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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°250 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e Parte_1 legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata
[...]
con sede in Agrigento, nella via Mazzini n. 140, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Perconti che lo assiste e rappresenta.
Appellante
CONTRO
elettivamente domiciliata in Favara nella via Enrico La Loggia Controparte_1
n. 18, presso lo studio dell'avv. Diego Costanza, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Limblici. Appellata
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO
Con la sentenza n. 155/2023 pubblicata il 21.02.2023 il Tribunale G.L. di
Agrigento, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
n.q. di legale rappresentante della “ , con ricorso del 26 gennaio Parte_2
2021, avverso il precetto allo stesso notificato dalla in data 18.01.2021 per il CP_1 pagamento della somma di € 31.612,08, pretesa a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo compreso tra il 13.06.2017 e il 30.04.2018, la cui debenza era stata accertata con diffida accertativa emessa il 4.11.2020, ex art. 12 comma 1 D.
Lgs. n. 124/2004, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Agrigento, ha dichiarato
1 che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base della Controparte_1 diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento emessa in data 3.11.2020 per l'importo pari a 19.244,08 euro, rigettando nel resto il ricorso e compensando le spese di lite.
Premessa, in linea generale, la contestabilità in giudizio degli esiti di siffatto titolo esecutivo nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari (di violazione del principio di ragionevolezza dei tempi dell'ispezione di cui all'art.14 comma 2 della L.n.689/1981, e dell'obbligo di motivazione) ed ha osservato, nel merito, che la lavoratrice avesse fornito la prova del fatto costitutivo del credito, ossia dello svolgimento dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate nella richiesta di intervento e avvalorate dall'Ispettorato del lavoro a seguito dell'accesso ispettivo presso la sede della società in data
26.09.2019.
Sulla scorta del credito accertato ha, quindi, ridotto l'importo del credito oggetto di precetto.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , n.q., con Parte_1 ricorso depositato il 27 marzo 2023.
ha resistito al gravame con memoria del 17 febbraio 2025. Controparte_1
All'udienza del 24 aprile 2025 (acquisite le deduzioni dell'appellante in ordine alla tempestività del ricorso), sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI
Reitera l'appellante, con i primi tre motivi, le eccezioni preliminari, già disattese dal Tribunale, evidenziando l'applicabilità alla fattispecie dei termini e degli obblighi motivazionali previsti dagli art.2 e 3 della L.n.241/1990 in materia procedimento amministrativo;
la violazione del diritto di accesso agli atti amministrativi - avendo ottenuto le copie dei documenti (richiesti con pec del
26.11.2020) in data 14.12. 2020, oltre il termine per proporre ricorso amministrativo - oltre che del codice deontologico e procedimentale del personale ispettivo, di cui agli artt.3 e 9 del D.M.15 gennaio 2014.
Si tratta di argomenti inidonei a scalfire le ragioni della decisione sul punto, in quanto non colgono la netta distinzione fra la procedura che si conclude con il verbale di accertamento che è l'atto con cui l'organo ispettivo (ad esempio l'Ispettorato del Lavoro) formalizza l'esito dell'indagine in ordine alla violazione di norme lavoristiche ed individua l'inizio del procedimento volto a contestare un illecito amministrativo e quella sottesa alla “Diffida Accertativa” che è il provvedimento con cui l'Ispettorato del Lavoro chiede al datore di lavoro di
2 adempiere, entro il termine di 30 giorni, ad una determinata obbligazione, disciplinata dall'art. 12 del d. lgs. 124 del 2004. La norma in questione, con l'evidente fine di deflazionare il contenzioso in materia di lavoro, attribuisce, infatti, ad organi amministrativi qualificati, ovvero al personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, il potere di accertare, in via amministrativa, la consistenza di eventuali crediti patrimoniali dei lavoratori, scaturenti da inosservanze alla disciplina contrattuale.
Il procedimento amministrativo, disciplinato dalla suddetta norma, si caratterizza per l'estrema snellezza ed è finalizzato alla conclusione, in tempi celeri, di un accordo conciliativo oppure, in assenza di accordo e dopo l'emissione di un provvedimento di validazione da parte del direttore della Direzione provinciale del lavoro, all'emissione di un accertamento tecnico “con efficacia di titolo esecutivo”.
Per contrastare (o quantomeno sospendere temporaneamente gli effetti di) tale atto, il datore di lavoro può proporre, sempre in sede amministrativa, un ricorso che sarà deciso da un apposito Comitato con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso oppure tacitamente respinto, al decorso infruttuoso del medesimo termine.
Non risultano applicabili, quindi, le norme procedurali di cui alla richiamata
L.n.241/1990, risultando, altresì, assolti gli obblighi motivazionali attraverso il riferimento al contenuto del prodromico verbale ispettivo, notificato alla società opponente, e non risultando evidenziati eventuali pregiudizi al diritto di difesa, avendo parte datoriale proposto il ricorso amministrativo (del 3.12.2020 esitato nella decisione di rigetto del 5.01.2021- v. doc n.4), essendogli, altresì, consentita la tutela giurisdizionale innanzi l'autorità giudiziaria per contestare l'esistenza del diritto accertato in favore del lavoratore (v. Cass. n.23744/2022).
Con il terzo e il quarto motivo di gravame l'appellante contesta l'esito degli accertamenti ispettivi, posti a supporto della diffida accertativa, evidenziando la Cont asserita arbitrarietà del comportamento adottato dall nell'acquisizione delle fonti di prova e la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Tribunale.
I motivi sono fondati.
Giova premettere che la è stata formalmente alle dipendenze della CP_1 [...] dal 13 giugno 2017 al 30 aprile 2018 “con regolare contratto” con la Parte_2 qualifica di pasticcera Livello 4, part time 60%, dal 13 giugno 2017 al 31 gennaio
2018, per 4 ore lavorative giornaliere dalle 6.30 alle 10.30 per un totale di 24 ore settimanali e in part time 75% dal 1° febbraio 2018 al 30 aprile 2018 dalle 6.30 alle
11.30 per un totale di 30 ore settimanali.(v. contratto e buste paga in atti;
nota della lavoratrice del mese di aprile 2018).
3 Con richiesta di intervento all'ITL competente (v. doc n.1) la lavoratrice lamentava di avere, invece, svolto il suo servizio di fatto con orario a tempo pieno, essendo impiegata dalle h.4,00 alle h.14,00 di ogni giorno, da lunedì a venerdì, e il sabato dalle h.4,00 alle h.13,00, per un totale di 59 ore settimanali;
di non avere goduto di ferie e permessi e di avere ricevuto un Tfr commisurato all'orario part- time.
Evidenzia la Corte, in merito alla durata della prestazione lavorativa, una palese contraddittorietà fra le dichiarazioni assunte in sede ispettiva e quelle rese dai testimoni.
In sede ispettiva (v. verbale s.i. del 26.9.2019- doc n.10) ha Persona_1 narrato di avere lavorato in qualità di “cuoco” presso il , dall'8 ottobre Parte_3
2017 da lunedì a venerdì per 30 ore settimanali dalla h.
9.00 alle h.15.00, precisando che “La lavorava in pasticceria .. quando arrivavo io la trovavo già al CP_1 lavoro e la vedevo andare via dopo di me”; informazioni che, tuttavia, danno conto di un orario difforme rispetto alle stesse allegazioni della ricorrente, con riguardo all'orario di fine del servizio.
(v. verbale s.i. del 26.9.2019) ha riferito di avere lavorato Testimone_1 in qualità di “cameriere” e talvolta di “aiuto cuoco” presso il , dal Parte_3 novembre 2017 da lunedì a venerdì per 4 ore giornaliere dalle h.10.00 alle h.14.00, precisando che “La lavorava in pasticceria .. quando arrivavo io la trovavo CP_1 già presente e andava via verso le ore 13.00” (ossia con anticipo rispetto a quanto asserito dalla ). CP_1
Vale osservare la contraddittorietà delle notizie fornite dai dichiaranti che, in ogni caso, risultano avere lavorato in un arco temporale ben più limitato rispetto a quello della . CP_1
Risulta, quindi, che con nota del 16 gennaio 2020 (v. doc. in fasc. di parte Cont
) l' aveva comunicato alla che “non sono emersi elementi Pt_1 CP_1 comprovanti le sue ragioni” invitandola a far pervenire ulteriori mezzi probanti entro
15 giorni.
Con mail del 29 gennaio 2020 – oltre i termini assegnati – la indicava CP_1 quali “testimoni” e . Testimone_2 Testimone_3
Veniva, quindi, convocato, con nota dell'11.06.2020, presso la sede dell'
[...]
(v. verbale dichiarazioni del 30.06.2020- doc n.8) il quale ha Controparte_3 dichiarato agli ispettori di aver lavorato presso il bar come “ Parte_2 lavapiatti dal giugno 2017 a fine 2018; che il suo contratto prevedeva lo svolgimento di 5 ore giornaliere dalle h.
8.00 alle h.13.00 da lunedì a venerdì e il sabato dalle h.
8.00 alle h.11.00, con riposo domenicale, per complessive 30 ore settimanali ma in realtà, di avere svolto l'attività dalle h.
8.00 alle h.16.00 da lunedì a venerdì e il
4 sabato h 8-11 per 43 ore settimanali;
di conoscere la per avere lavorato CP_1 insieme “per circa un anno”; che la “preparava cornetti e tutta la pasticceria CP_1 esposta nel banco bar”; in merito all'orario precisava che “quando io arrivavo sul posto di lavoro la sig.ra era già a lavoro e da quello che mi è stato CP_1 riferito dalla stessa e da altri colleghi, era lei stessa che provvedeva alla apertura del locale intorno alle 4 di mattina per iniziare a preparare tutta la pasticceria necessaria ad esempio i cornetti. Posso affermare con certezza che la sig.ra smontava dal lavoro non prima di mezzogiorno, ma solitamente era quello
l'orario di smonta della , anche perché io andavo via alle 16.00.... il CP_1 sabato la signora andava via intorno alle ore 10.00; … era l'unica che CP_1 lavorava in pasticceria, ed al bisogno ogni tanto dava una mano in cucina.” Cont Il medesimo tuttavia, in data 5.08.2020, inviava all' una Tes_2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr n.445/2000 (v. doc in fasc. ), Pt_1
“ad integrazione delle dichiarazioni rese davanti all'Ispettore dott. ”, Persona_2 con la quale modificava il contenuto di quanto riferito in precedenza, a proposito dell'orario osservato dalla , affermando, in rettifica, che quest'ultima era CP_1 impegnata, anziché, come prima riportato “con certezza”, dalle ore 4.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì e dalle ore 4.00 alle ore 10.00 il sabato, come da contratto, rispettivamente dalle ore 4 sino alle ore 14.00 e, il sabato, dalle ore 4.00 sino alle ore
12.00, informazioni certamente più aderenti alla prospettazione della ricorrente.
In sede testimoniale, ancora, il ha riferito testualmente: conosco la Tes_2 sig. ra perché abbiamo lavorato insieme per la società ricorrente;
io vi ho CP_1 lavorato per un anno e quattro mesi, per quel che ricordo era il 2017 circa;
io facevo il lavapiatti, mi recavo al lavoro alle 8.00 e mi trattenevo fino alle 16.00/17.00 circa;
da lunedì al venerdì facevo questi orari, mentre il sabato andavo via alle ore 12.00; ricordo che quando mi recavo al lavoro trovavo la sig.ra già lì e che, per CP_1 quel che mi riferivano lei stessa e gli altri colleghi, si recava al lavoro dal lunedì al venerdì alle 4 del mattino, mentre terminava di lavorare alle 14.00 circa;
ricordo che il sabato andava via prima di me alle 11.00 – 11.30 circa;
ricordo che quando iniziai
a lavorare la sig.ra era stata assunta circa due settimane prima e quando io CP_1 ho smesso di lavorare lei era già stata licenziata;
… si occupava della preparazione della tavola calda e della pasticceria, come ad esempio cornetti, biscotti e altri tipici prodotti della colazione;
non so dire quanto durasse di preciso l'attività di preparazione di queste pietanze;
ogni giorno la sig.ra si occupava anche CP_1 della preparazione del pane che veniva poi servito nel self service; confermo di aver reso dichiarazioni dinanzi all'Ispettorato del lavoro;
preciso che, in un secondo momento, ho rettificato le dichiarazioni rilasciate in quanto inizialmente non volevo
5 mettere in difficoltà i colleghi che lavoravano ancora presso il bar, ma poi mi sono reso conto delle conseguenze in cui potevo incorrere”.(v. verbale ud 14.12.2021). Alla medesima udienza veniva sentito il teste che ha Testimone_3 narrato: conosco la sig.ra perché abbiamo lavorato insieme per la società CP_1 ricorrente;
io vi ho lavorato circa cinque anni fa per sette/otto mesi;
mi occupavo della preparazione della tavola calda e dei gelati, mentre la sig.ra si CP_1 occupava della pasticceria;
io e la resistente seguivamo lo stesso orario di lavoro, ossia dal lunedì al sabato dalle 4:00 fino alle 15.00/16.00; preciso che l'orario è rimasto invariato per tutto il periodo in cui ho lavorato lì; quando ho smesso di lavorare per la società ricorrente ricordo che la sig.ra lavorava ancora lì; CP_1 la signora si occupava della preparazione dei pezzi da colazione, come ad esempio i cornetti che venivano preparati ogni mattina, e di altri dolci come paste di mandorla”. Si tratta di informazioni – queste ultime - che danno conto di un orario difforme rispetto alle stesse allegazioni della ricorrente, con riguardo all'orario di fine del servizio.
Infine, la teste , moglie del legale rappresentante, in regime di Tes_4 separazione dei beni, ha aggiunto (riportando notizie convergenti con le previsioni contrattuali) che la sig.ra lavorava dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 10.30, CP_1 mentre il pomeriggio non prestava attività lavorativa;
preciso che la stessa ha seguito questo orario di lavoro fino al gennaio del 2018, mentre da febbraio 2018 svolgeva un'ora in più, lavorando sino alle ore 11.30; io ho lavorato per la società ricorrente dal luglio/agosto del 2017 fino al gennaio del 2020, in quanto, finito il periodo di maternità, non sono più rientrata al lavoro;
mi occupavo della cassa e del banco bar;
inizialmente ci limitavamo a servire la colazione, dal febbraio del 2018 abbiamo anche inserito qualche articolo di pasticceria”. All'evidenza, dunque, il unico collega ad avere lavorato assieme Tes_2 alla ricorrente per l'intero periodo descritto in ricorso, ha riportato, nelle tre distinte occasioni su descritte, notizie difformi e tra loro inconciliabili quanto all'orario lavorativo della collega , che ha ammesso di avere appreso dalla medesima CP_1 ricorrente e da “altri colleghi” non meglio identificati e della cui esistenza si nutrono dubbi attesa la presenza in servizio, nel periodo considerato, dei soggetti su indicati – ma in arco temporale differente e comunque nel rispetto di un orario di inizio della prestazione ben successivo a quello asseritamente osservato dalla non è CP_1 convincente la spiegazione fornita dal in merito alla rettifica di cui alla su Tes_2 citata dichiarazione sostitutiva (che, in ogni caso, a prescindere dai vizi formali rilevati dall'opponente, nel presente giudizio, come è noto, non ha alcuna valenza di prova) non comprendendosi le ragioni per le quali, secondo il teste, le dichiarazioni
6 rese agli ispettori avrebbero “messo in difficoltà i colleghi che lavoravano ancora presso il bar”; né è spiegabile, se non che con la evidente inattendibilità del teste, il mutamento delle versioni fornite (incerte, generiche, imprecise e non convergenti anche con riguardo al proprio orario di lavoro) innanzi al decidente rispetto alle circostanze dichiarate agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo ( che il teste trovasse la sul posto di lavoro alle ore 8.00 e che costei terminava alle CP_1 ore 12.00, o il sabato, alle ore 10.00, è, infatti, certamente compatibile con le previsioni contrattuali) che, per la loro genuinità e vicinanza rispetto ai fatti, risultano maggiormente credibili rispetto a quelle rese, a distanza di un anno e mezzo, in sede testimoniale.
Tale quadro probatorio rende evidente la lacunosità dell'indagine ispettiva e la carenza di prova, quindi, del difforme orario di servizio asseritamente svolto dalla
, con la conseguenza che, essendo stata quest'ultima correttamente retribuita CP_1 dal datore di lavoro (v. buste paga anche con riguardo a ferie e permessi fruiti), nulla può ulteriormente pretendere, sicché, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto, fondato su di un titolo illegittimo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 155/2023 emessa il 21 febbraio 2023 dal Tribunale G.L. di
Agrigento e in accoglimento dell'opposizione proposta con il ricorso di primo grado, dichiara nullo il precetto notificato a n. q. di legale rappresentante Parte_1 della , in data 18.01.2021 e che nulla è dovuto dal medesimo Parte_2 nei confronti di per i titoli in esso trascritti. Controparte_1
Condanna l'appellata al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida, per il primo, in complessivi euro 2.540,00 e, per il secondo, in euro 1.984,00, a titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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