ha lamentato: a) che le opere sanzionate non sarebbero state soggette a permesso di costruire, ma a semplice S.C.I.A. , con conseguente inapplicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; b) che non vi sarebbe stato nessun interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, in forza della natura risalente dell’abuso, realizzato circa un decennio prima.
2.1. Con la sentenza appellata il T.A.R. ha disatteso ambedue le censure, sottolineando che le opere abusive sono state realizzate in area vincolata senza la necessaria autorizzazione paesaggistica e che, perciò, esse sono abusive e vanno demolite. Il T.A.R. richiama inoltre, a confutazione delle doglianze della ricorrente, la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, secondo cui l’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive è in re ipsa e a soddisfare l’obbligo di motivazione minima è sufficiente il richiamo al carattere abusivo dell’intervento.
2.2. Nell’appello la sig.ra MA ha contestato l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando , omessa motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione al primo motivo di ricorso (violazione di legge per violazione degli artt. 3, comma 1, lett. b) , e 6, comma 1, lett. e-ter) , del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità, arbitrarietà e perplessità);
II) error in iudicando , violazione di legge per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto assoluto di istruttoria e del presupposto, erroneità, sviamento.
2.3. In sintesi, con il primo motivo l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare (e fornire una motivazione sul punto) il primo motivo del ricorso introduttivo, a mezzo del quale era stato dedotto che l’ordinanza gravata si sarebbe limitata a riportare gli esiti del sopralluogo dei tecnici comunali senza indicare in maniera specifica gli interventi contestati e distinguerli dalle opere preesistenti. Lamenta, poi, che le opere contestate avrebbero natura e consistenza ben diverse da quelle indicate nell’ingiunzione di demolizione.
2.4. Con il secondo motivo l’appellante, riproponendo nella sostanza il secondo motivo del ricorso introduttivo, sostiene che gli interventi sarebbero preesistenti al febbraio del 2011 e quindi avrebbero carattere risalente.
3. Il Comune di Positano, pur evocato, non si è costituito in giudizio.
3.1. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il Collegio, udito il difensore comparso della parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso non è integralmente maturo per la decisione.
4.1. In particolare, è possibile pronunciarsi sul secondo motivo dell’appello, che si rivela palesemente infondato alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale sull’irrilevanza del carattere risalente degli abusi. Tale indirizzo, affermatosi con la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva di questo Consiglio.
4.2. Sulla questione si riportano, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , cod. proc. amm., i passaggi motivazionali di un recente arresto (C.d.S., Sez. VI, 2 ottobre 2024, n. 7948): “ 19. Anche questo motivo non può essere accolto. L’appellante sostiene che i lavori oggetto dell’ordinanza di demolizione sarebbero stati realizzati tempo addietro. Ma tale lasso di tempo, quand’anche intercorso fra il momento di realizzazione dell’abuso ed il predetto ordine di demolizione, non determina l’insorgenza di un affidamento legittimo in capo all’odierno appellante in merito alla legittimità degli interventi, né impone sul punto un più ampio onere motivazionale in capo all’Amministrazione procedente (Cons. Stato, A.P., n. 9/2017). Questo Consiglio di Stato ha più volte ricordato che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata e che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. Secondo la giurisprudenza amministrativa ormai costante anche di questa Sezione, consolidatasi anche a seguito della nota pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, "[l]’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi" ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 20/07/2022, n. 6373; in termini anche Cons. Stato, sez. VI, 21/06/2022, n. 5115 e Cons. Stato, Sez. VI, 01/07/2023, n. 5433). Nel medesimo solco si pone l’orientamento pretorio che, più in generale, afferma che "l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi" (Cons. Stato, sez. VI, 09/06/2022, n. 4722) ”.
5. L’appello si presenta, invece, non maturo per la decisione relativamente al primo motivo con lo stesso dedotto, attesa la carenza in atti di documentazione idonea sull’effettiva consistenza delle opere abusive cui si riferisce l’ordinanza n. 22/2017, anche con riguardo alla tipologia di titolo abilitativo necessario per realizzarle, e sulla loro distinzione rispetto alle opere preesistenti: in particolare, non si rinviene agli atti di causa la relazione di sopralluogo del 30 maggio 2017, sulle cui risultanze si è basata l’ingiunzione di demolizione.
5.1. In forza di tali carenze, il Collegio ritiene di disporre istruttoria, ordinando al Comune di Positano di depositare una breve relazione sui fatti di causa avente a oggetto i punti indicati al parag. 5 (esatta consistenza delle opere abusive oggetto dell’ordinanza n. 22/2017; tipologia di titolo edilizio prescritto per la loro realizzazione; distinzione di tali opere da quelle preesistenti, autorizzate e non), corredata della documentazione contenuta nel fascicolo dell’Ufficio, compresa la citata relazione di sopralluogo del 30 maggio 2017.
5.2. Al suddetto deposito il Comune di Positano dovrà provvedere, in via telematica, entro il termine di giorni trenta (30) a far data dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte del presente provvedimento.
5.3. Si avvisa le parti che l’eventuale inottemperanza al suesposto incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover emettere ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.p.a. sentenza parziale di reiezione del secondo motivo di appello e di disporre istruttoria nei termini anzidetti sul primo motivo.
7. Si demanda ad apposito decreto del Presidente della Sezione la fissazione nei primi sei mesi del 2026 dell’udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del ricorso, rinviando alla sentenza definitiva ogni decisione in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII^), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il secondo motivo dell’appello e riservata ogni decisione in ordine al primo motivo, dispone istruttoria sullo stesso nei termini di cui in motivazione.
Rinvia ad apposito decreto del Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza pubblica per la prosecuzione della discussione della causa entro i primi sei mesi del 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
ET De AR, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET De AR | IO ER |
IL SEGRETARIO