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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella Iacoboni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n.2066 /21 R.G. avente ad oggetto: azione indebito oggettivo
TRA
in persona del lrpt rapp.ta e difesa avv. CONTE Parte_1
GIUSEPPE come da procura in atti
- PARTE ATTRICE -
E
in persona del lrpt rapp.ta e difesa da avv. D'ANNIBALE Controparte_1
ANTONELLA come da comparsa di costituzione nuovo procuratore in atti
- PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI : PRECISATE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DEL
14.3.25 ex art. 281 sexies cpc la parte attrice si riportava alle note depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La soc attrice proponeva domanda di indebito oggettivo per la restituzione delle somme pagate a mezzo di effetti cambiari in favore della convenuta . Ciò sul presupposto di eseguire la prestazione di pagamento prezzo a fronte della vendita da parte della convenuta di un mezzo trattore meglio indicato in atti. Assumeva la società acquirente di non aver ricevuto la proprietà del bene acquistato come dimostrato dalle visure PRA in atti chiedeva,
pertanto, la restituzione dell'importo di euro 18.000,00 (comprensivo di iva già versata)
portato dagli effetti cambiari in atti .
Si costituiva la convenuta che, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza territoriale e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In fase istruttoria il giudice dott. ssa Ciccolo, assegnatario del presente giudizio , con ordinanza riservata, rigettava l'eccezione d'incompetenza territoriale avanzata dalla convenuta (cfr ordinanza in atti ) .
Nel corso dell'istruttoria il procedimento perveniva avanti questo giudice ex ordine di servizio Presidente del Tribunale, che conclusa l'istruttoria fissava udienza per precisazione delle conclusioni . All'udienza del 14.3.25 il giudice, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, fissava udienza per discussione orale ex art 281 sexies cpc con deposito contestuale della sentenza.
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La domanda attorea risulta fondata per le seguenti motivazioni.
In via preliminare deve essere disattesa l' eccezione d'incompetenza territoriale formulata dalla difesa della convenuta .
In particolare, in adesione a quanto motivato dal giudice nell'ordinanza istruttoria, è da dire come “ …l'opponente non ha preso posizione sul criterio di collegamento relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione ex art 20 cpc “ .
Peraltro, rileva come la difesa non abbia specificatamente allegato a sostegno della eccezione avanzata, l'incompetenza per territorio con riferimento a tutti i criteri concorrenti, previsti dalle norme in materia di cui agli artt. 19 e 20 cpc , con l'indicazione specifica del giudice competente per tutti i fori ritenuti concorrenti , ciò a pena di decadenza, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis , Cass
17311 /2018; Cass. 21769 / 2016 ).
L'attore nella domanda spiegata ha dimostrato la fonte negoziale ( legale o negoziale) del suo diritto a pretendere la restituzione di quanto indebitamente versato.
In tema , invero, occorre sottolineare come la datio di una somma di denaro non vale , di per sé, a fondare la richiesta di restituzione , allorquando l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso , alla base della pretesa restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità ,
posto che una somma di denaro può essere consegnata per varie cause . Deriva come, la contestazione ad opera dell'accipiens della sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa .
In tal senso, anche, Cass. 31.1.19 n . 2993 ; Cass. 30944 /2018.
Sulla scorta della svolta istruttoria, è da dire come la soc abbia fornito Parte_1
elementi di prova a sostegno della obbligazione restitutoria, considerato che il supporto documentale prodotto dall'attore creditore, unitamente alla espletata prova orale, ha assunto una più consistente valenza probatoria, in termini di resistenza alle contestazioni della controparte e nell'ottica della decisione definitiva , finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni dell'azione e del diritto vantato.
Nello specifico, la fattura n 11.del 2017 emessa dalla convenuta relativa alla “vendita trattore stradale SC .. per l'importo di euro 18.000,00” (Cfr documento in atti ) .
Importo corrispondente alla somma di euro 15.000,00, oltre iva a fronte degli effetti cambiari rilasciati dalla acquirente a favore della soc convenuta. Peraltro, la stessa convenuta, emetteva una nota di credito per la fattura 11 del 2017 dell'importo corrispondente a favore della soc attrice ( cfr. documento in atti ) . Deriva da quanto precede, come i documenti sopra richiamati provino quanto dedotto dalla attrice in ordine alla compravendita del mezzo e del relativo pagamento del prezzo,
tuttavia, il mezzo non risulta essere trasferito nella proprietà dell'acquirente come dimostra anche la visura del PRA prodotta in atti.
Tali documenti vanno, quindi, apprezzati dal giudice, inizialmente o nel prosieguo, nel quadro complessivo delle emergenze processuali e devono essere liberamente apprezzati dal giudice nel contesto di altri elementi probatori (anche, Cass. 2019 n. 11543).
Rileva, ancora , sul punto, come la società convenuta non abbia contestato la circostanza della vendita del trattore , ma ha sostenuto che il pagamento è stato effettuato da un terzo ,
tuttavia non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno della sua eccezione .
Peraltro, la tesi della convenuta risulta confutata dalla produzione documentale richiamata.
Parimenti, appare dirimente anche il contegno processuale della soc covenuta , considerato che il legale rappresentante non è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferito dalla controparte, costituendo ciò, a termini dell'art. 232 cpc, un comportamento qualificato che, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti , può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei capitoli dedotti ed ammessi;
il giudice può infatti ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale ( ex multis Cass. 2004 n 7208; Cass. 2011 n. 8052 ),
Per le motivazioni che precedono , la soc attrice ha fornito la prova di cui era onerata e pertanto la domanda attorea deve essere accolta con conseguente condanna della soc convenuta alla restituzione della somma di euro 18.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'indebito sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore della soc che si dichiara antistatario. Parte_1
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa , così decide :
- Accoglie la domanda proposta dalla attrice in persona del lrpt Parte_1
nei confronti della convenuta in persona del lrpt e per l'effetto condanna Controparte_1
la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'indebito sino al saldo;
- Condanna la soc convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della soc attrice che liquida in complessivi euro 4000,00 di cui 200,00 per spese ed euro 3800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso a verbale d'udienza del 14.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Iacoboni