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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1188/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in c.da San Giovanni sn, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
EL UC, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
6.9.1976, residente a [...]in c.da San Giovanni sn, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatrice Sarcià, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.21 c.p.c..
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 26.3.2025, , premettendo di Parte_2 essersi separato da giusto decreto di omologa n. 259/2022 del Controparte_1
9.6.2022, depositato il 15.6.2022, e che dalla loro unione nascevano i figli (il Per_1
28.4.2007) e (il 25.4.2010), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2 matrimonio contratto a Noto il 24.1.2004 e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: 1) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé; 2) assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
3) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno;
4) previsione dell'obbligo in capo all'ex moglie di versare per il mantenimento di ciascuno dei figli la somma mensile di euro 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) suddivisione dell'assegno unico familiare nella misura del 50%.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 3.8.2025 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio e a quella Controparte_1 di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, chiedeva in via riconvenzionale di collocare la ragazza presso la propria abitazione – con conseguente assegnazione della casa coniugale – e di porre in capo all'ex marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 275,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Infine, manifestava la disponibilità a versare in favore del ricorrente la somma mensile di euro
200,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne economicamente non Per_1 autosufficiente, convivente con il padre, con ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie per entrambi i figli.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 23.10.2025 i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo, già depositato telematicamente, e, pertanto, chiedevano congiuntamente pronunciare sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e confermano, con la sottoscrizione del presente atto, l'autorizzazione al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, sia per motivi di lavoro che di turismo, senza alcuna ulteriore formalità.
2) La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata Per_2
pagina 2 di 7 con la madre. Le decisioni più rilevanti che riguardano la minore, come quelle relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, dovranno essere adottate di comune accordo fra i genitori, nel primario interesse della salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico della minore e tenendo conto delle naturali inclinazioni e aspirazioni della stessa. Par 3) La casa familiare, sita a Noto, C.da San Giovanni snc, intestata al sig. resterà assegnata alla sig.ra . Controparte_1
Resta pur tuttavia concordemente stabilito tra le parti che il suddetto immobile dovrà essere Par posto in vendita dal sig. per il prezzo corrente di mercato, obbligandosi quest'ultimo a tale vendita, col conseguente trasferimento della sig.ra e della figlia presso altro CP_1 Per_2 immobile, ma subordinato e condizionato detto trasferimento alla integrale preventiva Par corresponsione da parte del sig. alla sig.ra della somma di Euro 30.000,00 (euro CP_1 trentamila), così concordemente e transattivamente determinata tra le parti a titolo di rimborso riconosciuto dallo alla sig.ra delle somme di provenienza esclusiva della Parte_2 CP_1 stessa (donazione di somme dal di lei padre e pagamenti del precedente marito di assegni di mantenimento pregressi), pagate da quest'ultima per la ristrutturazione della suddetta casa familiare, sita a Noto, C.da San Giovanni di proprietà del marito.
Al fine di quanto sopra, le parti concordano che, contestualmente alla stipula del contratto preliminare di vendita del suddetto immobile, il sig. si obbliga a corrispondere Parte_2 alla sig.ra la somma di Euro 20.000,00 (euro ventimila,00), in acconto sulla Controparte_1 maggiore somma dovuta di Euro 30.000,00 (euro trentamila,00), con bonifico istantaneo alla stessa. Resta stabilito tra le parti che il termine per la stipula del rogito di vendita e di Par trasferimento dell'immobile sopradetto dovrà essere fissato dal sig. che assume tale obbligo con la sottoscrizione del presente atto, col promissario acquirente in misura non inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dell'immobile.
Tale termine per la stipula del rogito di trasferimento del suddetto immobile è stato così concordemente determinato tra le parti al fine di consentire alla sig.ra di ricercare e CP_1 reperire, in tale lasso di tempo e con l'acconto ricevuto di Euro 20.000,00 (euro ventimila,00), che come sopra stabilito sarà corrisposto dal sig. all'atto della stipula col Parte_2 promissario acquirente del preliminare di vendita dell'immobile, congrua soluzione logistica pagina 3 di 7 Par e poi, così, successivamente e a condizione dell'avvenuta corresponsione da parte dello alla suddetta della restante somma di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00) dovuta a saldo CP_1 della maggior somma sopra concordata di Euro 30.000,00, poter trasferirsi la stessa con la figlia lasciando libero l'immobile-casa familiare di cui la sig.ra è assegnataria. Per_2 CP_1
La residua somma a saldo di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00) dovrà essere corrisposta dal sig. alla sig.ra con bonifico istantaneo contestualmente alla stipula del Parte_2 CP_1 rogito di compravendita dell'immobile di talchè, come sopra detto. solo all'atto dell'avvenuta corresponsione del saldo sopradetto di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00), la sig.ra CP_1
Par dovrà trasferirsi con la figlia presso altro immobile, consegnando al sig. le chiavi Per_2 dell'immobile libero da ogni arredo, mobilio e cose in genere nello stesso custoditi.
Viceversa, in mancanza della corresponsione da parte del sig. alla sig.ra Parte_2 CP_1 della residua somma a saldo di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00), con bonifico istantaneo contestualmente alla stipula del rogito di vendita del suddetto immobile, la predetta sig.ra Par
tratterrà comunque per sè la somma di Euro 20.000,00 già ricevuta dal sig. a titolo CP_1
Par di acconto per la causale sopra specificata e non sarà più tenuta alla consegna al sig. delle chiavi dell'immobile - casa familiare, restando ferma e mantenendone la sig.ra CP_1
l'assegnazione e il diritto di abitarvi con i figli e . Per_2 Per_1
Par Stante, quanto sopra e per realizzare la vendita del suddetto immobile, il sig. si obbliga a conferire entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, a sue esclusive cure e spese irripetibili, incarico alla agenzia immobiliare Oikos Real Estate, con sede a Noto, Via Napoli n. 37, per la vendita del suddetto immobile - casa familiare, sito a
Noto, C.da San Giovanni, per il prezzo corrente di mercato.
Infine, laddove la sig.ra dovesse lasciare l'immobile trasferendosi altrove non essendo CP_1 più collocataria della figlia minore , e pertanto non più assegnataria dell'immobile, il Per_2
Par sig. si obbliga a corrispondere alla predetta sig.ra la somma di Euro 30.000,00 CP_1
(euro trentamila,00), dovuta per la causale sopra descritta, solo quando venderà l'immobile sopra descritto, corrispondendo nel suddetto caso la somma-acconto di Euro 15.000,00 (euro quindicimila,00) all'atto della stipula col promissario acquirente del preliminare di vendita dell'immobile e il la restante somma a saldo di Euro 15.000,00 (euro quindicimila,00), contestualmente alla stipula del rogito di vendita dello stesso, con pagamenti da eseguirsi pagina 4 di 7 entrambi con bonifico istantaneo intestato alla predetta sig.ra ; in caso di CP_1
Par inadempimento a tali pagamenti del sig. la sig.ra potrà richiedere nei modi e CP_1 termini di legge l'esecuzione per via giudiziaria dell'obbligazione di pagamento della suddetta Par somma come sopra assunta dallo Par 4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , ormai quindicenne, secondo Per_2 liberi accordi con la stessa.
5) I periodi di festività natalizie e pasquali saranno trascorsi dalla minore con ciascun Per_2 genitore ad anni alterni, come sinora fatto;
analogo criterio di alternanza sarà adottato per le altre festività del Calendario.
La minore trascorrerà ogni anno con ciascun genitore una settimana nel mese di Luglio e una nel mese di Agosto, con criterio di alternanza annuale dei periodi di volta in volta scelti dalla minore.
6) Entrambi i genitori dovranno contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla loro capacità economica. Par Il sig. provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio che vive Per_1 prevalentemente nell'abitazione paterna;
lo stesso farà la madre con la figlia con essa Per_2
Par collocata. L'assegno unico del figlio sarà pertanto percepito dal padre sig. Per_1 mentre l'assegno unico per la figlia sarà percepito dalla madre sig.ra . Per_2 CP_1
7) Le spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordare Per_1 Per_2 preventivamente (salvo quelle già approvate e ricorrenti periodicamente e in particolare le tasse universitarie dovute, l'acquisto libri di scuola, le visite oculistiche di controllo) e da documentare, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% per ciascuno di essi.
Resta stabilito che le suddette spese potranno essere rimborsate, se non strettamente urgenti,
a condizione della tempestiva comunicazione scritta, anche con mezzo tecnologico (e-mail e/o whatsapp), non inferiore a 15 giorni prima della data di effettuazione della spesa e che il mancato riscontro, decorso il temine di ulteriori 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, si intenderà quale assenso alla spesa.
