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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2342 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
25 luglio ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a [...] il 1 E_ CodiceFiscale_1
giugno 1968 e (C.F.: ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Varese il 9 agosto 1972; entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Clivio (VA), via Cantello, n. 33/1, presso lo studio dell'avv. Valeria Conconi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
Contro
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(SR) il 27 settembre 1963 e (C.F.: Parte_3 C.F._4
pagina1 di 14 ), nata a [...] il [...]; entrambi residenti in C.F._5
Viggiù (VA), viale Milano, n. 31/B ed elettivamente domiciliati in Varese (VA),
via Rainoldi, n. 23, presso lo studio dell'avv. Laura Damiani, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 544/2024, pubblicata il 28 maggio 2024 dal Tribunale di
Varese nella causa iscritta al n. 3156/2021 r.g.
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 544/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elena Andrea Pucci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3156/2021, depositata in cancelleria in data 28.05.2024, notificata il 25.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
2)con vittoria di spese e compensi”” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
Rigettare l'appello promosso dai sigg. e E_ Parte_2 avverso la sentenza n. 544/2024 resa dal Tribunale di Varese in data 28/05/2024,
pagina2 di 14 Giudice dott.ssa Elena Andrea Pucci, RG 3156/2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti, confermando integralmente l'impugnata decisione. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria:
I) Istanza di prova orale. Si insiste, ove ritenuto necessario ai fini decisori, per l'ammissione anche dei capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, già articolati dagli appellati nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., ma non ammessi in precedenza, e qui di seguito integralmente trascritti: 1) “Vero che la botola, che oggi è collocata sul soffitto del soggiorno dei sigg. e , come da foto che mi si Controparte_1 Parte_3 rammostrano (documento n. 8 a, b, c e d fasc. attori) era già presente quando, nel periodo 1990-1998, frequentavo l'abitazione sita in Viggiù – Viale Milano, 31
-, allora di proprietà dei sigg. e ”; Persona_1 Parte_4
2) “Vero che, già nell'a s tola risultava l'unico accesso al vano sottotetto”;
3) “Vero che i coniugi e , a decorrere dalla data del loro CP_1 Pt_3 acquisto (02.07.1998) dell'unità immobiliare sita in Viggiù – Viale Milano, 31 -, hanno, sempre ed ininterrottamente, utilizzato, in maniera esclusiva, il vano sottotetto sovrastante la propria abitazione, adibendolo a loro spazio ripostiglio per il deposito di oggetti ed attrezzi di loro proprietà, come si evince dalle foto che mi si rammostrano (documento n. 9 a, b, c, d ed e fasc. attori)”;
4) “Vero che i coniugi e , a decorrere dalla data del loro CP_1 Pt_3 acquisto (02.07.1998) dell'unità immobiliare sita in Viggiù – Viale Milano, 31 -, hanno sempre provveduto ed, ancora oggi, provvedono, in maniera esclusiva, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del vano sottotetto sovrastante la loro abitazione”;
5) “Vero che, in data 17.11.2018, ho effettuato personalmente, a mezzo di un drone da me pilotato, le foto raffiguranti il tetto dell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 –, riscontrando l'uniformità del manto di copertura e l'assenza di qualsivoglia passaggio e/o apertura e/o intercapedine che consenta dal tetto l'accesso al vano sottostante, come da documentazione fotografica che mi si rammostra (documento n. 10 a, b e c fasc. attori)”; “
6) “Vero che, dalle verifiche e dai rilievi da me effettuati nell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 -, l'abitazione dei coniugi e si CP_1 Pt_3 estende su tutto il primo piano, occupando per intero la superficie sottostante il vano sottotetto, come si evince dalla mia relazione peritale del 05.05.22 (documento n. 11 fasc. attori)”;
7) “Vero che, dalle verifiche e dai rilievi da me effettuati nell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 -, il vano sottotetto che copre l'intera abitazione dei coniugi e ha le caratteristiche metriche, strutturali e CP_1 Pt_3 funzionali riportate nella mia relazione peritale del 05.05.22 e, in particolare, tale vano corrisponde fedelmente alla planimetria ad essa allegata, che mi si rammostra (documento n. 11, allegato n. 1 fasc. attori)”;
8) “Vero che, dalle verifiche e dai rilievi da me effettuati nell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 -, risulta che il vano sottotetto è raggiungibile unicamente dalla botola collocata sul soffitto del soggiorno dell'abitazione dei coniugi e , come raffigurato nella documentazione fotografica CP_1 Pt_3
pagina3 di 14 allegata alla mia perizia del 05.05.22, che mi si rammostra (documento n. 11, allegato 2, foto n. 1, 2 e 3 fasc. attori)”; 10) “Vero che, nelle anzidette circostanze spazio temporali, il sig. Pt_1
per poter effettuare la potatura dell'albero, ha noleggiato una piattaforma
[...] aerea a sé stante rispetto all'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 – e da cui ha effettuato, in maniera diretta ed esclusiva, l'anzidetto intervento”; 11) “Vero che i sigg. e , attualmente residenti E_ Parte_2 in Clivio (VA) – Via G. Verdi, 17 –, utilizzano i vani di loro proprietà siti in
Viggiù – Viale Milano, 31 – e li adibiscono esclusivamente al deposito di materiale di cantiere e quale punto d'appoggio per l'effettuazione di lavori manuali del sig. ; Pt_1 12) “Vero il vano sottotetto, sia il manto di copertura dell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 – sono totalmente privi di impianti tecnologici appartenenti ai sigg. e nonché di ogni altro bene di loro Pt_1 Pt_2 appartenenza, ad eccezione di un comignolo edificato sul setto murario del muro di facciata”. Si indicano a testi: IG. , residente in [...] -, Testimone_1 sui capitoli n. 1, 2, 3 e 4; IG. residente in [...]
Lodigiano (MI) – Via Leonardo Da Vinci, 8B sui capitoli n. 3 e 4; IG. e IG.ra , entrambi residenti in [...]
(MI) – Via G. Garibaldi, 1A -, sui capitoli n. 3 e 4; IG. residente in [...] sui capitoli n. 3 e 4; Geom. , residente in [...] -, Testimone_5 sui capitoli n. 3, 4, 10, 11 e 12; IG.ra , residente in [...] 16/D -, sui capitoli n. 3, 4 e 10; IG. , residente in [...] -, sul Testimone_7 capitolo n. 5; Arch. con studio in Varese – Viale Valganna, 39 -, sui Testimone_8 capitoli n. 6, 7, 8 e 12. Ci si oppone, nell'ipotesi di reiterazione da parte dei convenuti, all'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova nn. 1, 2, 6 e 7, articolati dai sigg.ri e nella memoria ex art. 183 VI comma nn. 2 c.p.c. per Pt_1 Pt_2 le ragioni espresse da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. Nelle denegata ipotesi di accoglimento, si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi già sopra indicati. II) Istanza di C.T.U.
Ferme le evidenze della relazione peritale a firma Arch. Testimone_8 prodotta dagli attori sub doc. 11), in cui è stato minuziosamente identificato il vano sottotetto oggetto della presente domanda di usucapione, si reitera, ove dal Giudice ritenuto opportuno ai fini decisori, l'istanza di ammissione di idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio, finalizzata alla precisa individuazione dell'anzidetto vano, con la dettagliata indicazione, da parte del consulente nominando, di tutti i dati tecnici necessari per il suo futuro e corretto accatastamento”.
pagina4 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 novembre 2021 i coniugi e hanno convenuto in giudizio, Controparte_1 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Varese, e al fine di E_ Parte_2 conseguire l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del vano sottotetto sovrastante l'unità immobiliare di proprietà degli attori, identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Viggiù al foglio 10, mappale 2106, sub. 502,
PT-1, cat. A/3, cl. 3, vani 6.
A fondamento della domanda gli attori hanno allegato le seguenti circostanze: di essere comproprietari, per quote indivise della metà, dell'unità immobiliare sita in Viggiù (VA), viale Milano, n. 31, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Viggiù al foglio 10, mappale 2106, sub. 502, PT-1, cat.
A/3, cl. 3, vani 6, in virtù di atto di compravendita stipulato il 2 luglio 1998 con e , genitori di;
Persona_1 CP_3 Parte_3
la predetta unità abitativa confina con la porzione di edificio di proprietà dei coniugi e comproprietari della contigua porzione di E_ Parte_2
fabbricato censita al Catasto Fabbricati del Comune di Viggiù al foglio 10, mappale 2106, sub. 501, S1-PT, cat. A/3, cl. 3, vani 7;
i convenuti hanno acquistato la detta unità immobiliare il 15 maggio 2013 a mezzo di decreto di trasferimento di immobile, emesso dal Tribunale di Varese a seguito di aggiudicazione all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 103/2003 r.g.e.;
è insorta controversia in ordine alla proprietà del vano sottotetto presente nel fabbricato ove sono ubicate le unità abitative delle parti;
vano da sempre utilizzato esclusivamente dagli attori, in quanto conglobato nella loro porzione di casa, anche se non presente nella relativa scheda catastale;
al detto vano si accede, infatti, unicamente attraverso la botola presente sul soffitto del soggiorno dell'appartamento di proprietà degli attori, i quali lo hanno sempre utilizzato come ripostiglio per il deposito di oggetti e attrezzi di loro esclusiva proprietà;
i coniugi e hanno iniziato a possedere in via esclusiva il CP_1 Pt_3 sottotetto sin dal lontano 2 luglio 1998, cioè dalla data dell'acquisto della loro porzione di casa;
pagina5 di 14 da allora gli attori hanno ininterrottamente vissuto con i propri tre figli nell'unità abitativa acquistata, godendo, altresì, in maniera piena, esclusiva e indisturbata di ogni sua parte, anche del sovrastante locale adibito a sottotetto;
gli attori hanno utilizzato il sottotetto uti dominus come proprio solaio, ripostiglio, magazzino, al fine di riporvi e conservarvi i propri beni e oggetti e senza mai condividerlo con altri;
né sarebbe stato possibile l'accesso da parte di terzi;
nel corso degli anni, a seguito dei problemi di infiltrazione nel loro appartamento, gli attori si sono sempre occupati in modo esclusivo anche della manutenzione ordinaria (pulizia e ordine) e straordinaria del sottotetto, effettuata di volta in volta con interventi di puntellazione del sovrastante manto di copertura e di ripristino della soletta, nonché di posa di isolamento all'intradosso del solaio e di sistemazione del manto di copertura.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato il fondamento della domanda, eccependo che, sin dall'acquisto della propria abitazione, E_ era entrato nel sottotetto del fabbricato “svariate volte”; che, in particolare, il 28 marzo 2015, aveva noleggiato un mezzo necessario per poter tagliare E_ un albero e in quell'occasione aveva avuto accesso al vano sottotetto;
che il sottotetto rientra tra le parti comuni del condominio qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, sia destinato concretamente all'uso comune;
che nel caso in esame nessun titolo menziona il sottotetto in questione, il quale presenta, peraltro, caratteristiche strutturali tali da renderlo utilizzabile da parte di tutti i condomini, poiché può essere usato come deposito, ospita gli impianti comuni (sia di esalazione dei fumi, che di antenne, ecc.) e a nulla rileva il fatto che solo nell'abitazione degli attori ci sia una botola di accesso al vano;
che la
Corte di Cassazione ritiene che “non sia rilevante la presenza di una botola a congiungere l'appartamento sottostante al sottotetto, per ritenere che sia proprietà esclusiva” (Cass. n. 19094 del 2014).
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti e assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda, accertando l'intervenuta usucapione del sottotetto afferente l'unità immobiliare in comproprietà di e ha, quindi, Parte_3 Controparte_1
condannato i convenuti a rimborsare le spese processuali in favore degli attori.
pagina6 di 14 Il giudice ha rilevato che i convenuti hanno dato atto dell'esistenza di una botola “afferente al sottotetto che sovrasta l'appartamento degli attori, situata proprio all'interno della lor proprietà”; che i convenuti hanno ammesso che in occasione di una potatura è riuscito ad entrare nel sottotetto degli E_
attori utilizzando un cestello aereo preso a noleggio, con ciò indirettamente ammettendo che non sarebbe stato possibile raggiungere il sottotetto in questione se non dalla botola posizionata nel soggiorno degli attori.
Ha ritenuto che il singolo accesso, per di più motivato dalla necessità di ispezionare lo stato dei comignoli da parte di non comportasse affatto E_
l'interruzione del possesso uti dominus e ultraventennale del bene oggetto di causa, non potendo un accesso per meri motivi tecnici avere tale valore e assurgere a manifestazione dell'intento di interrompere il predetto possesso o di affermare apertamente la presenza di una comproprietà sul bene.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 35067/2022) secondo cui l'intervento manutentivo costituisce mero indizio dell'esercizio di un potere diretto sulla cosa tale da contrastare il diritto di proprietà e poter fondare la domanda di usucapione, il giudice di prime cure ha ritenuto che, ragionando a contrario, un accesso meramente esplorativo, “sicuramente avente minor impatto di un intervento manutentivo”, non potesse essere ritenuto neppure un mero indizio di un utilizzo comune del bene oggetto di domanda e non potesse, pertanto, giustificare il rigetto della domanda di usucapione.
Ha aggiunto che non era stata offerta alcuna prova di eventuali ulteriori accessi al sottotetto da parte dei convenuti, né da dove essi fossero avvenuti, mentre si riconosceva che mai era stato esercitato alcun diritto di passaggio dalla botola situata nel soggiorno degli attori.
Il giudice di prime cure ha, infine, evidenziato come i convenuti non avessero nulla eccepito in merito al fatto che gli attori avevano avuto piena disponibilità del sottotetto per un periodo ultraventennale, limitandosi a ritenere inverosimile la circostanza a causa delle precarie condizioni della copertura, che avrebbe sostanzialmente reso inutilizzabile il sottotetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 luglio 2024, e E_
hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui hanno Parte_2
chiesto l'integrale riforma.
pagina7 di 14 Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 8 gennaio 2025, i coniugi CP_1
e hanno puntualmente contestato i motivi di
[...] Parte_3
gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, 3 febbraio 2025, 16 febbraio
2025 e 24 febbraio 2025) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore, con ordinanza emessa all'udienza del 28 gennaio 2025 ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
L'appello di e E_ Parte_2
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'omesso esame di fatti decisivi, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Lamentano, dunque, che il giudice di prime cure non abbia valutato il termine iniziale del possesso ad usucapionem, la non esclusività del possesso e la clandestinità del possesso.
Sotto il primo profilo affermano che gli attori avevano dedotto di possedere il locale sottotetto oggetto di causa sin dall'atto di acquisto della loro abitazione, cioè dal 2 luglio 1998, ma che essi non avevano indicato – come avrebbero dovuto, stante la mancata indicazione del sottotetto nell'atto di compravendita - il primo atto utile e necessario per individuare il termine iniziale dal quale era iniziata a maturare l'usucapione, cioè l'atto in conseguenza del quale essi avevano iniziato a possedere il sottotetto uti dominus.
Si dolgono, quindi, che il giudice non abbia tenuto conto del fatto che gli attori avevano omesso di indicare e di provare il termine iniziale dal quale avrebbe dovuto iniziare a maturare l'usucapione.
Quanto al carattere non esclusivo del possesso, gli appellanti affermano che il giudice non ha tenuto conto del fatto che la presenza della botola nell'appartamento degli attori non è elemento idoneo a suffragare l'esclusività del possesso e del fatto che i convenuti, odierni appellanti, avevano acquistato il loro immobile all'asta, nel procedimento di esecuzione n. 103/2003 r.g.e., subentrando nel diritto di proprietà di e , genitori della parte Persona_1 CP_3
pagina8 di 14 attrice che da quest'ultima circostanza il giudice di Parte_3 prime cure avrebbe dovuto desumere che l'immobile oggetto di causa avrebbe potuto esser usato, anche solo potenzialmente, dal loro nucleo familiare e, dunque, anche dai danti causa dei convenuti.
Affermano, quindi, che il giudice non ha considerato che gli attori non hanno provato l'uso esclusivo del sottotetto, poiché sia i convenuti sia i loro danti causa avevano la possibilità di usare il sottotetto.
Gli appellanti deducono, quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità
(Cass. 20 settembre 2007, n. 19478) che “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei comproprietari, in ragione della peculiare ubicazione del bene e delle possibilità di accesso ad esso, non è comunque, di per sé, idoneo
a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso “ad usucapionem”, essendo, per converso, comunque necessaria, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”.
Con riferimento al terzo profilo di censura, concernente l'omessa valutazione della clandestinità del possesso, gli appellanti deducono che gli attori non hanno mai esercitato pubblicamente il loro possesso e non hanno neppure fornito la prova di tale circostanza nel giudizio di primo grado.
Spiegano che il giudice non ha considerato che la presenza della botola nell'unità abitativa degli odierni appellati e l'appartenenza dell'intero fabbricato ai danti causa di tutte le parti del giudizio sono elementi che concorrono ad escludere la presenza del requisito della non clandestinità del possesso, che doveva essere provato dagli attori.
Affermano, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 maggio
2008, n. 11624; Cass. 30 maggio 2021, n. 11465), che per escludere la clandestinità del possesso, “è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore”.
pagina9 di 14 Lamentano che il giudice non abbia considerato che nel caso in esame la circostanza del possesso era nota solo alle persone legate da un particolare rapporto con i comproprietari, tanto che i testimoni escussi erano i figli degli attori.
Il motivo è privo di fondamento.
E' incontestato tra le parti e, peraltro, provato alla stregua della documentazione prodotta sin dal giudizio di primo grado (doc. nn. 8 a, b, c, d;
9 a,
b, c, d;
10 a, b, c;
11, fascicolo di primo grado di e ), che il CP_1 Pt_3 sottotetto oggetto di causa è un vano che si estende per tutta l'area di pianta sovrastante l'abitazione degli odierni appellati (posta al primo piano del fabbricato) ed è inglobato nella loro abitazione, neppure indicato e identificato in una relativa scheda catastale;
che per raggiungere tale vano sottotetto è necessario entrare all'interno dell'appartamento di proprietà degli odierni appellati
(subalterno 502) e raggiungere il loro soggiorno, dove, sul soffitto, è collocata una botola, attraverso la quale, tramite scala retrattile, si accede al vano sottotetto.
Considerate le caratteristiche e l'ubicazione del vano sottotetto in questione, la censura secondo la quale il giudice non avrebbe tenuto conto dell'omessa indicazione, da parte degli attori in primo grado, del primo atto con il quale essi hanno iniziato a possedere il vano in questione è priva di pregio.
Gli attori hanno allegato di aver utilizzato il locale in questione sin dall'acquisto del loro appartamento e, quindi, dal 2 luglio 1998 e tanto basta per individuare nell'acquisto dell'appartamento il primo atto con il quale è iniziato il possesso del vano sottotetto, considerato che tale locale è parte integrante dell'abitazione, attesa la sua collocazione e l'impossibilità di accedervi da parte di qualsivoglia terzo senza il consenso degli odierni appellati. Ne consegue che anche il momento iniziale del possesso ad usucapionem del sottotetto va individuato nell'epoca di acquisto dell'appartamento e, quindi, nel 2 luglio 1998.
Quanto alla censura relativa all'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'uso non esclusivo del sottotetto, ne va parimenti evidenziata l'infondatezza.
L'accertata struttura del vano sottotetto e, quindi, la conformazione dei luoghi denota il possesso esclusivo del locale oggetto di causa e la volontà di escludere i terzi dall'uso della cosa. Del resto, i convenuti, odierni appellanti, non pagina10 di 14 hanno mai contestato o messo in discussione che gli attori abbiano utilizzato il vano sottotetto sin dal 2 luglio 1998.
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, evidenziato che “I convenuti nulla eccepiscono in merito al fatto che gli attori abbiano avuto piena disponibilità del sottotetto per un periodo ultra ventennale, (ad eccezione dell'interruzione sopra esaminata) limitandosi a ritenere inverosimile la circostanza a causa delle condizioni precarie della copertura, che avrebbe sostanzialmente reso inutilizzabile il sottotetto” (p. 3, sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto provato il possesso ad usucapionem in ragione del comportamento processuale dei convenuti, al quale occorre aggiungere, come in precedenza evidenziato, la conformazione dei luoghi.
Anche la manifestazione del possesso, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti, è nella conformazione dei luoghi, che esclude di per sé qualsivoglia utilizzo del bene da parte di terzi. Appare evidente come la collocazione del vano sottotetto in un locale accessibile dall'interno dell'abitazione di proprietà esclusiva degli odierni appellati comporti che l'uso esclusivo di tale bene da parte di questi ultimi costituisca attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui.
