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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N.: 921/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 marzo 2024, da:
nato il [...] a [...], C.F. , cittadino italiano, Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato ed assistito anche disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Bianchi (C.F. e Roberto Galleri (CF. ) C.F._2 C.F._3 entrambi del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Como alla Via A. Diaz n. 91
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, CP_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Como, Via XX Settembre n. 21, presso lo studio dell'Avv. ND Agostinelli (C.F.
). C.F._5
1 La coppia ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI:
1) nato a [...] [...], studente – non economicamente indipendente;
Parte_2
2) nato a [...] il [...], pasticcere – economicamente indipendente. Parte_3
Tra le parti è intervenuta precedente regolamentazione in forza decreto ex art. 148 c.c. emesso in data 06.12.2012 dal Tribunale di Como, a seguito di giudizio introdotto dalla sig.ra CP_1
che poneva a carico del sig. un contributo per il mantenimento dei figli naturali Parte_1 conviventi con la madre, ND, all'epoca minorenni, pari ad € 650,00 mensili (comprensivi Pt_3 di spese mensa, sport e cure dentistiche, indicate dalle parti all'udienza del 06.11.2012), oltre al pagamento del 50% delle spese di cura (non coperte dal SSN) e istruzione (libri, tasse e gite scolastiche.
Il mantenimento ordinario era comprensivo, come si è detto, delle spese dentistiche per i figli che venivano pagate ratealmente nella misura complessiva di € 150,00 mensili.
Con successivo decreto emesso nell'ambito di procedimento ex art. 337 bis c.c. e 737 c.p.c., introdotto Pers dal sig. , il Tribunale di Como in data 15.04.2014 affidava i figli minori ND e Parte_1
congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo in ordine a tempi, modalità e prescrizioni in ordine al diritto di visita del padre;
lette le condizioni congiunte depositate in corso di causa dalle parti sopraindicate, volte a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) Dichiarare l'intervenuta indipendenza economica per il figlio
[...]
in ragione della sua situazione lavorativa, con esonero per il padre da ogni versamento per Pt_3
mantenimento ordinario e spese extra dal mese di giugno 2025;
2) Rinuncia da parte della resistente a pretendere il versamento del contributo al mantenimento ordinario e spese extra ed adeguamento ISTAT per il figlio elle mensilità da Novembre 2024 Pt_3
a Giugno 2025 e contestualmente rinuncia da parte del ricorrente a richiedere la rifusione delle mensilità versate da Marzo 2024 a Novembre 2024;
3) Riconoscimento da parte del sig. della somma omnicomprensiva di €. 2.700,00 quale Parte_1
arretrati vari per mantenimento ordinario, straordinario e adeguamento ISTAT dei figli sino alla data odierna. Tale somma verrà versata dal in numero sei rate di €. 450,00 ciascuna con Parte_1
cadenza mensile a far data dal mese di Agosto 2025. Le rate verranno versate contestualmente al mantenimento dovuto per il figlio ND;
4) Obbligo di versamento da parte del sig. per il mantenimento ordinario del figlio Parte_1
ND della somma di €. 327,50 da versarsi entro il 28 di ciascun mese con adeguamento ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio 2026.
2 5) Confermare per il resto i contenuti di cui al decreto ex art. 148 C.C. emesso in data 06/12/2012 dal
Tribunale di Como.
6) Con l'esatto adempimento di cui ai punti precedenti le parti dichiarano di avere regolato tutte le questioni economiche e non a tacitazione e conguaglio di qualsivoglia pretesa creditoria relativa al mantenimento dei figli;
7) Spese compensate sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.7.2025.
SI CO
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 marzo 2024, da:
nato il [...] a [...], C.F. , cittadino italiano, Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato ed assistito anche disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Bianchi (C.F. e Roberto Galleri (CF. ) C.F._2 C.F._3 entrambi del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Como alla Via A. Diaz n. 91
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, CP_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Como, Via XX Settembre n. 21, presso lo studio dell'Avv. ND Agostinelli (C.F.
). C.F._5
1 La coppia ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI:
1) nato a [...] [...], studente – non economicamente indipendente;
Parte_2
2) nato a [...] il [...], pasticcere – economicamente indipendente. Parte_3
Tra le parti è intervenuta precedente regolamentazione in forza decreto ex art. 148 c.c. emesso in data 06.12.2012 dal Tribunale di Como, a seguito di giudizio introdotto dalla sig.ra CP_1
che poneva a carico del sig. un contributo per il mantenimento dei figli naturali Parte_1 conviventi con la madre, ND, all'epoca minorenni, pari ad € 650,00 mensili (comprensivi Pt_3 di spese mensa, sport e cure dentistiche, indicate dalle parti all'udienza del 06.11.2012), oltre al pagamento del 50% delle spese di cura (non coperte dal SSN) e istruzione (libri, tasse e gite scolastiche.
Il mantenimento ordinario era comprensivo, come si è detto, delle spese dentistiche per i figli che venivano pagate ratealmente nella misura complessiva di € 150,00 mensili.
Con successivo decreto emesso nell'ambito di procedimento ex art. 337 bis c.c. e 737 c.p.c., introdotto Pers dal sig. , il Tribunale di Como in data 15.04.2014 affidava i figli minori ND e Parte_1
congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo in ordine a tempi, modalità e prescrizioni in ordine al diritto di visita del padre;
lette le condizioni congiunte depositate in corso di causa dalle parti sopraindicate, volte a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) Dichiarare l'intervenuta indipendenza economica per il figlio
[...]
in ragione della sua situazione lavorativa, con esonero per il padre da ogni versamento per Pt_3
mantenimento ordinario e spese extra dal mese di giugno 2025;
2) Rinuncia da parte della resistente a pretendere il versamento del contributo al mantenimento ordinario e spese extra ed adeguamento ISTAT per il figlio elle mensilità da Novembre 2024 Pt_3
a Giugno 2025 e contestualmente rinuncia da parte del ricorrente a richiedere la rifusione delle mensilità versate da Marzo 2024 a Novembre 2024;
3) Riconoscimento da parte del sig. della somma omnicomprensiva di €. 2.700,00 quale Parte_1
arretrati vari per mantenimento ordinario, straordinario e adeguamento ISTAT dei figli sino alla data odierna. Tale somma verrà versata dal in numero sei rate di €. 450,00 ciascuna con Parte_1
cadenza mensile a far data dal mese di Agosto 2025. Le rate verranno versate contestualmente al mantenimento dovuto per il figlio ND;
4) Obbligo di versamento da parte del sig. per il mantenimento ordinario del figlio Parte_1
ND della somma di €. 327,50 da versarsi entro il 28 di ciascun mese con adeguamento ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio 2026.
2 5) Confermare per il resto i contenuti di cui al decreto ex art. 148 C.C. emesso in data 06/12/2012 dal
Tribunale di Como.
6) Con l'esatto adempimento di cui ai punti precedenti le parti dichiarano di avere regolato tutte le questioni economiche e non a tacitazione e conguaglio di qualsivoglia pretesa creditoria relativa al mantenimento dei figli;
7) Spese compensate sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.7.2025.
SI CO
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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