TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111/2024 R.G.L. proposta da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' avv. Ventriglia Luigi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in AG, via San Vito n. 48; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. (CF. ) e, CP_3 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
(CF. ) e dott. (CF. C.F._4 Per_1
), elettivamente domiciliati presso l C.F._5 [...]
- in Controparte_2
Via G. Mazzini, 6 CP_2
resistente Conclusioni
Per la ricorrente: “1- in via principale, ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs n.
151/2001 , disporre l'assegnazione temporanea a favore dell'odierna ricorrente nella provincia di AG perché la ricorrente è madre di una bambina di nome , nata il [...], oltre Persona_2
che madre di altri due figli minori , inoltre moglie di Per_3
, residente nella provincia di AG , pertanto al fine di
[...]
ristabilire l'unita' familiare si chiede che venga disposta l'assegnazione temporanea nella provincia di AG , nelle scuole indicate in domanda”.
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia così provvedere: 1) rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondata, con ogni dovuta conseguenza in ordine al regime delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024, chiede Parte_1
l'assegnazione temporanea nella provincia di AG ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs n. 151/2001, in quanto moglie di residente in [...], nonché madre di Persona_4
tre figli, tutti minorenni, di cui l'ultima, Persona_5
di appena sei mesi al momento di deposito del ricorso.
[...]
La ricorrente, dipendente di ruolo del Controparte_1
quale docente Scienze e Tecnologie Meccaniche
[...]
presso l'Istituto Superiore “B. Russel” di Guastalla (RE), afferma di aver presentato domanda di assegnazione temporanea
Pag. 2 di 8 nella provincia di AG in data 05.09.2024; tuttavia,
l' riscontrava Controparte_5
negativamente la domanda in data 10.09.2024.
La ricorrente chiede l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 42 bis D.lgs 151/2001 volto a ristabilire l'unità familiare presso il luogo ove risiede il nucleo familiare ovvero presso uno dei comuni indicati in domanda.
Si costituisce il MIM con memoria del 15.01.2025, eccependo che il ricorso così come proposto si presenta privo di ogni elemento utile a tracciare un'adeguata panoramica dei posti vacanti e disponibili di pari posizione retributiva presso l' , la cui esistenza costituisce Controparte_2 CP_5
il requisito essenziale per la concessione del beneficio, limitandosi a un generico “excursus normativo che non conforta, sul punto, l'assolvimento dell'onus probandi a carico della ricorrente”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 19.09.2025.
*** *** ***
Il ricorso è nullo perché in violazione dell'art. 414 cpc, difettando la domanda dell'esposizione dei fatti ed elementi di diritto sui quali la stessa si fonda.
Stabilisce la S.C. con orientamento consolidato da oltre vent'anni che: “Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione
Pag. 3 di 8 dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli art. 414, 164 e 156 cod. proc. civ., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso
l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione;
tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarato prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione e senza che, sulla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ., possa incidere la particolare natura ed organizzazione del convenuto (nella specie, ente previdenziale dotato di sistema informatico), giacche' il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informative alla pubblica amministrazione e ciascun convenuto, indipendentemente dalla sua natura ed organizzazione, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentono di individuare la pretesa in modo certo, atteso che le verifiche che egli possa eventualmente effettuare con
l'ausilio del suo sistema informatico non hanno la finalità di integrare le lacune del ricorso avversario, bensì quella, esterna al giudizio, di trovare un riscontro, in funzione
Pag. 4 di 8 difensiva, a quanto già dovrebbe risultare dalla domanda”.
SEZ. L. n. 6714 del 01/07/1999.
L'orientamento è stato ribadito nel corso degli anni (Sez. L,
Sentenza n. 639 del 16/01/2004) per giungere ad approdi più recenti (Sez. L, Sentenza n. 7097 del 09/05/2012) e recentissimi
(Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014: “In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per
l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo”), atteso che la nullità non è sanabile attraverso un' opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo, il " thema decidendum" della
Pag. 5 di 8 controversia essere individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Nel caso di specie il ricorso si limita ad una ricostruzione in fatto e in diritto del tutto carente, come sostenuto anche dall'Amministrazione resistente nella memoria di costituzione
(“il ricorso così come proposto si presenta privo di ogni elemento utile a tracciare un'adeguata panoramica dei posti vacanti e disponibili di pari posizione retributiva presso
l' , la cui esistenza costituisce CP_2 Controparte_6
il requisito essenziale per la concessione del beneficio, limitandosi a un generico “excursus normativo che non conforta, sul punto, l'assolvimento dell'onus probandi a carico della ricorrente”).
