Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 659/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 14 gennaio 2025
PROC. N. 659/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 14 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
CC ET (C.F. [...]), difeso da avv.to Francesco Giannini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro al Viale Vittorio Emanuele III n. 9, in forza di procura alle liti in atti.
RICORRENTE
e
REGIONE MOLISE - COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO, rapp.nti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domiciliano “ope legis” in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74.
e
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE - ASReM, C.F./P.I. 01546900703, in persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Lagioia giusta provvedimento del D.G. ASREM n. 310 del 22.02.2024 (doc. n. 1), ed elettivamente domiciliata con il predetto difensore presso la sede legale ASREM sita in Campobasso, Via U. Petrella n.
1. resistente
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Il ricorrente evidenzia che con l'ADR 2007 era stato previsto il pagamento in favore dei medici di continuità assistenziale delle indennità ex artt. 28 (indennità assicurativa contro atti vandalici/ calamità naturali pari a € 1,70 per ciascuna ora di attività) e 29 (indennità di assistenza pediatrica pari ad euro 1,30 per ciascuna ora di attività), ma con il DCA 64/2019 il Commissario ad acta aveva sospeso, temporaneamente ed in via cautelativa, l'efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dell'accordo decentrato regionale del 2007 approvato con DGR n. 173 del 27.02.2007 e conseguentemente l'erogazione delle predette indennità, dando mandato per il recupero dell'indebito percepito negli ultimi dieci anni dai medici. Con provvedimento del 22 maggio 2019, il DG aveva sospeso (con decorrenza maggio 2019) la corresponsione delle indennità ex artt. 28 e
29 e la ripetizione degli importi percepiti negli ultimi dieci anni entro 30 giorni.
In questa sede il ricorrente eccepisce che a livello regionale possa essere prevista una diversa remunerazione e che la relazione della Corte dei Conti sullo stato di finanziamento della Regione
Molise, consegnata nel 2018, non faceva nessun riferimento ad anomalie nei compensi o nei rimborsi ai lavoratori, limitandosi ad osservare che la spesa per il personale nel periodo esaminato era rimasta immutata, per cui la sospensione legata alle indagini della Corte dei Conti non era logica anche perché le due indennità in questione non erano di nuova istituzione ma risalivano già ai precedenti Accordi Nazionali e Regionali ed erano comunque previste proprio dagli Accordi nazionali. Inoltre, il ricorrente rileva che gli accordi integrativi regionali sono dotati di vincolatività nei confronti della pubblica amministrazione e le eventuali modifiche devono essere prese mediante la contrattazione in sede decentrata con le OO.SS. non potendo avere valore un atto unilaterale.
La AS, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiede di dichiarare la nullità delle previsioni contenute negli artt. 28 e 29 ADR
2007 e, per l'effetto, di rigettare nel merito le domande di pagamento formulate dal ricorrente.
Rileva, sulle indennità assicurative per atti vandalici e di attività per assistenza pediatrica,
l'infondatezza della richiesta di pagamento del ricorrente, atteso che: il Commissario ad Acta aveva altresì adottato i Decreti n. 64 del 15.05.2019 e n. 68 del 23.05.2019, in ragione della nota protocollo n. 1172 del 18.04.2019 a firma del Procuratore Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale del Molise della Corte dei Conti ed indirizzata al Presidente della Regione Molise, con la quale lo stesso aveva sollecitato, nelle more della conclusione delle indagini, l'adozione di ogni utile provvedimento atto a sospendere l'illegittima erogazione di denaro pubblico e ad adottare ogni azione atta al recupero dell'indebito percepito negli ultimi dieni anni dai relativi percettori, ai sensi dell'art. 52 comma VI Codice di Giustizia Contabile D.Lgs n. 174/2016; la decisione dell'AS non poteva ritenersi superata dalle previsioni contenute nel DCA n. 2/2021, il quale, nel disporre la revoca del DCA n. 28/2012, nulla aveva stabilito in ordine al DCA n. 64/2019.
Aggiunge, in ordine alla nullità delle previsioni di cui agli artt. 28 e 29 ADR, che tali disposizioni avevano sicuramente violato i limiti posti dalla contrattazione collettiva nazionale (alla quale è demandata in via esclusiva la determinazione del compenso dovuto ai medici sia in relazione alla quota capitaria ponderata per assistito sia alla quota oraria), in violazione di quanto stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale le regole del livello regionale sono invalide allorquando vengano a mancare del presupposto legittimante costituito dalla coerenza o non contraddittorietà rispetto alle regole del livello nazionale. Inoltre, sebbene la contrattazione decentrata avrebbe potuto riconoscere una quota indennitaria e/o di compenso per attività aggiuntiva (ad esempio quella pediatrica), secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 8, comma 2, lett.
c) dell'ACN del 23.03.2005, avrebbe tuttavia dovuto prevedere una indennità collegata ad ogni prestazione aggiuntiva e non certo genericamente ad ogni ora di attività assistenziale, con il riconoscimento di un compenso del tutto svincolato dall'entità e dal volume della prestazione aggiuntiva ovvero da particolari e specifiche condizioni di disagio correlate all'orografia del territorio.
La Regione Molise ed il Commissario ad Acta eccepiscono il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione regionale per essere legittimato passivo il Commissario designato per il rientro dal disavanzo del settore sanitario quale entità giuridica distinta nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo.
Rilevano che: l'Amministrazione regionale e la Gestione Commissariale avevano agito per ottemperare a una richiesta della magistratura contabile, che ne aveva vincolato i contenuti e l'indirizzo dell'azione amministrativa;
il ricorrente non aveva comunque dimostrato la compatibilità dell'indennità con il compenso ordinario dei medici interessati;
l'ampiezza dei poteri commissariali è tale da non poter essere circoscritta al punto da impedirgli l'ingerenza nella materia contrattuale collettiva sanitaria, stante la preminenza di esigenze di riordino finanziario del settore in questione, disciplinato da normativa statale fondamentale sicuramente prevalente.
******
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della ASREM, della Regione Molise e del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario è infondata in quanto, nel caso di specie, il ricorrente impugna il provvedimento del 22.5.19 con il quale, in attuazione del DCA n. 64/19, sono state sospese le erogazioni delle indennità ex artt. 28 e
29 ADR 2007 a decorrere da maggio 2019 e sono state al medesimo richieste le somme percepite
(ma non quantificate) a tali titoli nel decennio anteriore alla richiesta.
Invero, il provvedimento del maggio 2019 è indubbiamente un provvedimento adottato con i poteri del datore di lavoro privato in quanto incidente sui singoli rapporti di lavoro e come tale rimesso alla giurisdizione del giudice ordinario, nella funzione del Giudice del lavoro, il quale, in relazione al DCA n. 64/19, ha potere di disapplicazione in quanto atto presupposto.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi sussistente la giurisdizione di questo Tribunale e,
l'eccezione preliminare formulata dai resistenti va rigettata.
Ugualmente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione
Molise e dal Commissario ad acta, attesa la provenienza del provvedimento amministrativo per cui
è causa dall'ente regionale.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
La fattispecie in esame ha ad oggetto la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'ADR del 2007, sospesa a seguito dell'adozione del DCA n. 64/2019.
Deve rilevarsi che in materia di rapporto convenzionale dei medici pediatri in convenzione eventuali esigenze dettate da piani di rientro o aspetti contabili non legittimano affatto scelte e decisioni unilaterali della parte datoriale pubblica.
La S.C. (sentenza n.11566/21) ha, in un caso analogo, statuito che “il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n.
502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”.
Tale pronunciamento è chiaro ed inequivoco nell'affermare l'impossibilità di una scelta unilaterale, per cui l'emanazione del DCA e la successiva nota della AS non possono essere affatto giustificate dalle indicazioni della Corte dei Conti e da questioni di responsabilità contabile atteso che tali indicazioni avrebbero al più potuto comportare un previo confronto con i medici (tramite le organizzazioni sindacali).
Deve, inoltre, aderirsi all'orientamento espresso dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 170 del 10 dicembre 2021 (confermata in sede di appello), secondo cui “non può sostenersi che le previsioni del Piano di rientro che il Commissario deve rispettare siano tali da legittimare qualunque modifica sulle condizioni economiche del personale poiché la previsione degli obiettivi implica comunque il rispetto delle procedura previste per attuare gli obiettivi (ad es. anche per la rideterminazione dei fondi non è ammissibile una decisione di imperio del datore ma l'applicazione delle regole del CCNL). Peraltro, come già accennato, la segnalazione della Procura Regionale della Corte dei Conti si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la AS (nell'ottemperare alle indicazioni del Commissario) abbiano operato controlli di tipo contabile;
in verità la stessa
Procura contabile fornisce una indicazione precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini. Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione (peraltro ad libitum). Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art. 28 ADR rispetto a quella di cui all'art. 72.2 ACN (argomentazione che non risulta neppure sviscerata nel decreto n. 64/19 limitandosi il Commissario a trascrivere le due norme) atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art. 72 comma I riguarda l'onorario professionale quindi il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive (diverso dall'onorario). L'art. 72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art. 28 ADR riguarda un rimborso spese più ampio e quantificato”.
Deve, infatti, sottolinearsi l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto atti unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Ne discende che le decurtazioni che i ricorrenti hanno subito sono illegittime e determinano il diritto a conseguire le differenze non corrisposte. Per tale ragione, si ritiene fondato l'an della pretesa creditoria.
Ciò premesso, la pronuncia può limitarsi alla disapplicazione del DCA n. 64 del 15/05/2019 ed al conseguente accertamento del diritto del ricorrente al pagamento sin dal mese di maggio 2019 delle indennità ex artt. 28 e 29 ADR 2007, con condanna della ASREM alla restituzione di quanto già trattenuto in esecuzione del provvedimento n. 46966/2019. Per la determinazione del quantum possono essere utilizzati gli analitici calcoli allegati nell'atto introduttivo, non oggetto di specifica e documentata contestazione dalle parti resistenti.
A quanto esposto consegue, dunque, l'integrale accoglimento della domanda e, conseguentemente, previa disapplicazione del DCA n. 64/2019, la condanna alla corresponsione in favore del ricorrente della somma complessiva di € 20.412,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, stante il carattere seriale della stessa e la sua difficoltà non elevata, con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'AS, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 20.412,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
2. Condanna l'AS, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.109,00 per compensi, euro 118,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Larino, 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
d.ssa Silvia Cucchiella