Art. 50. Disposizioni transitorie per i mutui
Per i mutui di cui agli articoli 9 e 27, quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potra' ragguagliarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli.
Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente articolo 12, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potra' essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.
Per i mutui di cui agli articoli 9 e 27, quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potra' ragguagliarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli.
Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente articolo 12, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potra' essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.