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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1957/2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dagli Avv.ti Marco Ruggiero e Michele Pasculli
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. Pietro Positano
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * *
All'udienza del 06.02.2025, il sottoscritto G.I., sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.02.2022, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”) premesso che:
1. ha contratto matrimonio concordatario in Noicattaro, in data 25.08.1998, con la sig.ra scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Controparte_1
2. nel corso del matrimonio gli stessi adottavano la piccola nata ad Persona_1
Acquaviva delle Fonti il 27.10.2011;
3. con ricorso del 25.10.2018, il ricorrente chiedeva disporsi la separazione giudiziale dei coniugi (R.G.: 15391/18). Detto procedimento, tuttora in corso per quanto attiene all'addebito della separazione, è stato definito con sentenza parziale di separazione n. 1643/2021 del
20.04.2021 (doc. n.1), passata in giudicato, come da certificato del 7.12.2021 (doc. n.2), prevedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre;
l'attribuzione della casa coniugale alla la corresponsione, a carico del di un CP_1 Pt_1 assegno mensile di € 800,00, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento della e € CP_1
400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
4. la sig.ra pur essendo abilitata all'esercizio della professione di Controparte_1 commercialista, non lavora e non cerca lavoro da anni, pertanto chiede che venga eliminato l'obbligo al mantenimento, posto a proprio carico, in favore della resistente;
5. erano decorsi i termini di legge per emettere la pronunzia invocata;
concludeva chiedendo al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Noicattaro (BA) in data 25.08.1998, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 71, Parte II, Serie A, anno 1998), tra egli ricorrente e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a Controparte_1 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge. Il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni formalmente rassegnate con il medesimo ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione del 21.04.2022, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, senza opporsi all'avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, instava per il riconoscimento di un congruo assegno divorzile in suo favore non avendo la stessa mai lavorato dall'arrivo della figlia poiché si è sempre Per_2 dovuta occupare, in maniera esclusiva, dell'educazione ed istruzione della stessa, affetta da gravi patologie cardiache e da disabilità intellettiva grave, come attestato nel verbale INPS del 25 marzo
2022 e nel referto ASL Puglia del 5 giugno 2020 (All.ti 19 e 20)
Deduceva, altresì, di non essere titolare di redditi né di mezzi economici adeguati che le permettano di tenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o, comunque, che le permettano di vivere un'esistenza dignitosa, come si evince dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in atti. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di comparizione presidenziale del 13.06.2024, il
Presidente del Tribunale F.F., fallito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominava sé stesso come G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti, dopo aver concesso al ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa e alla convenuta, termine per costituirsi in giudizio ex artt. 166 e 167 c.p.c.
All'udienza del 06.02.2025, il sottoscritto giudice istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile, con sentenza parziale sullo status n. 1643/2021, pubblicata il 28.04.2021, emessa nell'ambito del procedimento separativo rubricato al n. R.G. n. 15391/2018), protrattasi ininterrottamente da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio separativo;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione esperito nell'ambito dell'udienza presidenziale ex art. 4 L. 898/1970, del 13 giugno 2024, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse, rispetto a quelle già delibate nella fase sommaria presidenziale, vanno integralmente confermate le previsioni in atto.
A riguardo, a seguito dell'innovativa pronuncia della Cassazione Civile n. 11504/2017, di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, hanno definitivamente chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd.
“composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Per comodità di lettura, si ritiene opportuno riportare in detta sede il punto 12 della motivazione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite: “Si ritiene utile, prima di procedere alla decisione riguardante il primo motivo di ricorso, fornire un quadro sintetico conclusivo dei principi relativi alla individuazione dei criteri sulla base dei quali può essere riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio. Si deve premettere una considerazione di carattere fattuale. La determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo- compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità
(incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale- compensativo.
L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perchè, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”.
Dovendosi applicare tutti i su esposti principi di diritto (rimarcandosi la funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile), al caso in esame, è indubbio che debba riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo CP_1 favore.
Invero, nella fattispecie de qua, la non ha “mezzi adeguati” (ossia, idonei a CP_1 renderla economicamente autosufficiente) “o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970 per essere stata costretta a lasciare l'attività lavorativa al fine di assistere e assecondare le esigenze personali e di salute della piccola affetta da invalidità Per_1 grave – (cfr. memoria di costituzione e verbale dell'udienza presidenziale del 13.06.2014).
Inoltre, operandosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, devesi rilevare che il percettore di un reddito annuo di circa € 75.000 al contrario della Pt_1
, attualmente disoccupata, con un'evidente sperequazione reddituale tra le parti. CP_1
Il ricorrente ha omesso di aggiornare le proprie dichiarazioni fiscali;
risultano, in atti, soltanto le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2019 (€ 37.392,00 e dichiarazione IRAP 2019 di €
78.895,00), al 2020 (€ 53.000,00 e dichiarazione IRAP 2020 di € 76.720,00) e al 2021 (€ 36.282,00 e dichiarazione IRAP 2021 di € 39.345,00).
Nel caso di specie, deve tenersi in debito conto non solo che la ha 53 anni e che il CP_1 matrimonio è durato circa 20 anni (sino all'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale, ovvero dal 1998 al 2018), ma che la stessa ha dovuto sacrificare la propria carriera professionale per accudire quotidianamente la figlia, affetta da grave patologia invalidante. Non risulta, inoltre, che costei possieda redditi da lavoro o da fabbricati e cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari.
Pertanto, deve concludersi che la tuttora non disponga di mezzi adeguati a CP_1 renderla autosufficiente economicamente, senza necessità di integrazioni ad opera dell'ex marito obbligato, pur considerando che la stessa non sopporta esborsi locativi.
Tali elementi fattuali non possono essere sottaciuti, nella misura in cui provano che la ha dedicato buona parte della sua esistenza al suo ruolo di moglie e madre, e pertanto CP_1 sarebbe del tutto iniquo esonerare definitivamente l'ex marito dall'obbligo di sostenerla, lasciandola priva di qualsivoglia sostentamento economico. In ordine all'ammontare dell'assegno divorzile, da porsi a carico del non può che Pt_1 confermarsi l'importo di € 400,00 mensili a decorrere da giugno 2024 (data dell'udienza presidenziale divorzile), oltre all'aggiornamento annuale Istat, importo già riconosciuto in favore della CP_1 con l'ordinanza presidenziale del 13.06.2024, somma che il Collegio ritiene idonea a consentire all'interessata di condurre un'esistenza dignitosa anche a seguito della cessazione della vita coniugale. In ordine, invece, all'ammontare del contributo al mantenimento della figlia da Per_1 porsi a carico del non può che confermarsi l'importo di € 400,00 mensili, come delibato Pt_1 con ordinanza presidenziale del 13.06.2024.
Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del ricorrente , in Parte_1 ossequio ad un principio di causalità-soccombenza.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 14.02.2022, nei confronti di così provvede: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Noicattaro
(BA) in data 25.08.1998, tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 71, Parte II, Serie A, anno 1998);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
CONFERMA integralmente, i provvedimenti provvisori e urgenti, di cui all'ordinanza ex art. 4 L.
898/1970, emessa all'esito dell'udienza di comparizione presidenziale del 13 giugno 2024; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il ricorrente al rimborso delle spese Parte_1 del procedimento, che si liquidano in complessive € 3.846,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 18 marzo
2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1957/2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dagli Avv.ti Marco Ruggiero e Michele Pasculli
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. Pietro Positano
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * *
All'udienza del 06.02.2025, il sottoscritto G.I., sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.02.2022, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”) premesso che:
1. ha contratto matrimonio concordatario in Noicattaro, in data 25.08.1998, con la sig.ra scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Controparte_1
2. nel corso del matrimonio gli stessi adottavano la piccola nata ad Persona_1
Acquaviva delle Fonti il 27.10.2011;
3. con ricorso del 25.10.2018, il ricorrente chiedeva disporsi la separazione giudiziale dei coniugi (R.G.: 15391/18). Detto procedimento, tuttora in corso per quanto attiene all'addebito della separazione, è stato definito con sentenza parziale di separazione n. 1643/2021 del
20.04.2021 (doc. n.1), passata in giudicato, come da certificato del 7.12.2021 (doc. n.2), prevedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre;
l'attribuzione della casa coniugale alla la corresponsione, a carico del di un CP_1 Pt_1 assegno mensile di € 800,00, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento della e € CP_1
400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
4. la sig.ra pur essendo abilitata all'esercizio della professione di Controparte_1 commercialista, non lavora e non cerca lavoro da anni, pertanto chiede che venga eliminato l'obbligo al mantenimento, posto a proprio carico, in favore della resistente;
5. erano decorsi i termini di legge per emettere la pronunzia invocata;
concludeva chiedendo al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Noicattaro (BA) in data 25.08.1998, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 71, Parte II, Serie A, anno 1998), tra egli ricorrente e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a Controparte_1 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge. Il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni formalmente rassegnate con il medesimo ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione del 21.04.2022, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, senza opporsi all'avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, instava per il riconoscimento di un congruo assegno divorzile in suo favore non avendo la stessa mai lavorato dall'arrivo della figlia poiché si è sempre Per_2 dovuta occupare, in maniera esclusiva, dell'educazione ed istruzione della stessa, affetta da gravi patologie cardiache e da disabilità intellettiva grave, come attestato nel verbale INPS del 25 marzo
2022 e nel referto ASL Puglia del 5 giugno 2020 (All.ti 19 e 20)
Deduceva, altresì, di non essere titolare di redditi né di mezzi economici adeguati che le permettano di tenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o, comunque, che le permettano di vivere un'esistenza dignitosa, come si evince dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in atti. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di comparizione presidenziale del 13.06.2024, il
Presidente del Tribunale F.F., fallito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominava sé stesso come G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti, dopo aver concesso al ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa e alla convenuta, termine per costituirsi in giudizio ex artt. 166 e 167 c.p.c.
All'udienza del 06.02.2025, il sottoscritto giudice istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile, con sentenza parziale sullo status n. 1643/2021, pubblicata il 28.04.2021, emessa nell'ambito del procedimento separativo rubricato al n. R.G. n. 15391/2018), protrattasi ininterrottamente da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio separativo;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione esperito nell'ambito dell'udienza presidenziale ex art. 4 L. 898/1970, del 13 giugno 2024, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse, rispetto a quelle già delibate nella fase sommaria presidenziale, vanno integralmente confermate le previsioni in atto.
A riguardo, a seguito dell'innovativa pronuncia della Cassazione Civile n. 11504/2017, di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, hanno definitivamente chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd.
“composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Per comodità di lettura, si ritiene opportuno riportare in detta sede il punto 12 della motivazione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite: “Si ritiene utile, prima di procedere alla decisione riguardante il primo motivo di ricorso, fornire un quadro sintetico conclusivo dei principi relativi alla individuazione dei criteri sulla base dei quali può essere riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio. Si deve premettere una considerazione di carattere fattuale. La determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo- compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità
(incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale- compensativo.
L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perchè, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”.
Dovendosi applicare tutti i su esposti principi di diritto (rimarcandosi la funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile), al caso in esame, è indubbio che debba riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo CP_1 favore.
Invero, nella fattispecie de qua, la non ha “mezzi adeguati” (ossia, idonei a CP_1 renderla economicamente autosufficiente) “o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970 per essere stata costretta a lasciare l'attività lavorativa al fine di assistere e assecondare le esigenze personali e di salute della piccola affetta da invalidità Per_1 grave – (cfr. memoria di costituzione e verbale dell'udienza presidenziale del 13.06.2014).
Inoltre, operandosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, devesi rilevare che il percettore di un reddito annuo di circa € 75.000 al contrario della Pt_1
, attualmente disoccupata, con un'evidente sperequazione reddituale tra le parti. CP_1
Il ricorrente ha omesso di aggiornare le proprie dichiarazioni fiscali;
risultano, in atti, soltanto le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2019 (€ 37.392,00 e dichiarazione IRAP 2019 di €
78.895,00), al 2020 (€ 53.000,00 e dichiarazione IRAP 2020 di € 76.720,00) e al 2021 (€ 36.282,00 e dichiarazione IRAP 2021 di € 39.345,00).
Nel caso di specie, deve tenersi in debito conto non solo che la ha 53 anni e che il CP_1 matrimonio è durato circa 20 anni (sino all'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale, ovvero dal 1998 al 2018), ma che la stessa ha dovuto sacrificare la propria carriera professionale per accudire quotidianamente la figlia, affetta da grave patologia invalidante. Non risulta, inoltre, che costei possieda redditi da lavoro o da fabbricati e cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari.
Pertanto, deve concludersi che la tuttora non disponga di mezzi adeguati a CP_1 renderla autosufficiente economicamente, senza necessità di integrazioni ad opera dell'ex marito obbligato, pur considerando che la stessa non sopporta esborsi locativi.
Tali elementi fattuali non possono essere sottaciuti, nella misura in cui provano che la ha dedicato buona parte della sua esistenza al suo ruolo di moglie e madre, e pertanto CP_1 sarebbe del tutto iniquo esonerare definitivamente l'ex marito dall'obbligo di sostenerla, lasciandola priva di qualsivoglia sostentamento economico. In ordine all'ammontare dell'assegno divorzile, da porsi a carico del non può che Pt_1 confermarsi l'importo di € 400,00 mensili a decorrere da giugno 2024 (data dell'udienza presidenziale divorzile), oltre all'aggiornamento annuale Istat, importo già riconosciuto in favore della CP_1 con l'ordinanza presidenziale del 13.06.2024, somma che il Collegio ritiene idonea a consentire all'interessata di condurre un'esistenza dignitosa anche a seguito della cessazione della vita coniugale. In ordine, invece, all'ammontare del contributo al mantenimento della figlia da Per_1 porsi a carico del non può che confermarsi l'importo di € 400,00 mensili, come delibato Pt_1 con ordinanza presidenziale del 13.06.2024.
Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del ricorrente , in Parte_1 ossequio ad un principio di causalità-soccombenza.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 14.02.2022, nei confronti di così provvede: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Noicattaro
(BA) in data 25.08.1998, tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 71, Parte II, Serie A, anno 1998);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
CONFERMA integralmente, i provvedimenti provvisori e urgenti, di cui all'ordinanza ex art. 4 L.
898/1970, emessa all'esito dell'udienza di comparizione presidenziale del 13 giugno 2024; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il ricorrente al rimborso delle spese Parte_1 del procedimento, che si liquidano in complessive € 3.846,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 18 marzo
2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato