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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12311/22 R.G.
promossa da
, nato AG (CT) il 23.04.1949 ( C.F.: ), qual Parte_1 C.F._1
titolare della omonima ditta corrente a AG (CT) Via Teocrito n. 35 (P.IVA:
), elettivamente domiciliato in Catania, Via Francesco Riso n. 78, presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Giuseppe Amorini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
-ATTORE-
contro
, (Codice Fiscale e Partita IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Valeria Patermo ed elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura in atti;
pagina 1 di 10 - CONVENUTA -
con la chiamata in causa di con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. Controparte_2
3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, Monza Brianza e Lodi registrata presso l'Agenzia delle Entrate di P.IVA_4
Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano,
Monza Brianza e Lodi in data 26 novembre 2018 prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
Christian Romeo, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 26 settembre 2022 , quale titolare della omonima Parte_1
ditta corrente a AG (CT) Via Teocrito n. 35, esponeva quanto segue: “Il Sig. Pt_1
, nella sopra spiegata qualità, è proprietario del capannone / fabbricato sito in Piano
[...]
Tavola – Belpasso (CT) - S.P. 3/III , censito al N.C.E.U. del Comune di Parte_2
Belpasso (CT) al foglio 75, part. 593, con una superficie di circa 4.000 mq.
L'immobile è assicurato, per i danni al fabbricato derivanti da eventi atmosferici, con polizza n. 0G01.71.9040169 sottoscritta in data 23.05.2005 con
[...]
( Società successivamente acquisita da Controparte_3 Controparte_4
oggi ( doc. 1 ). Controparte_1
pagina 2 di 10 In data 27 Ottobre 2021 si sono verificate intense precipitazioni atmosferiche che hanno
cagionato ingenti danni al fabbricato.
Detto sinistro è stato rubricato da al n. K - 8323 – 2021 – Controparte_1
0050180.
Con Processo Verbale Conclusivo di Perizia dell'11 Aprile 2022, il Collegio peritale, all'uopo nominato, accertava i danni subiti al fabbricato in complessivi Euro 566.167,11 ( doc. 2 )”.
Ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della suindicata somma di euro 566.167,11, oltre agli interessi legali maturati.
L'assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice;
in particolare, veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Alla prima udienza dell'1 febbraio 2023, parte attrice, a fronte della detta eccezione preliminare avanzata dalla convenuta, formulava istanza per la chiamata in causa di Controparte_2
quale soggetto assicurato dalla polizza sottoscritta con . Con provvedimento emesso CP_3
il medesimo giorno a scioglimento della riserva assunta, il Giudice disponeva la chiamata in causa della detta banca che si costituiva in giudizio.
Veniva espletata una c.t.u..
Nel merito, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che: 1) , qual Parte_1
titolare della omonima Ditta, è proprietario del capannone / fabbricato sito in Piano Tavola
– Belpasso (CT) - S.P. 3/III , censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso Parte_2
(CT) al foglio 75, part. 593, con una superficie di circa 4.000 mq.; 2) l'immobile è assicurato, per i danni al fabbricato derivanti da eventi atmosferici, con polizza n.
0G01.71.9040169 sottoscritta in data 23.05.2005 con Controparte_3
pagina 3 di 10 (Società successivamente acquisita da oggi Controparte_4 [...]
; 3) in data 27 Ottobre 2021 si sono verificate intense Controparte_1
precipitazioni atmosferiche che hanno cagionato ingenti danni al fabbricato de quo;
4) con processo verbale conclusivo di perizia dell'11 aprile 2022, il collegio peritale, all'uopo nominato come da polizza, accertava i danni subiti al fabbricato in complessivi euro
566.167,11 (vd. doc. 2 prodotto in citazione).
Ora, si osserva che tale processo verbale di perizia, sottoscritto anche dal perito nominato dalla assicurazione convenuta, comprova e cristallizza l'entità dei danni in questione nella citata somma di euro 566.167,11 (si veda, sul punto, l'art. 19 “Mandato dei periti” della polizza allegata in atti, in virtù del quale “i risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4, stima e liquidazione del danno, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa”).
L'assicurazione convenuta ritiene peraltro non indennizzabili i danni subiti in quanto esclusi dalla garanzia assicurativa prestata.
Le doglianze dell' convenuta circa l'inoperatività della polizza assicurativa CP_3
sono però da ritenersi infondate, alla stregua delle puntuali, condivisibili ed esaustive risultanze peritali in atti.
Più esattamente, il c.t.u. ha correttamente e puntualmente rilevato quanto segue:
“Esaminati gli elementi a disposizione può indicarsi come la causa dell'evento dannoso sia da individuarsi negli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio e che hanno
comportato piogge di particolare intensità e durata.
Sostanzialmente può in buona parte condividersi la prospettazione resa in seno al verbale di perizia redatto dal Collegio peritale in data 11 aprile 2022, in effetti l'analisi dei dati
pagina 4 di 10 pluviometrici conferma come la durata e l'intensità degli eventi meteorici abbiano provocato la saturazione dei terreni a monte che, esaurita la propria capacità di
assorbimento, hanno riversato verso valle le acque meteoriche. La particolare conformazione del sito ha comportato l'allagamento del tratto della che contorna CP_5
l'opificio e quindi il riversamento dell'acqua oltre il muretto con il conseguente allagamento del piazzale.
Sulla scorta di quanto anzi considerato, la massa d'acqua si è riversata all'interno del sito molto bruscamente, alla stregua di un'onda di piena, ed il conseguente aumento di livello all'interno del piazzale è avvenuto in modo molto rapido.
Tale dinamica ha comportato una spinta idrodinamica di entità tale da determinare lo sfondamento del serramento sud ovest ed il conseguente brusco ingresso dell'acqua all'interno del capannone.
Nella sostanza i danni sono certamente riconducibili ad un evento atmosferico di notevole rilevanza e durata e sono stati cagionati dall'improvviso afflusso di una considerevole massa d'acqua all'interno del sito il cui impeto provocava a sua volta lo sfondamento di uno dei serramenti del capannone ed il brusco ingresso di una considerevole massa
d'acqua che ha provocato lo spostamento ed il ribaltamento delle merci ivi stoccate.
L'evento in questione rientra certamente nell'estensione di garanzia per eventi atmosferici di cui al capitolo V, “Garanzie Aggiuntive”, del contratto di assicurazione che copre
l'assicurato per “i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine ed altre simili manifestazioni atmosferiche”. Nel caso a mano si è detto come il danno all'interno del capannone ha assunto particolare rilevanza a causa del cedimento del portone sud ovest e
pagina 5 di 10 che questo si è determinato per la spinta dinamica della massa d'acqua che si è bruscamente riversata all'interno dell'area e che ha colpito il manufatto.
Con riferimento alle clausole di cui al punto b), si è detto come la dinamica dell'evento non può essere assimilata alla esondazione di torrenti o corsi d'acqua e nemmeno si può considerare che l'evento occorso possa essere definito quale un accumulo esterno di acqua né che questo possa essere dipeso dal malfunzionamento dei sistemi di scarico.
Relativamente al primo aspetto si ritiene che l'accumulo di acqua presupponga un lento e progressivo aumento del quantitativo di acqua quando invece si è considerato che il fenomeno sia consistito in un rapido afflusso di una considerevole massa d'acqua.
In quanto al regolare funzionamento dei sistemi di scarico si osserva come, pur in
presenza di considerevoli precipitazioni, il sistema di eduzione ha regolarmente smaltito
l'acqua e non ha determinato alcun allagamento per cui è evidente come questo funzionasse regolarmente, parimenti per come appreso nell'ambito delle attività peritali già alle prime luci del 28 ottobre non residuavano fenomeni di allagamento e l'acqua era regolarmente defluita. In tale stato di cose l'evento dannoso non può essere imputabile al cattivo funzionamento delle reti di smaltimento che con tutta evidenza hanno regolarmente funzionato e l'allagamento si è determinato semplicemente perché il sistema di smaltimento non può, e non deve, essere dimensionato per far defluire una massa d'acqua di cospicua entità proveniente dall'esterno (grosso modo stimabile in circa 12.000 m3) ma per i quantitativi che spiovono sull'area stessa.
In estrema sintesi si possono sottoporre a questo Giudice le precedenti valutazioni (C.T.U.
preliminare del 21 Maggio 2024) concludendo che non sussistono circostanze che possano determinare l'inoperatività della polizza.
pagina 6 di 10 Lo scrivente ritiene di avere approfonditamente esposto le modalità dinamiche dell'evento che è consistito in un improvviso e consistente riversamento di acqua che non può rientrare nella definizione lessicale di “accumulo” che presuppone un lento aumento di livello e nemmeno in quella di “ruscellamento” che invece indica il flusso di modeste quantità di acqua”.
Si rileva poi che la domanda attrice va peraltro accolta in parte, dato che soggetto legittimato a ottenere la condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della somma de qua è anche la banca chiamata in causa, per come da quest'ultima espressamente richiesto e per come si dirà.
Infatti, la garanzia assicurativa invocata dall'attore prevede espressamente un vincolo in favore dell'istituto bancario che ha provveduto all'erogazione del mutuo afferente l'immobile per cui è causa. In particolare, l'art. 14 delle condizioni di polizza stabilisce espressamente che “l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato”. Si aggiunge poi che in virtù dell'art. 24 delle condizioni generali di assicurazione “il credito all'indennizzo è vincolato a garanzia dell'adempimento dei crediti nascenti verso detta banca dal rapporto di mutuo. (..) l'indennizzo sarà corrisposto all'avente diritto tramite la ridetta banca con obbligo di quest'ultima di pagarlo all'avente diritto, ma con facoltà per la banca di soddisfare in tutto o in parte sulla somma ricevuta a titolo di indennizzo tutti i
propri crediti nascenti dal predetto mutuo che non siano ancora soddisfatti alla data del pagamento dell'indennizzo e anche se si tratti di crediti non ancora esigibili a tale data, ad esempio perché relativi a rate non ancora scadute”. Si osserva che parte attrice non ho svolto alcuna deduzione specifica in ordine ai suindicati artt. 14 e 24 delle condizioni pagina 7 di 10 generali di assicurazione, invocati dalle controparti.
Si precisa che le condizioni di polizza assicurativa prodotte dall'assicurazione convenuta e dalla banca chiamata in causa si riferiscono espressamente alla polizza sottoscritta dall'attore; tra l'altro, quest'ultimo tardivamente e comunque genericamente con la II memoria 183 VI comma cpc ha disconosciuto le condizioni generali di polizza;
si aggiunge che comunque le condizioni generali di polizza non dovevano essere sottoscritte dalla parte attrice ma solo e soltanto dalla BA Contraente. Più esattamente, BA (oggi CP_6
ha sottoscritto in data 5 aprile 2004 con la compagnia (oggi CP_2 CP_3 [...]
, la Convenzione Incendio n. 0G01.71.9040169 al fine di regolare il CP_1
funzionamento delle polizze che la BA avrebbe potuto sottoscrivere con i propri clienti per assicurare fabbricati o porzioni di fabbricati gravati da ipoteca o da altri privilegi, proprio come è poi avvenuto nella fattispecie concreta con riferimento all'attore; più esattamente, la polizza assicurativa invocata dall'attore e prodotta sub doc. 1 è stata sottoscritta contestualmente all'accensione di un contratto di mutuo ipotecario stipulato con
BA di Roma per la complessiva somma di euro 1.350.000,00.
Tuttavia la banca chiamata in causa con la comparsa di costituzione del 15 giugno 2023 ha dichiarato espressamente che a tale data rimaneva un debito residuo dell'attore pari a euro 248.854,86 (doc. 2), quindi inferiore alla suindicata somma euro 566.167,11. Non vi è prova che in corso di causa l'attore abbia ridotto ulteriormente il proprio debito nei confronti della banca in adempimento del mutuo contratto, puntuale e costante negli anni per come emerge dal citato doc. 2.
Alla stregua di quanto sovra detto, va disposta la condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento in favore dell'attore, proprietario dell'immobile de quo, della somma di euro pagina 8 di 10 317.312,25, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché in favore di della somma di euro 248.854,86 (corrispondente a quella di cui è Controparte_2
creditrice nei confronti dell'attore) oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Si precisa che, contrariamente a quanto dedotto tra l'altro genericamente dall'assicurazione convenuta, non risulta alcuna franchigia contrattuale al riguardo.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore nella misura indicata in dispositivo.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali con riferimento a le spese di c.t.u. vanno invece poste a Controparte_2
carico dell'assicurazione convenuta, tenuto conto delle risultanze della stessa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12311/22 R.G., così statuisce:
1) condanna l'assicurazione convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 317.312,25, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo,
nonché in favore di della somma di euro 248.854,86 oltre agli Controparte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'assicurazione convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 per spese vive ed euro 20.000,00
per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; compensa per intero le spese processuali con riferimento a pone a carico dell'assicurazione convenuta le Controparte_2
spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
pagina 9 di 10 CATANIA 21 MARZO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12311/22 R.G.
promossa da
, nato AG (CT) il 23.04.1949 ( C.F.: ), qual Parte_1 C.F._1
titolare della omonima ditta corrente a AG (CT) Via Teocrito n. 35 (P.IVA:
), elettivamente domiciliato in Catania, Via Francesco Riso n. 78, presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Giuseppe Amorini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
-ATTORE-
contro
, (Codice Fiscale e Partita IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Valeria Patermo ed elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia, 244, giusta procura in atti;
pagina 1 di 10 - CONVENUTA -
con la chiamata in causa di con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. Controparte_2
3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, Monza Brianza e Lodi registrata presso l'Agenzia delle Entrate di P.IVA_4
Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano,
Monza Brianza e Lodi in data 26 novembre 2018 prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
Christian Romeo, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, giusta procura in atti;
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 26 settembre 2022 , quale titolare della omonima Parte_1
ditta corrente a AG (CT) Via Teocrito n. 35, esponeva quanto segue: “Il Sig. Pt_1
, nella sopra spiegata qualità, è proprietario del capannone / fabbricato sito in Piano
[...]
Tavola – Belpasso (CT) - S.P. 3/III , censito al N.C.E.U. del Comune di Parte_2
Belpasso (CT) al foglio 75, part. 593, con una superficie di circa 4.000 mq.
L'immobile è assicurato, per i danni al fabbricato derivanti da eventi atmosferici, con polizza n. 0G01.71.9040169 sottoscritta in data 23.05.2005 con
[...]
( Società successivamente acquisita da Controparte_3 Controparte_4
oggi ( doc. 1 ). Controparte_1
pagina 2 di 10 In data 27 Ottobre 2021 si sono verificate intense precipitazioni atmosferiche che hanno
cagionato ingenti danni al fabbricato.
Detto sinistro è stato rubricato da al n. K - 8323 – 2021 – Controparte_1
0050180.
Con Processo Verbale Conclusivo di Perizia dell'11 Aprile 2022, il Collegio peritale, all'uopo nominato, accertava i danni subiti al fabbricato in complessivi Euro 566.167,11 ( doc. 2 )”.
Ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della suindicata somma di euro 566.167,11, oltre agli interessi legali maturati.
L'assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice;
in particolare, veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Alla prima udienza dell'1 febbraio 2023, parte attrice, a fronte della detta eccezione preliminare avanzata dalla convenuta, formulava istanza per la chiamata in causa di Controparte_2
quale soggetto assicurato dalla polizza sottoscritta con . Con provvedimento emesso CP_3
il medesimo giorno a scioglimento della riserva assunta, il Giudice disponeva la chiamata in causa della detta banca che si costituiva in giudizio.
Veniva espletata una c.t.u..
Nel merito, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che: 1) , qual Parte_1
titolare della omonima Ditta, è proprietario del capannone / fabbricato sito in Piano Tavola
– Belpasso (CT) - S.P. 3/III , censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso Parte_2
(CT) al foglio 75, part. 593, con una superficie di circa 4.000 mq.; 2) l'immobile è assicurato, per i danni al fabbricato derivanti da eventi atmosferici, con polizza n.
0G01.71.9040169 sottoscritta in data 23.05.2005 con Controparte_3
pagina 3 di 10 (Società successivamente acquisita da oggi Controparte_4 [...]
; 3) in data 27 Ottobre 2021 si sono verificate intense Controparte_1
precipitazioni atmosferiche che hanno cagionato ingenti danni al fabbricato de quo;
4) con processo verbale conclusivo di perizia dell'11 aprile 2022, il collegio peritale, all'uopo nominato come da polizza, accertava i danni subiti al fabbricato in complessivi euro
566.167,11 (vd. doc. 2 prodotto in citazione).
Ora, si osserva che tale processo verbale di perizia, sottoscritto anche dal perito nominato dalla assicurazione convenuta, comprova e cristallizza l'entità dei danni in questione nella citata somma di euro 566.167,11 (si veda, sul punto, l'art. 19 “Mandato dei periti” della polizza allegata in atti, in virtù del quale “i risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4, stima e liquidazione del danno, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa”).
L'assicurazione convenuta ritiene peraltro non indennizzabili i danni subiti in quanto esclusi dalla garanzia assicurativa prestata.
Le doglianze dell' convenuta circa l'inoperatività della polizza assicurativa CP_3
sono però da ritenersi infondate, alla stregua delle puntuali, condivisibili ed esaustive risultanze peritali in atti.
Più esattamente, il c.t.u. ha correttamente e puntualmente rilevato quanto segue:
“Esaminati gli elementi a disposizione può indicarsi come la causa dell'evento dannoso sia da individuarsi negli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio e che hanno
comportato piogge di particolare intensità e durata.
Sostanzialmente può in buona parte condividersi la prospettazione resa in seno al verbale di perizia redatto dal Collegio peritale in data 11 aprile 2022, in effetti l'analisi dei dati
pagina 4 di 10 pluviometrici conferma come la durata e l'intensità degli eventi meteorici abbiano provocato la saturazione dei terreni a monte che, esaurita la propria capacità di
assorbimento, hanno riversato verso valle le acque meteoriche. La particolare conformazione del sito ha comportato l'allagamento del tratto della che contorna CP_5
l'opificio e quindi il riversamento dell'acqua oltre il muretto con il conseguente allagamento del piazzale.
Sulla scorta di quanto anzi considerato, la massa d'acqua si è riversata all'interno del sito molto bruscamente, alla stregua di un'onda di piena, ed il conseguente aumento di livello all'interno del piazzale è avvenuto in modo molto rapido.
Tale dinamica ha comportato una spinta idrodinamica di entità tale da determinare lo sfondamento del serramento sud ovest ed il conseguente brusco ingresso dell'acqua all'interno del capannone.
Nella sostanza i danni sono certamente riconducibili ad un evento atmosferico di notevole rilevanza e durata e sono stati cagionati dall'improvviso afflusso di una considerevole massa d'acqua all'interno del sito il cui impeto provocava a sua volta lo sfondamento di uno dei serramenti del capannone ed il brusco ingresso di una considerevole massa
d'acqua che ha provocato lo spostamento ed il ribaltamento delle merci ivi stoccate.
L'evento in questione rientra certamente nell'estensione di garanzia per eventi atmosferici di cui al capitolo V, “Garanzie Aggiuntive”, del contratto di assicurazione che copre
l'assicurato per “i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine ed altre simili manifestazioni atmosferiche”. Nel caso a mano si è detto come il danno all'interno del capannone ha assunto particolare rilevanza a causa del cedimento del portone sud ovest e
pagina 5 di 10 che questo si è determinato per la spinta dinamica della massa d'acqua che si è bruscamente riversata all'interno dell'area e che ha colpito il manufatto.
Con riferimento alle clausole di cui al punto b), si è detto come la dinamica dell'evento non può essere assimilata alla esondazione di torrenti o corsi d'acqua e nemmeno si può considerare che l'evento occorso possa essere definito quale un accumulo esterno di acqua né che questo possa essere dipeso dal malfunzionamento dei sistemi di scarico.
Relativamente al primo aspetto si ritiene che l'accumulo di acqua presupponga un lento e progressivo aumento del quantitativo di acqua quando invece si è considerato che il fenomeno sia consistito in un rapido afflusso di una considerevole massa d'acqua.
In quanto al regolare funzionamento dei sistemi di scarico si osserva come, pur in
presenza di considerevoli precipitazioni, il sistema di eduzione ha regolarmente smaltito
l'acqua e non ha determinato alcun allagamento per cui è evidente come questo funzionasse regolarmente, parimenti per come appreso nell'ambito delle attività peritali già alle prime luci del 28 ottobre non residuavano fenomeni di allagamento e l'acqua era regolarmente defluita. In tale stato di cose l'evento dannoso non può essere imputabile al cattivo funzionamento delle reti di smaltimento che con tutta evidenza hanno regolarmente funzionato e l'allagamento si è determinato semplicemente perché il sistema di smaltimento non può, e non deve, essere dimensionato per far defluire una massa d'acqua di cospicua entità proveniente dall'esterno (grosso modo stimabile in circa 12.000 m3) ma per i quantitativi che spiovono sull'area stessa.
In estrema sintesi si possono sottoporre a questo Giudice le precedenti valutazioni (C.T.U.
preliminare del 21 Maggio 2024) concludendo che non sussistono circostanze che possano determinare l'inoperatività della polizza.
pagina 6 di 10 Lo scrivente ritiene di avere approfonditamente esposto le modalità dinamiche dell'evento che è consistito in un improvviso e consistente riversamento di acqua che non può rientrare nella definizione lessicale di “accumulo” che presuppone un lento aumento di livello e nemmeno in quella di “ruscellamento” che invece indica il flusso di modeste quantità di acqua”.
Si rileva poi che la domanda attrice va peraltro accolta in parte, dato che soggetto legittimato a ottenere la condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della somma de qua è anche la banca chiamata in causa, per come da quest'ultima espressamente richiesto e per come si dirà.
Infatti, la garanzia assicurativa invocata dall'attore prevede espressamente un vincolo in favore dell'istituto bancario che ha provveduto all'erogazione del mutuo afferente l'immobile per cui è causa. In particolare, l'art. 14 delle condizioni di polizza stabilisce espressamente che “l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato”. Si aggiunge poi che in virtù dell'art. 24 delle condizioni generali di assicurazione “il credito all'indennizzo è vincolato a garanzia dell'adempimento dei crediti nascenti verso detta banca dal rapporto di mutuo. (..) l'indennizzo sarà corrisposto all'avente diritto tramite la ridetta banca con obbligo di quest'ultima di pagarlo all'avente diritto, ma con facoltà per la banca di soddisfare in tutto o in parte sulla somma ricevuta a titolo di indennizzo tutti i
propri crediti nascenti dal predetto mutuo che non siano ancora soddisfatti alla data del pagamento dell'indennizzo e anche se si tratti di crediti non ancora esigibili a tale data, ad esempio perché relativi a rate non ancora scadute”. Si osserva che parte attrice non ho svolto alcuna deduzione specifica in ordine ai suindicati artt. 14 e 24 delle condizioni pagina 7 di 10 generali di assicurazione, invocati dalle controparti.
Si precisa che le condizioni di polizza assicurativa prodotte dall'assicurazione convenuta e dalla banca chiamata in causa si riferiscono espressamente alla polizza sottoscritta dall'attore; tra l'altro, quest'ultimo tardivamente e comunque genericamente con la II memoria 183 VI comma cpc ha disconosciuto le condizioni generali di polizza;
si aggiunge che comunque le condizioni generali di polizza non dovevano essere sottoscritte dalla parte attrice ma solo e soltanto dalla BA Contraente. Più esattamente, BA (oggi CP_6
ha sottoscritto in data 5 aprile 2004 con la compagnia (oggi CP_2 CP_3 [...]
, la Convenzione Incendio n. 0G01.71.9040169 al fine di regolare il CP_1
funzionamento delle polizze che la BA avrebbe potuto sottoscrivere con i propri clienti per assicurare fabbricati o porzioni di fabbricati gravati da ipoteca o da altri privilegi, proprio come è poi avvenuto nella fattispecie concreta con riferimento all'attore; più esattamente, la polizza assicurativa invocata dall'attore e prodotta sub doc. 1 è stata sottoscritta contestualmente all'accensione di un contratto di mutuo ipotecario stipulato con
BA di Roma per la complessiva somma di euro 1.350.000,00.
Tuttavia la banca chiamata in causa con la comparsa di costituzione del 15 giugno 2023 ha dichiarato espressamente che a tale data rimaneva un debito residuo dell'attore pari a euro 248.854,86 (doc. 2), quindi inferiore alla suindicata somma euro 566.167,11. Non vi è prova che in corso di causa l'attore abbia ridotto ulteriormente il proprio debito nei confronti della banca in adempimento del mutuo contratto, puntuale e costante negli anni per come emerge dal citato doc. 2.
Alla stregua di quanto sovra detto, va disposta la condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento in favore dell'attore, proprietario dell'immobile de quo, della somma di euro pagina 8 di 10 317.312,25, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché in favore di della somma di euro 248.854,86 (corrispondente a quella di cui è Controparte_2
creditrice nei confronti dell'attore) oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Si precisa che, contrariamente a quanto dedotto tra l'altro genericamente dall'assicurazione convenuta, non risulta alcuna franchigia contrattuale al riguardo.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore nella misura indicata in dispositivo.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali con riferimento a le spese di c.t.u. vanno invece poste a Controparte_2
carico dell'assicurazione convenuta, tenuto conto delle risultanze della stessa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12311/22 R.G., così statuisce:
1) condanna l'assicurazione convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 317.312,25, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo,
nonché in favore di della somma di euro 248.854,86 oltre agli Controparte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'assicurazione convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 per spese vive ed euro 20.000,00
per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; compensa per intero le spese processuali con riferimento a pone a carico dell'assicurazione convenuta le Controparte_2
spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
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IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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