Articolo 11 della Legge 30 marzo 2001, n. 152
Articolo 10Articolo 12
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12 maggio 2001
Art. 11. (Attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche
e consolari italiane all'estero) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorita'.
Entrata in vigore il 12 maggio 2001
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