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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 751/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, con trasferimento immobiliare, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.06.1991 e residente a [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE BENEDITTIS
FRANCESCO, che li rappresenta e difende
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) i coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e pertanto, fatto salvo quanto previsto ai punti 5 e 6, nulla reciprocamente pretendono a titolo di mantenimento e/o alimenti;
1 3) la sig.ra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, cede ed in piena esclusiva proprietà trasferisce al sig. C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , il quale accetta, la piena
[...] C.F._2 proprietà della propria quota di 1/2 dell'immobile sito in Ronchi dei Legionari, via Stoppani
n. 19/B, costituito da un fabbricato residenziale di due piani fuori terra, il tutto tavolarmente e catastalmente individuato come da visure tavolari e catastali allegate, da considerarsi parte integrante del presente atto, come segue: - Controparte_1
P.T. WEB 427 del C.C. di Ronchi dei Legionari, c.t. 1, p.c.t. 3920, ente urbano;
[...]
- Comune di Ronchi dei Controparte_2
Legionari, Sezione Urbana A, Foglio 1, particella 3920, subalterno 1, categoria A/7, Classe
3, consistenza 9 vani, superficie mq 282, superficie aree scoperte mq 232, rendita Euro
1.278,23, via Mario Stoppani n. 19/B, piano T-1-2; - Comune di Ronchi dei Legionari,
Sezione Urbana A, Foglio 1, particella 3920, subalterno 2, categoria C/6, Classe U, consistenza mq 28, rendita Euro 94,00, via Mario Stoppani n. 19/B, piano T. L'immobile sopra descritto è pervenuto alla sig.ra in piena proprietà per contratto di Pt_1 compravendita dd. 25.08.2021, Rep. 829, Racc. 610, notaio dott. , regolarmente Persona_1 registrato in in data 25.08.2021 al n. 2957, serie 1/T. I dati di identificazione CP_1 catastale come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle ultime planimetrie, depositate in catasto in data 16.09.2024, Prot. n. GO0030341, raffiguranti i beni in oggetto (doc. 7). La proprietà dell'immobile viene trasferita a corpo e non a misura nello stato di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente azione, ragione, diritto, accessione, pertinenza, servitù attive e passive esistenti. Il possesso dell'immobile viene trasferito al sig. dalla data dell'auspicata omologa, restando a suo carico da tale data ogni effetto Parte_2 utile ed oneroso.
Dichiarazioni
La parte cedente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara ai fini dell'art. 40, comma 2 L. 47/85 nonché della L. 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi degli articoli 47 e 21 del D.P.R. 445/2000:
− che le opere di costruzione degli immobili innanzi descritti sono iniziate in data successiva al primo settembre 1967 sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ronchi dei Legionari in data 11.03.2020, pratica n. 19/0155, Prot. 0005481, e successiva
Comunicazione di Inizio Lavori Attività Libera Asseverata (C.I.L.A.) per opere di variante in corso d'opera n. 383028 dd. 26.07.2024, Prot. 17542;
− che in data 01.10.2024 è stata presentata al Comune di Ronchi dei Legionari Segnalazione
Certificata di Agibilità (S.C.A.) con n. 401739 dd. 01.10.2024, Prot. 22450; − che detti
2 provvedimenti sono tuttora validi e non sono stati oggetto di annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia o comunque di impugnativa;
− che successivamente alla data di fine lavori di costruzione non sono state eseguite opere o modifiche per le quali fosse prescritto il rilascio di concessione o licenza edilizia;
− che a carico degli immobili alienati non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 41 L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
− che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 13 ter D.L. 90/90 convertito nella L. 165/90
e degli artt. 4 e 26 L. 15/68, i redditi dell'immobile di cui innanzi sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi;
− che ai sensi e per gli effetti dell'art 29, comma 1 bis, L. 52/85, e la parte cessionaria ne prende atto e conferma, i dati catastali e le planimetrie sopracitati sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
L'intestazione catastale corrisponde alle risultanze tavolari.
La sig.ra cedente, dichiara fin d'ora di rinunciare, come effettivamente rinuncia, al Pt_1 diritto di ipoteca legale spettante a parte cedente sull'immobile in oggetto.
La parte cessionaria dichiara di avere già ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (doc. 8) relativo all'immobile ceduto, redatto in data 30.09.2024 dall'arch.
[...]
in ordine alla prestazione energetica dell'immobile ceduto, che la parte cedente Per_2 dichiara essere tuttora valido (scadenza 30.09.2034).
I signori e , ai sensi e per gli effetti della legge 26.06.1990 n. Parte_1 Parte_2
165, dichiarano di essere consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni difformi dal vero e si assumono le responsabilità di cui agli artt. 4 e 26 della L. 15/68.
Laddove il presente trasferimento non dovesse operare con il titolo qui perfezionato, i signori e riprodurranno il consenso alla cessione dinanzi al notaio Parte_1 Parte_2 prescelto dalla parte cessionaria, che si farà carico altresì delle relative spese.
Restano a carico del sig. tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento Parte_2 del bene ivi comprese le future spese di cancellazione dell'ipoteca, tasse incluse.
Le parti chiedono che il trasferimento della proprietà, di cui al presente atto, venga iscritto e trascritto con ampio esonero da responsabilità per il competente Conservatore del Libro
Fondiario; chiedono inoltre che il relativo atto venga notificato per entrambi presso lo studio dell'avv. Francesco De Benedittis, in via Duca d'Aosta n. 97; CP_1
4) le parti convengono che tutti gli accordi del presente atto trovano la loro giustificazione esclusivamente nella definizione del rapporto matrimoniale tra i coniugi, e conseguentemente chiedono l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e imposte per il trasferimento immobiliare ex L. 74/87;
3 5) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra quale definitiva Parte_2 Pt_1 regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi, ivi compresa la cessione della quota della casa coniugale, l'importo complessivo di Euro 53.000,00
(cinquantatremila/00), importo che verrà versato alla sig.ra con le seguenti Pt_1 modalità: - Euro 23.000,00 (ventitremila/00) a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra da consegnarsi alla stessa all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; - Pt_1
Euro 30.000,00 (trentamila/00) a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra n quattro rate mensili di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) l'una, da versarsi Pt_1 ciascuna entro il giorno 15 del mese, a partire dal mese successivo a quello di comunicazione della sentenza di omologa;
6) il sig. si accolla il residuo mutuo fondiario n. 001/602356 erogato in data Parte_2
26.08.2021 dalla “Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse soc. coop.”, ora
“Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia soc. coop.”, impegnandosi al pagamento delle rate residue fino all'estinzione del mutuo;
7) le spese legali per la procedura di separazione e per l'attività successiva per l'intavolazione e la voltura dell'immobile ceduto sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27/08/2021 a Ronchi dei
Legionari (trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Ronchi dei Legionari, parte 2, serie A, n. 7), nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 20/03/2025, i coniugi presenti personalmente hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari, per
4 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (anno 2021, parte 2, serie A, n. 7).
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 751/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, con trasferimento immobiliare, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.06.1991 e residente a [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE BENEDITTIS
FRANCESCO, che li rappresenta e difende
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) i coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e pertanto, fatto salvo quanto previsto ai punti 5 e 6, nulla reciprocamente pretendono a titolo di mantenimento e/o alimenti;
1 3) la sig.ra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, cede ed in piena esclusiva proprietà trasferisce al sig. C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , il quale accetta, la piena
[...] C.F._2 proprietà della propria quota di 1/2 dell'immobile sito in Ronchi dei Legionari, via Stoppani
n. 19/B, costituito da un fabbricato residenziale di due piani fuori terra, il tutto tavolarmente e catastalmente individuato come da visure tavolari e catastali allegate, da considerarsi parte integrante del presente atto, come segue: - Controparte_1
P.T. WEB 427 del C.C. di Ronchi dei Legionari, c.t. 1, p.c.t. 3920, ente urbano;
[...]
- Comune di Ronchi dei Controparte_2
Legionari, Sezione Urbana A, Foglio 1, particella 3920, subalterno 1, categoria A/7, Classe
3, consistenza 9 vani, superficie mq 282, superficie aree scoperte mq 232, rendita Euro
1.278,23, via Mario Stoppani n. 19/B, piano T-1-2; - Comune di Ronchi dei Legionari,
Sezione Urbana A, Foglio 1, particella 3920, subalterno 2, categoria C/6, Classe U, consistenza mq 28, rendita Euro 94,00, via Mario Stoppani n. 19/B, piano T. L'immobile sopra descritto è pervenuto alla sig.ra in piena proprietà per contratto di Pt_1 compravendita dd. 25.08.2021, Rep. 829, Racc. 610, notaio dott. , regolarmente Persona_1 registrato in in data 25.08.2021 al n. 2957, serie 1/T. I dati di identificazione CP_1 catastale come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle ultime planimetrie, depositate in catasto in data 16.09.2024, Prot. n. GO0030341, raffiguranti i beni in oggetto (doc. 7). La proprietà dell'immobile viene trasferita a corpo e non a misura nello stato di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente azione, ragione, diritto, accessione, pertinenza, servitù attive e passive esistenti. Il possesso dell'immobile viene trasferito al sig. dalla data dell'auspicata omologa, restando a suo carico da tale data ogni effetto Parte_2 utile ed oneroso.
Dichiarazioni
La parte cedente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara ai fini dell'art. 40, comma 2 L. 47/85 nonché della L. 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi degli articoli 47 e 21 del D.P.R. 445/2000:
− che le opere di costruzione degli immobili innanzi descritti sono iniziate in data successiva al primo settembre 1967 sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ronchi dei Legionari in data 11.03.2020, pratica n. 19/0155, Prot. 0005481, e successiva
Comunicazione di Inizio Lavori Attività Libera Asseverata (C.I.L.A.) per opere di variante in corso d'opera n. 383028 dd. 26.07.2024, Prot. 17542;
− che in data 01.10.2024 è stata presentata al Comune di Ronchi dei Legionari Segnalazione
Certificata di Agibilità (S.C.A.) con n. 401739 dd. 01.10.2024, Prot. 22450; − che detti
2 provvedimenti sono tuttora validi e non sono stati oggetto di annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia o comunque di impugnativa;
− che successivamente alla data di fine lavori di costruzione non sono state eseguite opere o modifiche per le quali fosse prescritto il rilascio di concessione o licenza edilizia;
− che a carico degli immobili alienati non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 41 L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
− che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 13 ter D.L. 90/90 convertito nella L. 165/90
e degli artt. 4 e 26 L. 15/68, i redditi dell'immobile di cui innanzi sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi;
− che ai sensi e per gli effetti dell'art 29, comma 1 bis, L. 52/85, e la parte cessionaria ne prende atto e conferma, i dati catastali e le planimetrie sopracitati sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
L'intestazione catastale corrisponde alle risultanze tavolari.
La sig.ra cedente, dichiara fin d'ora di rinunciare, come effettivamente rinuncia, al Pt_1 diritto di ipoteca legale spettante a parte cedente sull'immobile in oggetto.
La parte cessionaria dichiara di avere già ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (doc. 8) relativo all'immobile ceduto, redatto in data 30.09.2024 dall'arch.
[...]
in ordine alla prestazione energetica dell'immobile ceduto, che la parte cedente Per_2 dichiara essere tuttora valido (scadenza 30.09.2034).
I signori e , ai sensi e per gli effetti della legge 26.06.1990 n. Parte_1 Parte_2
165, dichiarano di essere consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni difformi dal vero e si assumono le responsabilità di cui agli artt. 4 e 26 della L. 15/68.
Laddove il presente trasferimento non dovesse operare con il titolo qui perfezionato, i signori e riprodurranno il consenso alla cessione dinanzi al notaio Parte_1 Parte_2 prescelto dalla parte cessionaria, che si farà carico altresì delle relative spese.
Restano a carico del sig. tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento Parte_2 del bene ivi comprese le future spese di cancellazione dell'ipoteca, tasse incluse.
Le parti chiedono che il trasferimento della proprietà, di cui al presente atto, venga iscritto e trascritto con ampio esonero da responsabilità per il competente Conservatore del Libro
Fondiario; chiedono inoltre che il relativo atto venga notificato per entrambi presso lo studio dell'avv. Francesco De Benedittis, in via Duca d'Aosta n. 97; CP_1
4) le parti convengono che tutti gli accordi del presente atto trovano la loro giustificazione esclusivamente nella definizione del rapporto matrimoniale tra i coniugi, e conseguentemente chiedono l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e imposte per il trasferimento immobiliare ex L. 74/87;
3 5) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra quale definitiva Parte_2 Pt_1 regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi, ivi compresa la cessione della quota della casa coniugale, l'importo complessivo di Euro 53.000,00
(cinquantatremila/00), importo che verrà versato alla sig.ra con le seguenti Pt_1 modalità: - Euro 23.000,00 (ventitremila/00) a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra da consegnarsi alla stessa all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; - Pt_1
Euro 30.000,00 (trentamila/00) a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra n quattro rate mensili di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) l'una, da versarsi Pt_1 ciascuna entro il giorno 15 del mese, a partire dal mese successivo a quello di comunicazione della sentenza di omologa;
6) il sig. si accolla il residuo mutuo fondiario n. 001/602356 erogato in data Parte_2
26.08.2021 dalla “Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse soc. coop.”, ora
“Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia soc. coop.”, impegnandosi al pagamento delle rate residue fino all'estinzione del mutuo;
7) le spese legali per la procedura di separazione e per l'attività successiva per l'intavolazione e la voltura dell'immobile ceduto sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27/08/2021 a Ronchi dei
Legionari (trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Ronchi dei Legionari, parte 2, serie A, n. 7), nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 20/03/2025, i coniugi presenti personalmente hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari, per
4 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (anno 2021, parte 2, serie A, n. 7).
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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