Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
NR. 1448 /2024 R.G.L.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. EMANUELE ROCCO;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta da Parte_1
, NATA A TORRE ANNUNZIATA (NA) IL 13/11/1937, rappresentata e difesa dall' AVV.
[...] SANTARPIA VINCENZO CONTRO CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio NON sono state contestate dalle parti, con atto scritto depositato in cancelleria, entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Persona_1 prestazione di riferimento: indennità di accompagnamento;
esito: positivo;
decorrenza: 1à settembre 2024 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario);
C O M P E N S A le spese della procedura, tenuto conto che il riconoscimento della condizione sanitaria per le prestazioni richieste decorre da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche al deposito del ricorso giurisdizionale (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07; Cassazione civile sez. lav., 16 aprile 2009 n. 9081).
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato con separato CP_1 decreto. Si comunichi a cura della cancelleria. Torre Annunziata, 10/02/2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele Rocco