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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1230 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ACUTI Parte_1
TOMMASO, che lo rappresenta e difende – anche in qualità di proprio Amministratore di TE -, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025,
l' Avv. ACUTI TOMMASO – anche in qualità di Amministratore di TE dell'attore - per , conclude come segue: “(…) come in atto di Parte_1 citazione (…)”; segnatamente, conclude come segue “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, 1) accertare e dichiarare che Controparte_1 nella sua qualità di Amministratore di TE di in riferimento agli Parte_1 anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 fino al 30.10.2024, ha effettuato in più occasioni prelievi di denaro in contante dal conto corrente n. 0001900737309, intestato
1 a appropriandosi indebitamente della somma complessiva di euro Parte_1
14.680,00 non oggetto di rendicontazione al Giudice Tutelare;
2) conseguentemente, condannare la convenuta a restituire in favore di a titolo di Parte_1 responsabilità per illecito extra contrattuale commesso in suo danno, la somma complessiva di euro 14.680,00 (oltre interessi), salvo il più o meno che sarà ritenuto dall'adito Giudice anche secondo giudizio di equità; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – in persona del Parte_1 proprio Amministratore di TE, Avv. ACUTI TOMMASO - esponeva che, con provvedimento emesso in data 31.05.2012, il Giudice Tutelare del Tribunale di Arezzo, dr. aveva nominato quale Amministratore di Persona_1 Controparte_1
TE di , nell'ambito del procedimento n. 445/2012 R.V.G. (cfr. Parte_1 all.to n. 2 all'atto di citazione); che il motivo della predetta nomina era rappresentato dalle condizioni psico-fisiche di esso attore, il quale risultava affetto da “(…) ritardo mentale con disturbo bipolare e disturbo della personalità, nonché, dipendenza alcolica
e disabilità nella gestione del denaro (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); che
, durante il periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di Controparte_2
Amministratore di TE di esso (ovvero dal 31.05.2012 al 18.09.2024), non Pt_1 aveva mai depositato alcun rendiconto di gestione;
che, per tale motivo, il Giudice tutelare di Arezzo, dr.ssa Cristina Colombo, dopo aver sollecitato più volte la convenuta ed aver preso atto della sua costante inottemperanza, con decreto del 18.09.2024, aveva disposto la revoca della dall'incarico di A.D.S. di esso (cfr. all.to n. 3 CP_1 Pt_1 all'atto di citazione); che, in data 18.09.2024, l'Avv. Acuti Tommaso era stato nominato dal Tribunale di Arezzo quale nuovo A.D.S. di esso come da decreto di nomina e Pt_1 successivo giuramento (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, in data 25.09.2024,
l'Avv. Acuti, stante l'assenza di qualsiasi rendiconto di gestione, aveva richiesto alla ed alla di essere messo a conoscenza delle Controparte_3 Pt_2 informazioni necessarie allo svolgimento del proprio incarico di A.D.S. (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che, inoltre, l'Avv. Acuti, nel frattempo, da un lato, aveva anche
2 tentato di contattare telefonicamente , senza alcun esito;
dall'altro Controparte_1 lato, aveva presentato istanza, ex art. 492-bis c.p.c., presso l'Unep di Arezzo, per poter accedere alle varie banche dati (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, in data
29.10.2024, l'Avv. Acuti aveva ricevuto via mail dalla Controparte_3 copia del documento di identità dell'Amministrato e comunicazioni in ordine alla retta di quest'ultimo, nonché l'indicazione dell'utenza telefonica della alla quale CP_1 utenza, tuttavia, non aveva mai risposto nessuno (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione); che, in data 31.10.2024, l'Avv. Acuti era riuscito a contattare telefonicamente la convenuta (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), la quale si era limitata a fornire il proprio indirizzo mail;
che, inoltre, in occasione di tale telefonata, l'Avv. Acuti aveva reso noto alla che, quale nuovo A.D.S. del le avrebbe richiesto alcune CP_1 Pt_1 informazioni utili per il passaggio di consegne, essendo, peraltro, prevista per la data del
13.11.2024, l'udienza dinanzi al Giudice Tutelare per la relazione sull'inizio dell'incarico; che, dunque, l'Avv. Acuti, con mail inviata alla convenuta in data
31.10.2024, aveva richiesto a quest'ultima di fornire informazioni circa eventuali redditi o pensioni percepite dall'Amministrato e circa i rapporti bancari dello stesso;
che, inoltre, nella predetta mail, alla era stato anche richiesto di provvedere alla CP_1 consegna degli estratti conto relativi agli anni della sua gestione, nonché alla restituzione di bancomat, carte di credito o prepagate di cui fosse in possesso in ragione della propria funzione di A.D.S. del (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione); che, Pt_1 solamente in data 06.11.2024 la convenuta, in risposta alla suddetta mail, aveva comunicato di essere stata in banca e di aver provveduto alla riconsegna in sede del bancomat (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, in data 07.11.2024, l'Avv. Acuti si era recato presso la Banca Popolare di Cortona ed aveva provveduto alla sottoscrizione dei moduli per la nuova operatività sul conto corrente del ricevendo in consegna Pt_1 un nuovo bancomat, la carta ricaricabile e gli estratti conto dalla data di apertura del conto (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione); che, dunque, l'Avv. Acuti, nonostante si fosse attivato fin dal momento della propria nomina ad A.D.S. per ottenere informazioni sull'Amministrato, aveva potuto operare sul conto corrente intestato al solo a Pt_1 partire dalla data del 07.11.2024; che, dall'esame della documentazione in atti, era emerso che la convenuta, in data 30.10.2024, aveva effettuato un prelievo in contanti dal conto corrente del per una somma di euro 800,00, senza nulla riferire Pt_1
3 all'Avv. Acuti e senza aver provveduto a consegnare il denaro prelevato presso la
[...]
o direttamente al che, con mail del 20.11.2024, la Controparte_3 Pt_1 [...] aveva comunicato all'Avv. Acuti che la somma mensile da Controparte_3 mettere a disposizione del per la propria gestione ordinaria, poteva essere Pt_1 ritenuta congrua in euro 260,00 mensili (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione) – di cui euro 100,00 al mese per le piccole spese giornaliere ed euro 160,00 al mese quale costo stimato per le sigarette -; che, peraltro, veniva reso noto che, all'interno della struttura, il riceveva, compreso nella retta, un servizio completo, comprensivo di spese per il Pt_1 vestiario e i farmaci eventualmente necessari;
che, ciò posto, veniva evidenziato che, dalle informazioni apprese, era emerso che il era intestatario del conto corrente n. Pt_1
0001900737309, acceso presso la Banca Popolare di Cortona;
che il predetto conto era stato aperto da , a seguito della chiusura di altro conto corrente Controparte_1 presso che, al fine di svolgere un'attività di ricognizione del patrimonio del CP_4
l'Avv. Acuti Tommaso, stante l'assenza di qualsiasi attività di rendicontazione Pt_1 da parte della aveva acquisito dall'operatore in servizio presso la Banca CP_1
Popolare di Cortona gli estratti del conto corrente n. 0001900737309, dalla data di apertura del 05.02.2019 si no al 07.05.2024 (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione); che, dall'esame dei predetti estratti conto, era emerso quanto segue: 1) che la pensione del veniva ancora accreditata sul conto corrente in questione ed era passata Pt_1 dall'importo di euro 975,82 relativo all'anno 2019 fino all'importo di euro 1.266,80 secondo la rivalutazione attuale;
2) sul conto in parola era addebitato il pagamento della retta alla e che anche i pagamenti dei relativi conguagli Controparte_3 erano sempre avvenuti in modo tracciato, ovvero mediante bonifico bancario;
3) risultavano pagamenti costanti, a partire dall'anno 2019, per acquisti di sigarette, ricariche telefoniche e saltuari pagamenti, per importi modesti, effettuati nei confronti di attività di abbigliamento e grandi magazzini;
4) risultavano costanti prelievi di denaro contante, effettuati da , per i seguenti importi: - euro 2.300,00 per Controparte_1
l'anno 2019; - euro 2.000,00 per l'anno 2020; - euro 2.400,00 per l'anno 2021; - euro
4.650,00 per l'anno 2022; - euro 4.800,00 per l'anno 2023; - euro 4.800,00 per l'anno
2024 (fino alla data del 30.10.2024); che, dunque, l'ammontare totale delle somme prelevate dalla risultava pari ad euro 20.950,00; che si trattava di una CP_1 somma molto rilevante, dal momento che le spese principali del venivano Pt_1
4 effettuate in modo tracciato, mediante addebito sul conto, ovvero mediante pagamento bancomat e che, inoltre, tutti i servizi della Rsa erano già ricompresi nella retta ed il non godeva di autonomia di uscita dalla struttura;
che l'Avv. Acuti, nello Pt_1 svolgere la propria attività di verifica, aveva appreso che l'ultimo prelievo di denaro in contanti era stato effettuato dalla convenuta in data 30.10.2024 e che, dunque, quest'ultima, aveva omesso di riferire detta circostanza, sia in occasione della telefonata del 31.10.2024 che nella successiva mail del 06.11.2024; che, pertanto, la scoperta dei ripetuti prelievi in contanti effettuati dalla e la totale assenza di qualsiasi CP_1 attività di rendicontazione avevano indotto l'Avv. Acuti ad effettuare dei controlli incrociati anche presso la presso la quale venivano Controparte_3 annotate le somme messe a disposizione dei degenti, i quali potevano, poi, prelevare le suddette somme per far fronte ai propri bisogni quotidiani;
che, dunque, la
[...] aveva fornito gli estratti conto relativi al a partire dall'anno Controparte_3 Pt_1
2013 – ovvero il momento in cui l'attore aveva fatto ingresso nella struttura– e sino al
04.11.2024 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione); che, prendendo in esame i soli estratti conto della , a partire dal 2019 al novembre del 2024, emergeva che: a) CP_3 nell'anno 2019 era stata versata la somma di euro 980,00; b) nell'anno 2020 era stata versata la somma di euro 930,00; c) nell'anno 2021 era stata versata la somma di euro
960,00; d) nell'anno 2022 era stata versata la somma di euro 1.100,00; e) nell'anno
2023 era stata versata la somma di euro 1.200,00; f) nell'anno 2024 era stata versata la somma di euro 1.100,00 (sino alla data del 30.10.2024); che, pertanto, dagli estratti conto della , risultava che il totale delle somme versate dal 2019 al CP_3
30.10.2024 ammontava ad euro 6.270,00; che, di conseguenza, dall'esame combinato degli estratti conto bancari e di quelli della , si evinceva che, nel periodo CP_3 intercorrente tra il 01.01.2029 ed il 30.10.2024, , quale precedente Controparte_1
A.D.S. dell'attore, aveva prelevato dal conto corrente intestato al medesimo e non rendicontato, delle somme di denaro per un importo complessivo di euro 14.680,00 – corrispondente alla differenza tra il totale delle somme prelevate in contanti dal conto corrente (pari ad euro 20.950,00) e le somme versate, sempre in contanti, presso la
[...]
, a disposizione del (pari ad euro 6.270,00) -; che, in definitiva, la CP_3 Pt_1 convenuta avrebbe dovuto essere condannata a restituire al l'importo totale di Pt_1 euro 14.680,00, pari all'ammontare complessivo delle somme di denaro indebitamente
5 prelevate, da parte della – quale precedente Amministratore di TE del CP_1
- dal conto corrente intestato all'Amministrato; che, peraltro, la condotta posta in Pt_1 essere dalla convenuta risultava particolarmente grave, atteso che la stessa, nonostante fosse stata più volte sollecitata dal Giudice Tutelare, aveva sempre omesso di fornire alcuna rendicontazione della propria attività di gestione;
che, inoltre, CP_1
non aveva mai contestato le accuse e le richieste di restituzione mosse dall'Avv.
[...]
Acuti, con raccomandata del 21.01.2025 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione); che, del resto, la convenuta non aveva neppure risposto all'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); che, pertanto, dal momento che alcuna somma era stata restituita dalla convenuta, si era reso necessario ricorrere in giudizio, al fine di vedersi restituita la complessiva somma di euro 14.680,00. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio , al fine di veder Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, 1) accertare e dichiarare che nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore di TE di in riferimento agli anni 2019, 2020, Parte_1
2021, 2022, 2023 e 2024 fino al 30.10.2024, ha effettuato in più occasioni prelievi di denaro in contante dal conto corrente n. 0001900737309, intestato a Parte_1 appropriandosi indebitamente della somma complessiva di euro 14.680,00 non oggetto di rendicontazione al Giudice Tutelare;
2) conseguentemente, condannare la convenuta
a restituire in favore di a titolo di responsabilità per illecito extra Parte_1 contrattuale commesso in suo danno, la somma complessiva di euro 14.680,00 (oltre interessi), salvo il più o meno che sarà ritenuto dall'adito Giudice anche secondo giudizio di equità; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge (…)”.
All'udienza del 27.11.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
All'esito dell'udienza del 27.11.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
*************
6 Innanzitutto, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, avanzato una domanda volta, in primo luogo, ad accertare la sussistenza, nei propri confronti, dell'eventuale responsabilità della parte convenuta - nella sua qualità di precedente Amministratore di
TE dell'attore -, in relazione ad un'asserita appropriazione indebitata di somme dell'Amministrato.
In particolare, secondo quanto dedotto dall'attore, , all'epoca in Controparte_1 cui rivestiva il ruolo di Amministratore di TE di – e, Parte_1 segnatamente, negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (sino al 30.10.2024) -, aveva indebitamente effettuato dei prelievi di denaro in contanti dal conto corrente bancario n. 0001900737309, intestato all'Amministrato presso la Banca Popolare di
Cortona, filiale di Via Giotto, per un importo complessivo di euro 14.680,00, senza fornire al Giudice Tutelare alcun tipo di giustificazione, in ordine alle modalità di utilizzo di tali somme.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la domanda appare fondata, sotto il profilo del c.d. an debeatur, e che, pertanto, la stessa, sotto tale profilo, deve essere accolta.
All'uopo, occorre rammentare che, con l'art. 3 della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, è stata introdotta, nella nostro ordinamento giuridico, la figura dell'Amministratore di
TE, il quale, a seguito del provvedimento di nomina da parte del Giudice
Tutelare, analogamente al tutore, è tenuto ad esercitare una funzione di utilità collettiva, volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili - sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione -.
In particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ.,
Sez. I, Sentenza n. 13584 del 12.06.2006; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 4866 del
01.03.2010), l'Amministratore di TE risulta, sostanzialmente, assimilabile al munus publicum del tutore, seppur distinguendosi per una maggiore flessibilità ed agilità della relativa procedura applicativa.
Ed infatti, l'art. 411 c.c., rubricato “(…) norme applicabili all'amministrazione di sostegno (…)”, al comma primo, prevede espressamente che “(…) si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 (…)” ed, inoltre, al comma secondo, aggiunge che “(…)
7 all'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 (…)”.
Dunque, anche l'Amministratore di TE, al pari del tutore, ai sensi dell'art. 349
c.c., dopo essere stato nominato dal Giudice Tutelare, prima di assumere l'ufficio, sarà tenuto a prestare, davanti al Giudice Tutelare, “(…) giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (…)”.
Ai sensi dell'art. 380, comma primo, c.c., l'A.D.S. “(…) deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare
(…)”.
È bene, poi, evidenziare che, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 382, comma primo, c.c., l'Amministratore di TE – analogamente al tutore -, deve amministrare il patrimonio del proprio Amministrato “(…) con la diligenza del buon padre di famiglia (…)” ed, inoltre, ai sensi della medesima norma, lo stesso risponde verso l'Amministrato “(…) di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri
(…)”.
L'art. 385 c.c. stabilisce, altresì, che l'A.D.S., al momento della cessazione dell'incarico, “(…) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della predetta pronuncia (cfr.
Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022), ha, dapprima, precisato che l'Amministratore di sostegno risponde ad “(…) una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione
(…)”.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente specificato che la natura di pubblico ufficiale dell'A.D.S. si fonda sul presupposto che “(…) la relativa attività trova la propria disciplina regolativa in un complesso di disposizioni del codice civile
8 (che vanno dall'obbligo di prestazione del giuramento, all'obbligo annuale di rendiconto, alle limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, al regime delle autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati), che ne consentono la assimilazione al munus publicum del tutore, da cui l'istituto in questione si distingue essenzialmente per la maggiore flessibilità e l'agilità della relativa procedura applicativa (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022; in tal senso, altresì, Cass.
Civ., Sez. I, Sentenza n. 13584 del 12.06.2006; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 4866 del
01.03.2010).
Dunque, la Suprema Corte ha ribadito che, all'Amministratore di TE, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che integra il delitto di peculato la condotta con cui egli si appropri del danaro giacente sui conti correnti intestati alla persona sottoposta all'amministrazione (cfr. Cass. Pen., Sentenza n.
31378/2022).
In altri termini, la responsabilità dell'Amministratore di TE che si appropria indebitamente di somme dell'Amministrato è suscettibile di integrare – qualora ne sussistano tutti i presupposti di legge – una forma di responsabilità penale, potendosi configurare il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., dal momento che l'Amministratore di sostegno – alla luce della natura dell'attività svolta e stante l'analogia con la figura del tutore - deve considerarsi a tutti gli effetti un pubblico ufficiale.
Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, la condotta illecita dell'Amministratore di TE, che abbia indebitamente sottratto delle somme di denaro al proprio Amministrato, implica la presenza di una forma di responsabilità – di natura extracontrattuale – anche sotto il profilo civilistico, con la conseguenza che l'Amministrato avrà diritto a vedersi risarcito del danno patrimoniale eventualmente subito, a causa della condotta illecita dell'A.D.S..
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che – per quanto verrà di seguito precisato -, nella fattispecie in oggetto, appare sussistente, nei confronti dell'attore/Amministrato, la piena responsabilità della convenuta - nella sua qualità di Amministratore di TE dell'attore medesimo -.
Ed infatti, in base alla documentazione prodotta dall'attore nel corso del giudizio ed alla luce della condotta processuale della convenuta, da un lato, emerge che CP_1
9 è venuta meno agli obblighi sulla medesima gravanti – quale A.D.S. -, ai sensi CP_1 degli artt. 374 ss. c.c.; dall'altro lato, risulta provato che la medesima si sia CP_1 resa responsabile di una vera e propria appropriazione indebita di denaro di proprietà dell'attore/Amministrato.
A tal proposito, occorre evidenziare che, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione, risultano dimostrate le seguenti circostanze:
1) che, con provvedimento emesso dal Giudice Tutelare in data 31.05.2012 – nell'ambito del procedimento n. 445/2012 R.V.G. -, era stata Controparte_1 nominata quale Amministratore di TE di (cfr. all.to n. 2 all'atto Parte_1 di citazione);
2) che , durante il periodo in cui aveva rivestito la funzione di Controparte_1
Amministratore di TE del – ovvero dal 31.05.2012 al 18.09.2024 – non Pt_1 aveva mai depositato alcun rendiconto relativo alla propria attività di gestione, tanto che il Giudice Tutelare di Arezzo, dr.ssa Cristina Colombo - dopo aver sollecitato più volte la a partire dall'anno 2022, affinché provvedesse al deposito dei rendiconti CP_1 di gestione ed aver preso atto della costante inottemperanza della medesima -, con provvedimento emesso in data 18.09.2024, aveva disposto la revoca dell'incarico di
A.D.S. alla (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); CP_1
3) che, in data 18.09.2024, il Giudice Tutelare, con separato decreto, aveva nominato, quale nuovo A.D.S. in sostituzione del precedente, l'Avv. Acuti Tommaso, come da provvedimento di nomina e relativo verbale di giuramento (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione);
4) che, in data 07.11.2024, il nuovo A.D.S., Avv. Acuti Tommaso, era entrato nella disponibilità materiale del conto corrente n. 0001900737309 - intestato all'Amministrato -, il quale, fino a quel momento, era rimasto nella piena disponibilità della (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione); CP_1
5) che, dall'esame degli estratti del conto corrente bancario in parola (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), emerge che, nel suddetto conto corrente, erano stati eseguiti, da parte della nell'arco temporale intercorrente tra il 2019 ed il 2024, dei CP_1 prelievi di denaro contante, per il complessivo importo di euro 20.950,00 (e, segnatamente: - euro 2.300,00 per l'anno 2019; - euro 2.000,00 per l'anno 2020; - euro
2.400,00 per l'anno 2021; - euro 4.650,00 per l'anno 2022; - euro 4.800,00 per l'anno
10 2023; - euro 4.800,00 per l'anno 2024, fino alla data del 30.10.2024);
6) che, dalla disamina degli estratti conto relativi alla (cfr. Controparte_3 all.to n. 14 all'atto di citazione), si evince che l'importo complessivo delle somme versate dalla convenuta presso la e messe a disposizione del CP_3 Pt_1 nell'arco temporale intercorrente tra il 2019 ed il 2024, ammontava alla complessiva somma di euro 6.270,00 (e, segnatamente: - euro 980,00 per l'anno 2019; - euro 930,00 per l'anno 2020; - euro 960,00 per l'anno 2021; - euro 1.100,00 per l'anno 2022; - euro
1.200,00 per l'anno 2023; - euro 1.100,00 per l'anno 2024, fino alla data del
30.10.2024);
7) che, dunque, dal raffronto tra gli estratti bancari del conto corrente in parola (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione) e gli estratti conto della Controparte_3
(cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione), risulta che, nel periodo compreso tra il 2019 ed il
2024 (fino al 30.10.2024), erano state prelevate e non rendicontate, da parte della convenuta – nella sua qualità di Ammonitore di TE – delle Parte_3 somme di denaro, per il complessivo importo di euro 14.680,00; importo, quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 20.950,00 (ossia il totale delle somme prelevate dal predetto conto corrente) e la somma di euro 6.270,00 (ossia il totale delle somme versate presso e messe a disposizione Controparte_3 dell'Amministrato);
8) che, nonostante la formale richiesta di restituzione ed i solleciti dell'Avv. Acuti (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione), non aveva fornito alcun tipo di Controparte_1 giustificazione in ordine alle modalità di impiego delle somme di denaro in oggetto.
Dunque, in base alla documentazione prodotta dall'attore (cfr. in particolare, all.ti n.
2, 3, 4, 11 e 13 all'atto di citazione), deve ritenersi accertata la sussistenza, a carico di
– nella sua qualità di precedente Amministratore di TE di Controparte_1
- di una responsabilità nei confronti dell'attore/Amministrato. Parte_1
Ed infatti, dai documenti in questione (cfr. all.ti n. 2, 3 e 13 all'atto di citazione), si ribadisce, emerge che la dopo aver ricevuto la nomina ad Amministratore di CP_1
TE di , nel periodo compreso tra il 2019 ed il 30.10.2024, ha Parte_1 effettuato dei ripetuti prelievi di denaro contante dal conto corrente bancario
0001900737309, intestato al proprio Amministrato, senza provvedere a redigere alcuna rendicontazione.
11 Inoltre, dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), è possibile evincere che la convenuta, a seguito della cessazione del proprio incarico, da un lato, non ha provveduto a redigere, ex art. 385 c.c., il rendiconto finale della propria attività di gestione dell'Amministrato; dall'altro lato, ha, in ogni caso, omesso di fornire alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente intestato all'attore.
In altri termini, nella fattispecie in esame, non solo la convenuta non risulta aver svolto il proprio incarico con la diligenza necessaria, ex art. 380 c.c., ma la CP_1 quale Amministratore di TE del ha anche omesso di provvedere, ai sensi Pt_1 dell'art. 385 c.c., a presentare al Giudice tutelare il rendiconto finale della propria gestione ed a consegnare i beni di proprietà dell'Amministrato, ai sensi dell'art. 385
c.c., atteso che, in base alla predetta documentazione (cfr. all.ti n. 13 e 15 all'atto di citazione), emerge chiaramente che la si sia appropriata indebitamente di CP_1 somme di denaro di proprietà dell'attore.
Peraltro, nel caso in esame, la circostanza che la da un lato, abbia omesso CP_1 di adempiere con la dovuta diligenza agli obblighi sulla medesima gravanti – quale
Amministratrice di TE -, ai sensi degli artt. 374 ss. c.c. e, dall'altro lato, abbia posto in essere una vera e propria appropriazione indebita di somme di denaro di proprietà dell'attore/Amministrato – violando, dunque, la prescrizione specificamente imposta, ex art. 385 c.c. -, risulta avvalorata anche dalla condotta adottata dalla convenuta, sia in sede stragiudiziale che nel presente giudizio.
Ed infatti, primariamente, si osserva che, quanto dedotto dalla parte attrice, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della nella fase antecedente il CP_1 contenzioso, dal momento che non risulta che la convenuta abbia fornito alcun tipo di riscontro, tanto alla formale richiesta di restituzione inviatale dall'Avv. Acuti a mezzo raccomandata del 21.01.2025 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione), quanto al successivo invito alla negoziazione assistita del 24.03.2025 (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); né risulta, peraltro, che la convenuta abbia, comunque, fornito alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di impiego delle somme di denaro in oggetto.
Inoltre, non si è neppure costituita nel presente giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace e, dunque, lasciando verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
12 Pertanto, in base alla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. in particolare, all.ti n. 2, 3, 4, 11 e 13 all'atto di citazione) ed alla luce del comportamento adottato dalla convenuta, sia in sede stragiudiziale che nel presente giudizio, deve ritenersi sussistente, una responsabilità della – quale Amministratore di TE -, CP_1 nei confronti dell'attore/Amministrato.
Alla luce di quanto riferito, non resta, dunque, che accogliere integralmente la domanda in punto di c.d. an debeatur e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza della responsabilità della convenuta, nei confronti della parte attrice, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte - negli anni 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024 (fino al 30.10.2024) -, da parte della convenuta medesima (nella propria qualità di Amministratore di TE), a (quale Parte_1
Amministrato), dal conto corrente n. 0001900737309 per cui è causa.
Di conseguenza, va da sé che deve essere riconosciuto il diritto di parte attrice ad ottenere, da parte di , la restituzione delle somme indebitamente Controparte_1 sottratte dalla convenuta medesima - nella propria qualità di Amministratore di
TE -.
Per quanto concerne, poi, il profilo concernente il c.d. quantum debeatur, si osserva che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice, anche sotto detto profilo, appare meritevole di integrale accoglimento.
Ed infatti, attraverso la documentazione allegata all'atto introduttivo (cfr. all.ti n. 13
e 15 all'atto di citazione), risulta provato che la convenuta – quale Amministratore di
TE del –, negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (fino al Pt_1
30.10.2024), aveva prelevato indebitamente dal conto corrente n. 0001900737309 in oggetto - e, dunque, aveva illegittimamente sottratto all'attore/Amministrato – delle somme di denaro, per il complessivo importo di euro 14.680,00.
In particolare - come già rilevato in precedenza -, si ribadisce, dal raffronto tra gli estratti bancari del conto corrente n. 0001900737309 in parola (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione) e gli estratti conto della (cfr. all.to n. 14 Controparte_3 all'atto di citazione), emerge che, nel periodo compreso intercorrente tra il 2019 ed il
2024 (fino al 30.10.2024), erano state prelevate e non rendicontate, da parte della convenuta – nella sua qualità di – delle Parte_4 somme di denaro, per il complessivo importo di euro 14.680,00.
13 Nello specifico, si evince che, nell'arco temporale intercorrente tra il 2019 ed il
2024, la aveva effettuato dal conto corrente dell'Amministrato dei prelievi CP_1 di denaro in contanti, per il complessivo importo di euro 20.950,00 (e, segnatamente: - euro 2.300,00 per l'anno 2019; - euro 2.000,00 per l'anno 2020; - euro 2.400,00 per l'anno 2021; - euro 4.650,00 per l'anno 2022; - euro 4.800,00 per l'anno 2023; - euro
4.800,00 per l'anno 2024, fino alla data del 30.10.2024), a fronte di versamenti eseguiti presso la – e messi a disposizione Controparte_3 del -, per la complessiva somma di euro 6.270,00 (e, segnatamente: - euro 980,00 Pt_1 per l'anno 2019; - euro 930,00 per l'anno 2020; - euro 960,00 per l'anno 2021; - euro
1.100,00 per l'anno 2022; - euro 1.200,00 per l'anno 2023; - euro 1.100,00 per l'anno
2024, fino alla data del 30.10.2024).
Dunque, l'ammontare complessivo dell'importo indebitamento sottratto dalla dal conto corrente del proprio Amministrato, risulta pari ad euro 14.680,00; CP_1 importo, quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 20.950,00
(ossia il totale delle somme prelevate dal predetto conto corrente) e la somma di euro
6.270,00 (ossia il totale delle somme versate alla e messe a Controparte_3 disposizione dell'Amministrato).
Peraltro, è bene evidenziare che la fondatezza della domanda avanzata dall'attore, anche sotto tale profilo, appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dalla convenuta, la quale, si ribadisce è rimasta contumace nel presente giudizio.
Pertanto, non resta che dichiarare che il danno subito da , in Parte_1 conseguenza dell'appropriazione indebita in parola, ammonta alla somma complessiva di euro 14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Di conseguenza, non resta che condannare , al pagamento, in Controparte_1 favore di , a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo Parte_1 di euro 14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
14 Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e del valore della controversia – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.000,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede, nella contumacia di : Controparte_1
1. dichiara la sussistenza della responsabilità di , nei Controparte_1 confronti della parte attrice, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte - negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (fino al 30.10.2024) -, da parte della convenuta medesima (nella propria qualità di Amministratore di TE), a
(quale Amministrato), dal conto corrente bancario n. Parte_1
0001900737309 per cui è causa;
2. dichiara, altresì, che il danno subito da , in conseguenza Parte_1 dell'appropriazione indebita in parola, ammonta alla somma complessiva di euro
14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
3. per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di Parte_1 euro 14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 3.696,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Arezzo, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1230 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ACUTI Parte_1
TOMMASO, che lo rappresenta e difende – anche in qualità di proprio Amministratore di TE -, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025,
l' Avv. ACUTI TOMMASO – anche in qualità di Amministratore di TE dell'attore - per , conclude come segue: “(…) come in atto di Parte_1 citazione (…)”; segnatamente, conclude come segue “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, 1) accertare e dichiarare che Controparte_1 nella sua qualità di Amministratore di TE di in riferimento agli Parte_1 anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 fino al 30.10.2024, ha effettuato in più occasioni prelievi di denaro in contante dal conto corrente n. 0001900737309, intestato
1 a appropriandosi indebitamente della somma complessiva di euro Parte_1
14.680,00 non oggetto di rendicontazione al Giudice Tutelare;
2) conseguentemente, condannare la convenuta a restituire in favore di a titolo di Parte_1 responsabilità per illecito extra contrattuale commesso in suo danno, la somma complessiva di euro 14.680,00 (oltre interessi), salvo il più o meno che sarà ritenuto dall'adito Giudice anche secondo giudizio di equità; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – in persona del Parte_1 proprio Amministratore di TE, Avv. ACUTI TOMMASO - esponeva che, con provvedimento emesso in data 31.05.2012, il Giudice Tutelare del Tribunale di Arezzo, dr. aveva nominato quale Amministratore di Persona_1 Controparte_1
TE di , nell'ambito del procedimento n. 445/2012 R.V.G. (cfr. Parte_1 all.to n. 2 all'atto di citazione); che il motivo della predetta nomina era rappresentato dalle condizioni psico-fisiche di esso attore, il quale risultava affetto da “(…) ritardo mentale con disturbo bipolare e disturbo della personalità, nonché, dipendenza alcolica
e disabilità nella gestione del denaro (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); che
, durante il periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di Controparte_2
Amministratore di TE di esso (ovvero dal 31.05.2012 al 18.09.2024), non Pt_1 aveva mai depositato alcun rendiconto di gestione;
che, per tale motivo, il Giudice tutelare di Arezzo, dr.ssa Cristina Colombo, dopo aver sollecitato più volte la convenuta ed aver preso atto della sua costante inottemperanza, con decreto del 18.09.2024, aveva disposto la revoca della dall'incarico di A.D.S. di esso (cfr. all.to n. 3 CP_1 Pt_1 all'atto di citazione); che, in data 18.09.2024, l'Avv. Acuti Tommaso era stato nominato dal Tribunale di Arezzo quale nuovo A.D.S. di esso come da decreto di nomina e Pt_1 successivo giuramento (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, in data 25.09.2024,
l'Avv. Acuti, stante l'assenza di qualsiasi rendiconto di gestione, aveva richiesto alla ed alla di essere messo a conoscenza delle Controparte_3 Pt_2 informazioni necessarie allo svolgimento del proprio incarico di A.D.S. (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che, inoltre, l'Avv. Acuti, nel frattempo, da un lato, aveva anche
2 tentato di contattare telefonicamente , senza alcun esito;
dall'altro Controparte_1 lato, aveva presentato istanza, ex art. 492-bis c.p.c., presso l'Unep di Arezzo, per poter accedere alle varie banche dati (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, in data
29.10.2024, l'Avv. Acuti aveva ricevuto via mail dalla Controparte_3 copia del documento di identità dell'Amministrato e comunicazioni in ordine alla retta di quest'ultimo, nonché l'indicazione dell'utenza telefonica della alla quale CP_1 utenza, tuttavia, non aveva mai risposto nessuno (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione); che, in data 31.10.2024, l'Avv. Acuti era riuscito a contattare telefonicamente la convenuta (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), la quale si era limitata a fornire il proprio indirizzo mail;
che, inoltre, in occasione di tale telefonata, l'Avv. Acuti aveva reso noto alla che, quale nuovo A.D.S. del le avrebbe richiesto alcune CP_1 Pt_1 informazioni utili per il passaggio di consegne, essendo, peraltro, prevista per la data del
13.11.2024, l'udienza dinanzi al Giudice Tutelare per la relazione sull'inizio dell'incarico; che, dunque, l'Avv. Acuti, con mail inviata alla convenuta in data
31.10.2024, aveva richiesto a quest'ultima di fornire informazioni circa eventuali redditi o pensioni percepite dall'Amministrato e circa i rapporti bancari dello stesso;
che, inoltre, nella predetta mail, alla era stato anche richiesto di provvedere alla CP_1 consegna degli estratti conto relativi agli anni della sua gestione, nonché alla restituzione di bancomat, carte di credito o prepagate di cui fosse in possesso in ragione della propria funzione di A.D.S. del (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione); che, Pt_1 solamente in data 06.11.2024 la convenuta, in risposta alla suddetta mail, aveva comunicato di essere stata in banca e di aver provveduto alla riconsegna in sede del bancomat (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, in data 07.11.2024, l'Avv. Acuti si era recato presso la Banca Popolare di Cortona ed aveva provveduto alla sottoscrizione dei moduli per la nuova operatività sul conto corrente del ricevendo in consegna Pt_1 un nuovo bancomat, la carta ricaricabile e gli estratti conto dalla data di apertura del conto (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione); che, dunque, l'Avv. Acuti, nonostante si fosse attivato fin dal momento della propria nomina ad A.D.S. per ottenere informazioni sull'Amministrato, aveva potuto operare sul conto corrente intestato al solo a Pt_1 partire dalla data del 07.11.2024; che, dall'esame della documentazione in atti, era emerso che la convenuta, in data 30.10.2024, aveva effettuato un prelievo in contanti dal conto corrente del per una somma di euro 800,00, senza nulla riferire Pt_1
3 all'Avv. Acuti e senza aver provveduto a consegnare il denaro prelevato presso la
[...]
o direttamente al che, con mail del 20.11.2024, la Controparte_3 Pt_1 [...] aveva comunicato all'Avv. Acuti che la somma mensile da Controparte_3 mettere a disposizione del per la propria gestione ordinaria, poteva essere Pt_1 ritenuta congrua in euro 260,00 mensili (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione) – di cui euro 100,00 al mese per le piccole spese giornaliere ed euro 160,00 al mese quale costo stimato per le sigarette -; che, peraltro, veniva reso noto che, all'interno della struttura, il riceveva, compreso nella retta, un servizio completo, comprensivo di spese per il Pt_1 vestiario e i farmaci eventualmente necessari;
che, ciò posto, veniva evidenziato che, dalle informazioni apprese, era emerso che il era intestatario del conto corrente n. Pt_1
0001900737309, acceso presso la Banca Popolare di Cortona;
che il predetto conto era stato aperto da , a seguito della chiusura di altro conto corrente Controparte_1 presso che, al fine di svolgere un'attività di ricognizione del patrimonio del CP_4
l'Avv. Acuti Tommaso, stante l'assenza di qualsiasi attività di rendicontazione Pt_1 da parte della aveva acquisito dall'operatore in servizio presso la Banca CP_1
Popolare di Cortona gli estratti del conto corrente n. 0001900737309, dalla data di apertura del 05.02.2019 si no al 07.05.2024 (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione); che, dall'esame dei predetti estratti conto, era emerso quanto segue: 1) che la pensione del veniva ancora accreditata sul conto corrente in questione ed era passata Pt_1 dall'importo di euro 975,82 relativo all'anno 2019 fino all'importo di euro 1.266,80 secondo la rivalutazione attuale;
2) sul conto in parola era addebitato il pagamento della retta alla e che anche i pagamenti dei relativi conguagli Controparte_3 erano sempre avvenuti in modo tracciato, ovvero mediante bonifico bancario;
3) risultavano pagamenti costanti, a partire dall'anno 2019, per acquisti di sigarette, ricariche telefoniche e saltuari pagamenti, per importi modesti, effettuati nei confronti di attività di abbigliamento e grandi magazzini;
4) risultavano costanti prelievi di denaro contante, effettuati da , per i seguenti importi: - euro 2.300,00 per Controparte_1
l'anno 2019; - euro 2.000,00 per l'anno 2020; - euro 2.400,00 per l'anno 2021; - euro
4.650,00 per l'anno 2022; - euro 4.800,00 per l'anno 2023; - euro 4.800,00 per l'anno
2024 (fino alla data del 30.10.2024); che, dunque, l'ammontare totale delle somme prelevate dalla risultava pari ad euro 20.950,00; che si trattava di una CP_1 somma molto rilevante, dal momento che le spese principali del venivano Pt_1
4 effettuate in modo tracciato, mediante addebito sul conto, ovvero mediante pagamento bancomat e che, inoltre, tutti i servizi della Rsa erano già ricompresi nella retta ed il non godeva di autonomia di uscita dalla struttura;
che l'Avv. Acuti, nello Pt_1 svolgere la propria attività di verifica, aveva appreso che l'ultimo prelievo di denaro in contanti era stato effettuato dalla convenuta in data 30.10.2024 e che, dunque, quest'ultima, aveva omesso di riferire detta circostanza, sia in occasione della telefonata del 31.10.2024 che nella successiva mail del 06.11.2024; che, pertanto, la scoperta dei ripetuti prelievi in contanti effettuati dalla e la totale assenza di qualsiasi CP_1 attività di rendicontazione avevano indotto l'Avv. Acuti ad effettuare dei controlli incrociati anche presso la presso la quale venivano Controparte_3 annotate le somme messe a disposizione dei degenti, i quali potevano, poi, prelevare le suddette somme per far fronte ai propri bisogni quotidiani;
che, dunque, la
[...] aveva fornito gli estratti conto relativi al a partire dall'anno Controparte_3 Pt_1
2013 – ovvero il momento in cui l'attore aveva fatto ingresso nella struttura– e sino al
04.11.2024 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione); che, prendendo in esame i soli estratti conto della , a partire dal 2019 al novembre del 2024, emergeva che: a) CP_3 nell'anno 2019 era stata versata la somma di euro 980,00; b) nell'anno 2020 era stata versata la somma di euro 930,00; c) nell'anno 2021 era stata versata la somma di euro
960,00; d) nell'anno 2022 era stata versata la somma di euro 1.100,00; e) nell'anno
2023 era stata versata la somma di euro 1.200,00; f) nell'anno 2024 era stata versata la somma di euro 1.100,00 (sino alla data del 30.10.2024); che, pertanto, dagli estratti conto della , risultava che il totale delle somme versate dal 2019 al CP_3
30.10.2024 ammontava ad euro 6.270,00; che, di conseguenza, dall'esame combinato degli estratti conto bancari e di quelli della , si evinceva che, nel periodo CP_3 intercorrente tra il 01.01.2029 ed il 30.10.2024, , quale precedente Controparte_1
A.D.S. dell'attore, aveva prelevato dal conto corrente intestato al medesimo e non rendicontato, delle somme di denaro per un importo complessivo di euro 14.680,00 – corrispondente alla differenza tra il totale delle somme prelevate in contanti dal conto corrente (pari ad euro 20.950,00) e le somme versate, sempre in contanti, presso la
[...]
, a disposizione del (pari ad euro 6.270,00) -; che, in definitiva, la CP_3 Pt_1 convenuta avrebbe dovuto essere condannata a restituire al l'importo totale di Pt_1 euro 14.680,00, pari all'ammontare complessivo delle somme di denaro indebitamente
5 prelevate, da parte della – quale precedente Amministratore di TE del CP_1
- dal conto corrente intestato all'Amministrato; che, peraltro, la condotta posta in Pt_1 essere dalla convenuta risultava particolarmente grave, atteso che la stessa, nonostante fosse stata più volte sollecitata dal Giudice Tutelare, aveva sempre omesso di fornire alcuna rendicontazione della propria attività di gestione;
che, inoltre, CP_1
non aveva mai contestato le accuse e le richieste di restituzione mosse dall'Avv.
[...]
Acuti, con raccomandata del 21.01.2025 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione); che, del resto, la convenuta non aveva neppure risposto all'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); che, pertanto, dal momento che alcuna somma era stata restituita dalla convenuta, si era reso necessario ricorrere in giudizio, al fine di vedersi restituita la complessiva somma di euro 14.680,00. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio , al fine di veder Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, 1) accertare e dichiarare che nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore di TE di in riferimento agli anni 2019, 2020, Parte_1
2021, 2022, 2023 e 2024 fino al 30.10.2024, ha effettuato in più occasioni prelievi di denaro in contante dal conto corrente n. 0001900737309, intestato a Parte_1 appropriandosi indebitamente della somma complessiva di euro 14.680,00 non oggetto di rendicontazione al Giudice Tutelare;
2) conseguentemente, condannare la convenuta
a restituire in favore di a titolo di responsabilità per illecito extra Parte_1 contrattuale commesso in suo danno, la somma complessiva di euro 14.680,00 (oltre interessi), salvo il più o meno che sarà ritenuto dall'adito Giudice anche secondo giudizio di equità; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge (…)”.
All'udienza del 27.11.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
All'esito dell'udienza del 27.11.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
*************
6 Innanzitutto, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, avanzato una domanda volta, in primo luogo, ad accertare la sussistenza, nei propri confronti, dell'eventuale responsabilità della parte convenuta - nella sua qualità di precedente Amministratore di
TE dell'attore -, in relazione ad un'asserita appropriazione indebitata di somme dell'Amministrato.
In particolare, secondo quanto dedotto dall'attore, , all'epoca in Controparte_1 cui rivestiva il ruolo di Amministratore di TE di – e, Parte_1 segnatamente, negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (sino al 30.10.2024) -, aveva indebitamente effettuato dei prelievi di denaro in contanti dal conto corrente bancario n. 0001900737309, intestato all'Amministrato presso la Banca Popolare di
Cortona, filiale di Via Giotto, per un importo complessivo di euro 14.680,00, senza fornire al Giudice Tutelare alcun tipo di giustificazione, in ordine alle modalità di utilizzo di tali somme.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la domanda appare fondata, sotto il profilo del c.d. an debeatur, e che, pertanto, la stessa, sotto tale profilo, deve essere accolta.
All'uopo, occorre rammentare che, con l'art. 3 della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, è stata introdotta, nella nostro ordinamento giuridico, la figura dell'Amministratore di
TE, il quale, a seguito del provvedimento di nomina da parte del Giudice
Tutelare, analogamente al tutore, è tenuto ad esercitare una funzione di utilità collettiva, volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili - sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione -.
In particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ.,
Sez. I, Sentenza n. 13584 del 12.06.2006; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 4866 del
01.03.2010), l'Amministratore di TE risulta, sostanzialmente, assimilabile al munus publicum del tutore, seppur distinguendosi per una maggiore flessibilità ed agilità della relativa procedura applicativa.
Ed infatti, l'art. 411 c.c., rubricato “(…) norme applicabili all'amministrazione di sostegno (…)”, al comma primo, prevede espressamente che “(…) si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 (…)” ed, inoltre, al comma secondo, aggiunge che “(…)
7 all'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 (…)”.
Dunque, anche l'Amministratore di TE, al pari del tutore, ai sensi dell'art. 349
c.c., dopo essere stato nominato dal Giudice Tutelare, prima di assumere l'ufficio, sarà tenuto a prestare, davanti al Giudice Tutelare, “(…) giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (…)”.
Ai sensi dell'art. 380, comma primo, c.c., l'A.D.S. “(…) deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare
(…)”.
È bene, poi, evidenziare che, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 382, comma primo, c.c., l'Amministratore di TE – analogamente al tutore -, deve amministrare il patrimonio del proprio Amministrato “(…) con la diligenza del buon padre di famiglia (…)” ed, inoltre, ai sensi della medesima norma, lo stesso risponde verso l'Amministrato “(…) di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri
(…)”.
L'art. 385 c.c. stabilisce, altresì, che l'A.D.S., al momento della cessazione dell'incarico, “(…) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della predetta pronuncia (cfr.
Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022), ha, dapprima, precisato che l'Amministratore di sostegno risponde ad “(…) una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione
(…)”.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente specificato che la natura di pubblico ufficiale dell'A.D.S. si fonda sul presupposto che “(…) la relativa attività trova la propria disciplina regolativa in un complesso di disposizioni del codice civile
8 (che vanno dall'obbligo di prestazione del giuramento, all'obbligo annuale di rendiconto, alle limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, al regime delle autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati), che ne consentono la assimilazione al munus publicum del tutore, da cui l'istituto in questione si distingue essenzialmente per la maggiore flessibilità e l'agilità della relativa procedura applicativa (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022; in tal senso, altresì, Cass.
Civ., Sez. I, Sentenza n. 13584 del 12.06.2006; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 4866 del
01.03.2010).
Dunque, la Suprema Corte ha ribadito che, all'Amministratore di TE, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che integra il delitto di peculato la condotta con cui egli si appropri del danaro giacente sui conti correnti intestati alla persona sottoposta all'amministrazione (cfr. Cass. Pen., Sentenza n.
31378/2022).
In altri termini, la responsabilità dell'Amministratore di TE che si appropria indebitamente di somme dell'Amministrato è suscettibile di integrare – qualora ne sussistano tutti i presupposti di legge – una forma di responsabilità penale, potendosi configurare il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., dal momento che l'Amministratore di sostegno – alla luce della natura dell'attività svolta e stante l'analogia con la figura del tutore - deve considerarsi a tutti gli effetti un pubblico ufficiale.
Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, la condotta illecita dell'Amministratore di TE, che abbia indebitamente sottratto delle somme di denaro al proprio Amministrato, implica la presenza di una forma di responsabilità – di natura extracontrattuale – anche sotto il profilo civilistico, con la conseguenza che l'Amministrato avrà diritto a vedersi risarcito del danno patrimoniale eventualmente subito, a causa della condotta illecita dell'A.D.S..
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che – per quanto verrà di seguito precisato -, nella fattispecie in oggetto, appare sussistente, nei confronti dell'attore/Amministrato, la piena responsabilità della convenuta - nella sua qualità di Amministratore di TE dell'attore medesimo -.
Ed infatti, in base alla documentazione prodotta dall'attore nel corso del giudizio ed alla luce della condotta processuale della convenuta, da un lato, emerge che CP_1
9 è venuta meno agli obblighi sulla medesima gravanti – quale A.D.S. -, ai sensi CP_1 degli artt. 374 ss. c.c.; dall'altro lato, risulta provato che la medesima si sia CP_1 resa responsabile di una vera e propria appropriazione indebita di denaro di proprietà dell'attore/Amministrato.
A tal proposito, occorre evidenziare che, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione, risultano dimostrate le seguenti circostanze:
1) che, con provvedimento emesso dal Giudice Tutelare in data 31.05.2012 – nell'ambito del procedimento n. 445/2012 R.V.G. -, era stata Controparte_1 nominata quale Amministratore di TE di (cfr. all.to n. 2 all'atto Parte_1 di citazione);
2) che , durante il periodo in cui aveva rivestito la funzione di Controparte_1
Amministratore di TE del – ovvero dal 31.05.2012 al 18.09.2024 – non Pt_1 aveva mai depositato alcun rendiconto relativo alla propria attività di gestione, tanto che il Giudice Tutelare di Arezzo, dr.ssa Cristina Colombo - dopo aver sollecitato più volte la a partire dall'anno 2022, affinché provvedesse al deposito dei rendiconti CP_1 di gestione ed aver preso atto della costante inottemperanza della medesima -, con provvedimento emesso in data 18.09.2024, aveva disposto la revoca dell'incarico di
A.D.S. alla (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); CP_1
3) che, in data 18.09.2024, il Giudice Tutelare, con separato decreto, aveva nominato, quale nuovo A.D.S. in sostituzione del precedente, l'Avv. Acuti Tommaso, come da provvedimento di nomina e relativo verbale di giuramento (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione);
4) che, in data 07.11.2024, il nuovo A.D.S., Avv. Acuti Tommaso, era entrato nella disponibilità materiale del conto corrente n. 0001900737309 - intestato all'Amministrato -, il quale, fino a quel momento, era rimasto nella piena disponibilità della (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione); CP_1
5) che, dall'esame degli estratti del conto corrente bancario in parola (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), emerge che, nel suddetto conto corrente, erano stati eseguiti, da parte della nell'arco temporale intercorrente tra il 2019 ed il 2024, dei CP_1 prelievi di denaro contante, per il complessivo importo di euro 20.950,00 (e, segnatamente: - euro 2.300,00 per l'anno 2019; - euro 2.000,00 per l'anno 2020; - euro
2.400,00 per l'anno 2021; - euro 4.650,00 per l'anno 2022; - euro 4.800,00 per l'anno
10 2023; - euro 4.800,00 per l'anno 2024, fino alla data del 30.10.2024);
6) che, dalla disamina degli estratti conto relativi alla (cfr. Controparte_3 all.to n. 14 all'atto di citazione), si evince che l'importo complessivo delle somme versate dalla convenuta presso la e messe a disposizione del CP_3 Pt_1 nell'arco temporale intercorrente tra il 2019 ed il 2024, ammontava alla complessiva somma di euro 6.270,00 (e, segnatamente: - euro 980,00 per l'anno 2019; - euro 930,00 per l'anno 2020; - euro 960,00 per l'anno 2021; - euro 1.100,00 per l'anno 2022; - euro
1.200,00 per l'anno 2023; - euro 1.100,00 per l'anno 2024, fino alla data del
30.10.2024);
7) che, dunque, dal raffronto tra gli estratti bancari del conto corrente in parola (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione) e gli estratti conto della Controparte_3
(cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione), risulta che, nel periodo compreso tra il 2019 ed il
2024 (fino al 30.10.2024), erano state prelevate e non rendicontate, da parte della convenuta – nella sua qualità di Ammonitore di TE – delle Parte_3 somme di denaro, per il complessivo importo di euro 14.680,00; importo, quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 20.950,00 (ossia il totale delle somme prelevate dal predetto conto corrente) e la somma di euro 6.270,00 (ossia il totale delle somme versate presso e messe a disposizione Controparte_3 dell'Amministrato);
8) che, nonostante la formale richiesta di restituzione ed i solleciti dell'Avv. Acuti (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione), non aveva fornito alcun tipo di Controparte_1 giustificazione in ordine alle modalità di impiego delle somme di denaro in oggetto.
Dunque, in base alla documentazione prodotta dall'attore (cfr. in particolare, all.ti n.
2, 3, 4, 11 e 13 all'atto di citazione), deve ritenersi accertata la sussistenza, a carico di
– nella sua qualità di precedente Amministratore di TE di Controparte_1
- di una responsabilità nei confronti dell'attore/Amministrato. Parte_1
Ed infatti, dai documenti in questione (cfr. all.ti n. 2, 3 e 13 all'atto di citazione), si ribadisce, emerge che la dopo aver ricevuto la nomina ad Amministratore di CP_1
TE di , nel periodo compreso tra il 2019 ed il 30.10.2024, ha Parte_1 effettuato dei ripetuti prelievi di denaro contante dal conto corrente bancario
0001900737309, intestato al proprio Amministrato, senza provvedere a redigere alcuna rendicontazione.
11 Inoltre, dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), è possibile evincere che la convenuta, a seguito della cessazione del proprio incarico, da un lato, non ha provveduto a redigere, ex art. 385 c.c., il rendiconto finale della propria attività di gestione dell'Amministrato; dall'altro lato, ha, in ogni caso, omesso di fornire alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente intestato all'attore.
In altri termini, nella fattispecie in esame, non solo la convenuta non risulta aver svolto il proprio incarico con la diligenza necessaria, ex art. 380 c.c., ma la CP_1 quale Amministratore di TE del ha anche omesso di provvedere, ai sensi Pt_1 dell'art. 385 c.c., a presentare al Giudice tutelare il rendiconto finale della propria gestione ed a consegnare i beni di proprietà dell'Amministrato, ai sensi dell'art. 385
c.c., atteso che, in base alla predetta documentazione (cfr. all.ti n. 13 e 15 all'atto di citazione), emerge chiaramente che la si sia appropriata indebitamente di CP_1 somme di denaro di proprietà dell'attore.
Peraltro, nel caso in esame, la circostanza che la da un lato, abbia omesso CP_1 di adempiere con la dovuta diligenza agli obblighi sulla medesima gravanti – quale
Amministratrice di TE -, ai sensi degli artt. 374 ss. c.c. e, dall'altro lato, abbia posto in essere una vera e propria appropriazione indebita di somme di denaro di proprietà dell'attore/Amministrato – violando, dunque, la prescrizione specificamente imposta, ex art. 385 c.c. -, risulta avvalorata anche dalla condotta adottata dalla convenuta, sia in sede stragiudiziale che nel presente giudizio.
Ed infatti, primariamente, si osserva che, quanto dedotto dalla parte attrice, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della nella fase antecedente il CP_1 contenzioso, dal momento che non risulta che la convenuta abbia fornito alcun tipo di riscontro, tanto alla formale richiesta di restituzione inviatale dall'Avv. Acuti a mezzo raccomandata del 21.01.2025 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione), quanto al successivo invito alla negoziazione assistita del 24.03.2025 (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); né risulta, peraltro, che la convenuta abbia, comunque, fornito alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di impiego delle somme di denaro in oggetto.
Inoltre, non si è neppure costituita nel presente giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace e, dunque, lasciando verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
12 Pertanto, in base alla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. in particolare, all.ti n. 2, 3, 4, 11 e 13 all'atto di citazione) ed alla luce del comportamento adottato dalla convenuta, sia in sede stragiudiziale che nel presente giudizio, deve ritenersi sussistente, una responsabilità della – quale Amministratore di TE -, CP_1 nei confronti dell'attore/Amministrato.
Alla luce di quanto riferito, non resta, dunque, che accogliere integralmente la domanda in punto di c.d. an debeatur e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza della responsabilità della convenuta, nei confronti della parte attrice, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte - negli anni 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024 (fino al 30.10.2024) -, da parte della convenuta medesima (nella propria qualità di Amministratore di TE), a (quale Parte_1
Amministrato), dal conto corrente n. 0001900737309 per cui è causa.
Di conseguenza, va da sé che deve essere riconosciuto il diritto di parte attrice ad ottenere, da parte di , la restituzione delle somme indebitamente Controparte_1 sottratte dalla convenuta medesima - nella propria qualità di Amministratore di
TE -.
Per quanto concerne, poi, il profilo concernente il c.d. quantum debeatur, si osserva che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice, anche sotto detto profilo, appare meritevole di integrale accoglimento.
Ed infatti, attraverso la documentazione allegata all'atto introduttivo (cfr. all.ti n. 13
e 15 all'atto di citazione), risulta provato che la convenuta – quale Amministratore di
TE del –, negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (fino al Pt_1
30.10.2024), aveva prelevato indebitamente dal conto corrente n. 0001900737309 in oggetto - e, dunque, aveva illegittimamente sottratto all'attore/Amministrato – delle somme di denaro, per il complessivo importo di euro 14.680,00.
In particolare - come già rilevato in precedenza -, si ribadisce, dal raffronto tra gli estratti bancari del conto corrente n. 0001900737309 in parola (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione) e gli estratti conto della (cfr. all.to n. 14 Controparte_3 all'atto di citazione), emerge che, nel periodo compreso intercorrente tra il 2019 ed il
2024 (fino al 30.10.2024), erano state prelevate e non rendicontate, da parte della convenuta – nella sua qualità di – delle Parte_4 somme di denaro, per il complessivo importo di euro 14.680,00.
13 Nello specifico, si evince che, nell'arco temporale intercorrente tra il 2019 ed il
2024, la aveva effettuato dal conto corrente dell'Amministrato dei prelievi CP_1 di denaro in contanti, per il complessivo importo di euro 20.950,00 (e, segnatamente: - euro 2.300,00 per l'anno 2019; - euro 2.000,00 per l'anno 2020; - euro 2.400,00 per l'anno 2021; - euro 4.650,00 per l'anno 2022; - euro 4.800,00 per l'anno 2023; - euro
4.800,00 per l'anno 2024, fino alla data del 30.10.2024), a fronte di versamenti eseguiti presso la – e messi a disposizione Controparte_3 del -, per la complessiva somma di euro 6.270,00 (e, segnatamente: - euro 980,00 Pt_1 per l'anno 2019; - euro 930,00 per l'anno 2020; - euro 960,00 per l'anno 2021; - euro
1.100,00 per l'anno 2022; - euro 1.200,00 per l'anno 2023; - euro 1.100,00 per l'anno
2024, fino alla data del 30.10.2024).
Dunque, l'ammontare complessivo dell'importo indebitamento sottratto dalla dal conto corrente del proprio Amministrato, risulta pari ad euro 14.680,00; CP_1 importo, quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 20.950,00
(ossia il totale delle somme prelevate dal predetto conto corrente) e la somma di euro
6.270,00 (ossia il totale delle somme versate alla e messe a Controparte_3 disposizione dell'Amministrato).
Peraltro, è bene evidenziare che la fondatezza della domanda avanzata dall'attore, anche sotto tale profilo, appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dalla convenuta, la quale, si ribadisce è rimasta contumace nel presente giudizio.
Pertanto, non resta che dichiarare che il danno subito da , in Parte_1 conseguenza dell'appropriazione indebita in parola, ammonta alla somma complessiva di euro 14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Di conseguenza, non resta che condannare , al pagamento, in Controparte_1 favore di , a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo Parte_1 di euro 14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
14 Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e del valore della controversia – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.000,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede, nella contumacia di : Controparte_1
1. dichiara la sussistenza della responsabilità di , nei Controparte_1 confronti della parte attrice, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte - negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (fino al 30.10.2024) -, da parte della convenuta medesima (nella propria qualità di Amministratore di TE), a
(quale Amministrato), dal conto corrente bancario n. Parte_1
0001900737309 per cui è causa;
2. dichiara, altresì, che il danno subito da , in conseguenza Parte_1 dell'appropriazione indebita in parola, ammonta alla somma complessiva di euro
14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
3. per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di Parte_1 euro 14.680,00, oltre gli interessi legali dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 3.696,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Arezzo, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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