Delle suddette dovrà essere fornita la relativa ricevuta o fattura, affinchè dette spese possano essere portate in detrazione nella misura del 50% per ciascuna delle parti.
Per evitare contrasti nascenti sulla individuazione e sulla gestione delle spese straordinarie, le pagina 5 di 7 parti richiamano, comunque, in questo atto le “Linee guida sul mantenimento dei figli” redatte dal Tribunale di Siracusa il 03/12/2019.
8) Resta stabilito concordemente tra le parti che la sig.ra dovrà provvedere a volturare CP_1
a suo nome entro il 31/12/2025 il contatore Enel della casa familiare alla stessa assegnata, sita a Noto, C.da San Giovanni, di talchè dal 01/01/2026 resterà a carico della sig.ra ogni CP_1 debenza relativa al consumo dell'energia elettrica fruita nell'immobile sopradetto, mentre i Par consumi pregressi dell'energia elettrica resteranno a totale carico del sig. come statuito in sede separativa ma ciò fino alla data del 31/12/2025.
Infine, la sig.ra resta onerata al pagamento in via esclusiva della relativa alla CP_1 Pt_3 suddetta casa familiare, con decorrenza sin dal giorno successivo alla data di deposito nella
Cancelleria del Tribunale di Siracusa del ricorso separativo.
9) Le parti chiedono che le spese e i compensi professionali del presente giudizio siano integralmente compensati tra di esse”.
Pertanto, alla medesima udienza, il giudice relatore, preso atto di quanto sopra, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello prescritto (art. 3, n. 2, lett. b Legge n.
898/1970) non è stata rispristinata, risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Noto il
24.1.2004 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004).
Inoltre, le condizioni di divorzio, riportate nell'accordo raggiunto dalle parti, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, con la quale convive sin dalla nascita, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore pagina 6 di 7 non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui ciascun genitore contribuirà al suo mantenimento, cura ed istruzione.
Infine, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo, le quali vanno integralmente condivise e recepite in quanto conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1188 /2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 [...] il 24.1.2004 a Noto (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004); Controparte_1 omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 28.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in c.da San Giovanni sn, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
EL UC, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
6.9.1976, residente a [...]in c.da San Giovanni sn, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatrice Sarcià, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.21 c.p.c..
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 26.3.2025, , premettendo di Parte_2 essersi separato da giusto decreto di omologa n. 259/2022 del Controparte_1
9.6.2022, depositato il 15.6.2022, e che dalla loro unione nascevano i figli (il Per_1
28.4.2007) e (il 25.4.2010), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2 matrimonio contratto a Noto il 24.1.2004 e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: 1) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé; 2) assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
3) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno;
4) previsione dell'obbligo in capo all'ex moglie di versare per il mantenimento di ciascuno dei figli la somma mensile di euro 275,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) suddivisione dell'assegno unico familiare nella misura del 50%.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 3.8.2025 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio e a quella Controparte_1 di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, chiedeva in via riconvenzionale di collocare la ragazza presso la propria abitazione – con conseguente assegnazione della casa coniugale – e di porre in capo all'ex marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 275,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Infine, manifestava la disponibilità a versare in favore del ricorrente la somma mensile di euro
200,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne economicamente non Per_1 autosufficiente, convivente con il padre, con ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie per entrambi i figli.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 23.10.2025 i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo, già depositato telematicamente, e, pertanto, chiedevano congiuntamente pronunciare sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e confermano, con la sottoscrizione del presente atto, l'autorizzazione al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, sia per motivi di lavoro che di turismo, senza alcuna ulteriore formalità.
2) La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata Per_2
pagina 2 di 7 con la madre. Le decisioni più rilevanti che riguardano la minore, come quelle relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, dovranno essere adottate di comune accordo fra i genitori, nel primario interesse della salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico della minore e tenendo conto delle naturali inclinazioni e aspirazioni della stessa. Par 3) La casa familiare, sita a Noto, C.da San Giovanni snc, intestata al sig. resterà assegnata alla sig.ra . Controparte_1
Resta pur tuttavia concordemente stabilito tra le parti che il suddetto immobile dovrà essere Par posto in vendita dal sig. per il prezzo corrente di mercato, obbligandosi quest'ultimo a tale vendita, col conseguente trasferimento della sig.ra e della figlia presso altro CP_1 Per_2 immobile, ma subordinato e condizionato detto trasferimento alla integrale preventiva Par corresponsione da parte del sig. alla sig.ra della somma di Euro 30.000,00 (euro CP_1 trentamila), così concordemente e transattivamente determinata tra le parti a titolo di rimborso riconosciuto dallo alla sig.ra delle somme di provenienza esclusiva della Parte_2 CP_1 stessa (donazione di somme dal di lei padre e pagamenti del precedente marito di assegni di mantenimento pregressi), pagate da quest'ultima per la ristrutturazione della suddetta casa familiare, sita a Noto, C.da San Giovanni di proprietà del marito.
Al fine di quanto sopra, le parti concordano che, contestualmente alla stipula del contratto preliminare di vendita del suddetto immobile, il sig. si obbliga a corrispondere Parte_2 alla sig.ra la somma di Euro 20.000,00 (euro ventimila,00), in acconto sulla Controparte_1 maggiore somma dovuta di Euro 30.000,00 (euro trentamila,00), con bonifico istantaneo alla stessa. Resta stabilito tra le parti che il termine per la stipula del rogito di vendita e di Par trasferimento dell'immobile sopradetto dovrà essere fissato dal sig. che assume tale obbligo con la sottoscrizione del presente atto, col promissario acquirente in misura non inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dell'immobile.
Tale termine per la stipula del rogito di trasferimento del suddetto immobile è stato così concordemente determinato tra le parti al fine di consentire alla sig.ra di ricercare e CP_1 reperire, in tale lasso di tempo e con l'acconto ricevuto di Euro 20.000,00 (euro ventimila,00), che come sopra stabilito sarà corrisposto dal sig. all'atto della stipula col Parte_2 promissario acquirente del preliminare di vendita dell'immobile, congrua soluzione logistica pagina 3 di 7 Par e poi, così, successivamente e a condizione dell'avvenuta corresponsione da parte dello alla suddetta della restante somma di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00) dovuta a saldo CP_1 della maggior somma sopra concordata di Euro 30.000,00, poter trasferirsi la stessa con la figlia lasciando libero l'immobile-casa familiare di cui la sig.ra è assegnataria. Per_2 CP_1
La residua somma a saldo di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00) dovrà essere corrisposta dal sig. alla sig.ra con bonifico istantaneo contestualmente alla stipula del Parte_2 CP_1 rogito di compravendita dell'immobile di talchè, come sopra detto. solo all'atto dell'avvenuta corresponsione del saldo sopradetto di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00), la sig.ra CP_1
Par dovrà trasferirsi con la figlia presso altro immobile, consegnando al sig. le chiavi Per_2 dell'immobile libero da ogni arredo, mobilio e cose in genere nello stesso custoditi.
Viceversa, in mancanza della corresponsione da parte del sig. alla sig.ra Parte_2 CP_1 della residua somma a saldo di Euro 10.000,00 (euro diecimila,00), con bonifico istantaneo contestualmente alla stipula del rogito di vendita del suddetto immobile, la predetta sig.ra Par
tratterrà comunque per sè la somma di Euro 20.000,00 già ricevuta dal sig. a titolo CP_1
Par di acconto per la causale sopra specificata e non sarà più tenuta alla consegna al sig. delle chiavi dell'immobile - casa familiare, restando ferma e mantenendone la sig.ra CP_1
l'assegnazione e il diritto di abitarvi con i figli e . Per_2 Per_1
Par Stante, quanto sopra e per realizzare la vendita del suddetto immobile, il sig. si obbliga a conferire entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, a sue esclusive cure e spese irripetibili, incarico alla agenzia immobiliare Oikos Real Estate, con sede a Noto, Via Napoli n. 37, per la vendita del suddetto immobile - casa familiare, sito a
Noto, C.da San Giovanni, per il prezzo corrente di mercato.
