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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.7.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Benato Barbara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Monteverdi n.
16;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Francesca Frida Membretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Monteverdi n.
16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Paderno Dugnano, in l'8.09.2007, iscritto presso il relativo Comune nei registri degli atti di Matrimonio al
N. 67, Parte 2, Serie A, Anno 2007, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Paderno Dugnano (MI), Via De Sanctis Francesco n. 17 condotta in locazione dal Signor e dalla Signora , resta nella disponibilità esclusiva del signor Parte_2 Parte_1 Pt_2 con tutti gli arredi, ad eccezione degli effetti personali della signora dalla stessa asportati. Il signor Pt_1 continuerà dunque a vivere nella casa coniugale accollandosi ogni onere riferito a tale soluzione Pt_2 abitativa;
2) Le parti danno atto di aver già proceduto alla divisone dei beni in comunione e di aver già integralmente regolamentato ogni questione di carattere patrimoniale nascente dal matrimonio e dichiarano di non avere più nulla a pretendere gli uni dagli altri a qualsiasi titolo, ragione causa derivante dal pregresso rapporto matrimoniale;
3) Le Parti dichiarano, altresì, di essere autonomi ed economicamente autosufficienti, sicché rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento;
4) I coniugi danno sin d'ora il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio;
5) Le spese ed i compensi legali del giudizio di separazione sono da intendersi integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8 NLP.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.9.2007 a Paderno Parte_1 Parte_2
Dugnano;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 23.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 12.7.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Paderno Dugnano in data 8.9.2007 (Atto n. 67, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.7.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Benato Barbara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Monteverdi n.
16;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Francesca Frida Membretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Monteverdi n.
16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Paderno Dugnano, in l'8.09.2007, iscritto presso il relativo Comune nei registri degli atti di Matrimonio al
N. 67, Parte 2, Serie A, Anno 2007, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Paderno Dugnano (MI), Via De Sanctis Francesco n. 17 condotta in locazione dal Signor e dalla Signora , resta nella disponibilità esclusiva del signor Parte_2 Parte_1 Pt_2 con tutti gli arredi, ad eccezione degli effetti personali della signora dalla stessa asportati. Il signor Pt_1 continuerà dunque a vivere nella casa coniugale accollandosi ogni onere riferito a tale soluzione Pt_2 abitativa;
2) Le parti danno atto di aver già proceduto alla divisone dei beni in comunione e di aver già integralmente regolamentato ogni questione di carattere patrimoniale nascente dal matrimonio e dichiarano di non avere più nulla a pretendere gli uni dagli altri a qualsiasi titolo, ragione causa derivante dal pregresso rapporto matrimoniale;
3) Le Parti dichiarano, altresì, di essere autonomi ed economicamente autosufficienti, sicché rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento;
4) I coniugi danno sin d'ora il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio;
5) Le spese ed i compensi legali del giudizio di separazione sono da intendersi integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8 NLP.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.9.2007 a Paderno Parte_1 Parte_2
Dugnano;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 23.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 12.7.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Paderno Dugnano in data 8.9.2007 (Atto n. 67, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4