Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. 1354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 18/07/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
Gianni Solinas con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Tommaseo 78/A, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Carlo
[...] C.F._1
Scorza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Arena, sito in Padova, via G.Verci
n. 9 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 969/2023 pubblicata il 11/5/2023 dal Tribunale di
Padova – Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello sopra meglio enunciati riformare parzialmente la
Sentenza di primo grado, limitando l'accoglimento delle domande Attoree a quanto emergerà da una nuova e sollecitata CTU sia in punto prescrizione (Motivo sub 1) che in punto anatocismo (Motivo sub 2), che in punto usura (Motivo sub. 3) che in punto CMS (Motivo sub
-1-
Con ogni conseguente riforma ex art. 336 c.p.c. dei Capi della Sentenza in punto spese e conseguente rimborso e ripetizione di quanto già versato dalla Banca e, in ogni caso, condanna del Sig. alla rifusione delle spese di lite in accoglimento Controparte_2 del Motivo d'appello sub 5.
In via istruttoria: disporre la rinnovazione / integrazione della CTU 27.04.2021 e della integrazione delle CTU
18.03.2022 già svolte in primo grado considerando in conto non affidato sino al 20.10.2006, considerando valido l'anatocismo e le cms dal 20.10.2006 e rianalizzando l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto senza l'effetto della capitalizzazione, salva migliore formulazione del quesito”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigettare l'appello e le domande tutte proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e confermare integralmente la Sentenza impugnata;
- rigettarsi conseguentemente e per l'effetto ogni richiesta istruttoria, perché improponibile, inammissibile ed infondata.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambe i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e competenze e spese di CTU a carico di parte appellante”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova,
[...] Parte_1 con la quale avevano stipulato un contratto di conto corrente n. 0740/820360, chiedendo l'accertamento del saldo del conto e lamentando, sulla base di una relazione tecnica di parte,
l'applicazione di interessi ultra legali, oneri e spese in mancanza di una valida pattuizione scritta del contratto di conto corrente, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto nulle per indeterminatezza, di interessi passivi usurari, di valute illegittimamente antergate e postergate, nonché l'applicazione di modifiche delle condizioni contrattuali disposte dalla banca in violazione dell'art. 118 TUB.
2. Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni di parte Parte_1
-2- attrice, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2
l'intervenuta prescrizione degli addebiti antecedenti il 3/3/2010 (risalendo la data di notifica dell'atto di citazione al 3/3/2020).
3. Esperita l'attività istruttoria, mediante espletamento di c.t.u., la causa veniva decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo a e accoglieva parzialmente le Parte_2 domande attoree, accertando che il saldo del conto corrente n. 0740/820360, intrattenuto dalla società con Intesa Sanpaolo s.p.a., ammontava alla data del 30.9.2020 ad € 23.381,28
a credito per il correntista, con conseguente ordine alla banca di rettifica del saldo e con condanna dell'istituto di credito alla rifusione delle spese processuali e agli oneri di c.t.u.
4.Avverso la sentenza ha proposto appello, affidato a cinque motivi: Parte_1
4.1. con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 117 TUB, 2727, 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto il conto affidato anche in assenza di prova scritta e, di conseguenza, erroneamente computato le rimesse prescritte ritenendole meramente ripristinatorie per la presenza del c.d. fido di fatto;
4.2. con il secondo motivo si lamenta un'errata statuizione in punto di anatocismo, lamentando: 1) la violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. per non aver il giudice accertato l'invalidità della capitalizzazione per il periodo ante 2014, nonostante la validità della previsione della reciprocità nel contratto di apertura di credito del 20/10/2006; 2) la violazione degli artt. 120 (nuova formulazione) e 161 del TUB per aver il giudice ritenuto operante il divieto di anatocismo dal 2014 al 2017;
4.3. con il terzo motivo di appello lamenta la violazione del principio di simmetria/omogeneità, della normativa antiusura, della L. 108/1996, del D.L. 70/2011 e delle istruzioni della Banca d'Italia e dei Decreti Ministeriali di rilevazione del Tasso Medio per avere il giudice, erroneamente, incluso l'effetto anatocistico nel calcolo del TEG;
4.4. con il quarto motivo si duole della statuizione con cui il giudice ha ritenuto non validamente pattuite le commissioni di massimo scoperto nel contratto del 20/10/2006;
4.5. con il quinto motivo chiede la riforma in punto di spese di lite, lamentando che il giudice, Co pur accogliendo l'eccezione avanzata da di difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
, non lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca. Parte_2
5. Si sono costituiti in giudizio (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
e, in proprio e quale socio amministratore, che hanno Controparte_2 chiesto il rigetto del gravame perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, il rigetto ogni richiesta anche istruttoria perché improponibile, inammissibile e
-3- infondata con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze in entrambi gradi di giudizio, con spese di CTU a carico di parte appellante.
6. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
7. Per quanto in questa sede rileva, con la sentenza impugnata, il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione con riferimento agli addebiti annotati anteriormente al 3/3/2010
(vale a dire per il decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione), richiamando le risultanze della CTU contabile e i principi consolidati della Cassazione, alla luce dei quali ha riconosciuto l'esistenza di un fido non formalizzato per iscritto, ma risultante da una serie di indici fattuali e documentali che ha ritenuto sintomatici dell'esistenza di affidamenti sul conto.
