TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 26.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5482 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Cesare Soriano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.07.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità civile, o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, ex l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., oltre che dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, entrambe negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Non si è costituito l' , di cui va pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
1 Cancelleria il 18.07.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 22.07.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che il nominato ausiliare tecnico, anche in sede di chiarimenti alla consulenza disposti nella presente fase di opposizione, ha ritenuto di poter confermare il giudizio diagnostico già espresso nel precedente elaborato, evidenziando in particolare che:
“… per la valutazione percentuale delle patologie riscontrate si è tenuto conto, come da incarico e come da prassi delle tabelle approvate con DM 5/2/1992 e con i relativi codici.
Per cui applicando la formula a scalare di ZA si è giunti alla percentuale già espressa in perizia, che si ritiene giusto ed equo confermare (…)
Infermità n. 1 Diabete Mellito tipo 2 Codice di riferimento 9309 (per analogia ma con criterio riduttivo)
Infermità n. 2 Ipertensione arteriosa. Codice di riferimento 6441.
Infermità n.3 Obesità con complicanze artrosiche Codice di riferimento 7105 (…)
Infermità n. 1 = 30% (voce n. 9309 della tabella per analogia ma con criterio riduttivo)
Infermità n. 2 = 25% (voce n. 6441 della tabella)
Infermità n. 3= 31% (voce n. 7105 della tabella)
Percentuale finale di invalidità= 64% (tenendo, però, conto del quadro clinico complessivo, si ritiene equo assegnare una percentuale di invalidità pari al 67% (…)
Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2. 1992, n.104…” (cfr. chiarimenti ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza dei contestati requisiti sanitari – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
2 a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 27.06.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
3