Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17.06.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento dell'08.04.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore del convenuto ha rappresentato che, alla redazione delle note scritte del
16.06.2025, ha partecipato ai fini della pratica forense la dr.ssa Persona_1
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.33.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3267 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv.ti Fabio Martorana e Giuseppe Di Cesare) Parte_1
attore
E
in persona dell'Amministratore Controparte_1
pro-tempore(Avv. Cristiano Dolce)
convenuto
Oggetto: pagamento compensi professionali.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede: -
depositato il 26.02.2023 ex art. 702 bis c.p.c., condanna il Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, al pagamento in favore
[...]
dell'attore della somma di € 9.119,89, oltre oneri fiscali;
- Condanna il , in persona dell'Amministratore pro- Controparte_1
tempore, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate, in difetto di nota, in complessivi € 2.685,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre alla metà delle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente interamente a carico dell'attore medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. in data 26.02.2023 ha chiesto la Parte_1
condanna al pagamento in proprio favore da parte del di Controparte_1
della somma di € 19.103,00 per lo svolgimento di attività professionale in esecuzione del _1
mandato ricevuto, avente ad oggetto la progettazione e la direzione di lavori ordinari e straordinari di manutenzione dell'edificio condominiale.
Costituitosi in giudizio, il ha riconosciuto di avere conferito al professionista un _1
incarico soltanto per una parte dei lavori ex adverso prospettati e ha negato la debenza delle somme richieste per un terzo stralcio dei lavori, in difetto di mandato.
Ciò detto, va osservato in diritto che, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista;
sono a carico del committente, invece, l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento nonché la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista.
Intervenuta in materia, la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. Civ., sez. II, n. 1792/17).
In concreto, l'attore ha rappresentato di avere, con la nota del 25.08.2012, ricevuto l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori ordinari e straordinari di manutenzione dell'intero edificio condominiale: l'attività professionale sarebbe stata suddivisa in tre stralci e i lavori avrebbero avuto inizio nel maggio del 2016.
Nessuna contestazione è insorta in relazione ai primi due stralci.
Ciò che parte convenuta contesta è il conferimento all'attore dell'incarico per la direzione dei lavori per il terzo stralcio, relativo alla sola facciata dello stabile – lavori realizzati sotto la direzione di un altro professionista.
A detta del Condominio, in sede di assemblea condominiale del 23.02.2021, il Parte_1
manifestando perplessità sulla possibilità di accedere al cd. “bonus facciate” o ad altre agevolazioni fiscali previste dalla legge, avrebbe rifiutato di assumere l'incarico per il terzo lotto - incarico conferito, in quella stessa occasione, all'ing. che curò tutta la direzione dei lavori Controparte_2
e la contabilità finale.
L'attore sostiene, invece, che, avendo i condomini deliberato di conferire l'incarico al nuovo professionista, così interrompendo il mandato conferitogli, gli competerebbe la maggiorazione del
25% per incarico parziale, per l'interruzione dell'incarico da parte del Condominio, così come previsto dall'art. 18 della Legge 143/1949.
In sostanza, il ha riconosciuto la debenza dei compensi per la progettazione e la _1
contabilità sul terzo stralcio dei lavori, ma non quella relativa alla direzione dei lavori.
Per la soluzione di siffatto profilo della controversia è decisivo il contenuto della delibera assembleare del 23.02.2021 (all. 12 fascicolo attoreo).
Ebbene, la disamina del detto documento induce ad escludere che il “ebbe a Parte_1
manifestare tutte le sue perplessità sulle nuove procedure e sulla possibilità di accedere ai benefici fiscali, rifiutandosi espressamente di assumere l'incarico, per l'appunto per il terzo lotto, per il notevole l'aggravio degli adempimenti connessi ai lavori e a carico del direttore dei lavori”. In sede di assemblea, dopo che l'ing. chiarì quali fossero le caratteristiche delle unità CP_2
immobiliari dell'edificio necessari per l'ottenimento del bonus 110%, si svolse “un'articolata discussione, alla quale partecipa l'arch. che fornisce pertinenti informazioni tecnico- Parte_1
giuridiche in ordine ai lavori ipotizzati. A seguito delle informazioni e delle osservazioni dell'architetto l'assemblea accantona l'ipotesi di accedere all'ecobonus previsto per il Parte_1
miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio”.
A questo punto, senza ulteriori riferimenti al l'assemblea deliberava di conferire Parte_1
l'incarico all'ing. per la progettazione e direzione dei lavori, qualora dalle indagini Controparte_2
dallo stesso condotte si fosse verificata la possibilità di potere ricorrere ai benefici statali.
E dunque, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, dalla delibera non emerge che l'attore abbia espressamente rifiutato di assumere l'incarico per la direzione dei lavori del terzo stralcio;
emerge, invece, che lo stesso ricorrente, allorquando il ha deciso di variare le _1
condizioni contrattuali, chiedendo nuove prestazioni (ecobonus bonus facciate), abbia rappresentato informazioni tecnico-giuridiche a supporto della mancanza delle condizioni di legge per potere fare ricorso ai benefici - motivo per cui l'assemblea dei condomini ha deciso di nominare un altro professionista, che ha assunto la direzione di questo stralcio dei lavori.
Non può, dunque, opinarsi che l'interruzione contrattuale tra il e l'attore sia stata _1
determinata dall'espressa rinuncia di quest'ultimo; al contrario l'incarico conferito si è limitato alla fase di progettazione e non anche a quella di direzione per volontà dell'assemblea – o almeno questo è quanto si ricava dalla delibera.
Tanto chiarito, deve opinarsi, così come concluso dal TU, che competa al professionista la maggiorazione del 25% delle competenze ai sensi dell'art. 18 della Legge 143/1949, per incarico parziale – determinato da volontà del Condominio e non da cause dipendenti dal professionista.
Il nominato TU ha, quindi, provveduto a determinare il compenso dovuto al secondo gli Parte_1
accordi tra le parti e sulla scorta della documentazione in atti, per la redazione del progetto dei lavori di manutenzione afferenti al terzo stralcio, applicando la maggiorazione di cui si è detto,
pervenendo alla somma di € 12.319,89, da cui va detratto l'importo di € 3.200,00 giusta fattura n. 2
del 14/12/2020 (all. 11 fascicolo attoreo). In conclusione, il TU ha ritenuto che il compenso spettante all'arch. per la Parte_1
redazione del terzo stralcio funzionale degli interventi di manutenzione dell'edificio di _1
, ammonta ad € 9.119,89 oltre oneri fiscali.
[...]
Siffatte conclusioni – lineari, tecnicamente adeguatamente motivate e fondate su dati obiettivi e certi emergenti dagli atti di causa – devono essere condivise, tanto più che il perito ha offerto esaustivo riscontro alle osservazioni critiche delle parti.
Sul punto, non appare superfluo ricordare che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ., n. 33742/2022).
In relazione al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere all'attore le spese sostenute in giudizio, che _1
vanno liquidate, tenendo conto della sensibile differenza tra il chiesto e il pronunciato, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al
D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
(23.10.22), in complessivi € 2.685,00 di cui € 145,50 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Il convenuto dovrà rifondere all'attore il 50% delle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente interamente carico dello stesso.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17 giugno 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina