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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 2892/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Donato La Torre
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall' Avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, delle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92 e dello status di soggetto con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. nr. 495/92), il TU nominato, Dott.ssa , confermava la valutazione espressa Persona_1 dalla Commissione Medica di prima istanza.
Il ricorrente formulava il proprio dissenso, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito.
L' si opponeva, in via preliminare rilevava che non risultava la prova del CP_1 mancato superamento dei limiti reddituali previsti per il beneficio e chiedeva nel merito il rigetto della domanda.
1 Il presente giudizio, fase di contraddittorio posticipata rispetto all'ATP, ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario, come chiaramente affermato da Cass. Civ., sez. VI, 17/03/2014, n.6084, che delinea in maniera convincente la struttura degli accertamenti ex art. 445-bis, c.p.c.. La eccezione dell' relativa alla mancata prova del requisito contributivo deve essere CP_1 pertanto rigettata.
Per quel che concerne l'accertamento dei requisiti sanitari, nel presente giudizio
è stata disposta nuova TU a mezzo del Dott. , il quale esprimeva Persona_2 la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Si premette che in data 20.12.2023 il ricorrente inoltrava domanda all' di CP_1 riconoscimento di invalidità civile e stato di handicap;
che in data 19.01.2024 veniva validato su atti quanto riconosciuto invalido all'80% dalla commissione medica;
che seguiva ricorso per atp con TU dottoressa , la quale confermava la Per_1 valutazione dell'80% e stato di handicap art.3, comma 1, legge 104, nonostante le osservazioni da parte del legale del ricorrente;
che successivamente in data 27.02.2025 seguiva richiesta di nuova TU, per cui in seguito veniva nominato lo scrivente quale TU.
Dalla visita del giorno 07.08.2025 e dalla documentazione agli atti è possibile definire che il signor è affetto da: Parte_1
Ipertensione arteriosa e BPCO in soggetto con cervicobrachialgia, lombalgia con radicolopatia L4-L4 e L5-S1 bilaterale, artralgia spalla sinistra, gonagia bilaterale con gonartrosi sinistra in esiti di frattura pluriframmentaria della rotula, da fascite plantare, da emicranie senz'aura.
Per il complesso delle suddette patologie si ritiene di riconoscere al ricorrente, il diritto a percepire la pensione della invalidità civile al 100% e della situazione di Handicap in stato di gravità art.3, comma3, legge 104, ma senza la capacità deambulatoria sensibilmente ridotta.
Il riconoscimento della suddetta invalidità deve intendersi decorrere dalla domanda e per la durata di anni due dalla presente per la possibilità di recupero con adeguata fisioterapia”.
2 Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessato, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa
(20.12.2023).
Alla luce delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio versata in atti non sussiste il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92.
In ordine alle spese processuali, considerato l'accoglimento parziale della domanda, equo appare condannare l' al pagamento di due terzi delle spese di CP_1 lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo, con conseguente compensazione fra le parti del residuo terzo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92, con decorrenza del diritto dalla domanda amministrativa (20.12.2023); rigetta nel resto la domanda;
- condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.700, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, compensando fra le parti il residuo terzo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 2892/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Donato La Torre
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall' Avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, delle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92 e dello status di soggetto con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. nr. 495/92), il TU nominato, Dott.ssa , confermava la valutazione espressa Persona_1 dalla Commissione Medica di prima istanza.
Il ricorrente formulava il proprio dissenso, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito.
L' si opponeva, in via preliminare rilevava che non risultava la prova del CP_1 mancato superamento dei limiti reddituali previsti per il beneficio e chiedeva nel merito il rigetto della domanda.
1 Il presente giudizio, fase di contraddittorio posticipata rispetto all'ATP, ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario, come chiaramente affermato da Cass. Civ., sez. VI, 17/03/2014, n.6084, che delinea in maniera convincente la struttura degli accertamenti ex art. 445-bis, c.p.c.. La eccezione dell' relativa alla mancata prova del requisito contributivo deve essere CP_1 pertanto rigettata.
Per quel che concerne l'accertamento dei requisiti sanitari, nel presente giudizio
è stata disposta nuova TU a mezzo del Dott. , il quale esprimeva Persona_2 la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Si premette che in data 20.12.2023 il ricorrente inoltrava domanda all' di CP_1 riconoscimento di invalidità civile e stato di handicap;
che in data 19.01.2024 veniva validato su atti quanto riconosciuto invalido all'80% dalla commissione medica;
che seguiva ricorso per atp con TU dottoressa , la quale confermava la Per_1 valutazione dell'80% e stato di handicap art.3, comma 1, legge 104, nonostante le osservazioni da parte del legale del ricorrente;
che successivamente in data 27.02.2025 seguiva richiesta di nuova TU, per cui in seguito veniva nominato lo scrivente quale TU.
Dalla visita del giorno 07.08.2025 e dalla documentazione agli atti è possibile definire che il signor è affetto da: Parte_1
Ipertensione arteriosa e BPCO in soggetto con cervicobrachialgia, lombalgia con radicolopatia L4-L4 e L5-S1 bilaterale, artralgia spalla sinistra, gonagia bilaterale con gonartrosi sinistra in esiti di frattura pluriframmentaria della rotula, da fascite plantare, da emicranie senz'aura.
Per il complesso delle suddette patologie si ritiene di riconoscere al ricorrente, il diritto a percepire la pensione della invalidità civile al 100% e della situazione di Handicap in stato di gravità art.3, comma3, legge 104, ma senza la capacità deambulatoria sensibilmente ridotta.
Il riconoscimento della suddetta invalidità deve intendersi decorrere dalla domanda e per la durata di anni due dalla presente per la possibilità di recupero con adeguata fisioterapia”.
2 Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessato, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa
(20.12.2023).
Alla luce delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio versata in atti non sussiste il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92.
In ordine alle spese processuali, considerato l'accoglimento parziale della domanda, equo appare condannare l' al pagamento di due terzi delle spese di CP_1 lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo, con conseguente compensazione fra le parti del residuo terzo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. n. 104/92, con decorrenza del diritto dalla domanda amministrativa (20.12.2023); rigetta nel resto la domanda;
- condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.700, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, compensando fra le parti il residuo terzo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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