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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente relatore
Sara Cargasacchi CE
CE CA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 641/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Parte_1 C.F._1
PAOLA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. SCLAVI ROSSELLA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto 18 4 25 le parti esponevano: Per_
- e sono genitori di , nato a [...] l'[...]; - la paternità del sig. Parte_1 CP_1
è stata accertata con sentenza n. 334/2023 emessa dal Tribunale di Sondrio in data CP_1
19.10.2023, pubblicata il 09.11.2023 (doc. 3), su conclusioni congiunte delle parti che dopo aver promosso la causa nell'ambito della quale è stata emessa la citata sentenza, si erano riappacificate;
- nuovamente interrottosi il rapporto sentimentale in data 19 ottobre 2024, attualmente la signora Pt_1 vive sola con il figlio nell'abitazione in locazione in Sondrio, Via Nani, (doc.4); pagina 1 di 3 Per_
- è affetto da malattia che richiede continua assistenza e cura da parte della madre (doc. 5) e necessità di assumere decisioni di cura immediate senza attendere il consenso paterno che, stante l'assenza di frequentazione tra le parti e tra il padre e il figlio, si rivela oltremodo difficoltoso se non impossibile ottenere, con pregiudizio per il bambino;
- stante la particolare situazione che si è venuta a creare, le parti sono quantomeno riuscite a raggiungere un accordo che prevede, come suo nucleo fondante e centrale, oltre all'obbligo di mantenimento paterno del figlio, anche l'affidamento esclusivo del bambino alla madre;
- l'affidamento esclusivo si giustifica perché il padre, oltre a non avere intenzione di avere contatti con la signora non intende nemmeno frequentare il figlio, che in effetti non vede né tiene con sé dal Pt_1
gennaio 2025;
Per_
- il padre intende comunque contribuire al mantenimento di;
- la signora lavora come cameriera presso il Ristorante Fancoli di Ponte in Valtellina, Pt_1
CP_ percependo uno stipendio mensile di circa €. 1.300,00, mentre il sig. lavora come imbianchino alle dipendenze della Morella snc, percependo uno stipendio mensile di € 2.300/2400,00;
e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) L'abitazione sita in Sondrio, Via Nani n. 34, ove vivono madre e figlio, viene assegnata alla signora Pt_1
Per_ 2) il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre presso la quale viene collocato in via esclusiva;
3) Il signor , ferma l'attribuzione nella misura del 100% alla signora dell'assegno CP_1 Pt_1
Per_ unico universale, contribuirà al mantenimento di versando - mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00 Pt_1
mensili rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
il contributo mensile al mantenimento verrà versato a decorrere dal mese di marzo 2025 sino al raggiungimento dell'indipendenza
Per_ economica di .
4) Le spese straordinarie, come previste dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie dovranno essere concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal "Protocollo
d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto.
pagina 2 di 3 5) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto per il minore e per sé stessi.
6) Con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Ritiene il collegio degne di accoglimento le domande svolte congiuntamente, in quanto le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse delle parti, così come del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, decide in conformità.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 24 7 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente relatore
Sara Cargasacchi CE
CE CA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 641/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Parte_1 C.F._1
PAOLA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. SCLAVI ROSSELLA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto 18 4 25 le parti esponevano: Per_
- e sono genitori di , nato a [...] l'[...]; - la paternità del sig. Parte_1 CP_1
è stata accertata con sentenza n. 334/2023 emessa dal Tribunale di Sondrio in data CP_1
19.10.2023, pubblicata il 09.11.2023 (doc. 3), su conclusioni congiunte delle parti che dopo aver promosso la causa nell'ambito della quale è stata emessa la citata sentenza, si erano riappacificate;
- nuovamente interrottosi il rapporto sentimentale in data 19 ottobre 2024, attualmente la signora Pt_1 vive sola con il figlio nell'abitazione in locazione in Sondrio, Via Nani, (doc.4); pagina 1 di 3 Per_
- è affetto da malattia che richiede continua assistenza e cura da parte della madre (doc. 5) e necessità di assumere decisioni di cura immediate senza attendere il consenso paterno che, stante l'assenza di frequentazione tra le parti e tra il padre e il figlio, si rivela oltremodo difficoltoso se non impossibile ottenere, con pregiudizio per il bambino;
- stante la particolare situazione che si è venuta a creare, le parti sono quantomeno riuscite a raggiungere un accordo che prevede, come suo nucleo fondante e centrale, oltre all'obbligo di mantenimento paterno del figlio, anche l'affidamento esclusivo del bambino alla madre;
- l'affidamento esclusivo si giustifica perché il padre, oltre a non avere intenzione di avere contatti con la signora non intende nemmeno frequentare il figlio, che in effetti non vede né tiene con sé dal Pt_1
gennaio 2025;
Per_
- il padre intende comunque contribuire al mantenimento di;
- la signora lavora come cameriera presso il Ristorante Fancoli di Ponte in Valtellina, Pt_1
CP_ percependo uno stipendio mensile di circa €. 1.300,00, mentre il sig. lavora come imbianchino alle dipendenze della Morella snc, percependo uno stipendio mensile di € 2.300/2400,00;
e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) L'abitazione sita in Sondrio, Via Nani n. 34, ove vivono madre e figlio, viene assegnata alla signora Pt_1
Per_ 2) il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre presso la quale viene collocato in via esclusiva;
3) Il signor , ferma l'attribuzione nella misura del 100% alla signora dell'assegno CP_1 Pt_1
Per_ unico universale, contribuirà al mantenimento di versando - mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00 Pt_1
mensili rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
il contributo mensile al mantenimento verrà versato a decorrere dal mese di marzo 2025 sino al raggiungimento dell'indipendenza
Per_ economica di .
4) Le spese straordinarie, come previste dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie dovranno essere concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal "Protocollo
d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto.
pagina 2 di 3 5) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto per il minore e per sé stessi.
6) Con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Ritiene il collegio degne di accoglimento le domande svolte congiuntamente, in quanto le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse delle parti, così come del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, decide in conformità.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 24 7 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3