Infine, laddove la sig.ra dovesse lasciare l'immobile trasferendosi altrove non essendo CP_1 più collocataria della figlia minore , e pertanto non più assegnataria dell'immobile, il Per_2
Par sig. si obbliga a corrispondere alla predetta sig.ra la somma di Euro 30.000,00 CP_1
(euro trentamila,00), dovuta per la causale sopra descritta, solo quando venderà l'immobile sopra descritto, corrispondendo nel suddetto caso la somma-acconto di Euro 15.000,00 (euro quindicimila,00) all'atto della stipula col promissario acquirente del preliminare di vendita dell'immobile e il la restante somma a saldo di Euro 15.000,00 (euro quindicimila,00), contestualmente alla stipula del rogito di vendita dello stesso, con pagamenti da eseguirsi pagina 4 di 7 entrambi con bonifico istantaneo intestato alla predetta sig.ra ; in caso di CP_1
Par inadempimento a tali pagamenti del sig. la sig.ra potrà richiedere nei modi e CP_1 termini di legge l'esecuzione per via giudiziaria dell'obbligazione di pagamento della suddetta Par somma come sopra assunta dallo Par 4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , ormai quindicenne, secondo Per_2 liberi accordi con la stessa.
5) I periodi di festività natalizie e pasquali saranno trascorsi dalla minore con ciascun Per_2 genitore ad anni alterni, come sinora fatto;
analogo criterio di alternanza sarà adottato per le altre festività del Calendario.
La minore trascorrerà ogni anno con ciascun genitore una settimana nel mese di Luglio e una nel mese di Agosto, con criterio di alternanza annuale dei periodi di volta in volta scelti dalla minore.
6) Entrambi i genitori dovranno contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla loro capacità economica. Par Il sig. provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio che vive Per_1 prevalentemente nell'abitazione paterna;
lo stesso farà la madre con la figlia con essa Per_2
Par collocata. L'assegno unico del figlio sarà pertanto percepito dal padre sig. Per_1 mentre l'assegno unico per la figlia sarà percepito dalla madre sig.ra . Per_2 CP_1
7) Le spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordare Per_1 Per_2 preventivamente (salvo quelle già approvate e ricorrenti periodicamente e in particolare le tasse universitarie dovute, l'acquisto libri di scuola, le visite oculistiche di controllo) e da documentare, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% per ciascuno di essi.
Resta stabilito che le suddette spese potranno essere rimborsate, se non strettamente urgenti,
a condizione della tempestiva comunicazione scritta, anche con mezzo tecnologico (e-mail e/o whatsapp), non inferiore a 15 giorni prima della data di effettuazione della spesa e che il mancato riscontro, decorso il temine di ulteriori 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, si intenderà quale assenso alla spesa.
Delle suddette dovrà essere fornita la relativa ricevuta o fattura, affinchè dette spese possano essere portate in detrazione nella misura del 50% per ciascuna delle parti.
Per evitare contrasti nascenti sulla individuazione e sulla gestione delle spese straordinarie, le pagina 5 di 7 parti richiamano, comunque, in questo atto le “Linee guida sul mantenimento dei figli” redatte dal Tribunale di Siracusa il 03/12/2019.
8) Resta stabilito concordemente tra le parti che la sig.ra dovrà provvedere a volturare CP_1
a suo nome entro il 31/12/2025 il contatore Enel della casa familiare alla stessa assegnata, sita a Noto, C.da San Giovanni, di talchè dal 01/01/2026 resterà a carico della sig.ra ogni CP_1 debenza relativa al consumo dell'energia elettrica fruita nell'immobile sopradetto, mentre i Par consumi pregressi dell'energia elettrica resteranno a totale carico del sig. come statuito in sede separativa ma ciò fino alla data del 31/12/2025.
Infine, la sig.ra resta onerata al pagamento in via esclusiva della relativa alla CP_1 Pt_3 suddetta casa familiare, con decorrenza sin dal giorno successivo alla data di deposito nella
Cancelleria del Tribunale di Siracusa del ricorso separativo.
9) Le parti chiedono che le spese e i compensi professionali del presente giudizio siano integralmente compensati tra di esse”.
Pertanto, alla medesima udienza, il giudice relatore, preso atto di quanto sopra, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello prescritto (art. 3, n. 2, lett. b Legge n.
898/1970) non è stata rispristinata, risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Noto il
24.1.2004 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004).
Inoltre, le condizioni di divorzio, riportate nell'accordo raggiunto dalle parti, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, con la quale convive sin dalla nascita, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore pagina 6 di 7 non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui ciascun genitore contribuirà al suo mantenimento, cura ed istruzione.
Infine, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo, le quali vanno integralmente condivise e recepite in quanto conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1188 /2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 [...] il 24.1.2004 a Noto (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004); Controparte_1 omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 28.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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