Il giudice ha ritenuto fondata la domanda di parte attrice in tema di interessi anatocistici, ritenendo mancante tale pattuizione. Il tribunale, preso atto che non era stato prodotto in giudizio alcun contratto di apertura di conto corrente n. 0740/820360 che provasse la sussistenza del rapporto al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio
2000, ha ritenuto necessario, sia in caso di rapporto preesistente che successivo alla delibera, una pattuizione specifica della pari capitalizzazione degli interessi che, nella specie, faceva difetto. Il primo giudice ha ritenuto neppure applicabile l'art. 6 della delibera CICR, in assenza nel contratto della previsione di una clausola di pari capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi.
Il tribunale ha ritenuto illegittima anche l'applicazione dell'anatocismo per il periodo successivo al 2014 e fino al 20.1.2017, in quanto ha giudicato operante il divieto di anatocismo a partire dall'1/1/2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120 comma 2,
TUB da parte della l.n.147/2013, sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR.
Il giudice ha accolto la contestazione relativa all'usura in merito ai trimestri indicati da parte attrice e riportati a pag. 9 della integrazione della consulenza tecnica, utilizzando l'ipotesi di calcolo sviluppata dal CTU secondo la formula della Banca d'Italia e considerando illegittimo l'anatocismo, con conseguente azzeramento di tutti gli interessi passivi, delle commissioni e delle spese applicati dalla banca, con applicazione del disposto dell'art. 1815, comma 2 c.c.
In merito alla pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, il giudice, accogliendo la domanda di parte attrice, ne ha ritenuta la nullità, relativamente al periodo precedente la data del 20.10.2006, in mancanza del contratto di conto corrente e quindi della prova della
-4- Parte pattuizione della con conseguente eliminazione dei relativi addebiti;
con riferimento al periodo di cui al contratto del 20.10.2006, il tribunale, pur rilevando la presenza della clausola relativa, la ha giudicata nondimeno nulla in quanto, priva dei necessari criteri di calcolo, era da considerarsi indeterminata.
b.) Disamina dei motivi di appello.
8. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata deducendosi la violazione dell'art. 117 TUB, 2727 e 2697 c.c., per avere il Tribunale ritenuto il conto affidato anche in assenza di prova scritta e, di conseguenza, ritenuto non maturata la prescrizione per le rimesse di natura ripristinatoria, sulla base di un duplice errore determinato dall'aver affermato la possibilità per il correntista di provare la sussistenza di un apertura di credito per facta concludentia, anche in assenza di una pattuizione scritta e dall'aver omesso di indicare, nel caso di specie, quali elementi deponessero a favore dell'esistenza di un qualche affidamento.
Secondo parte appellante è da escludere l'astratta configurabilità di un fido di fatto sulla base dell'art. 117 TUB che impone forma scritta per ogni rapporto bancario.
Si sostiene che il giudice abbia dato una motivazione inconferente in riferimento alla nullità di protezione prevista dall'art.127, comma 2 del TUB, sul rilievo che la questione dell'ammissibilità del fido di fatto non va posta sotto il profilo della forma, quanto, piuttosto, sotto il profilo probatorio (pag. 11, appello), aspetto che il giudice non avrebbe poi effettivamente considerato, incorrendo in errore “laddove ha affermato che al correntista è accordata la possibilità di provare l'esistenza di tale contratto ex art. 2725 c.c. attraverso le presunzioni”, ha tuttavia dimenticato che “ tale prova deve essere fornita evidenziando indici sintomatici gravi, presici e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento e, soprattutto, la sua misura, in difetto dei quali, l'incompletezza della prova andrà a svantaggio del soggetto gravato dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ossia il correntista” ( pag. 12, appello), elementi che poi il giudice ha omesso di individuare nel caso concreto.
Parte appellante ha chiesto a questa Corte di accertare e qualificare, in assenza di una prova idonea circa l'esistenza dell'affidamento, come solutorie e, quindi, di conseguenza, prescritte tutte le rimesse effettuate nel periodo che va dal 1/1/2004 al 20/10/2006 (data di sottoscrizione del primo contratto di affidamento in conto per euro 25.000,00), posto che il periodo coperto da prescrizione decorre dal decennio antecedente alla data della notificazione dell'atto di citazione in giudizio, ossia dal 3/3/2010.
8.1. Sull'ammissibilità in linea astratta di un “fido di fatto” si è espressa la giurisprudenza di
-5- legittimità con una serie di pronunce che ormai rappresentano un orientamento del tutto consolidato.
La prova della concessione di credito può essere fornita, come recentissimamente statuito dalla S.C. con la ordinanza n. 2338 del 24 gennaio 2024, emessa sulla scia dell'orientamento espresso con le precedenti pronunce nn. 34997/2023 e 35189/2023
“…attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione”; principio al quale la Suprema Corte è pervenuta sul presupposto che: “configurandosi la nullità prevista dall'art. 117, primo e terzo comma, TUB per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, come una nullità di protezione, giacché funzionale nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (vale a dire la integrità e la efficienza del mercato), quanto particolare (e cioè quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti), la rilevazione di essa incontra il limite della conformità del rilievo al solo interesse del contraente debole, ossia il correntista, con la conseguenza che quindi non può dichiararsi la nullità del contratto di apertura di credito per mancanza della forma scritta quando ciò è contrario all'interesse della parte debole, la quale si vedrebbe dichiarare prescritte le rimesse ripetibili, in quanto solutorie in assenza di fido.”
