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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/12/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Difesi dall'avv. BAGLIERI VERONICA SAMANTHA (c.f.
), con studio in C.F._3
– Ricorrenti –
Ruolo: n. 2501/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
— 1 — Ragioni della decisione
e hanno contratto matrimonio ci- Parte_1 Parte_2 vile il 4 dicembre 1991. Hanno cinque figlie, di cui tre maggiorenni ed economicamente indipendenti e due minorenni, (3 aprile 2008) Per_1
e (13 ottobre 2011). Per_2
Si sono separati in via consensuale il 15 novembre 2016 a queste condizioni: 1) affidamento condiviso delle figlie minorenni, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazioni calendarizzate col padre;
2) obbligo per il sig. di provvedere al mantenimento delle Pt_2 figlie versando 300 € al mese, oltre metà spese straordinarie. Il 22 luglio 2024 hanno presentato ricorso per il divorzio, modi- ficando i tempi di permanenza presso i genitori in senso paritetico, eli- minando così ogni versamento di denaro tra i genitori. All'udienza del 4 dicembre 2024 i coniugi hanno confermato di voler divorziare a que- ste condizioni. Comparsi all'udienza del 4 dicembre 2024, i coniugi hanno riba- dito di voler divorziare alle condizioni sopra riportate.
Ritiene il Tribunale che la frequentazione paritaria delle minori con i genitori risponda al loro interesse, costituendo la massima espres- sione dell'affidamento condiviso. Stando così le cose, dal momento che i genitori hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, si deve ritenere che sia equo eliminare ogni obbligo di versamento tra i genitori.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Giusta in data 04/12/1991, iscritto presso l'Ufficio dello Stato civile parte I, serie 1, anno 1991, incaricando il competente ufficio di Stato civile di annotare la sentenza.
2. Le due figlie minorenni, e vengono affidate Per_1 Per_2
a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genito- riale separatamente. Le minori continueranno ad avere la residenza
— 2 — presso il domicilio materno, sito in Oristano alla via T. Falliti. Le deci- sioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educa- Per zione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore vranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, in modo pa- Pt_2 ritetico con la madre, previo accordo tra le parti e comunque per almeno tre giorni a settimana oltre a due fine settimana al mese, per le festività sempre secondo il principio dell'alternanza. 3. I genitori si faranno carico per metà ciascuno delle spese straor- dinarie previamente concordate e necessitate;
mentre ognuno di loro provvederà al mantenimento e alle spese ordinarie delle figlie, quando queste soggiorneranno presso di loro, in modo diretto e paritetico.
4. Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere eco- nomico-patrimoniale.
5. Prende atto che per accordo delle parti l'assegno unico sarà percepito in misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
6. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —