Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
-SEZIONE ORDINARIA CIVILE-
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al numero 412/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R.
G. A. C.) dell'anno 2013, avente ad oggetto: “contratti bancari- azione ripetizione dell'indebito" e promossa
DA
Parte 1 (C.F: C.F. 1 1), rappresentato e difeso dall'avv. Italo
Rocco Lococo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Vico
Dolore n. 3;
-ATTORE-
CONTRO
Controparte 2 ), cui è subentrata Controparte 1 (già Controparte_3
[...] (C.F: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via Capialbi n. 16;
-CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_4 con socio unico (C.F: P.IVA 2 ), e per essa
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_5 (C.F. e P.IVA P.IVA 3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo stesso con studio in Roma al Viale Giulio Cesare n. 2.
-INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.-
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.9.2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentire accogliere Tribunale,
le seguenti conclusioni: 1) Alla luce del D.Lgs. 342/1999, come modificato dalla sentenza della Corte
Costituzione dell'art. 25 comma 3, nonché dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha sancito la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico della clientela e in considerazione dell'art. 4 L. 108/96 che modifica il 2° comma dell'art. 1815 c.c., ritenere nulla la clausola relativa agli interessi usurari e ordinare la restituzione della somma di €. 36.201,22, oltre interessi legali e compensativi dalle singole scadenze dei trimestri di addebito dal 3/2004 al 4/2013 ordinare il rimborso delle somme indebitamente percepite dalla CP_1 dall'inizio del rapporto bancario sino alla data del 31.12.2013; 2) dichiarare illegittimo il comportamento della convenuta nel rapporto di c.c. in essere con l'attore sia nella trimestralizzazione degli interessi bancari sia nella usurarietà del TEG;
3) condannare al pagamento delle spese legali.".
A fondamento della domanda spiegata parte attrice deduceva: 1) l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti ed altresì conteggiati in misura usuraria in quanto superiori al tasso soglia fissato dalla legge n. 108/1996; e 2) l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Alla luce di quanto esposto parte attrice richiedeva la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificante in euro 36.201,22,00 oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze dei trimestri di addebito e sino alla data del
31.12.2013.
Costituitasi la Banca opposta, con deposito della comparsa di costituzione e risposta in data
25.6.2015, la stessa contestava ed impugnava ogni avversaria allegazione, deduzione ed eccezione poiché generica e infondata. Nel merito, la convenuta rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le doglianze lamentate e chiedeva, pertanto, il rigetto delle avversarie domande.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Depositate le memorie, la causa era istruita, con ammissione ed espletamento della consulenza tecnica contabile (cfr. deposito relazione peritale in data 22.8.2016, integrata in data 5.6.2017 e resi chiarimenti all'udienza del 27 ottobre
2017). Con ordinanza del 29.11.2017 il g.i. in precedenza titolare del ruolo, rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, ritenuta la causa matura per la decisione ex art. 187 c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii dovuti al cambio del giudice titolare del procedimento, al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare poiché applicato alla Sezione Penale del Tribunale, dato atto della costituzione in giudizio con comparsa depositata in data 19.5.2021 della società Controparte 4 in qualità di interventore ex art. 111 c.p.c. divenuta medio tempore titolare del credito de quo, e per essa, quale mandataria, la Controparte_5 le parti, all'udienza del 20.9.2024 svoltasi mediante trattazione scritta - precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con termine ordinari ex art. 190 c.p.c.
In limine ritiene il Tribunale che, sebbene l'intervento ex art. 111 c.p.c. della Controparte 4 in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di interventore ex art. 111 c.p.c. divenuta medio tempore titolare del credito de quo, e per essa, quale mandataria, la sia Controparte_5
astrattamente ammissibile, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass. n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito Tribunale di Bari 12.05.2015 n. 2171).
In caso analogo, è stato affermato che "trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti alla estromissione dell'alienante. Di talchè, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della RA (succeduta alla (...)), pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" (Corte di appello Venezia sez. I 10.01.2018 n. 15).
Ne consegue che nella specie, in assenza del consenso espresso alla estromissione della originaria parte convenuta manifestato da tutte le parti in lite, la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 cpc verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
La domanda proposta dall'attore Parte 1 è inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre. Deve rilevarsi che i principi regolatori dell'istituto di cui all'art. 2033 c.c. si pongono in forte frizione con la struttura causale tipica del contratto di conto corrente, al punto che la giurisprudenza di merito, in modo compatto, esclude l'ammissibilità della ripetizione d'indebito: "qualora il conto corrente dedotto in giudizio sia ancora aperto, la relativa azione va qualificata come di accertamento, poiché nessuna azione di ripetizione può essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi;
pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione" (Trib. Catania 6 febbraio 2019, in dejure;
Trib. Foggia 23 gennaio 2019, ivi;
Trib. Teramo 5 dicembre 2018, ivi;
Trib. Bari 5 luglio 2018, ivi;
Trib. Torre Annunziata 26 febbraio
2018, in Foro it., 2018, I, 1431; Trib. Roma 14 febbraio 2018, in dejure).
Il principio è condivisibile, tenuto conto della natura del contratto di conto corrente, mediante il quale le parti "si obbligano ad annotare in conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto" (art. 1823 c.c.), cosicché "il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita" (2° comma).
Tenendo conto dell'esistenza di relazioni continuative di affari intercorrenti tra banca e cliente alla base del rapporto bancario, ciò significa che fino alla chiusura del conto corrente, non è ipotizzabile appunto la sussistenza di alcun pagamento ed ancora prima di un debito ripetibile, dato che “le rimesse si considerano” fino a quel momento “inesigibili e indisponibili”.
Èpertanto logico e naturale che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. quivi esercitata dall'attore,
non essendovi stato, né essendo ipotizzabile, alcun pagamento, risulti inammissibile e discende che la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda.
Tale inammissibilità si estende, peraltro, anche alle domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato e non può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna.
In tal senso la RI ritiene di doversi discostare da quanto rilevato dal giudice in precedenza titolare del procedimento con ordinanza del 23.4.2017 che così argomentava: “ritenuto che le parti devono discutere anche sull'ammissibilità della domanda di condanna alla restituzione di somme formulata da Parte 1 il quale ha affermato nella pagina numero quattro del proprio atto di
,
citazione che il rapporto di conto corrente bancario alla data della domanda giudiziale era ancora in essere, ferma restando comunque l'ammissibilità della richiesta di accertamento demandato al giudice".
Per le motivazioni innanzi esposte neppure la domanda di accertamento strumentale a quella di condanna può ritenersi ammissibile in questa sede (con l'ulteriore conseguenza che la perizia tecnica pure disposta in corso di causa avrebbe potuto ritenersi superfluo e irrilevante); con l'ulteriore precisazione che l'attore - sebbene espressamente invitato dal Tribunale - nulla rilevava in merito alla questione di ammissibilità della domanda sollevata con l'ordinanza innanzi riportata.
Né, ancora, si reputa ammissibile procedere alla riqualificazione della domanda di condanna alla restituzione di somme svolta “a conto aperto" in un'autonoma e diversa domanda di accertamento del saldo o di condanna al riaccredito, atteso che tale operazione rappresenterebbe un'evidente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché le diverse azioni hanno natura, presupposti e disciplina diversi.
Posta tale assorbente motivazione relativa all'inammissibilità della domanda spiegata, può in ogni caso specificarsi ad abundantiam quanto emerso nel corso dell'istruttoria comunque svolta. Nella fattispecie sono stati allegati: il contratto di conto corrente del 09.12.1999, la lettera di apertura di credito del 24.05.2000 e del 01.10.2007. Orbene, le condizioni economiche regolative del rapporto di conto corrente inter partes, sono state espressamente pattuite nel documento del 26.5.2000, inclusi gli interessi debitori, la Cms e le spese di tenuta del conto;
il contratto di conto corrente riporta (cfr. foglio informativo analitico delle condizioni allegato al contratto) le condizioni applicate al rapporto quali interessi debitori del, CMS, nonché le altre condizioni economiche per gli utilizzi entro i limiti dell'affidato (doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
La CTU, dalle cui conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi in quanto fondata su un attento esame degli atti e dei documenti ed è immune da vizi logici, ha verificato la corretta applicazione da parte della banca delle condizioni economiche pattuite, ha escluso la sussistenza di una usura sopravvenuta se non in tre trimestri espressamente indicati dal CTU (“è evidenziato il superamento del tasso soglia nel terzo e quarto trimestre 2012, nonché nel quarto trimestre 2013. Lo scrivente
CTU ha rielaborato il conto corrente dal periodo in cui si è manifestato il superamento del tasso soglia, provvedendo ad escludere gli interessi ex art. 1815 co. II c.c. determinando al 30/09/2014 un saldo negativo di euro 20.820,05. 4. Quesito n. 4 La rielaborazione del conto corrente con la sostituzione del tasso soglia nei periodi in cui si è manifestato il superamento dimostra al 30/09/2014 un saldo negativo di euro 24.428,22").
Quanto all'usura originaria il CTU ha così argomentato.: "Nel caso de quo emerge che non è possibile rispondere con certezza alla ricorrenza dell'ipotesi di usura originaria. (cfr. pag. 8 della perizia integrativa). In ogni caso, dal foglio informativo analitico delle condizioni risultante dalla documentazione in atti emerge un tasso debitore nel limiti del fido accordato del 13,500% ed un valore di tale tasso per effetto della capitalizzazione trimestrale del 14,199% (TAE = (1+TAN/4)^4-
1). Dal confronto di tale tasso (14,199%) con tasso soglia vigente al momento della stipula del rapporto contrattuale (14,295%) emerge che non il tasso soglia non è stato superato. Né può dolersi l'attore secondo cui Il CTU non ha riportato la Commissione di Massimo Scoperto tra i valori da inserire nel calcolo del TEG, avendo la giurisprudenza specificato la sua necessaria esclusione dall'operazione di calcolo (cfr. Cass. Sez. Un. 16303/2018). Anche la previsione di interessi anatocistici deve ritenersi legittima in quanto espressamente stipulata per iscritto e con previsione di pari periodicità di capitalizzazione (trimestrale), dunque conforme al dettato normativo ed alla delibera CICR del
9.2.2000.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da parte attrice.
Le spese seguono, invece, la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), concretamente rapportati al tenore della presente decisione, alle difese delle parti e all'attività processuale espletata;
i compensi sono liquidati tenuto conto dei valori minimi per la fase decisoria tenuto conto delle difese svolte. Le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, solo poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice:
1) DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
2) CONDANNA l'attore al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in euro 6.164,00 per compenso, oltre rimb. forf., Iva e CPA come per legge.
3) DISPONE che le spese per la CTU espletata siano poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Vibo Valentia, 30.3.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. "firma digitale" [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.