Infatti, la normativa di riferimento per l'assegnazione temporanea in ambito scolastico viene recepita – così anche come affermato nel provvedimento dell' Controparte_5
contestato dall'odierna ricorrente – dal CCNI
[...]
concernente le assegnazioni provvisorie del personale docente
(art. 8 – sedi disponibili per le operazioni di mobilità).
Tuttavia, la genericità della domanda e degli elementi presentati in ricorso non permettono una valutazione concreta e adeguata in merito ai posti vacanti e disponibili di pari posizione retributiva presso l'Ambito Territoriale di AG, così come richiesto dalla normativa sopra citata.
Il corpus del ricorso si sostanzia in una generica trasposizione della normativa di cui all'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001,
Pag. 6 di 8 senza tuttavia ulteriori specificazioni sul caso in esame né allegazioni che permettano di valutare la domanda della ricorrente.
La contestazione del provvedimento di diniego dell'
[...]
è infatti carente, generica, né è dato Controparte_5
comprendere se si tratti realmente di un provvedimento di diniego ovvero (come parrebbe) interlocutorio, dal momento che l'Amministrazione nulla specifica in merito alla disponibilità o meno di posti vacanti nelle sedi richieste, ma si limita ad un rimando alla normativa di riferimento per l'assegnazione temporanea in ambito scolastico (CCNI); lo stesso si appalesa ab origine privo di motivazione (e dunque nullo).
Tuttavia, nessun censura in relazione a tale diniego è stata formalizzata da parte ricorrente, nessuna contestazione di nullità e/o motivazione apparente ovvero carenza radicale di motivazione. Nulla.
In questo deserto allegatorio e probatorio, non è possibile nemmeno con i poteri del Tribunale integrare il vuoto di contenuti del ricorso.
Lo stesso pertanto deve dichiararsi nullo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte del rigetto per questione processuale del ricorso.
P.Q.M.
1) Dichiara la nullità del ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Pag. 7 di 8 Reggio Emilia, così deciso il 9/10/2025
Pag. 8 di 8
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111/2024 R.G.L. proposta da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' avv. Ventriglia Luigi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in AG, via San Vito n. 48; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. (CF. ) e, CP_3 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
(CF. ) e dott. (CF. C.F._4 Per_1
), elettivamente domiciliati presso l C.F._5 [...]
- in Controparte_2
Via G. Mazzini, 6 CP_2
resistente Conclusioni
Per la ricorrente: “1- in via principale, ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs n.
151/2001 , disporre l'assegnazione temporanea a favore dell'odierna ricorrente nella provincia di AG perché la ricorrente è madre di una bambina di nome , nata il [...], oltre Persona_2
che madre di altri due figli minori , inoltre moglie di Per_3
, residente nella provincia di AG , pertanto al fine di
[...]
ristabilire l'unita' familiare si chiede che venga disposta l'assegnazione temporanea nella provincia di AG , nelle scuole indicate in domanda”.
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia così provvedere: 1) rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondata, con ogni dovuta conseguenza in ordine al regime delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024, chiede Parte_1
l'assegnazione temporanea nella provincia di AG ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs n. 151/2001, in quanto moglie di residente in [...], nonché madre di Persona_4
tre figli, tutti minorenni, di cui l'ultima, Persona_5
di appena sei mesi al momento di deposito del ricorso.
[...]
La ricorrente, dipendente di ruolo del Controparte_1
quale docente Scienze e Tecnologie Meccaniche
[...]
presso l'Istituto Superiore “B. Russel” di Guastalla (RE), afferma di aver presentato domanda di assegnazione temporanea
Pag. 2 di 8 nella provincia di AG in data 05.09.2024; tuttavia,
l' riscontrava Controparte_5
negativamente la domanda in data 10.09.2024.
La ricorrente chiede l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 42 bis D.lgs 151/2001 volto a ristabilire l'unità familiare presso il luogo ove risiede il nucleo familiare ovvero presso uno dei comuni indicati in domanda.
Si costituisce il MIM con memoria del 15.01.2025, eccependo che il ricorso così come proposto si presenta privo di ogni elemento utile a tracciare un'adeguata panoramica dei posti vacanti e disponibili di pari posizione retributiva presso l' , la cui esistenza costituisce Controparte_2 CP_5
il requisito essenziale per la concessione del beneficio, limitandosi a un generico “excursus normativo che non conforta, sul punto, l'assolvimento dell'onus probandi a carico della ricorrente”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 19.09.2025.
*** *** ***
Il ricorso è nullo perché in violazione dell'art. 414 cpc, difettando la domanda dell'esposizione dei fatti ed elementi di diritto sui quali la stessa si fonda.
Stabilisce la S.C. con orientamento consolidato da oltre vent'anni che: “Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione
Pag. 3 di 8 dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli art. 414, 164 e 156 cod. proc. civ., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso
l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione;
tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarato prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione e senza che, sulla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ., possa incidere la particolare natura ed organizzazione del convenuto (nella specie, ente previdenziale dotato di sistema informatico), giacche' il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informative alla pubblica amministrazione e ciascun convenuto, indipendentemente dalla sua natura ed organizzazione, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentono di individuare la pretesa in modo certo, atteso che le verifiche che egli possa eventualmente effettuare con
l'ausilio del suo sistema informatico non hanno la finalità di integrare le lacune del ricorso avversario, bensì quella, esterna al giudizio, di trovare un riscontro, in funzione
Pag. 4 di 8 difensiva, a quanto già dovrebbe risultare dalla domanda”.
SEZ. L. n. 6714 del 01/07/1999.
L'orientamento è stato ribadito nel corso degli anni (Sez. L,
Sentenza n. 639 del 16/01/2004) per giungere ad approdi più recenti (Sez. L, Sentenza n. 7097 del 09/05/2012) e recentissimi
(Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014: “In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per
l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo”), atteso che la nullità non è sanabile attraverso un' opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo, il " thema decidendum" della
Pag. 5 di 8 controversia essere individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Nel caso di specie il ricorso si limita ad una ricostruzione in fatto e in diritto del tutto carente, come sostenuto anche dall'Amministrazione resistente nella memoria di costituzione
(“il ricorso così come proposto si presenta privo di ogni elemento utile a tracciare un'adeguata panoramica dei posti vacanti e disponibili di pari posizione retributiva presso
l' , la cui esistenza costituisce CP_2 Controparte_6
il requisito essenziale per la concessione del beneficio, limitandosi a un generico “excursus normativo che non conforta, sul punto, l'assolvimento dell'onus probandi a carico della ricorrente”).
Infatti, la normativa di riferimento per l'assegnazione temporanea in ambito scolastico viene recepita – così anche come affermato nel provvedimento dell' Controparte_5
contestato dall'odierna ricorrente – dal CCNI
[...]
concernente le assegnazioni provvisorie del personale docente
(art. 8 – sedi disponibili per le operazioni di mobilità).
Tuttavia, la genericità della domanda e degli elementi presentati in ricorso non permettono una valutazione concreta e adeguata in merito ai posti vacanti e disponibili di pari posizione retributiva presso l'Ambito Territoriale di AG, così come richiesto dalla normativa sopra citata.
Il corpus del ricorso si sostanzia in una generica trasposizione della normativa di cui all'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001,
Pag. 6 di 8 senza tuttavia ulteriori specificazioni sul caso in esame né allegazioni che permettano di valutare la domanda della ricorrente.
La contestazione del provvedimento di diniego dell'
[...]
è infatti carente, generica, né è dato Controparte_5
comprendere se si tratti realmente di un provvedimento di diniego ovvero (come parrebbe) interlocutorio, dal momento che l'Amministrazione nulla specifica in merito alla disponibilità o meno di posti vacanti nelle sedi richieste, ma si limita ad un rimando alla normativa di riferimento per l'assegnazione temporanea in ambito scolastico (CCNI); lo stesso si appalesa ab origine privo di motivazione (e dunque nullo).
Tuttavia, nessun censura in relazione a tale diniego è stata formalizzata da parte ricorrente, nessuna contestazione di nullità e/o motivazione apparente ovvero carenza radicale di motivazione. Nulla.
In questo deserto allegatorio e probatorio, non è possibile nemmeno con i poteri del Tribunale integrare il vuoto di contenuti del ricorso.
Lo stesso pertanto deve dichiararsi nullo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte del rigetto per questione processuale del ricorso.
P.Q.M.
1) Dichiara la nullità del ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Pag. 7 di 8 Reggio Emilia, così deciso il 9/10/2025
Pag. 8 di 8
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi