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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2498/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 2498/2024 r.g. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE ANNA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che dopo l'assunzione, come Parte_1 preposto, da parte di avvenuta il 12/12/2018, aveva ricevuto dall'Inps il 28/10/2021, Controparte_2
l'accertamento di una violazione contributiva, con relativa sanzione, in qualità di amministratore unico della società, a seguito del quale aveva avviato delle ricerche presso il commercialista della stessa, nel cui studio era conservata la documentazione della società, tra cui il verbale dell'assemblea soci in data
12/12/2018, con oggetto la sua nomina quale nuovo amministratore, che recava in calce una sottoscrizione di cui disconosceva la paternità e chiedeva di dichiararne la falsità, con ordine di cancellazione dal documento. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la Controparte_2
presente sentenza.
Pur avendo qualificato l'atto di citazione come querela di falso, deve escludersi la necessità Pt_1
del relativo procedimento, che ha il fine di privare l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta della sua idoneità a far fede privilegiata, come prova di atti, in quanto la firma disconosciuta è apposta pagina 1 di 2 su un documento, il verbale dell'assemblea dei soci del12/12/2018 che non è né un atto pubblico né una scrittura privata autenticata.
Pertanto, per la contestazione dell'autenticità della firma non si deve ricorrere alla querela di falso, essendo esperibile l'ordinaria azione di accertamento di nullità della sottoscrizione di una scrittura privata, non autenticata, che non ha fede privilegiata ex art 2702 cc.
Dalla comparazione tra la firma in calce al verbale di assemblea e quella, sicuramente autentica, apposta da sul mandato alle liti al proprio difensore, emergono chiaramente numerose Pt_1
divergenze, sia nel segno grafico, meno leggibile, apposto con movimento più veloce, sia nel mancato completamento delle singole lettere in quella autentica, che consentono di escludere l'autenticità della prima.
Peraltro restando contumace, non ha inteso contestare la domanda dell'attore. Controparte_2
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. dichiarare la falsità della firma di in calce al verbale di assemblea ordinaria dei Parte_1
soci di del 12.12.2018; Controparte_2
2. ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del suddetto verbale;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del Controparte_2
difensore dell'attore ex art 93 cpc, liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 12/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 2498/2024 r.g. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE ANNA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che dopo l'assunzione, come Parte_1 preposto, da parte di avvenuta il 12/12/2018, aveva ricevuto dall'Inps il 28/10/2021, Controparte_2
l'accertamento di una violazione contributiva, con relativa sanzione, in qualità di amministratore unico della società, a seguito del quale aveva avviato delle ricerche presso il commercialista della stessa, nel cui studio era conservata la documentazione della società, tra cui il verbale dell'assemblea soci in data
12/12/2018, con oggetto la sua nomina quale nuovo amministratore, che recava in calce una sottoscrizione di cui disconosceva la paternità e chiedeva di dichiararne la falsità, con ordine di cancellazione dal documento. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la Controparte_2
presente sentenza.
Pur avendo qualificato l'atto di citazione come querela di falso, deve escludersi la necessità Pt_1
del relativo procedimento, che ha il fine di privare l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta della sua idoneità a far fede privilegiata, come prova di atti, in quanto la firma disconosciuta è apposta pagina 1 di 2 su un documento, il verbale dell'assemblea dei soci del12/12/2018 che non è né un atto pubblico né una scrittura privata autenticata.
Pertanto, per la contestazione dell'autenticità della firma non si deve ricorrere alla querela di falso, essendo esperibile l'ordinaria azione di accertamento di nullità della sottoscrizione di una scrittura privata, non autenticata, che non ha fede privilegiata ex art 2702 cc.
Dalla comparazione tra la firma in calce al verbale di assemblea e quella, sicuramente autentica, apposta da sul mandato alle liti al proprio difensore, emergono chiaramente numerose Pt_1
divergenze, sia nel segno grafico, meno leggibile, apposto con movimento più veloce, sia nel mancato completamento delle singole lettere in quella autentica, che consentono di escludere l'autenticità della prima.
Peraltro restando contumace, non ha inteso contestare la domanda dell'attore. Controparte_2
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. dichiarare la falsità della firma di in calce al verbale di assemblea ordinaria dei Parte_1
soci di del 12.12.2018; Controparte_2
2. ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del suddetto verbale;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del Controparte_2
difensore dell'attore ex art 93 cpc, liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 12/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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