8.2. Posta in linea di principio l'ammissibilità e rilevanza della esistenza di un fido non formalmente documentato dalle parti ai fini della verifica del carattere solutorio o meno delle rimesse, occorre verificare la seconda doglianza espressa con il motivo in disamina, ossia quella incentrata sull'erronea valutazione in fatto che il tribunale avrebbe compiuto circa gli indici sintomatici del c.d. fido di fatto nel caso di specie.
Sul punto il c.t.u. si è espresso nei seguenti termini: “dall'analisi congiunta degli estratti conto, dei contratti agli atti (contratto del 20.10.2006) nonché dei documenti di sintesi emerge che nel periodo oggetto di analisi l'importo del fido concesso è pari ad € 25.000,00”
(relazione c.t.u. dott. 27-4-2021, pag. 16 s.). Per_1
A fronte di tale opinamento, basato sulla disamina della documentazione prodotta in causa
(contratto 20-10-2006 prodotto con il n. 7 dalla banca), l'istituto di credito ha fatto rilevare che con riferimento al periodo 1-1-2004/20-10-2006 non vi è alcun concreto ed effettivo elemento
-6- da cui trarre, anche in via solo indiziaria, l'esistenza dell'affidamento.
La doglianza è fondata, in quanto né dalla c.t.u. espletata né dalla documentazione versata in atti è possibile ricavare utili elementi per ritenere la concreta ed effettiva sussistenza di un
“affidamento di fatto”, tanto più per l'importo indicato sino al contratto del 20-10-2006.
La stessa allegazione in proposito operata dalla parte appellata, con il richiamo alla presenza nei «fogli di riepilogo competenze dei tassi debitori “entro l'eventuale fido accordato” risultanti dagli stessi e/c», oltre che spiccatamente generica, non facendosi neppure carico di indicare in quali estratti conto sarebbe presente tale indicazione, in ogni caso, lungi dal fornire un concreto riscontro alla effettiva sussistenza di un affidamento in via di fatto lascia unicamente prefigurare una tale eventualità, senza farsi carico di dare dimostrazione della sua successiva reale esistenza.
Neppure la deduzione inerente alla presenza di un'operatività in costante passivo del conto corrente (quale elemento potenzialmente significativo di un fido di fatto desumibile dalla
“tolleranza” della banca) è risultata effettivamente riscontrata in causa in quanto, come allegato dalla banca, risulta che il conto sia stato anche in attivo (cfr. comparsa conclusionale, pag. 7).
In definitiva, sul punto, non possono ritenersi comprovati in causa, con riferimento al periodo
1-1-2004/20-10-2006 sufficienti elementi dai quali poter desumere l'esistenza di un
“affidamento di fatto” né tanto meno dell'importo di esso.
Dal che consegue la prescrizione delle rimesse compiute nel periodo indicato, da ritenersi di natura solutoria.
9. Con il secondo motivo, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata, per il periodo anteriore al 2004, stante la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il
Tribunale ritenuto mancante la pattuizione della pari capitalizzazione degli interessi “non essendo stato prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 0740/820360, non è possibile sapere se il rapporto fosse o meno già in essere al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000” (pag. 14, sentenza), ritenendo di non poter considerare a tal fine nemmeno la “clausola contenuta nel contratto di apertura di credito del
20.10.2006 (cfr doc. 5 di parte convenuta): detto contratto, infatti, disciplina, per sua stessa natura, solo gli interessi debitori e non anche quelli creditori […] Né appare dirimente quanto previsto dall'art 6 della delibera CICR, richiamato dall'istituto di credito convenuto. La norma, infatti, prevede che i contratti relativi alla raccolta del risparmio stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera indichino la capitalizzazione degli interessi” (pag. 14, sentenza).
Si sostiene che la stipula del contratto iniziale fosse avvenuta ante Delibera CICR 2000 e
-7- che questa circostanza fosse pacifica tra le parti, allegata “sia dal patrocinio avversario sin dal primo atto (cfr. pag.12 citazione“[…] il contratto di conto corrente è stato acceso in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'art. 120 T.U.B. e dalla Delibera
C.I.C.R. del 09/02/2000 […]” che dal perito (cfr. pag. 2 perizia, che si allega quale All. G) e su ciò la Banca non ha sollevato contestazioni”(pag. 14, appello), circostanza che “vanifica e travolge l'argomentazione secondo la quale non avrebbe rilievo sul tema quanto previsto dalla Delibera CICR 2000, che all'art. 6 prevede appunto che l'adeguamento possa avvenire anche con le APC”(pag. 14,appello). Si sostiene, quindi che il giudice sarebbe incorso in errore anche nel punto in cui ritiene che l'apertura di credito disciplini per sua natura solo interessi debitori, senza poter contenere alcuna valida disciplina sulla capitalizzazione.
L'appellante ritiene che “se l'apertura di credito è regolata in conto corrente, ne consegue che la stessa produce effetti sia con riferimento agli interessi passivi che agli interessi attivi nell'ipotesi in cui il saldo risulti positivo”( pag. 15, appello) e, richiama, a dimostrazione di quanto affermato sia l'art.2 del contratto di apertura di credito del 20/10/2006 che prevede la pari capitalizzazione sia dei rapporti in dare che in avere, ritenendo tali considerazioni in linea sia con l'orientamento di questa Corte (C.App. Venezia 6.6.2022 – cfr. doc. 32 primo grado) che con le risultanze dell'integrazione peritale (nell'ipotesi A, in cui nel contratto del
2006 venga ritenuta validamente pattuita la capitalizzazione, da considerarsi solo nelle ipotesi CON PRESCRIZIONE – tabella riportata pag. 15 dell'appello).
Mediante lo stesso motivo di gravame l'appellante chiede che la sentenza venga riformata stante la violazione degli artt. 120 (nuova formulazione) e 161 TUB, per avere il giudice ritenuto operante il divieto di anatocismo dal 1/1/2014 sino al 20/1/2017 (data di sottoscrizione dello specifico atto autorizzativo a seguito delle modifiche normative introdotte nel 2016), richiamando un orientamento, definito “maggioritario”, “senza specificare adeguatamente l'iter logico e le ragioni di diritto seguite per giungere alla propria decisione”
(pag. 18, appello), limitandosi a osservare che “Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2,
T.U.B. da parte della l. n. 147/2013 […] Tale disposizione - il cui intento era quello di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità – deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma
2, T.U.B. fa riferimento” (pag.17, appello).
Si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto seguire la tesi “più corretta e convincente secondo cui sino all'entrata in vigore della delibera attuativa del CICR del 3/8/2016 (e quindi
-8- 1/10/2016), la disposizione prevista dal novellato articolo 120 TUB non potesse essere ritenuta immediatamente operativa” (pag. 18, appello).
9.1. Occorre prendere le mosse dalla disamina del motivo con separato riferimento al periodo a partire dalla stipulazione del contratto di apertura di credito del 20/10/2006.
La tesi sostiene che, essendo incontroversa in causa l'antecedenza del rapporto bancario inter partes, con la stipulazione del contratto di apertura di credito del 20 ottobre 2006 le parti avrebbero dato vita a una valida ed efficace pattuizione relativa agli interessi anatocistici, rispettosa dei principi stabiliti nella delibera CICR del 2000, con previsione di una pari capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi.
Che il rapporto bancario per cui è causa fosse risalente ad epoca precedente la delibera
CICR del 2000 è circostanza che può ritenersi pacifica in causa, sia alla luce dell'espressa allegazione della parte attrice sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. pag. 12 “il contratto di conto corrente è stato acceso in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera CICR del 9-2-2000…”) sia della mancata contestazione in proposito da parte della banca.
Ragion per cui occorre verificare se, con il contratto di apertura di credito del 2006, non sia stata conclusa fra le parti una pattuizione idonea a legittimare la pratica anatocistica nei termini fissati dalla delibera CICR del 9-2-2000, ossia attraverso un adeguamento con clausole contrattuali che prevedano la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi e del tasso applicato.
E, in tal senso, può farsi richiamo alle pattuizioni recate nel contratto di apertura di credito del
20-10-2006 ove all'art. 2 le parti ebbero a stabilire una pari periodicità di capitalizzazione sia Co con riguardo ai rapporti in dare che in avere (v. doc. 5 fascicolo ). L'apprezzamento del concreto regolamento contrattuale smentisce, dunque, l'opinamento sul punto del tribunale, il quale ha escluso – ma in via eccessivamente generale – che un contratto di apertura di credito non possa che contenere la disciplina dei soli interessi debitori, essendo rinvenibile nella citata clausola contrattuale anche la regolamentazione dei rapporti in “dare” e dei conseguenti saldi attivi (cfr. in particolare il punto 2.1. “I rapporti di dare e di avere, relativi a conti creditori e debitori, vengono chiusi contabilmente con identica periodicità, di norma trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi …” e il punto 2.4. “Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi secondo le medesime modalità”).
In linea, quindi, con quanto già ritenuto da questa corte nella sentenza n. 6-6-2020 n. 1298
(“Poiché l'apertura di credito era regolata in conto corrente, la disciplina negoziale della capitalizzazione degli interessi produceva effetti sia con riferimento agli interessi passivi (per l'appunto gli interessi generati dall'utilizzo
-9- del credito concesso, addebitati in conto corrente), sia con riferimento agli interessi attivi qualora il saldo fosse
stato positivo. La pattuizione contenuta nel contratto di apertura di credito era destinata ad operare sugli interessi attivi e passivi del conto e dunque ne integrava il regolamento. Non si spiegherebbe diversamente la previsione
della capitalizzazione degli interessi attivi, che non potrebbero sorgere da una mera operazione di concessione di credito”) deve ritenersi l'idoneità della pattuizione invocata dalla banca a disciplinare l'anatocismo nel rispetto della delibera Cicr 9 febbraio 2000.
9.2. Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della novella dell'art. 120 t.u.b.
e, dunque, in merito alla questione se, con la modifica del testo normativo dell'art. 120 t.u.b. sia stato introdotto un divieto di anatocismo con efficacia immediata, la giurisprudenza di legittimità ha fornito risposta positiva. Secondo l'insegnamento di Cass. 21344/2024: “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n.
385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento della s. Corte, che questo collegio condivide e le cui motivazioni fa proprie.
9.3. Il motivo può dunque trovare accoglimento con esclusivo riguardo alla legittimità della pattuizione degli interessi anatocistici a seguito della pattuizione recata nel contratto del
2006.
10. Con il terzo motivo di appello, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata assumendo che la decisione sarebbe stata assunta in violazione del principio di simmetria/omogeneità, della normativa antiusura, della L. 108/1996, del D.L. 70/2011 e delle istruzioni della Banca d'Italia e dei Decreti Ministeriali di rilevazione del Tasso Medio per avere il giudice, erroneamente, incluso l'effetto anatocistico nel calcolo del TEG con la motivazione che “non pare che ciò determini una violazione di quanto previsto nelle Istruzioni della Banca di Italia e del principio di omogeneità […] In particolare, la concreta pattuizione ed applicazione dell'anatocismo costituiscono circostanze di fatto che per loro natura non possono essere in considerazione, una volta per tutte, da istruzioni destinate ad applicarsi ad una serie indefinita di ipotesi tra di loro eterogenee. Ciò in definitiva induce ad escludere il recepimento acritico/estrinseco del principio di omogeneità prospettato dalla convenuta”
(pag. 20, sentenza). Di conseguenza, il giudice ha ritenuto di condividere l'ipotesi calcolo operata dal perito considerando illegittimo l'anatocismo e con applicazione della formula della banca d'Italia.
Si sostiene che “La logica conseguenza, quindi, applicando il principio di omogeneità
-10- richiamato anche dal Giudice di primo grado, è che la rettifica dei numeri debitori nel TEG del singolo rapporto per tener conto dell'effetto anatocistico (come avvenuto nel caso che ci occupa) conduce ad un'asimmetria degli elementi utilizzati per il calcolo rispetto al calcolo del
TEGM, e perciò ad un raffronto tra grandezze e soglie disomogenee, tra loro non comparabili” (pag. 21, appello). Conseguentemente, non risponde al vero l'affermazione del giudice secondo cui considerare illegittimo l'anatocismo e dunque rettificare i numeri debitori nel TEG non porterebbe ad alcuna violazione del principio di omogeneità, essendo corretto il contrario e cioè che, per escludere una violazione del principio di omogeneità, “è necessario che la componente anatocistica non sia inclusa nella verifica dell'usura, garantendo in questo modo un confronto con dati omogenei” (pag. 21, appello).
10.1. Anche su tale questione si può registrare il responso fornito dal giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione, a partire dall'ordinanza sezione prima n. 33964 del 17.11.2022 (Rv.
666241 - 01) – disattendendo il ragionamento secondo cui gli interessi, per effetto della capitalizzazione, cesserebbero di essere tali, essendosi trasformati in capitale, onde non potrebbero essere computati ai fini della rilevazione del loro tasso tra le voci di costo periodico del conto corrente e che ciò troverebbe conferma nelle “Istruzioni” della Banca
d'Italia, che non prevedevano ai fini del TEG il computo degli interessi passivi anatocistici – ha affermato che non può ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarietà dei negozi di credito la decisione che esclude dal novero delle voci economiche in proposito rilevanti la capitalizzazione degli interessi passivi, muovendo dall'erroneo presupposto che la capitalizzazione degli interessi comporti la trasformazione di un'obbligazione accessoria in un'obbligazione principale.
Nello specifico, muovendo dalla considerazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall'art. 644 c.p. nella versione introdotta dalla L. n.
108 del 1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito (secondo quanto, infatti, dispone la norma dell'art. 644, comma 5, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"), ritiene:
a) che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro;
b) che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale;
-11- c) che non è corretta l'affermazione secondo cui le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione, poiché, al contrario, dette istruzioni stabiliscono – del resto parafrasando il testo dell'art. 2, comma 1, della L. n. 108/1996 – che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”.
In altri termini, il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Con
l'ulteriore considerazione che la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre di per sé alcuna sponda al ragionamento per cui la capitalizzazione degli interessi passivi non rileva ai fini del TEG.
La s. Corte, in linea con questa interpretazione e fornendovi conferma, con la successiva sentenza sez. 1^, n. 5282 del 28.2.2024 (Rv. 670278 - 01), ha affermato il principio di diritto per cui: “In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra gli interessi maturati nel periodo e il capitale depurato degli interessi capitalizzati non è idoneo a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata
a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. ― nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 ― e della delib. CICR del 9 febbraio 2000”, argomentando la decisione in termini più diffusi rispetto alla precedente decisione, e segnatamente osservando: “(omissis) 5.1. ― Questa Corte si è recentemente espressa nel senso che nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9
febbraio 2000, deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass. 17 novembre 2022, n. 33964). Nella circostanza è stato osservato che la disciplina circa il divieto dei rapporti usurari, ricavata dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dall'art. 1 l. n. 108 del 1996, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito;
in particolare, a norma dell'art. 644, comma 5, c.p. «per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Nell'arresto qui richiamato, la Corte, dopo aver precisato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi costituisce un costo del credito che, in quanto tale, deve essere inserito nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura
-12- usuraria dell'operazione di erogazione del denaro, ha evidenziato come non si possa ritenere che le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) escludano gli effetti della capitalizzazione: «Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell'art.
2, comma 1, l. n. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il 'tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario', il quale 'è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)'. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua ─ quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto ─ rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere». Inoltre, «la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del TEG». 5.2. ― Nella presente sede la ricorrente assume che detta formula non sarebbe idonea a dar ragione dell'usurarietà dell'interesse in presenza della maggiorazione anatocistica. La formula in questione è contenuta nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura: sono da prendere qui in considerazione quelle vigenti nel periodo oggetto di controversia (2002 – 2009). In base alle dette istruzioni, dirette a ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993) e ad ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo testo unico, la metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. La metodologia indicata
nelle richiamate istruzioni per le aperture di credito in conto corrente, e riprodotta anche nel ricorso, è: interessi X 36.500/numeri debitori + oneri x 100/ accordato dove, considerando il primo addendo della formula ― che qui rileva ― gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di
sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato, mentre i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i «giorni» (così le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, nelle versioni di aggiornamento redatte nel periodo
2002-2009, al par. C3). La ricorrente contesta, in sintesi, che al denominatore del primo addendo della
formula vada inserito il montante, come ritenuto dalla Corte di merito, piuttosto che il capitale «puro»: fa propri alcuni arresti della giurisprudenza di merito i quali pongono in evidenza come, in realtà, i numeri debitori, ricavati dall'estratto scalare, contengano la capitalizzazione di precedenti interessi, onde occorrerebbe separare il capitale iniziale del trimestre dagli eventuali interessi maturati nei
singoli trimestri, successivamente capitalizzati. Sostiene che il denominatore della formula di calcolo indicata non corrisponda al capitale effettivamente erogato, bensì al capitale come venutosi man mano determinando in forza delle «aggiunte» consistenti nelle capitalizzazioni degli interessi effettuate alle cadenze previste e rileva che la soluzione consistente nell'includere nei numeri debitori gli interessi via via capitalizzati si porrebbe in contrasto con l'art. 1 l. n. 108 del 1996, secondo cui per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
-13- e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Nella prospettiva indicata, si deduce, dunque, che la capitalizzazione degli interessi vada esclusa dalla formula di calcolo del TEG: ai fini dell'usura andrebbe presa così in considerazione l'esposizione debitoria per capitale, senza tener conto degli interessi via via maturati e contabilizzati trimestralmente. 5.3. ― La conclusione non sembra tuttavia coerente con la dinamica funzionale del rapporto di conto corrente bancario, in cui refluiscono le passività dell'apertura di credito: perlomeno se si considera l'ipotesi, che qui ricorre, della pacifica legittimità dell'anatocismo e della capitalizzazione degli interessi debitori. 5.4. ― E' appena il caso di premettere che anatocismo e capitalizzazione sono termini non perfettamente sovrapponibili, in quanto il primo designa, sul piano giuridico, la produzione degli interessi da parte degli interessi scaduti, secondo la previsione dell'art.
1283 c.c., mentre per capitalizzazione si intende, sul piano della matematica finanziaria, la trasformazione degli interessi in capitale. Una differenziazione concettuale non è tuttavia utile ai fini
che qui interessano: il fatto che gli interessi divengano capitale non esclude che, sul piano del diritto, gli interessi capitalizzati siano una componente del costo del credito erogato dalla banca. Resta fermo, in altri termini, il principio, enunciato dalla cit. Cass. 17 novembre 2022, n. 33964, per cui la capitalizzazione degli interessi passivi rientra a pieno titolo nelle voci di cui si deve tener conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. 5.5. ― Ciò detto, nel conto corrente ordinario è prescritto che sulle rimesse decorrano gli interessi sui crediti iscritti nel conto (art. 1825 c.c.); tali interessi, che hanno natura compensativa, divengono una componente del saldo finale. Si è spiegato, in dottrina che, poiché nel saldo finale sono compresi gli interessi maturati sulle singole rimesse, nel rapporto di conto corrente ordinario si produce, in deroga, all'art. 1283 c.c., l'anatocismo: in sostanza, quegli interessi divengono a loro volta produttivi di interessi, dal momento che sul saldo del conto corrente, comprensivo di essi, maturano altri interessi. Lo stesso fenomeno si determina, di regola, nel conto corrente bancario, o di corrispondenza, anche se con una differenza di rilievo. Uno dei tratti
distintivi del conto corrente bancario consiste in ciò: esso assicura al cliente la disponibilità del saldo in ogni momento del rapporto;
diversamente che nel conto corrente ordinario il correntista ha sempre il diritto di esigere quanto maturato a suo credito dalla banca, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852 c.c.). Tale effetto è reso possibile dalla graduale compensazione delle partite di debito e di credito: o meglio, come è stato detto, «dell'effetto puramente contabile dell'esercizio del diritto che spetta al correntista di variare continuamente la disponibilità con versamenti e prelievi». Questa differente modalità operativa dei due contratti è il riflesso della diversa finalità cui i medesimi sono preordinati. Il conto corrente ordinario è infatti volto
ad assicurare, attraverso la temporanea inesigibilità dei crediti, quello che la dottrina ha definito
l'«assoggettamento di essi a una liquidazione per differenza, attraverso la compensazione», che potrà attuarsi solo in un momento prefissato. Col conto corrente bancario, invece, le parti mirano ad assicurare lo svolgimento di un servizio di cassa: servizio per l'appunto affidato all'istituto di credito (in giurisprudenza si veda: Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943). Nel conto corrente bancario l'addebito e l'accredito di interessi si colloca in tale scenario, segnato, dunque, dalle
-14- ripetute movimentazioni del conto e dalla costante esigibilità del saldo attivo per il cliente. 5.6. ― In assenza di disposizioni che regolassero la contabilizzazione degli interessi maturati nel corso del rapporto di conto corrente bancario, lo strumento per addivenire alla liquidazione periodica degli interessi stessi è stato individuato nella chiusura del conto (art. 1831 c.c.): chiusura che non si traduce
nello scioglimento del conto corrente bancario, giacché questo si protrae alle condizioni pattuite dopo la data di chiusura, con riporto «a nuovo» del saldo del periodo. Nel corso del tempo, per la verità, la disciplina normativa (primaria e regolamentare, quest'ultima affidata al CICR) è venuta a mutare, interessandosi della periodicità del conteggio degli interessi in conto corrente: così, da ultimo, l'art.
120 t.u.b., comma 2 (nel testo, non applicabile alla fattispecie per cui è causa, già modificato dall'art.
1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 e successivamente emendato dall'art. 17-bis del d.l. n. 18 del
2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016) ha stabilito che il CICR fissasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, «prevedendo in ogni caso» che gli
interessi debitori e creditori, oltre a dover essere liquidati con la stessa periodicità, non potessero essere conteggiati con cadenza inferiore all'anno. Tornando al passato, la correlazione tra chiusura del conto e liquidazione degli interessi risultava di plastica evidenza nella previsione dell'art. 7 delle norme bancarie uniformi (consistenti in condizioni contrattuali suggerite dall'ABI e comunemente recepite dagli istituti di credito). Il cit. art. 7 prevedeva, da un lato, che i rapporti di dare e avere venissero regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese, con valuta della data di regolamento e, dall'altro, che i conti che fossero risultati anche saltuariamente debitori venissero di regola chiusi contabilmente ogni trimestre,
applicando agli interessi e competenze di chiusura la valuta della data di regolamento del conto. In tal modo, la contabilizzazione degli interessi a credito del cliente avveniva con cadenza annuale, mentre la liquidazione di quelli a debito era operata con cadenza trimestrale. Nella pratica, in base al cit. art.
7, gli interessi si capitalizzavano e si determinava la produzione degli interessi anatocistici: in
particolare, i saldi trimestrali debitori erano via via implementati degli interessi maturati per il protrarsi della posizione debitoria e tali interessi, divenuti capitale, erano quindi idonei a generare, nel futuro, ulteriori interessi (quelli avrebbero dovuto tempo per tempo contabilizzarsi, sulla pregressa passività, fino all'estinzione di essa). 5.7. ― Tale effetto ha continuato legittimamente a prodursi anche dopo che la giurisprudenza di legittimità ebbe a riconoscere la nullità delle pattuizioni, contenute nei contratti di conto corrente bancario, che si conformavano al cit. art. 7 delle norme bancarie uniformi. e avevano per l'appunto ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente: giurisprudenza che, come è ben noto, venne inaugurata da Cass. 15 marzo 1999, n. 2374 e ricevette in seguito l'avallo dalle Sezioni Unite di questa S.C. (con Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
Infatti ― è anche questa cosa risaputa ―, il legislatore intervenne per regolamentare la sorte dei contratti contenenti le invalide clausole anatocistiche disponendone non solo la sanatoria, per il passato, con disposizione (l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999) che fu poi dichiarata incostituzionale
(Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425), ma anche prescrivendo, per il futuro, che il CICR stabilisse
«modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in
-15- essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori» (art. 120, comma 2, aggiunto dal secondo comma del cit. art. 25 d.lgs. n.
342/1999); a tale disciplina il CICR diede attuazione con la delibera del 9 febbraio 2000, la quale, in
sintesi, consentì ai contratti in essere di continuare a produrre interessi anatocistici purché nel conto corrente operasse la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. In ragione di tale regolamentazione anche nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera, come quelli oggetto del presente ricorso, gli interessi poterono dunque continuare a capitalizzarsi ove fosse
stata assicurata questa pari periodicità: periodicità che di fatto venne individuata, dalle banche proponenti la modifica, in quella trimestrale, già operante per gli interessi debitori. 5.8. ― Ora, la soluzione perorata da parte ricorrente, consistente nell'adozione di una formula matematica del calcolo del TEG in cui il saldo trimestrale è depurato degli interessi capitalizzati (in cui, in definitiva, ai numeri debitori è sostituito il debito per solo capitale) porta ad apprezzare l'usurarietà del rapporto distorcendo la realtà di quest'ultimo: una tale operazione è infatti coerente con un contratto in cui gli interessi sono commisurati al solo capitale e non al montante, vale a dire al capitale puro incrementato dagli interessi capitalizzati. In altri termini, una metodologia di calcolo basata su di una variante della formula della Banca d'Italia che riporti al denominatore del primo addendo il capitale puro è idonea a dar conto dell'interesse dovuto in esecuzione di contratti in cui non è stata pattuita alcuna capitalizzazione, e non a quello dovuto in esecuzione di contratti, come quelli che qui vengono in esame, in cui, invece, quella capitalizzazione è stata legittimamente convenuta”.
In sintesi, alla luce delle richiamate considerazioni, che il Collegio condivide, deve escludersi l'erroneità del computo operato dal tribunale sulla base della relazione del c.t.u. di primo grado, con statuizione che va, pertanto, confermata.
11. Con il quarto motivo, parte appellata chiede che la sentenza venga riformata denunciando la violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. per avere il giudice ritenuto non validamente pattuita la clausola con la quale erano state previste le commissioni di massimo scoperto nel contratto del 20/10/2006 e conseguentemente disposto la corrispondente espunzione degli importi a tale titolo addebitati nella ricostruzione del saldo.
Si sostiene che le CMS come previste nel contratto sarebbero compiutamente determinate essendo indicati il tasso e la periodicità; quanto alla mancata espressa previsione della base di calcolo, essa dovrebbe essere colmata attraverso previsione del “M.S.T.” e cioè Massimo
Scoperto Trimestrale ovvero alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte a S.U., secondo cui “le CMS “[…] si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo” (cfr. Cass. 16303/2018).
Sulla base di queste argomentazioni l'appellante chiede l'accoglimento del presente motivo,
-16- con istanza di integrazione della CTU, in modo da tener conto delle c.m.s. a suo dire erroneamente scomputate.
11.1. Il motivo è infondato.
L'acronimo richiamato dall'appellante non è in grado di restituire una chiara e CP_4 inequivoca pattuizione relativa alla base di calcolo della commissione di massimo scoperto né a tal fine può legittimamente farsi richiamo a quanto espresso nella sentenza della s.
Corte richiamata che, ovviamente, non può supplire alle regolamentazione contrattuali che le parti devono stipulare, stabilendo nella loro autonomia negoziale, i concreti elementi valorizzabili ai fini della determinazione dei costi e delle commissioni che intendano prevedere.
12. Con il quinto motivo, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata in punto di spese di lite stante la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di condannare alla rifusione delle spese in favore della banca pur Parte_2 accogliendo l'eccezione avanzata dalla stessa di difetto di legittimazione attiva in capo all'attore.
12.1. Il motivo è fondato.
All'accertamento della carenza di legittimazione attiva in capo a e, dunque, Parte_2 alla sua soccombenza deve far seguito la conseguente pronuncia in merito alla rifusione delle spese in favore della controparte sul punto vittoriosa, nella specie la banca.
c.) Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
Alla stregua di quanto innanzi motivato e ritenuto devono trovare accoglimento, per quanto di ragione, il primo motivo, inerente alla mancanza di prove di un affidamento sino al contratto
20-10-2006, con conseguente maturazione della prescrizione delle rimesse sino ad allora intervenute, e il secondo motivo, relativo all'esistenza di una valida clausola anatocistica a far data dal 20-10-2006, con conseguente legittimità dei relativi addebiti.
Con riguardo alle conseguenze dell'accoglimento dei predetti motivi sulla determinazione del saldo del correntista può prendersi a riferimento – anche per esigenze di economia processuale, senza dar corso a ulteriori onerosi accertamenti tecnici che comporterebbero anche un'ulteriore dilazione di questo non breve processo – l'ipotesi ricostruttiva del c.t.u.
“con anatocismo” (Ipotesi A) e con prescrizione, adottandosi la “seconda sub ipotesi” (3.1.2.) dell'elaborato integrativo del 18-3-2022 della dott. con un conseguente Per_1 ammontare del saldo a credito del correntista per € 7.731,18, che va, pertanto, in tali limiti accertato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, da compiersi con riguardo all'esito
-17- Co complessivo della controversia, essa va compiuta, nei rapporti fra DEF e , con applicazione del criterio della soccombenza e, per la quantificazione, con applicazione del criterio del decisum (scaglione di valore di giudizio da € 5.201 a € 26.000).
Con riferimento al rapporto con costui va condannato alla rifusione delle Parte_2 spese processuali in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. secondo la misura liquidata in dispositivo.-
per questi motivi
definitivamente decidendo sull'appello proposto da INTESA SANPAOLO s.p.a. avverso la sentenza n. 969/2023 del tribunale di Padova, in accoglimento, per quanto di ragione del primo e del secondo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, così provvede:
1. accerta che il saldo del conto corrente n. 0740/820360, intrattenuto dalla società con Intesa Sanpaolo s.p.a, alla data del Controparte_1
30.9.2020 ammonta ad € 7.731,18 a credito del correntista, disponendo la conseguente rettifica da parte della banca convenuta;
2. condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a rifondere a Controparte_1 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 3.553,90 per compensi quanto al primo grado, e in € 3.966,00 per compensi quanto al presente grado, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dichiara tenuto e condanna a rifondere a Intesa Sanpaolo s.p.a. le Controparte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €
3.533,90 per compensi, e, quanto al presente grado, in € 3.966,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4. spese di c.t.u. a definitivo carico della parte Intesa Sanpaolo s.p.a.
Venezia, 8 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-18-