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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/11/2025 al n. 5959/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC NI, elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI 40
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. IC NI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AL RL TO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
CESARE MOZZARELLI 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
AL RL TO resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1-il conto corrente Parte_1 CP_1
cointestato dovrà essere chiuso;
le somme presenti sullo stesso, prima della chiusura, saranno di esclusiva competenza di e le spese di Parte_1
chiusura saranno divise al 50% tra le odierne parti
2-I signori e dovranno concludere la Parte_1 CP_1
vendita della casa famigliare sita in Cesole via Marzabotto n.9 attualmente gravata da mutuo e estinguere il residuo mutuo con il ricavato. Le parti dovranno provvedere al pagamento della rata di mutuo di loro competenza sino alla sua estinzione. Il residuo della somma ricavata dalla compravendita dell'abitazione famigliare, al netto delle spese di cancellazione di ipoteca, andrà diviso tra le parti al 50%
3- L'arredo della casa coniugale, una volta libera da persone ed effetti personali sarà così diviso: i beni mobili presenti nella casa saranno assegnati a CP_1
ad eccezione dei beni mobili di esclusiva proprietà di , in
[...] Parte_1
quanto a lei regalati o pagati dalla stessa, di seguito elencati: cassetta per legna, armadietto marrone sito in garage, frigorifero, tavolo in legno con sedie da giardino, giochi biciclettina, casetta e trattore attualmente siti in giardino, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, due aspirapolveri, freezer a pozzetto, cameretta di . Detti mobili saranno asportati da entro gg Per_1 Parte_1
15 da rilascio della casa coniugale;
4-Tutti gli animali domestici presenti nella casa saranno prelevati da Pt_1
che potrà portarli con sè
[...]
pagina 2 di 6 6-A partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, le parti potranno lasciare la casa famigliare e stabilire la propria residenza ove loro aggrada con l'obbligo per entrambe di stabilirla nel raggio non superiore a Km 20 dalla frazione di Cesole in Comune di Marcaria MN;
ciascuna parte dovrà immediatamente dopo il trasloco, comunicare all'altra, la propria residenza e comunque entro e non oltre 7 gg
7-Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_2
risiederà in modo prevalente presso la madre
8-Il papà potrà tenere con sé il figlio nella giornata del martedì e mercoledì pomeriggio di ogni settimana, dalle 15:30 e riportandolo dalla madre entro le ore 21:00; previa intesa, i giorni sopra indicati del martedì e mercoledì, potranno essere cambiati con i giorni in cui la madre ha il turno lavorativo pomeridiano. A tal ultimo proposito, la signora si impegna a Pt_1
comunicare, appena disponibili, i turni lavorativi al signor CP_1
7-Il padre, a Week End alternati, potrà tenere con sé il figlio dal venerdì pomeriggio dalle ore 15:30 alla domenica sera riportandolo, presso la madre, entro le h. 21,00
8-Per quanto concerne i periodi di vacanza: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date di tali vacanze, da concordare tra il padre e la madre entro il 15 maggio di ogni anno. Durante il periodo natalizio, il minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre, alternando le festività di Natale e Capodanno;
durante il periodo delle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre.
pagina 3 di 6 9- I giorni festivi infrasettimanali potranno essere trascorsi dal minore di anno in anno alternativamente con l'uno o l'altro genitore
10-Le sopra indicate condizioni potranno essere, di volta in volta, modificate solo ed esclusivamente in caso di accordo tra i genitori e secondo l'interesse del minore
11-Il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura Persona_2
di Euro 400,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 12 di ogni mese, fino all'acquisto da parte dello stesso di autonoma indipendenza economica
12-Per quanto riguarda le spese straordinarie extra assegno di mantenimento, dovranno essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, anche in previsione delle spese future necessitanti per il figlio fino a quando lo stesso non avrà acquisito autonoma indipendenza economica secondo il seguente schema:
-senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 gg a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie
A-Spese mediche
-Quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche od oculistiche debitamente prescritte dal pediatra o medico di base o specialista e non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
-Quelle, su prescrizione medica, per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio nazionale, ma solo in ambito privato
-Quelle, su prescrizione medica, per esami accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta.
pagina 4 di 6 -Al di fuori dei suindicati casi, il rimborso delle spese necessita di previo accordo tra i genitori
B-Spese scolastiche
-Tasse di iscrizione, assicurazioni, retta mensa e contributi richiesti dall'Istituto per la scuola materna, elementare, media e superiore pubblica e università pubblica in caso di proseguimento degli studi
-Spesa per acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari
-Spesa per corredo scolastico di inizio anno
-Spesa per gita scolastica senza pernotto
-Spese per il trasporto andata e ritorno relativo al raggiungimento del plesso scolastico
-Spese per tempo prolungato, pre scuola, post scuola
-Spese per centro ricreativo o gruppo estivo o grest
-Spese per l'acquisto di strumenti informatici se richiesti dalla scuola e/o necessari per lo svolgimento delle attività didattiche
C-Spese per lezioni di scuola guida
Tutte le altre spese quali a titolo di esempio per: cure non urgenti ed indifferibili dentistiche, oculistiche, ortodontiche, farmaci non coperti dal servizio sanitario nazionale, scuole private, attività sportive e ludiche, vacanze, cellulare, saranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore solo in caso di previo accordo
-Spese della presente procedura compensate tra le parti”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in pagina 5 di 6 relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/11/2025 al n. 5959/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC NI, elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI 40
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. IC NI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AL RL TO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
CESARE MOZZARELLI 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
AL RL TO resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1-il conto corrente Parte_1 CP_1
cointestato dovrà essere chiuso;
le somme presenti sullo stesso, prima della chiusura, saranno di esclusiva competenza di e le spese di Parte_1
chiusura saranno divise al 50% tra le odierne parti
2-I signori e dovranno concludere la Parte_1 CP_1
vendita della casa famigliare sita in Cesole via Marzabotto n.9 attualmente gravata da mutuo e estinguere il residuo mutuo con il ricavato. Le parti dovranno provvedere al pagamento della rata di mutuo di loro competenza sino alla sua estinzione. Il residuo della somma ricavata dalla compravendita dell'abitazione famigliare, al netto delle spese di cancellazione di ipoteca, andrà diviso tra le parti al 50%
3- L'arredo della casa coniugale, una volta libera da persone ed effetti personali sarà così diviso: i beni mobili presenti nella casa saranno assegnati a CP_1
ad eccezione dei beni mobili di esclusiva proprietà di , in
[...] Parte_1
quanto a lei regalati o pagati dalla stessa, di seguito elencati: cassetta per legna, armadietto marrone sito in garage, frigorifero, tavolo in legno con sedie da giardino, giochi biciclettina, casetta e trattore attualmente siti in giardino, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, due aspirapolveri, freezer a pozzetto, cameretta di . Detti mobili saranno asportati da entro gg Per_1 Parte_1
15 da rilascio della casa coniugale;
4-Tutti gli animali domestici presenti nella casa saranno prelevati da Pt_1
che potrà portarli con sè
[...]
pagina 2 di 6 6-A partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, le parti potranno lasciare la casa famigliare e stabilire la propria residenza ove loro aggrada con l'obbligo per entrambe di stabilirla nel raggio non superiore a Km 20 dalla frazione di Cesole in Comune di Marcaria MN;
ciascuna parte dovrà immediatamente dopo il trasloco, comunicare all'altra, la propria residenza e comunque entro e non oltre 7 gg
7-Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_2
risiederà in modo prevalente presso la madre
8-Il papà potrà tenere con sé il figlio nella giornata del martedì e mercoledì pomeriggio di ogni settimana, dalle 15:30 e riportandolo dalla madre entro le ore 21:00; previa intesa, i giorni sopra indicati del martedì e mercoledì, potranno essere cambiati con i giorni in cui la madre ha il turno lavorativo pomeridiano. A tal ultimo proposito, la signora si impegna a Pt_1
comunicare, appena disponibili, i turni lavorativi al signor CP_1
7-Il padre, a Week End alternati, potrà tenere con sé il figlio dal venerdì pomeriggio dalle ore 15:30 alla domenica sera riportandolo, presso la madre, entro le h. 21,00
8-Per quanto concerne i periodi di vacanza: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date di tali vacanze, da concordare tra il padre e la madre entro il 15 maggio di ogni anno. Durante il periodo natalizio, il minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre, alternando le festività di Natale e Capodanno;
durante il periodo delle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre.
pagina 3 di 6 9- I giorni festivi infrasettimanali potranno essere trascorsi dal minore di anno in anno alternativamente con l'uno o l'altro genitore
10-Le sopra indicate condizioni potranno essere, di volta in volta, modificate solo ed esclusivamente in caso di accordo tra i genitori e secondo l'interesse del minore
11-Il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura Persona_2
di Euro 400,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 12 di ogni mese, fino all'acquisto da parte dello stesso di autonoma indipendenza economica
12-Per quanto riguarda le spese straordinarie extra assegno di mantenimento, dovranno essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, anche in previsione delle spese future necessitanti per il figlio fino a quando lo stesso non avrà acquisito autonoma indipendenza economica secondo il seguente schema:
-senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 gg a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie
A-Spese mediche
-Quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche od oculistiche debitamente prescritte dal pediatra o medico di base o specialista e non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
-Quelle, su prescrizione medica, per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio nazionale, ma solo in ambito privato
-Quelle, su prescrizione medica, per esami accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta.
pagina 4 di 6 -Al di fuori dei suindicati casi, il rimborso delle spese necessita di previo accordo tra i genitori
B-Spese scolastiche
-Tasse di iscrizione, assicurazioni, retta mensa e contributi richiesti dall'Istituto per la scuola materna, elementare, media e superiore pubblica e università pubblica in caso di proseguimento degli studi
-Spesa per acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari
-Spesa per corredo scolastico di inizio anno
-Spesa per gita scolastica senza pernotto
-Spese per il trasporto andata e ritorno relativo al raggiungimento del plesso scolastico
-Spese per tempo prolungato, pre scuola, post scuola
-Spese per centro ricreativo o gruppo estivo o grest
-Spese per l'acquisto di strumenti informatici se richiesti dalla scuola e/o necessari per lo svolgimento delle attività didattiche
C-Spese per lezioni di scuola guida
Tutte le altre spese quali a titolo di esempio per: cure non urgenti ed indifferibili dentistiche, oculistiche, ortodontiche, farmaci non coperti dal servizio sanitario nazionale, scuole private, attività sportive e ludiche, vacanze, cellulare, saranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore solo in caso di previo accordo
-Spese della presente procedura compensate tra le parti”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in pagina 5 di 6 relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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