Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1583/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con Avv.ti Mauro Fortunato Magnelli e Roberto Terenzio
opponente
E
, con Avv. Oreste Via Controparte_1 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.4.2025 la società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato 2.4.2025, con il quale era stato intimato il pagamento in favore di della complessiva somma di € 29.110,00, Controparte_1 chiedendo “[..] (-) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, l'illegittimità, nullità ed inefficacia o, comunque, irregolarità del titolo mai notificato dal sig. all'odierna opponente e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o, comunque, privo di effetti l'atto di precetto notificato dall'opposta in data 02.04.2025 all'odierna opponente, nonché l'improcedibilità dell'esecuzione, con ogni altra conseguenza di legge;
(-) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, nullo e/o inefficace e/o privo di effetti l'atto di precetto
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NEL MERITO:
(-) accertata la fondatezza dei motivi di opposizione espositi in narrativa, dichiarare che il sig. non ha diritto a procedere Controparte_1 all'esecuzione forzata e che in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nulla deve al sig. in forza di un Controparte_1 titolo mai azionato (in espressa violazione dell'art. 479 c.p.c.); (-) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, che
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nulla deve al Parte_1 sig. a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, Controparte_1 essendo irrimediabilmente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 18 l. n.
300/1970, con ogni conseguente preclusione ed effetto risolutorio di diritto del rapporto inter partes;
per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o, comunque, privo di effetti l'atto di precetto notificato dall'opposta in data
02.04.2025 all'odierna opponente, nonché l'improcedibilità dell'esecuzione, con ogni altra conseguenza di legge;
(-) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, che la Sentenza del Tribunale di Cosenza
n. 1390 del 20/09/2023 non reca alcuna statuizione di condanna (che possa dirsi coercibile) a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione;
per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o, comunque, privo di effetti l'atto di precetto notificato dall'opposta in data 02.04.2025 all'odierna opponente, nonché l'improcedibilità dell'esecuzione, con ogni altra conseguenza di legge;
solo in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di segno contrario, accertare le minori somme dovute nei confronti del sig. [..]” CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo “[..] 1. Dichiarare la Controparte_1 cessazione della materia del contendere, stante la rinuncia all'atto di precetto da parte del signor , comunicata in data 15 aprile 2025, Controparte_1 prima della notifica dell'atto di opposizione a precetto.
2. Conseguentemente, per l'effetto della declaratoria di cessazione della materia del contendere,
2 dichiarare inammissibili o improcedibili le eccezioni sollevate dalla
[...] nel proprio atto di opposizione [..]”. Parte_1
Fissata l'udienza del 17.6.2015 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto anche dall'opponente con le note scritte – atteso che con la documentata rinuncia da parte dell'opposto, in data 15.4.2025, all'atto di precetto per cui è opposizione (cfr. PEC in fasc. opposta) sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, devono essere poste a carico di parte opposta stante la posteriorità della rinuncia al precetto rispetto all'epoca di introduzione del presente giudizio di opposizione, avvenuta in data 9.4.2025 con il deposito del relativo ricorso.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 3.689,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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