TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, in funzione di Giudice unico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 5598 /2024 promosso da
, nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Castellone ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 9.5.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadina italiana iure sanguinis, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto: di essere discendente diretta di nato il [...] a [...], figlio di Persona_1
e di (doc. 2); Per_2 Persona_3 che in data 5 Marzo 1903, a Tornolo (Parma), sposò (doc. Persona_1 Persona_4
4);
pagina 1 di 6 che dalla suddetta unione nacque a Birmingham (Gran Bretagna), il giorno 29 Marzo 1906,
[...]
(doc. 5); Persona_5 che in data 14 Ottobre 1937, nella città di Macclesfield (Gran Bretagna), Persona_5 sposò (doc. 6);
[...] Persona_6 che dalla suddetta unione nacque a Macclesfield (Gran Bretagna), il giorno 17 Aprile 1949
[...]
(doc. 7); Parte_2 che in data 22 Ottobre 1975, a Macclesfield (Gran Bretagna), sposò Parte_2
(doc. 8); Persona_7 che dalla suddetta unione nacque a Macclesfield (Gran Bretagna) il giorno 24 Agosto 1977, Persona_8
(doc. 9);
[...] che in data 10 Marzo 2018, nel Municipio di Macclesfield (Gran Bretagna), , da Persona_8 coniugata , sposò (doc. 10); Persona_9 Persona_10 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana (doc. 3); Persona_1
- che, essendo cittadino italiano iure sanguinis, il medesimo status civitatis italiano Persona_1
è stato conseguentemente trasmesso a tutti i di lui discendenti, fino all' odierna ricorrente, per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti in linea paterna di cittadino italiano per nascita;
- che la ricorrente avviava il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, inviando, a far data dall'8.3.2023, numerose istanze al Consolato Generale d'Italia di Londra (doc.11 );
- che i tempi medi di attesa ai fini dell'ottenimento del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa sono pari a circa dieci anni, in violazione della normativa vigente in tema di durata del procedimento amministrativo.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni precisate dai soli ricorrenti nella trattazione cartolare del 23.12.2024 .
***************
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
L'INTERESSE AD AGIRE
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e a proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. pagina 2 di 6 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il Controparte_1 per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto.
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021 : “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale …..………... Diversamente ……… opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge” .
Peraltro la circolare K.28.1. dell'8/04/1991 del conferma che il Controparte_1 riconoscimento e la tutela della cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul Controparte_1 come previsto dall'art. 14 d. lgs. 30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 1.1. 1948 (come nel caso di specie) non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 6 Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve però ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio a colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare poi pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo alla ricorrente poiché ha dimostrato, in atti, di avere adito la Pubblica Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a Londra – con inoltro di apposita richiesta tramite email secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale e perché a tutt'oggi non è stata ottenuta dalla pubblica amministrazione adita alcuna risposta e/o accettazione e/o convocazione né tantomeno l'inserimento nella “lista d'attesa” dalla quale evincere la data certa in cui la documentazione dei ricorrenti sarebbe stata quantomeno esaminata.
Tenuto conto che, l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni ( esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie del “jure sanguinis” ) appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque entro una tempistica ragionevole che non duri decenni .
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale, potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
IL CASO DI SPECIE
In punto di diritto si deve premettere che la ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano,
[...]
poiché tale avo trasmise iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio PE [...]
, nato in [...] nel 1906, il quale l'ha pertanto mantenuta sino alla nascita Persona_5 dell'odierna ricorrente.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. E' dunque provata la discendenza diretta della ricorrente per linea paterna da cittadino italiano.
pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es . avere acquistato l'ascendente un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
La medesima pronunzia precisa inoltre che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA PRONUNZIA SULLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
pagina 5 di 6 I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- dichiara che , nata il [...] a [...], è cittadina Parte_1 italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Castellone, procuratore antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 25.4.2025.
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, in funzione di Giudice unico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 5598 /2024 promosso da
, nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Castellone ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 9.5.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadina italiana iure sanguinis, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto: di essere discendente diretta di nato il [...] a [...], figlio di Persona_1
e di (doc. 2); Per_2 Persona_3 che in data 5 Marzo 1903, a Tornolo (Parma), sposò (doc. Persona_1 Persona_4
4);
pagina 1 di 6 che dalla suddetta unione nacque a Birmingham (Gran Bretagna), il giorno 29 Marzo 1906,
[...]
(doc. 5); Persona_5 che in data 14 Ottobre 1937, nella città di Macclesfield (Gran Bretagna), Persona_5 sposò (doc. 6);
[...] Persona_6 che dalla suddetta unione nacque a Macclesfield (Gran Bretagna), il giorno 17 Aprile 1949
[...]
(doc. 7); Parte_2 che in data 22 Ottobre 1975, a Macclesfield (Gran Bretagna), sposò Parte_2
(doc. 8); Persona_7 che dalla suddetta unione nacque a Macclesfield (Gran Bretagna) il giorno 24 Agosto 1977, Persona_8
(doc. 9);
[...] che in data 10 Marzo 2018, nel Municipio di Macclesfield (Gran Bretagna), , da Persona_8 coniugata , sposò (doc. 10); Persona_9 Persona_10 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana (doc. 3); Persona_1
- che, essendo cittadino italiano iure sanguinis, il medesimo status civitatis italiano Persona_1
è stato conseguentemente trasmesso a tutti i di lui discendenti, fino all' odierna ricorrente, per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti in linea paterna di cittadino italiano per nascita;
- che la ricorrente avviava il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, inviando, a far data dall'8.3.2023, numerose istanze al Consolato Generale d'Italia di Londra (doc.11 );
- che i tempi medi di attesa ai fini dell'ottenimento del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa sono pari a circa dieci anni, in violazione della normativa vigente in tema di durata del procedimento amministrativo.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni precisate dai soli ricorrenti nella trattazione cartolare del 23.12.2024 .
***************
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
L'INTERESSE AD AGIRE
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e a proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. pagina 2 di 6 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il Controparte_1 per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto.
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021 : “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale …..………... Diversamente ……… opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge” .
Peraltro la circolare K.28.1. dell'8/04/1991 del conferma che il Controparte_1 riconoscimento e la tutela della cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul Controparte_1 come previsto dall'art. 14 d. lgs. 30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 1.1. 1948 (come nel caso di specie) non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 6 Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve però ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio a colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare poi pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo alla ricorrente poiché ha dimostrato, in atti, di avere adito la Pubblica Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a Londra – con inoltro di apposita richiesta tramite email secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale e perché a tutt'oggi non è stata ottenuta dalla pubblica amministrazione adita alcuna risposta e/o accettazione e/o convocazione né tantomeno l'inserimento nella “lista d'attesa” dalla quale evincere la data certa in cui la documentazione dei ricorrenti sarebbe stata quantomeno esaminata.
Tenuto conto che, l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni ( esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie del “jure sanguinis” ) appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque entro una tempistica ragionevole che non duri decenni .
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale, potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
IL CASO DI SPECIE
In punto di diritto si deve premettere che la ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano,
[...]
poiché tale avo trasmise iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio PE [...]
, nato in [...] nel 1906, il quale l'ha pertanto mantenuta sino alla nascita Persona_5 dell'odierna ricorrente.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. E' dunque provata la discendenza diretta della ricorrente per linea paterna da cittadino italiano.
pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es . avere acquistato l'ascendente un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
La medesima pronunzia precisa inoltre che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA PRONUNZIA SULLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
pagina 5 di 6 I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- dichiara che , nata il [...] a [...], è cittadina Parte_1 italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Castellone, procuratore antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 25.4.2025.
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 6 di 6