Art. 57.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).