Ordinanza cautelare 17 marzo 2023
Sentenza 17 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
Parere definitivo 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2025REG.PROV.COLL.
N. 00486/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2024, proposto da
EX Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cenate Sopra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Coppetti e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Unione Comunale dei Colli, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IN Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00025/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cenate Sopra e di IN Tre Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Marco Bellante, Gianluca Calderara per delega di Aldo Coppetti e Andrea Manzi, e Giuseppe Sartorio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso di primo, grado l’odierna appellante EX Italia s.p.a. (di seguito “EX”) ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza proposta da EX e da IN volta alla realizzazione di una stazione radio base.
Il provvedimento è motivato sulla base del parere negativo espresso, sotto il profilo ambientale, forestale ed idrogeologico, dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi e dall’inclusione dell’area sulla quale dovrebbe essere installata la stazione radio base nelle “Aree di particolare tutela”, di cui all’art. 3, lett. c), del vigente Regolamento comunale per l’installazione degli impianti fissi per le comunicazioni, per le quali l’art. 4 dello stesso Regolamento prescrive un espresso divieto di installazione di detti impianti.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’intervento adesivo spiegato da IN, in quanto detta società avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento lesivo ai sensi dell’art. 28 c.p.a., ed ha rigettato il ricorso proposto da EX.
A tale ultimo riguardo, il primo giudice ha dato atto che nel corso del giudizio la Comunità Montana Laghi Bergamaschi, a fronte di integrazioni documentali, ha modificato il proprio avviso ed ha dato parere favorevole in ordine al progetto presentato da EX. Quanto all’ulteriore profilo motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato, il Tar ha ritenuto legittime le previsioni dell’art. 4 del Regolamento comunale essendo le medesime in linea con l'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 che consente ai Comuni, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, di dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), mentre vieta ai Comuni di imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti. Nel caso di specie, ad avviso del Tar, il Regolamento comunale non prevede un tale divieto generalizzato interessando il divieto solamente una superficie pari a circa il venti per cento del territorio comunale.
Con l’atto di appello EX articola un unico motivo (ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 D.LVO. 259/2003 – ILLEGITTIMITÀ DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL “REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE” APPROVATO CON D.C.C. N. 15 DEL 19/6/2002 – TOTALE TRAVISAMENTO DEI FATTI - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 16/12/2022), con cui deduce l’illegittimità del divieto posto dall’art. 4 del Regolamento comunale cit. che, in modo assoluto e generalizzato, impedirebbe la realizzazione di impianti di comunicazioni su un’area pari a circa un terzo della superficie comunale. Tale previsione, ad avviso dell’appellante, si pone in violazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 e rende oltremodo gravoso per la società individuare siti idonei, anche considerato che il resto del territorio comunale è assoggettato a vincoli paesaggistici ex D.lgs. n. 42/2004 e non può gravare sulla società odierna appellante l’onere di provare l’impossibilità di collocare altrove l’impianto nel territorio comunale.
Si è costituta in giudizio IN chiedendo l’accoglimento dell’appello principale di EX e proponendo appello incidentale al fine di chiedere la riforma del capo della sentenza del Tar che ha dichiarato inammissibile l’intervento dalla medesima spiegato in prime cure. Ad avviso di IN, l’intervento adesivo dipendente del cointeressato, non ampliando il thema decidendum ed intervenendo meramente ad adiuvandum del ricorrente, deve ritenersi ammissibile anche laddove il cointeressato sia decaduto dalla possibilità di impugnare il provvedimento oggetto di giudizio.
Si è costituito altresì in resistenza il Comune di Cenate.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente esaminato l’appello incidentale di IN relativo all’ammissibilità dell’intervento dalla medesima spiegato in primo grado.
L’appello incidentale è infondato.
Come di recente chiarito dal Cons. St., Ad. Plen, 29 ottobre 2024, n. 15, non è ammissibile l’intervento in giudizio del cointeressato una volta che questi sia decaduto dalla possibilità di impugnare l’atto oggetto del giudizio di annullamento. Tanto si desume sia dal tenore letterale dell’art. 28, comma, 2 c.p.a che da ragioni sistematiche perché, se si ammettesse l’intervento tardivo del cointeressato decaduto, questi, divenuto parte del giudizio, potrebbe azionare gli effetti conformativi del giudicato di annullamento, in elusione del termine decadenziale.
Tali conclusioni non cambiano nel caso in cui, come avvenuto nel presente giudizio, il cointeressato riceva la notifica del ricorso proposto dal ricorrente. È evidente che tale notifica non è di per sé idonea a fornire la legittimazione processuale passiva ad un soggetto che ne è privo né può rimettere in termini il cointeressato decaduto dalle rispettive azioni. Detta notifica, pertanto, può se del caso assumere valore ad altri fini, ad es. quale mera denutiatio litis , ma non può rendere legittimamente parte del giudizio un soggetto che non è tale.
Correttamente, quindi, il Tar ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di IN.
L’appello incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
Passando all’esame dell’appello principale di EX, lo stesso risulta infondato.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il Regolamento comunale sopra citato non si pone in violazione del disposto dell’art. 8, comma 6, L. n. 36/2001.
Detta norma, nella versione ratione temporis vigente, prevede che: “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
Il Regolamento in esame individua delle “Aree di particolare tutela” quali parti del territorio definite come segue:
1. “il limite entro i 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, oratori, parco giochi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni”;
2. Riserva naturale Regionale di “Valpredina”;
3. “ambiti panoramici e di rilevanza paesaggistica percepiti da punti o percorsi storici entro un limite di 100 metri. Tali fasce hanno l'obiettivo, cosi come prescrive il comma 9 dell'art. 20 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale, di mantenere il carattere panoramico della viabilità storica”;
4. “aree che interessano edifici di interesse storico e artistico. Per il territorio comunale è stato individuato un solo ambito in prossimità dell'edificio storico denominato "Casa Maestri" e delle relative pertinenze a parco”.
Come attestato dalla consulenza tecnica di parte depositata in primo grado dal Comune, e non contestata sul punto dalle controparti, tali aree coprono complessivamente il 27 per cento del territorio comunale e, tra queste, le aree indicate sopra sub 3) - tra le quali rientra il sito per cui è causa - coprono l’8,74 per cento del territorio comunale.
Ad avviso del Collegio, conformemente alle previsioni dell’art. 8, comma 6, cit., si è in presenza di siti sensibili specificamente individuati dal Comune per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Il regolamento non introduce limitazioni in aree generalizzate del territorio e non risulta irragionevole.
La non irragionevolezza delle scelte dell’amministrazione civica riguarda sia la complessiva estensione di territorio in ordine alla quale è fissato un divieto totale di installazione sia la specifica decisione di estendere tale divieto su aree, quale è quella in esame, che costituiscono “ambiti panoramici e di rilevanza paesaggistica percepiti da punti o percorsi storici entro un limite di 100 metri”.
Anche la collocazione sul territorio delle aree sulle quali è posto il divieto di installazione degli impianti non appare frutto di scelte irragionevoli e di per sé non ostacola, per quanto emerge nel presente giudizio, la capillare diffusione del segnale. Difatti, con riguardo allo specifico caso in esame, si osserva che in prossimità del sito prescelto da EX ve ne sono numerosi altri sui quali non si estende il divieto posto dall’art. 4 del Regolamento comunale citato.
Alla luce di quanto esposto, le doglianze dell’appellante principale sono infondate.
In conclusione, l’appello principale e quello incidentale devono essere rigettati e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, rigetta l’appello principale e l’appello incidentale.
Condanna le appellanti IN e EX, in solido tra loro e in parti uguali, a corrispondere al Comune appellato le spese di lite del presente grado quantificate in euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO