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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2025 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e Parte_1
GANCI FABIO
RICORRENTE
contro
:
, in Controparte_1 Controparte_2 persona del Direttore Generale
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECSIONE
Il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Parte ricorrente, durante l'anno scolastico 2019/20 non ha percepito la retribuzione professionale docenti cedolini stipendiali (doc. 2), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari Controparte_1 che hanno stipulato contratti.
La “Retribuzione Professionale Docenti”, rivendicata dalla ricorrente, ha infatti natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, per cui trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione, ma anche la giurisprudenza di merito, si è espressa in senso favorevole enunciando il seguente principio di diritto: “l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalla Cassazione che, relativamente alla spettanza della retribuzione professionale docenti, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, e ciò sia sulla base della formulazione letterale della norma, sia in relazione alla titolarità di tale voce retributiva che non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né è possibile desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass. n. 6293/2020).
Non sussistono dunque ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento retributiva applicata sfavorevolmente ai lavoratori assunti a tempo determinato con incarichi brevi e saltuari, avendo essi svolto il servizio con i medesimi requisiti soggettivi, nonché medesime funzioni e responsabilità del personale di ruolo o con incarichi annuali.
La Corte, inoltre, asserisce che la Retribuzione Professionale Docenti rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Identiche infatti sono le mansioni svolte dal personale con incarichi brevi e saltuari rispetto al personale di ruolo o con incarichi annuali, potendo fra l'altro il docente assunto per supplenze temporanee prestare in concreto, per l'eventuale susseguirsi di contratti a tempo determinato, l'attività di docenza per periodi continuativi niente affatto brevi.
Relativamente alla quantificazione delle somme dovute, l'Amministrazione resistente non ha svolto specifiche ed analitiche contestazioni.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende quindi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Deve necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD per la somma richiesta.
L'importo riconosciuto in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Deve riconoscersi, inoltre, la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso, infatti, il cumulo tra interessi e rivalutazione, stante il divieto previsto dall'art. 16 della L. n. 412/1991, esteso ai crediti retributivi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto come liquidate nel CP_1 dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia e per le fasi effettivamente espletate, tenuto conto della somma riconosciuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con , e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1.361,88 Controparte_1 per differenze retributive, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (ove dovuta), da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2025 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e Parte_1
GANCI FABIO
RICORRENTE
contro
:
, in Controparte_1 Controparte_2 persona del Direttore Generale
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECSIONE
Il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Parte ricorrente, durante l'anno scolastico 2019/20 non ha percepito la retribuzione professionale docenti cedolini stipendiali (doc. 2), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari Controparte_1 che hanno stipulato contratti.
La “Retribuzione Professionale Docenti”, rivendicata dalla ricorrente, ha infatti natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, per cui trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione, ma anche la giurisprudenza di merito, si è espressa in senso favorevole enunciando il seguente principio di diritto: “l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalla Cassazione che, relativamente alla spettanza della retribuzione professionale docenti, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, e ciò sia sulla base della formulazione letterale della norma, sia in relazione alla titolarità di tale voce retributiva che non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né è possibile desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass. n. 6293/2020).
Non sussistono dunque ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento retributiva applicata sfavorevolmente ai lavoratori assunti a tempo determinato con incarichi brevi e saltuari, avendo essi svolto il servizio con i medesimi requisiti soggettivi, nonché medesime funzioni e responsabilità del personale di ruolo o con incarichi annuali.
La Corte, inoltre, asserisce che la Retribuzione Professionale Docenti rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Identiche infatti sono le mansioni svolte dal personale con incarichi brevi e saltuari rispetto al personale di ruolo o con incarichi annuali, potendo fra l'altro il docente assunto per supplenze temporanee prestare in concreto, per l'eventuale susseguirsi di contratti a tempo determinato, l'attività di docenza per periodi continuativi niente affatto brevi.
Relativamente alla quantificazione delle somme dovute, l'Amministrazione resistente non ha svolto specifiche ed analitiche contestazioni.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende quindi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Deve necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD per la somma richiesta.
L'importo riconosciuto in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Deve riconoscersi, inoltre, la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso, infatti, il cumulo tra interessi e rivalutazione, stante il divieto previsto dall'art. 16 della L. n. 412/1991, esteso ai crediti retributivi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto come liquidate nel CP_1 dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia e per le fasi effettivamente espletate, tenuto conto della somma riconosciuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con , e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1.361,88 Controparte_1 per differenze retributive, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (ove dovuta), da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari