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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4674/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4674/2020 promossa da:
TRA
C.F. e P.IV , in persona del procuratore Parte_1 P.IV_1 generale p.t., Ing. con sede in Rocca di Papa (RM), Via delle Barozze n. 8, Parte_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Bardelloni (c.f.
), con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 3, e dall'Avv. Lucilla Iapichino C.F._1 (c.f. ), con studio in Roma, Passeggiata di Ripetta n. 25, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il domicilio digitale all'indirizzo pec dei propri difensori;
Email_1 Email_2
-Parte opponente-
E
C.F.: , con sede in Brescia, via Fura 51, in persona del suo legale CP_1 P.IV_2 rappresentante dott. rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Chiarini, Controparte_2
C.F.: PEC: ed elett.te dom.ta presso lo C.F._3 Email_3 studio del difensore in Brescia, via Pietro Bulloni n.12.
- parte opposta – nonché nei confronti di
C.F. e P.IV in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_3 P.IV_3
, con sede in Milano, Via Meravigli n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Alessandro Massa del Foro di Piacenza (c.f. ) pec: C.F._4
ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Milano, via Email_4
Meravigli, 8.
Terza chiamata -
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1090/2020 pubblicato il 10.07.2020 dal Tribunale di Velletri notificato in pari data a mezzo pec
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Premesso che, in data 10.07.2020 veniva pubblicato il decreto ingiuntivo n. 1090 emesso dall'intestato Ufficio per l'importo di € 24.829,11, oltre interessi legali e spese e notificato il 10.07.2020, per il mancato pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni mobili.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società Parte_1 di seguito breviter soc. , contestando la sussistenza del credito rassegnava le seguenti
[...] Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via preliminare autorizzare la chiamata in giudizio del terzo (C.F. e P.IV , in persona del legale Controparte_3 P.IV_3 rappresentante p.t., con sede in Milano, Via Meravigli n. 8 e disporre il differimento dell'udienza di modo che l'opponente possa procedere all'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 - bis c.p.c; 2) nel merito per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, rigettata ogni istanza volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che la convenuta dovesse avanzare, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare, perché illegittimo e comunque ingiusto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1090/2020, Ruolo Generale n. 3143/2020, emesso dal Tribunale Civile di Velletri, in persona della Dott.ssa Maria Casaregola, in data 10 luglio 2020; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza della pretesa economica avanzata dalla nei confronti della 4) in CP_1 Parte_1 subordine, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che la
[...]
(C.F. e P.IV ) è tenuta a manlevare l'opponente e tenerla indenne da CP_3 P.IV_3 qualsiasi pretesa economica avanzata dalla o, comunque, accertare e dichiarare che la CP_1 medesima è tenuta a corrispondere all'opponente le somme eventualmente pagate Controparte_3
pagina 2 di 6 dalla in ipotesi di condanna di quest'ultima. Con vittoria di Parte_1 spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Si costituiva parte opposta la quale insistendo sulla fondatezza della pretesa economica azionata in monitorio, contestava la pretestuosità e la dilatorietà delle avverse contestazioni, non fondate su prova scritta, ed insisteva preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutorietà; inoltre, in via pregiudiziale, chiedeva rigettarsi l'istanza di chiamata in causa del terzo proposta dall'opponente, in quanto priva di giuridico fondamento, trattandosi di soggetto ignoto all'opposta e non coinvolto nella vicenda contrattuale di cui è causa;
infine, nel merito: rigettarsi l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, confermandosi conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto condannando conseguentemente l'opponente al pagamento in favore di della somma di €. CP_1 24.829,11 oltre interessi moratori maturati e maturandi ed alle spese liquidate e successive, ovvero di quella differente somma, anche maggiore, che risulterà accertata, oltre ad interessi di mora ex D.Lg. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, con rifusione di spese e compensi di causa.
Il Giudice con provvedimento del 04.03.2021 autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva la società la quale protestava la propria estraneità alla vicenda dedotta in CP_3 giudizio e pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, a) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata b) nel merito, respingere tutte le Controparte_3 domande svolte dall'attrice opponente nei confronti della terza chiamata perché Controparte_3 inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
c) accertata e dichiarata la temerarietà della lite, condannare l'attrice opponente al pagamento, a favore della terza chiamata di una Controparte_3 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; d) in ogni caso, con vittoria integrale di spese e competenze professionali di causa.”
