Art. 3.
E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1, in essa compresa quella derivante dalla partecipazione italiana alla Conferenza europea di biologia molecolare.
E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1, in essa compresa quella derivante dalla partecipazione italiana alla Conferenza europea di biologia molecolare.