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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 565/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nato in GENOVA (GE) il Parte_1 C.F._1
01/06/1961, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE 5/3 -
16121 GENOVA (GE), rappresentato e difeso dall'Avv. MANNO ALESSANDRA MARIA appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) – elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in VIA S. ANTONIO 7 - 19121 LA SPEZIA (SP) – rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANELLI SERGIO appellata
(COD. FISC. nato in LA SPEZIA (SP) il Controparte_2 C.F._2
15/06/1966 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis: Pt_1
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di citazione in appello;
1 - in via principale, nel rito, annullare la sentenza n. 341/2024 emessa dal Tribunale di La
Spezia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Tiziana Lottini, nell'ambito del giudizio recante
R.G.N.1640/2019, depositata in cancelleria in data 08/04/2024, notificata il 24 aprile 2024, per violazione dell'art. 112 c.p.c., come esposto in narrativa;
- in via principale, nel merito, previa ammissione di CTU, così come già richiesta nell'atto di citazione del primo grado, nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni e che qui di seguito si ripropone e trascrive integralmente
(Si chiede altresì che, in considerazione di quanto ulteriormente emerso in sede di ATP, relativamente alle opere eseguite parzialmente od in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 03/2012, rilasciato dal Comune di Sesta Godano al sig. , Parte_1 venga licenziata idonea CTU al fine di accertare: 1°) l'esistenza delle opere eseguite parzialmente e delle opere eseguite in totale o in parziale difformità rispetto alle autorizzazioni edilizie rilasciate dalla competente Autorità Amministrativa Comunale;
2°)
l'entità dei danni derivati, al SI , dall'esistenza di tali opere e da tutte Parte_1
le problematiche già evidenziate in atto di citazione (cfr. atto di citazione pag.ne 6 e 7 nonché nostro doc. n. 11) e che qui di seguito vengono riportate e ri-trascritte per maggior agio di lettura: a) Diversa distribuzione degli spazi interni delimitati da tramezze;
b) Quota del piano di calpestio delle tre camere a piano terra in posizione difforme al progetto con conseguente impossibilità di ottenere lo stato di abitabilità. Tale difformità è, peraltro, concausa delle infiltrazioni già accertate dal CTU;
c) Dimensione delle finestre del piano terra diversa da quella prevista nel progetto con conseguente e necessaria nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica e di nuovo Permesso di costruire nonché nuovo deposito ai sensi dell'art. 93 T.U. del 06/06/2001; d) Realizzazione delle bucature, in corrispondenza del muro di spina centrale, in posizione differente da quella prevista nel permesso di costruire n. 3/2012 con conseguente necessità di operare verifiche tecniche
(parziali demolizioni e saggi sulle strutture), eventuali opere di correzione e, in ogni caso, presentazione di progetto in sanatoria al Comune di Sesta Godano. e) Realizzazione di una bucatura, in muro portante al piano terra, non prevista nel permesso di costruire n.
3/2012 con le stesse conseguenze di cui alla lettera d); f) Realizzazione, al piano terra, di un varco porta ove, invece, era prevista una finestra come nel permesso di costruire di cui si è già detto). in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata
A) Accertare e dichiarare la responsabilità della corrente in Controparte_1
(19020) Zignago (SP) – Frazione Serò, Via Monte n. 5, per tutti i danni ad essa attributi in
2 sede di ATP e, per gli effetti, condannarla al pagamento, in favore del SI
[...]
, della somma di € 10.889,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con Parte_1
vittoria delle spese legali e di CTU relative sia al procedimento per ATP, sia al giudizio di primo grado, sia al presente giudizio.
B) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'architetto nato a [...] Controparte_2
Spezia il 15 maggio 1966 ed ivi residente, Via Mario Fontana n. 27/7, per tutti i danni inerenti le opere eseguite in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 03/2012 rilasciato dal Comune di Sesta Godano (SP) ed elencati in narrativa e/o per altri danni che dovessero emergere in corso di causa e, per gli effetti, condannarlo al pagamento, in favore del SI , della somma che verrà determinata in corso di Parte_1
giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al primo grado ed al presente giudizio.”
Per l'appellata “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, Controparte_1
adversis reiectis,
Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata per le argomentazioni svolte
Dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello formulato dal a sensi ed Pt_1 agli effetti di cui all'art 348 bis cpc provvedendo nei termini di cui all'art 348 ter cpc
In diversa ipotesi dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello come proposti con il rigetto degli stessi e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese, compenso professionale, iva e cap, anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 341/2024 del 08/04/2024, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...]
, committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, nei Parte_1
confronti di esecutrice dei predetti lavori, e Controparte_1
, direttore dei lavori, al fine di sentir: a) accertare e dichiarare la Controparte_2 responsabilità della ditta per tutti i vizi delle opere emersi in sede di ATP e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 10.889,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) accertare e dichiarare la responsabilità di per tutti i Controparte_2
danni derivanti dalla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 03/2012 rilasciato dal Comune di Sesta Godano. Il Tribunale così decideva: «- respinge tutte le domande proposte dall'attore - condanna Parte_1
3 l'attore a rimborsare alla convenuta le spese processuali Controparte_1 liquidate complessivamente, per il giudizio di merito e l'accertamento tecnico preventivo, in
€ 5.000,00».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1 chiedendo, con atto notificato in data 23/05/2024, anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il Controparte_1 rigetto sia dell'istanza ex art. 283 c.p.c. sia dell'appello. Rimaneva invece contumace
(cfr. verbale del 21/05/2025). Controparte_2
Con ordinanza in data 29/10/2024 la Corte respingeva l'istanza di sospensione in quanto inammissibile, per la natura dichiarativa della decisione impugnata, e infondata in ordine alla statuizione sulle spese, per insussistenza dei presupposti del “fumus boni iuris” e del
“periculum in mora”. Con la medesima ordinanza, la Corte, ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., rinviava all'udienza collegiale del 21/05/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 21/05/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, nel ritenere provata (anche sulla base dell'istruttoria orale) l'esistenza e la validità dell'accordo di transazione del 26/02/2016, ha integralmente respinto la domanda avanzata nei confronti di , riconoscendo CP_1
l'intervenuta estinzione delle obbligazioni poste a carico di quest'ultima. A sostegno della propria censura adduce che «la e l'architetto Pt_1 Controparte_1 non solo hanno riconosciuto l'esistenza delle infiltrazioni lamentate dal sig. CP_2 [...]
a hanno anche effettuato i lavori tesi ad eliminarle, pur tuttavia non riuscendovi, al Pt_1
punto che il CTU nominato nella fase di ATP, successiva a detti interventi (cfr. data deposito perizia CTU) ne ha riscontrato la presenza». Ciò si ricaverebbe dallo stesso testo dell'accordo (vd. verbale del 26/02/2016 prodotto dall'appellata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado) e dalle risposte dei testimoni escussi dal Tribunale, con la conseguenza che «anche le opere tese ad eliminare i danni sono state effettuate fuori dall'alveo delle regole dell'arte, con tutte le conseguenze a ciò ascrivibili» (cfr. pag. 6
4 dell'atto d'appello). L'appellante, quindi, deduce l'assoluta inequivocabilità delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, secondo cui le opere eseguite per riparare i preesistenti vizi sono state eseguite “senza un'attenta analisi del problema [delle infiltrazioni] e delle possibili tecniche per eliminarlo” e pertanto “devono essere demolite e diversamente ricostruite” (pag. 6 ATP – doc. 10 Richiamati testualmente ampi Pt_1
passaggi della relazione del CTU, conclude la doglianza rappresentando che Pt_1
«non può essere contestata la circostanza che gli interventi effettuati dalla CP_1 non abbiano avuto l'esito sperato, con l'effetto che la società appellata rimane obbligata ad un risarcimento dei danni (che questa volta non sarà in forma specifica ma per equivalente) nella misura già stimata dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pertanto, (…) gli interventi effettuati dalla per riparare i danni Controparte_1
inizialmente lamentati dal SI non essendo stati idonei ad eliminare i suddetti Pt_1
danni, hanno fatto sorgere, in capo alla società convenuta, una nuova fonte obbligazionaria nei confronti dell'attore, fonte che, piaccia o no a controparte, produce nei riguardi degli odierni appellati gli effetti indicati dal CTU nel procedimento sommario per
ATP» (così, pag. 11 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «In definitiva appare pienamente provato che l'accoro di transazione, al quale consegue l'estinzione delle pretese dell'attore, fu firmato da autorizzato dall'attore medesimo. Tale circostanza è stata, in primo Controparte_3 luogo, confessata dall'attore medesimo, il quale affermava di aver incaricato la moglie di occuparsene di averle ordinato di far rinviare l'incontro del 25 febbraio al giorno successivo, cioè il 26 febbraio e a non “firmare senza : pertanto, CP_3 Pt_1
incaricava al moglie di farsi assistere dal e di seguire le indicazioni del CP_3
medesimo, ciò che puntualmente avveniva. La circostanza è stata poi confermata dal
(e la circostanza del rinvio anche dal figlio dell'attore): altresì, è confermata, in CP_3 via logica, dall'accettazione da parte del dell'importo restituitogli dalla ditta Pt_1 convenuta (in un'unica soluzione, come chiesto esplicitamente da medesimo) e Pt_1 dall'invio, da parte dell'avvocata Raggi della comunicazione del 30 marzo 2016. A fronte di tali ammissioni a nulla rileva che affermi che “egli non avrebbe firmato” e che Pt_1
l'avvocata prese la decisione di inviare la comunicazione senza consultarlo;
in primo luogo, invero, essendo stata autorizzata la moglie a sottoscrivere la transazione (tramite i
, l'accordo deve considerarsi concluso correttamente: inoltre, la posizione del CP_3 [...]
appare frutto di un ripensamento successivo -in quanto tale irrilevante-, come Pt_1
5 confermato dal fatto che egli accettava (previa trattativa sui tempi e modi) il pagamento della ditta, successivo alla comunicazione del 31 marzo (e ovviamente all'accordo del 26 febbraio 2016), che ora dichiara di non aver condiviso. La domanda di risarcimento dei danni che l'attore afferma di aver patito a causa dei vizi delle opere realizzate dalla ditta eve essere integralmente respinta» (pag. 10). CP_1
II) Si legge nell'atto di citazione introduttivo del primo grado:
6 III) L'appellante non censura, nell'ambito del presente motivo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussitenza dell'accordo transattivo (a proposito del quale si veda il terzo motivo), anzi afferma espressamente: «non può essere contestata la circostanza che gli interventi effettuati dalla non abbiano avuto l'esito sperato, con l'effetto CP_1
che la società appellata rimane obbligata ad un risarcimento dei danni (che questa volta non sarà in forma specifica ma per equivalente) nella misura già stimata dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Pertanto, (…) gli interventi effettuati dalla
[...]
per riparare i danni inizialmente lamentati dal SI non Controparte_1 Pt_1
essendo stati idonei ad eliminare i suddetti danni, hanno fatto sorgere, in capo alla società convenuta, una nuova fonte obbligazionaria nei confronti dell'attore, fonte che, piaccia o no a controparte, produce nei riguardi degli odierni appellati gli effetti indicati dal CTU nel procedimento sommario per ATP».
IV) Peraltro, dalla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado risulta che parte appellante ha invocato la responsabilità della società appellata per la cattiva esecuzione delle opere appaltate, non menzionando mai l'accordo transattivo successivamente intervenuto, come rilevato dalla sentenza impugnata, non censurata qui
7 (nell'ambito del presente motivo) sul punto dall'appellante, che anzi afferma espressamente che gli interventi effettuati dalla in attuazione Controparte_1 evidentemente degli accordi intervenuti, avrebbero fatto “sorgere, in capo alla società convenuta, una nuova fonte obbligazionaria nei confronti dell'attore”.
V) Tuttavia, in tal modo, attraverso la prospettazione contenuta nel motivo di appello, la responsabilità della società appellata non viene più invocata in relazione alla cattiva esecuzione delle opere appaltate originariamente, ma in relazione alla allegata inidoneità degli interventi effettuati in conformità agli accordi successivamente intervenuti.
VI) In tale modo, tuttavia, viene introdotta una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione tempestivamente sollevata con la memoria ex art. 183, comma VI, comma n. 2), c.p.c. circa la presunta mutatio libelli operata da , la quale, dapprima, con le CP_1
conclusioni rassegnata in comparsa di costituzione e risposta, avrebbe chiesto il rinnovo della CTU svolta in sede di ATP in quanto errata, e poi, con la prima memoria ex art. 183
c.p.c., avrebbe invece chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in forza dell'accordo transattivo contenuto nel verbale del 26/02/2016. Ad avviso di Pt_1
l'allegazione della transazione costituisce un vero e proprio mutamento che non solo ha impedito di apprestare un'adeguata e puntuale difesa avverso la nuova pretesa dedotta in giudizio, in violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 24 Cost., ma che si è posta altresì in aperto contrasto con la disciplina processuale delle barriere preclusive previste dal codice di rito» (cfr. pag. 13 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Si costituiva in giudizio legale CP_4
rappresentante della soc. con comparsa depositata il Controparte_5 insistendo per il rigetto delle pretese attoree, deducendo ed eccependo …
- che in data 26/02/2016 era intervenuta transazione tra le parti, con la stipula di un verbale a definizione di ogni posizione, tra il direttore dei lavori, la ditta FF ed il geom.
-consulente del per eliminare le tracce di umidità presenti Controparte_3 Pt_1
nella contro parete della cantina posta al piano seminterrato;
nel verbale in parola si dà atto che si era proceduto alla realizzazione di lavori di ripristino all'esito dei quali era stata verificata la presenza di acqua all'interno dell'intercapedine (già presente precedentemente all'esecuzione delle opere effettuate dalla ditta » (pag. 3); « La CP_1
8 convenuta, costituendosi il 18/11/2019, ha tempestivamente eccepito l'estinzione dell'obbligazione, per intervenuta transazione».
II) Si legge nella comparsa di costituzione della società attuale appellata e convenuta in primo grado (pag. 6):
«Occorre, altresì, rimarcare che tra il direttore dei lavori, la ditta ed il geom. CP_1 [...]
consulente della proprietà, si è provveduto alla stipula di un verbale a CP_3 definizione di ogni posizione tant'è vero che si dà atto ad un intervento effettuato in data
26/2/2016 per eliminare le tracce di umidità presenti nella contro parete della cantina posta al piano seminterrato lato ovest, … Con detto accordo era già stato regolarizzato ogni rapporto con ricono-scimento specifico che le opere eseguite non si prefiggevano lo scopo di ri-solvere il problema delle infiltrazioni di acqua … Alla luce della documentazione prodotta ed alle attestazioni del tecnico di fiducia del geom. Pt_1 Controparte_3
nonchè alle opere ese-guite ed al contenuto del verbale del 26/02/2016, le cui risultanze contrastano fermamente con le asserzioni del CTU, sin d'ora si insiste per il rinnovo della consulenza tecnica» (pagg. 6 -8)
III) E' ben vero a) che la societa convenuta così concludeva nella comparsa:
«Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis, in via istruttoria: disporre il rinnovo della consulenza tecnica che prenda in considerazione la documentazione in atti e gli accertamenti eseguiti nel merito:
Respingere ogni richiesta ed istanza formulata nei confronti della in Controparte_1
quanto infondata sotto ogni aspetto».
b) che nella prima memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. la società formulava le seguenti conclusioni «Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis,
- Dare atto che ogni rapporto intercorso tra il e la ditta FF è stato Parte_1 regolarizzato con il verbale del febbraio 2016 e con l'avvenuta transazione con il versamento a conguaglio di €.
1.700 da parte di quest'ultima
Dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere, respingendo ogni ulteriore istanza e richiesta, in quanto infondata sotto ogni aspetto».
IV) Tuttavia, è del tutto evidente che l'eccezione relativa “alla stipula di un verbale a definizione di ogni posizione” era stata tempestivamente sollevata in comparsa di costituzione, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.
9 V) Fermo restando che “L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa)” (Cass. Sez. 3, 27/09/2021,
n. 26118, Rv. 662498 - 03). E' stato altresì espressamente affermato che “L'intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis”. (Cass. Sez. 2, 03/05/2017, n. 10728, Rv. 644021 - 01)
3) TERZO MOTIVO – L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che il verbale del 26/02/2016 abbia natura transattiva e sia stato validamente firmato dal geom. quale rappresentante di CP_3 [...]
La censura si fonda sul tenore letterale di tale documento e sulle risultanze Pt_1 dell'istruttoria orale, da cui si ricaverebbe che nel caso di specie non sussistono i requisiti previsti dall'art. 1965 c.c., con la conseguenza che la scrittura prodotta dalla ditta non rappresenta una transazione ma “un mero verbale di cantiere”. Viene in particolare dedotto che le stesse parti: i) qualificano l'atto come “verbale” e non come “transazione”; ii) danno atto delle lavorazioni effettuate da per eliminare i vizi dell'opera; CP_1
iii) non fanno alcun cenno all'esistenza di una lite insorta o insorgenda né alla volontà di transigere la medesima. Già dalla lettura del documento in questione, quindi, emergerebbe che non vi sono elementi per poter ravvisare un animus transigendi in capo alle parti. Inoltre, a confutazione delle argomentazioni espresse dal Tribunale di Pt_1
La Spezia, deduce che il verbale: a) «si limita a sancire che tra le parti è stato raggiunto un accordo sulle opere effettuate per cercare di eliminare i vizi riscontrati»; b) «rappresenta una constatazione dello stato dei luoghi di causa alla data del 26.02.2016, accertata alla presenza della D.L., del geom. e dell ma nulla di più», laddove le CP_3 CP_6 parti affermano che “le tracce di umidità non derivano da una cattiva esecuzione delle opere ma dalle copiose infiltrazioni provenienti dall'esterno…è necessario provvedere ad una corretta regimazione delle acque dall'esterno dell'edificio…” (così, pag. 15 dell'atto
10 d'appello); c) non contiene alcuna espressa rinuncia ad azioni legali da parte del committente. Viene infine rappresentato che né le dichiarazioni rese in sede di interpello da né quelle fornite in sede di escussione testimoniale dal geom. Pt_1 CP_3
lasciano emergere la volontà di transigere la vertenza pendente con la ditta e con il direttore dei lavori, giacché da tali risultanze istruttorie si ricava al contrario che: 1) la presenza del geometra in sede di formazione del verbale era stata «richiesta dal CP_3
sig. o, più correttamente, dalla di lui moglie) per accertarsi che il rifacimento delle Pt_1 opere potesse andare a buon fine, provvedendo all'eliminazione dei vizi riscontrati e non per altro»; 2) non aveva conferito al geometra l'incarico di “transigere” la lite a Pt_1
suo nome e per suo conto;
3) il geometra aveva sottoscritto il verbale su richiesta della moglie di 4) l'accordo quindi era stato firmato da un falsus procurator (cfr. pagg. Pt_1
15-16 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella sentenza impugnata si legge a proposito del verbale più volte menzionato: «In esso, dunque, si dà atto che le tracce di umidità presenti sul muro sono state eliminate dalla convenuta, la quale provvedeva anche a demolire la parte bassa della muratura, eliminando i residui di polistirolo presenti nello stacco del solaio tipo igloo e a frapporre uno strato di guaina bituminosa per evitare contatti con la struttura preesistente e a ripristinare la controparete;
si legge, poi, nel verbale, che le parti presenti verificavano la presenza di acqua all'interno dell'intercapedine (già presente precedentemente all'esecuzione delle opere effettuate dalla ditta e che alla proprietà veniva CP_1 rammentato che come già più volte suggerito sia dall'impresa che dalla direzione lavori e dal consulente tecnico, è necessario provvedere ad una corretta regimazione delle acque all'esterno dell'edificio: messa in opere pluviali, canalette di scolo, impermeabilizzazione del piede del fabbricato etc”. Inoltre, si legge in esso che le opere eseguite nel frangente sono state effettuate come da accordi intercorsi tra le parti presenti compresa la proprietà
e che le parti convenivano che le altre tracce di umidità presenti nelle cantine non derivavano da una cattiva esecuzione delle opere, ma dalle copiose infiltrazioni provenienti dall'esterno in relazione alle opere precedentemente descritte e non ancora realizzate nonché della presenza di un pozzo che trasmette umidità alle strutture circostanti e da umidità di risalita nelle preesistenti murature in pietra. Nel corso dell'interpello, , ammetteva: - che erano intercorse trattative tra le parti Parte_1 con incontri tra l'arch. la ditta FF, il e il consulente tecnico dello CP_2 Pt_1 stesso nella persona del geom. - che il 27 gennaio 2016 alla presenza dell'arch. CP_3
11 dell'arch. , della ditta del stesso e del suo CP_2 Persona_1 CP_1 Pt_1
tecnico, erano stati concordati i lavori a definizione del rapporto, e che la ditta si era CP_1
impegnava a fare ciò che aveva indicato come soluzione del problema;
- che CP_2 in data 25.02.2016 si è svolto un incontro presso il cantiere di via Calcinara tra l'arch.
l e la proprietà nella persona della sig.ra , moglie CP_2 CP_6 Tes_1 dell'attore, e che in tale occasione le parti rinviavano la firma al giorno successivo, perché lo stesso attore invitava la coniuge a non firmare senza - che il 26.02.2016 CP_3 presso il cantiere, alla presenza dell'arch. di e del geom. Controparte_2 CP_4
sono stati effettuati i lavori descritti nel verbale e la proprietà veniva Controparte_3
invitata a mantenere bassa il livello del pozzo, perché riteneva che quella fosse la CP_1
causa della presenza di umidità; - che i lavori effettuati sono stati realizzati secondo gli accordi intercorsi tra le parti e che le medesime davano atto che le tracce di umidità presenti nelle cantine non derivavano da una cattiva esecuzione delle opere ma dalle copiose infiltrazioni provenienti dall'esterno in relazione alle opere precedentemente descritte e non ancora realizzate, nonché dalla presenza di un pozzo che trasmette umidità alle strutture circostanti e da umidità che risaliva nelle preesistenti murature in pietra;
- che il verbale era stato firmato anche per la proprietà; in particolare, pur Pt_1
ammettendo tale circostanza, asseriva che aveva firmato la moglie e che egli non l'avrebbe fatto;
- che l'avvocata da lui incaricata, il 30 marzo 2016, comunicava a Pt_1
la fine dei rapporti contrattuali tra le parti il 1 marzo 2016: specificava, CP_2 CP_1 che era una decisione presa dall'avvocata, tanto che successivamente egli si è Pt_1
rivolto ad altro legale;
- che in seguito, effettuati i conguagli, la ditta offriva la restituzione della somma di € 1.700,00 e che l'avvocata incaricata dall'attore, CP_7
accettava: anzi, pecificava che inizialmente gli veniva offerto il pagamento in due Pt_1 tranches, ma che egli non accettava e chiedeva di essere pagato in un'unica soluzione, ciò che avveniva il 30 giugno 2016. Il teste cioè il geometra incaricato Controparte_3 dall'attore, a sua volta affermava: - di aver firmato il verbale del 26 febbraio 2016 sopra indicato;
- di essere stato chiamato dalla (cioè dalla coniuge dell'attore) di dare Tes_1 un'occhiata come tecnico ai lavori dell'immobile di Calcinara;
- di aver partecipato a due incontri tra le parti, come richiestogli dalla SIa , il primo a titolo esplorativo, il Tes_1
secondo per consigliare alla ditta di eseguire alcune lavorazioni;
- che le lavorazioni furono fatte in sua presenza. Per inciso, il teste appare pienamente attendibile, avendo riferito con precisione e in dettaglio in ordine a fatti conosciuti per aver personalmente preso parte alla vicenda in ragione della propria attività lavorativa, senza incorrere in contraddizioni,
12 illogicità o incongruenze e distinguendo accuratamente le circostanze che rammenta da quelle che, invece, non ricordava;
il teste, inoltre, non ha alcun interesse -neppure di fatto-
a un determinato esito della lite. Parimenti -e per analoghe considerazioni, appare attendibile il teste , figlio dell'attore, il quale affermava di aver appreso Testimone_2 dalla madre che l'incontro tra le parti. In definitiva appare pienamente provato che l'accoro di transazione, al quale consegue l'estinzione delle pretese dell'attore, fu firmato da autorizzato dall'attore medesimo. Tale circostanza è stata, in primo Controparte_3 luogo, confessata dall'attore medesimo, il quale affermava di aver incaricato la moglie di occuparsene di averle ordinato di far rinviare l'incontro del 25 febbraio al giorno successivo, cioè il 26 febbraio e a non “firmare senza : pertanto, CP_3 Pt_1
incaricava al moglie di farsi assistere dal e di seguire le indicazioni del CP_3
medesimo, ciò che puntualmente avveniva. La circostanza è stata poi confermata dal
(e la circostanza del rinvio anche dal figlio dell'attore): altresì, è confermata, in CP_3 via logica, dall'accettazione da parte del dell'importo restituitogli dalla ditta Pt_1 convenuta (in un'unica soluzione, come chiesto esplicitamente da medesimo) e Pt_1 dall'invio, da parte dell'avvocata Raggi della comunicazione del 30 marzo 2016. A fronte di tali ammissioni a nulla rileva che affermi che “egli non avrebbe firmato” e che Pt_1
l'avvocata prese la decisione di inviare la comunicazione senza consultarlo;
in primo luogo, invero, essendo stata autorizzata la moglie a sottoscrivere la transazione (tramite i
, l'accordo deve considerarsi concluso correttamente: inoltre, la posizione del CP_3 [...]
appare frutto di un ripensamento successivo -in quanto tale irrilevante-, come Pt_1
confermato dal fatto che egli accettava (previa trattativa sui tempi e modi) il pagamento della ditta, successivo alla comunicazione del 31 marzo (e ovviamente all'accordo del 26 febbraio 2016), che ora dichiara di non aver condiviso».
II) Che l'intento delle parti fosse quello di addivenire alla definizione dei rapporti si evince anche dal tenore delle mail inviate dall'avvocato Raggi, che assisteva il docc. 17 Pt_1
-18 parte appellata)
13 Il riferimento della mail riprodotta attiene all'assegno n. 7651985210-07 tratto sulla banca
CARISPEZIA – CREDIT AGRICOLE dall'appellata in favore di per Parte_1
l'importo di € 1.700,00.
14 III) Appare pertanto evidente: i) che, a seguito dell'esecuzione delle opere concordate, di cui viene dato atto nel verbale, le parti avessero inteso definire i loro rapporti, come in effetti verificatosi anche mediante la ricezione dell'assegno in questione, richiesto e accettato dal con tale finalità espressamente dichiarata dal legale che all'epoca Pt_1 lo assisteva;
ii) che – anche ammesso che, in relazione alla sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti che vi assistettero per conto della proprietà, vi fosse stato un eccesso di potere rappresentativo – l'accettazione di tale assegno, accompagnata dalle dichiarazioni contenute nelle mal sopra riportate, implica una ratifica dell'operato dei soggetti medesimi;
iii) che – in ogni caso – è lo stesso appellante a fare riferimento, nell'ambito del primo motivo, al fatto “che gli interventi effettuati dalla , in attuazione Controparte_1 evidentemente degli accordi intervenuti, avrebbero fatto “sorgere, in capo alla società convenuta, una nuova fonte obbligazionaria nei confronti dell'attore”; iv) che tale «nuova fonte obbligazionaria» non può che essere riferita all'accordo transattivo ricostruito in sentenza, sancito anche direttamente dal mediante la richiesta e accettazione Pt_1
della somma risultante dai documenti riprodotti al punto che precede.
4) QUARTO MOTIVO – L'appellante si duole del fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa sulla base di un documento (il verbale del 26/02/2016) proveniente dalla medesima parte che ha inteso avvalersene. Viene in particolare contestato al Giudice di primo grado di aver fondato la decisione su un documento privo di valore probatorio, atteso che, secondo quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione, «un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza» (Cass. n. 8290 del 27/04/2016).
LA CORTE OSSERVA.
Per quanto esposto in relazione al motivo che precede, risulta evidente che il Tribunale ha ricostruito l'esistenza di un accordo transattivo non solo sulla base del documento prodotto dalla società appellata, ma inserendone il contenuto nel quadro di una complessa attività istruttoria, della quale si è dato conto – attraverso la riproduzione della motivazione della sentenza impugnata – nell'ambito della disamina del precedente motivo di appello.
5) QUINTO MOTIVO – L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che il versamento della somma 1.700,00 euro da parte della ditta a favore di rappresenti un ulteriore elemento per poter considerare composto Pt_1
l'originario rapporto litigioso. in particolare, insiste nel sostenere che il Giudice di Pt_1
15 primo grado abbia omesso di valutare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in sede di
ATP, secondo cui le opere tese a eliminare i vizi preesistenti non sono state eseguite a regola d'arte. Ne deriverebbe che, «pur ammettendo, ma non concedendo, che si possa ritenere estinto il rapporto contrattuale intervenuto fra le parti del giudizio, non si può, tuttavia, non considerare come il risultato dell'ATP abbia legittimato il sorgere di una nuova obbligazione in capo alla la quale con gli interventi di riparazione mal riusciti e CP_1 con il successivo accertamento di tale circostanza a mezzo l'ATP, è e rimane obbligata al risarcimento dei danni nella misura già stimata dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La circostanza, dunque, che siano stati corrisposti all'odierno appellante €
1.700,00, per logica prima e per diritto poi, non tange la nuova obbligazione derivante dai nuovi lavori di riparazione mal eseguiti» (sic, pagg. 17-18 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Le considerazioni svolte ai punti II) e III) nell'ambito dell'esame del quarto motivo di appello comportano il rigetto del presente motivo.
Quanto all'affermazione secondo cui il risultato dello ATP avrebbe «legittimato il sorgere di una nuova obbligazione in capo alla la quale con gli interventi di riparazione CP_1 mal riusciti e con il successivo accertamento di tale circostanza a mezzo l'ATP», considerato che dall'ATP non può sorgere alcuna nuova obbligazione, la frase deve essere interpretata nel senso che, secondo l'appellante, l'ATP avrebbe accertato l'inidoneità degli interventi di riparazione concordati nel verbale più volte menzionato e riprodotto anche nella sentenza di primo grado. Si tratta, insomma, della mera reiterazione della censura svolta nel primo motivo, attraverso la quale l'appellante cerca di introdurre una domanda nuova, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c.,
6) SESTO MOTIVO – L'appellante si duole del rigetto della domanda avanzata nei confronti del direttore dei lavori In replica a quanto affermato dal Giudice di CP_2
primo grado (secondo cui la predetta domanda è infondata per difetto di prova e per essere stata esercitata nei confronti di un soggetto che non era stato evocato in sede di
ATP), educe che: i) la responsabilità del d.l. è stata formalmente accertata solo Pt_1
in esito alla CTU espletata in sede di ATP, circostanza che ha reso necessario evocare in giudizio il professionista suddetto nel procedimento di merito;
ii) la relazione di ATP ha posto in evidenza come l'immobile oggetto di ristrutturazione, oltre a presentare le problematiche imputabili a , ne presenta delle altre consistenti in “opere CP_1 eseguite parzialmente ed opere eseguite in totale o parziale difformità” rispetto alle autorizzazioni edilizie rilasciate dalla competente Autorità Amministrativa;
iii) la relazione
16 del CTP ha confermato l'esistenza di una serie di difformità (cfr. doc. Persona_2 CP_8 ed elenco pag. 19 dell'atto d'appello); iv) nessuno ha opposto contestazioni od
[...] eccezioni a quest'ultima relazione. L'appellante conclude che «la responsabilità dell'arch. pertanto, non solo risulta dedotta e provata, diversamente da quanto statuito CP_2
dal giudice di prime cure, ma emerge senza tema di smentita dalla relazione del Geom.
, relazione che ha confermato la negligenza e/o l'imprudenza e/o l'imperizia Persona_2 manifestata dal suddetto architetto nell'adempimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori. La responsabilità dello stesso, peraltro, non solo è valutabile ex se ma si affianca a quella della anche in forza del disposto dell'art. Controparte_1
2055 c.c. Invero, a prescindere dalle risposte rese dai testi e dall'interpellato, occorre rilevare come la fattispecie in esame ricada, comunque, anche nell'alveo dell'art. 2055 c.c. il quale, a fronte del verificarsi di un illecito plurisoggettivo, statuisce la regola generale della solidarietà passiva, in virtù della quale i coautori, a qualsiasi titolo, del fatto dannoso, sono obbligati solidalmente al risarcimento del danno» (così, pag. 19 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: «Deve, preliminarmente, sottolinearsi che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, sul creditore che agisce per il risarcimento dei danni derivanti dall'adempimento - anche sub specie di inesatto adempimento - grava, in ogni caso, l'onere di allegazione e l'onere della prova del danno di cui chiede il risarcimento, nonché del nesso causale fra la condotta inadempiente del debitore e detto danno.
Il creditore agente, , non ha assolto i suoi obblighi, non menzionando Parte_1 neppure nella narrazione contenuta nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., quali danni egli avrebbe patito in conseguenza dell'esecuzione di opere difformi dai titoli autorizzativi. Né, per vero, ha affrontato la questione della Pt_1
riferibilità della condotta di esecuzione dei lavori difforme da titolo al solo Direttore dei
Lavori, pur essendo pacifico che l'illecito amministrativo sarebbe stato commesso anche dal committente, cioè dallo stesso non afferma neppure, infatti, il di Pt_1 Pt_1 essere stato all'oscuro della realizzazione difforme da titolo amministrativo da egli ottenuto, previa presentazione dei relativi progetti.
Si consideri, inoltre, che non è stato evocato in giudizio nel procedimento di CP_2
Accertamento Tecnico d'Ufficio – nel corso del quale, peraltro, non è stata affrontatala questione degli eventuali danni conseguenti alla difformità dal titolo.
17 Infine, nella relazione del perito (stragiudiziale) di parte, geom. , valutabile Persona_2
meramente come indizio, si fa riferimento:
- da un lato a spese da affrontare per l'attestazione di un progetto con varianti -e dunque non a danni, ma spese fisiologicamente conseguenti alla realizzazione di varianti, consentite al ricorrere di determinate condizioni;
- dall'altra a danni, del tutto non quantificati, neppure nel loro ammontare complessivo (con la precisazione sopra vista) conseguenti alla necessità di presentare richieste di titoli in sanatoria;
- ancora, infine, a danni consistenti nelle infiltrazioni d'acqua oggetto della domanda avanzata da nei confronti della ditta non di Pt_1 Controparte_9 [...]
, comunque, oggetto dell'accordo transattivo». CP_2
Il motivo si riduce alla mera reiterazione delle difese articolate in primo grado, senza svolgere censure idonee a inficiare le ragioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto infondate le pretese avanzate nei confronti del convenuto e attuale appellato CP_2
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
18 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso l'impugnata sentenza Parte_1
pronunciata inter partes in data 08/04/2024 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 21/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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