La causa veniva istruita per tabulas e con prove orali (interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società costituite in giudizio nonché prove testimoniali). All'esito dell'istruzione probatoria, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
MOTIVZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1090/2020 emesso in favore della per l'importo di € CP_1 24.829,11, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni mobili avvenuta nel periodo tra il 2016 e il 2018.
contesta l'esistenza del credito, negando di aver mai commissionato direttamente la merce Parte_1 oggetto di fatturazione e allegando che i rapporti con sarebbero stati gestiti per conto della società CP_1
appaltante di un cantiere affidato alla medesima Secondo l'opponente, Controparte_3 Parte_1
avrebbe selezionato i fornitori, tra cui e si sarebbe limitata a effettuare i CP_3 CP_1 Parte_1 pagamenti su indicazione della committente. Da ciò deduce la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa per essere manlevata da ogni eventuale Controparte_3 condanna. pagina 3 di 6 costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, allegando prova documentale CP_1 idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto e continuativo con A tal Parte_1 fine ha prodotto, tra l'altro: email di ordinazione, comunicazioni relative ai pagamenti, moduli d'ordine e offerte firmate da documenti di trasporto e fatture. Parte_1
Anche ritualmente chiamata in causa, si è costituita contestando integralmente la Controparte_3 tesi dell'opponente. Ha evidenziato che, in base al contratto di appalto del 15.12.2016, era a Parte_1 dover provvedere all'approvvigionamento dei materiali. Ha aggiunto che non vi è mai stato alcun rapporto contrattuale con e che nessun ordine di fornitura è stato impartito da a CP_1 CP_3 nome proprio. Ha infine contestato il valore delle comunicazioni richiamate da (email di un Parte_1 tecnico di cantiere), affermando che non provengono dal legale rappresentante e non contengono obbligazioni vincolanti. Questo Giudice ritiene, all'esito della attenta disamina delle prove orali assunte in corso di giudizio e della documentazione prodotta da non contestata nei modi e nei termini di legge dall'opponente, CP_1 che la medesima sia idonea a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto e stabile con
In particolare: Le email agli atti (docc. A–E) dimostrano che gli ordini sono partiti da Parte_1 indirizzi riferibili a I moduli di ordine e offerta (docc. F–H) risultano sottoscritti dalla Parte_1 medesima;
I documenti di trasporto, sottoscritti da e non formalmente disconosciuti, Parte_1 comprovano l'effettiva consegna dei beni alla sede dell'opponente;
Non vi è alcuna menzione o coinvolgimento formale di nei rapporti tra e CP_3 CP_1 Parte_1 Al contrario, l'opponente non ha offerto prova alcuna a supporto della tesi secondo cui sarebbe CP_1 stata “fornitore” di , limitandosi a dedurre una generica prassi di cantiere, non supportata CP_3 da documentazione vincolante. La mancanza di formale disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto costituisce, altresì, implicita ammissione dell'avvenuta fornitura e rafforza l'efficacia probatoria degli atti prodotti da CP_1
La circostanza che il contratto di appalto prevedesse a carico di l'onere di acquistare i Parte_1 materiali non comporta, né può comportare, un trasferimento dell'obbligazione di pagamento a CP_3
la quale si è limitata ad affidare l'esecuzione dell'opera "a corpo", trasferendo il rischio
[...] economico della gestione al proprio appaltatore. Le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 28.6.2024 e del 4.10.2024 forniscono una piena conferma delle allegazioni attoree. In particolare: il teste ha riferito che il ritiro della Testimone_1 merce avveniva da parte dell'Ing. o di suoi incaricati, che stesso confermava i Parte_1 Parte_1 campioni e faceva gli ordini, curava le consegne e i ritiri, ed ha avuto personalmente contatti per la gestione dei pagamenti, riconoscendone la scadenza. La teste amministrativa di _2
, ha confermato in modo chiaro che nessun rapporto contrattuale era intercorso tra CP_3 CP_3 e precisando che gli accordi coi fornitori venivano presi direttamente dalla
[...] CP_1 [...]
la quale veniva pagata a stati d'avanzamento. La teste ha confermato Parte_1 Testimone_3 integralmente i capitoli di prova dedotti da tra cui la provenienza degli ordini dalla CP_1 Parte_1 l'avvenuta consegna regolare dei beni, la correttezza qualitativa della merce e la pattuizione diretta tra le parti sulle modalità di pagamento. Tali dichiarazioni sono tra loro coerenti, precise e convergenti, e sono state rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti. Nessun elemento di inattendibilità è stato dedotto o desunto ex actis.
La ricostruzione operata da risulta dunque pienamente confermata in giudizio, anche sulla scorta CP_1 della documentazione contrattuale e contabile prodotta (ordini, ddt, fatture), cui si aggiunge la mancata contestazione, in punto di ricezione dei beni, da parte dell'opponente. pagina 4 di 6 La tesi difensiva della che tenta di traslare l'obbligazione sulla terza chiamata, si rivela priva Parte_1 di riscontro probatorio, meramente assertiva. Conseguentemente, il credito vantato da deve ritenersi fondato e il decreto ingiuntivo merita CP_1 integrale conferma.
Quanto alla chiamata in causa del terzo, la domanda di manleva nei confronti di è Controparte_3 parimenti infondata. Come emerge dalla documentazione contrattuale (doc. 1 di , il CP_3 contratto di appalto prevede espressamente che i materiali necessari all'esecuzione dell'opera siano a carico dell'impresa appaltatrice, e che questa provveda in autonomia ai relativi pagamenti.
Le somme versate da a nel corso dell'esecuzione dell'appalto (oltre € CP_3 Parte_1 3.179.000) risultano già comprensive delle forniture, salvo contestazioni oggi oggetto di un separato giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano (RG 16096/2020).
La documentazione addotta da per fondare la richiesta di manleva (email di un tecnico di Parte_1 cantiere) non ha valore negoziale, non contiene alcuna promessa di pagamento, e non proviene da un soggetto abilitato ad assumere obbligazioni in nome della società.
Alla luce di ciò, non sussistono i presupposti per configurare un'obbligazione di garanzia a carico di
, né contrattuale né extra-contrattuale. CP_3
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata avanzata da nei confronti di CP_3 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è infondata. Nonostante la domanda di manleva si sia rivelata priva Parte_1 di fondamento, non ricorrono i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave richiesti dalla norma invocata. La posizione difensiva di sebbene infondata, non appare pretestuosa in Parte_1 modo manifesto. Tanto considerato, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato. Deve parimenti essere rigettata la domanda di garanzia proposta nei confronti di Le Controparte_3 spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, da liquidarsi in favore sia dell'opposto sia della terza chiamata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1090 emesso in data 10.07.2020;
2. Rigetta la domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_3
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano nell'importo di € 1.701,00 oltre oneri di legge oltre oneri di legge;
[...]
5. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano nell'importo di € 1.701,00 oltre oneri di legge oltre oneri di legge. CP_3
Velletri il 22.09.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 dott.ssa Nadia Scugugia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Scugugia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4674/2020 promossa da:
TRA
C.F. e P.IV , in persona del procuratore Parte_1 P.IV_1 generale p.t., Ing. con sede in Rocca di Papa (RM), Via delle Barozze n. 8, Parte_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Bardelloni (c.f.
), con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 3, e dall'Avv. Lucilla Iapichino C.F._1 (c.f. ), con studio in Roma, Passeggiata di Ripetta n. 25, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il domicilio digitale all'indirizzo pec dei propri difensori;
Email_1 Email_2
-Parte opponente-
E
C.F.: , con sede in Brescia, via Fura 51, in persona del suo legale CP_1 P.IV_2 rappresentante dott. rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Chiarini, Controparte_2
C.F.: PEC: ed elett.te dom.ta presso lo C.F._3 Email_3 studio del difensore in Brescia, via Pietro Bulloni n.12.
- parte opposta – nonché nei confronti di
C.F. e P.IV in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_3 P.IV_3
, con sede in Milano, Via Meravigli n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Alessandro Massa del Foro di Piacenza (c.f. ) pec: C.F._4
ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Milano, via Email_4
Meravigli, 8.
Terza chiamata -
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1090/2020 pubblicato il 10.07.2020 dal Tribunale di Velletri notificato in pari data a mezzo pec
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Premesso che, in data 10.07.2020 veniva pubblicato il decreto ingiuntivo n. 1090 emesso dall'intestato Ufficio per l'importo di € 24.829,11, oltre interessi legali e spese e notificato il 10.07.2020, per il mancato pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni mobili.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società Parte_1 di seguito breviter soc. , contestando la sussistenza del credito rassegnava le seguenti
[...] Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via preliminare autorizzare la chiamata in giudizio del terzo (C.F. e P.IV , in persona del legale Controparte_3 P.IV_3 rappresentante p.t., con sede in Milano, Via Meravigli n. 8 e disporre il differimento dell'udienza di modo che l'opponente possa procedere all'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 - bis c.p.c; 2) nel merito per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, rigettata ogni istanza volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che la convenuta dovesse avanzare, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare, perché illegittimo e comunque ingiusto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1090/2020, Ruolo Generale n. 3143/2020, emesso dal Tribunale Civile di Velletri, in persona della Dott.ssa Maria Casaregola, in data 10 luglio 2020; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza della pretesa economica avanzata dalla nei confronti della 4) in CP_1 Parte_1 subordine, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che la
[...]
(C.F. e P.IV ) è tenuta a manlevare l'opponente e tenerla indenne da CP_3 P.IV_3 qualsiasi pretesa economica avanzata dalla o, comunque, accertare e dichiarare che la CP_1 medesima è tenuta a corrispondere all'opponente le somme eventualmente pagate Controparte_3
pagina 2 di 6 dalla in ipotesi di condanna di quest'ultima. Con vittoria di Parte_1 spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Si costituiva parte opposta la quale insistendo sulla fondatezza della pretesa economica azionata in monitorio, contestava la pretestuosità e la dilatorietà delle avverse contestazioni, non fondate su prova scritta, ed insisteva preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutorietà; inoltre, in via pregiudiziale, chiedeva rigettarsi l'istanza di chiamata in causa del terzo proposta dall'opponente, in quanto priva di giuridico fondamento, trattandosi di soggetto ignoto all'opposta e non coinvolto nella vicenda contrattuale di cui è causa;
infine, nel merito: rigettarsi l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, confermandosi conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto condannando conseguentemente l'opponente al pagamento in favore di della somma di €. CP_1 24.829,11 oltre interessi moratori maturati e maturandi ed alle spese liquidate e successive, ovvero di quella differente somma, anche maggiore, che risulterà accertata, oltre ad interessi di mora ex D.Lg. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, con rifusione di spese e compensi di causa.
Il Giudice con provvedimento del 04.03.2021 autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva la società la quale protestava la propria estraneità alla vicenda dedotta in CP_3 giudizio e pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, a) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata b) nel merito, respingere tutte le Controparte_3 domande svolte dall'attrice opponente nei confronti della terza chiamata perché Controparte_3 inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
c) accertata e dichiarata la temerarietà della lite, condannare l'attrice opponente al pagamento, a favore della terza chiamata di una Controparte_3 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; d) in ogni caso, con vittoria integrale di spese e competenze professionali di causa.”
La causa veniva istruita per tabulas e con prove orali (interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società costituite in giudizio nonché prove testimoniali). All'esito dell'istruzione probatoria, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
MOTIVZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1090/2020 emesso in favore della per l'importo di € CP_1 24.829,11, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni mobili avvenuta nel periodo tra il 2016 e il 2018.
contesta l'esistenza del credito, negando di aver mai commissionato direttamente la merce Parte_1 oggetto di fatturazione e allegando che i rapporti con sarebbero stati gestiti per conto della società CP_1
appaltante di un cantiere affidato alla medesima Secondo l'opponente, Controparte_3 Parte_1
avrebbe selezionato i fornitori, tra cui e si sarebbe limitata a effettuare i CP_3 CP_1 Parte_1 pagamenti su indicazione della committente. Da ciò deduce la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa per essere manlevata da ogni eventuale Controparte_3 condanna. pagina 3 di 6 costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, allegando prova documentale CP_1 idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto e continuativo con A tal Parte_1 fine ha prodotto, tra l'altro: email di ordinazione, comunicazioni relative ai pagamenti, moduli d'ordine e offerte firmate da documenti di trasporto e fatture. Parte_1
Anche ritualmente chiamata in causa, si è costituita contestando integralmente la Controparte_3 tesi dell'opponente. Ha evidenziato che, in base al contratto di appalto del 15.12.2016, era a Parte_1 dover provvedere all'approvvigionamento dei materiali. Ha aggiunto che non vi è mai stato alcun rapporto contrattuale con e che nessun ordine di fornitura è stato impartito da a CP_1 CP_3 nome proprio. Ha infine contestato il valore delle comunicazioni richiamate da (email di un Parte_1 tecnico di cantiere), affermando che non provengono dal legale rappresentante e non contengono obbligazioni vincolanti. Questo Giudice ritiene, all'esito della attenta disamina delle prove orali assunte in corso di giudizio e della documentazione prodotta da non contestata nei modi e nei termini di legge dall'opponente, CP_1 che la medesima sia idonea a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto e stabile con
In particolare: Le email agli atti (docc. A–E) dimostrano che gli ordini sono partiti da Parte_1 indirizzi riferibili a I moduli di ordine e offerta (docc. F–H) risultano sottoscritti dalla Parte_1 medesima;
I documenti di trasporto, sottoscritti da e non formalmente disconosciuti, Parte_1 comprovano l'effettiva consegna dei beni alla sede dell'opponente;
Non vi è alcuna menzione o coinvolgimento formale di nei rapporti tra e CP_3 CP_1 Parte_1 Al contrario, l'opponente non ha offerto prova alcuna a supporto della tesi secondo cui sarebbe CP_1 stata “fornitore” di , limitandosi a dedurre una generica prassi di cantiere, non supportata CP_3 da documentazione vincolante. La mancanza di formale disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto costituisce, altresì, implicita ammissione dell'avvenuta fornitura e rafforza l'efficacia probatoria degli atti prodotti da CP_1
La circostanza che il contratto di appalto prevedesse a carico di l'onere di acquistare i Parte_1 materiali non comporta, né può comportare, un trasferimento dell'obbligazione di pagamento a CP_3
la quale si è limitata ad affidare l'esecuzione dell'opera "a corpo", trasferendo il rischio
[...] economico della gestione al proprio appaltatore. Le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 28.6.2024 e del 4.10.2024 forniscono una piena conferma delle allegazioni attoree. In particolare: il teste ha riferito che il ritiro della Testimone_1 merce avveniva da parte dell'Ing. o di suoi incaricati, che stesso confermava i Parte_1 Parte_1 campioni e faceva gli ordini, curava le consegne e i ritiri, ed ha avuto personalmente contatti per la gestione dei pagamenti, riconoscendone la scadenza. La teste amministrativa di _2
, ha confermato in modo chiaro che nessun rapporto contrattuale era intercorso tra CP_3 CP_3 e precisando che gli accordi coi fornitori venivano presi direttamente dalla
[...] CP_1 [...]
la quale veniva pagata a stati d'avanzamento. La teste ha confermato Parte_1 Testimone_3 integralmente i capitoli di prova dedotti da tra cui la provenienza degli ordini dalla CP_1 Parte_1 l'avvenuta consegna regolare dei beni, la correttezza qualitativa della merce e la pattuizione diretta tra le parti sulle modalità di pagamento. Tali dichiarazioni sono tra loro coerenti, precise e convergenti, e sono state rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti. Nessun elemento di inattendibilità è stato dedotto o desunto ex actis.
La ricostruzione operata da risulta dunque pienamente confermata in giudizio, anche sulla scorta CP_1 della documentazione contrattuale e contabile prodotta (ordini, ddt, fatture), cui si aggiunge la mancata contestazione, in punto di ricezione dei beni, da parte dell'opponente. pagina 4 di 6 La tesi difensiva della che tenta di traslare l'obbligazione sulla terza chiamata, si rivela priva Parte_1 di riscontro probatorio, meramente assertiva. Conseguentemente, il credito vantato da deve ritenersi fondato e il decreto ingiuntivo merita CP_1 integrale conferma.
Quanto alla chiamata in causa del terzo, la domanda di manleva nei confronti di è Controparte_3 parimenti infondata. Come emerge dalla documentazione contrattuale (doc. 1 di , il CP_3 contratto di appalto prevede espressamente che i materiali necessari all'esecuzione dell'opera siano a carico dell'impresa appaltatrice, e che questa provveda in autonomia ai relativi pagamenti.
Le somme versate da a nel corso dell'esecuzione dell'appalto (oltre € CP_3 Parte_1 3.179.000) risultano già comprensive delle forniture, salvo contestazioni oggi oggetto di un separato giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano (RG 16096/2020).
La documentazione addotta da per fondare la richiesta di manleva (email di un tecnico di Parte_1 cantiere) non ha valore negoziale, non contiene alcuna promessa di pagamento, e non proviene da un soggetto abilitato ad assumere obbligazioni in nome della società.
Alla luce di ciò, non sussistono i presupposti per configurare un'obbligazione di garanzia a carico di
, né contrattuale né extra-contrattuale. CP_3
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata avanzata da nei confronti di CP_3 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è infondata. Nonostante la domanda di manleva si sia rivelata priva Parte_1 di fondamento, non ricorrono i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave richiesti dalla norma invocata. La posizione difensiva di sebbene infondata, non appare pretestuosa in Parte_1 modo manifesto. Tanto considerato, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato. Deve parimenti essere rigettata la domanda di garanzia proposta nei confronti di Le Controparte_3 spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, da liquidarsi in favore sia dell'opposto sia della terza chiamata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1090 emesso in data 10.07.2020;
2. Rigetta la domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_3
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano nell'importo di € 1.701,00 oltre oneri di legge oltre oneri di legge;
[...]
5. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano nell'importo di € 1.701,00 oltre oneri di legge oltre oneri di legge. CP_3
Velletri il 22.09.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 dott.ssa Nadia Scugugia
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