Non vale ad inficiare tale conclusione la circostanza che in un'occasione abbia avuto accesso al sottotetto dal tetto, attraverso apposito cestello, E_
poiché si tratta di modalità di accesso non ordinaria e non sicura, che non può denotare un'astratta possibilità di uso del sottotetto per cui è causa da parte di soggetti diversi dagli odierni appellati.
Quanto al requisito della clandestinità, va aggiunto che, per costante giurisprudenza, “In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato, in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge” (Cass. n. 11465/2021).
Nel caso in esame la clandestinità del possesso da parte dei coniugi e è esclusa dal fatto che, come emerge dagli atti difensivi dei CP_1 Pt_3
pagina11 di 14 convenuti, odierni appellanti e come in precedenza evidenziato, questi ultimi hanno sempre avuto contezza tanto dell'esistenza del locale sottotetto e della presenza di una botola di accesso al vano soffitta, quanto della circostanza che tale vano fosse regolarmente utilizzato esclusivamente dalla famiglia – CP_1
. Pt_3
Alla luce di quanto evidenziato, anche l'ultimo profilo di censura deve ritenersi infondato, con la conseguenza che va confermata l'esistenza del possesso ultraventennale, pacifico e pubblico del vano sottotetto oggetto di causa da parte degli odierni appellati.
Con un secondo e ultimo motivo di gravame gli appellanti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
Lamentano che il giudice abbia accertato l'intervenuta usucapione del bene oggetto di causa, pur in assenza dei necessari requisiti del possesso.
Spiegano che il giudice si è limitato a verificare se l'accesso al tetto da parte del convenuto avesse determinato o meno l'interruzione del possesso, senza considerare che prima di tutto gli attori avrebbero dovuto provare l'inizio della decorrenza dei termini dell'usucapione.
Affermano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – ove ha affermato che il fatto che fosse riuscito ad entrare nel sottotetto Pt_1
utilizzando un cestello dimostra che non sarebbe stato possibile raggiungere il sottotetto se non dalla botola posizionata nel soggiorno degli attori – i convenuti hanno dedotto e provato che è entrato nel sottotetto attraverso il tetto. Pt_1
Gli appellanti aggiungono che, prima ancora di ritenere che il singolo accesso di al sottotetto non costituisse atto interruttivo del possesso, il Pt_1 giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un possesso valido ai fini dell'usucapione e, in particolare, accertare che gli attori avessero effettuato gli interventi manutentivi ordinari e straordinari dagli stessi allegati.
Sostengono che in corso di causa non è stata provata la predetta attività di manutenzione del sottotetto da parte degli attori.
Il motivo è privo di fondamento.
Come è stato evidenziato nell'esaminare il primo motivo di gravame, il giudice di prime cure ha accertato l'esistenza del possesso ad usucapionem, per poi escludere il compimento di atti interruttivi del possesso da parte dei convenuti.
pagina12 di 14 La circostanza che non sia stato accertato il compimento, da parte degli attori in primo grado, di atti di manutenzione ordinaria e straordinaria del sottotetto non ne esclude il possesso uti dominus, posto che è risultato provato, sia ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sia alla stregua delle dichiarazioni testimoniali di e che il sottotetto è usato come ripostiglio Testimone_5 Testimone_6 dalla famiglia – . CP_1 Pt_3
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
Il rigetto dell'appello comporta che gli appellanti, soccombenti, debbano essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, pari al valore pagina13 di 14 dichiarato dagli appellanti (compreso nello scaglione da euro 1.101,00 a euro
5.200,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da e nei confronti di E_ Parte_2
e per la riforma della sentenza n. Controparte_1 Parte_3
544/2024, pubblicata il 28 maggio 2024 dal Tribunale di Varese nella causa iscritta al n. 3156/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a E_ Parte_2 CP_1
e le spese del presente grado di giudizio da
[...] Parte_3
questi ultimi anticipate, liquidate complessivamente in euro 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di e E_ Parte_2
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2342 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
25 luglio ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a [...] il 1 E_ CodiceFiscale_1
giugno 1968 e (C.F.: ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Varese il 9 agosto 1972; entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Clivio (VA), via Cantello, n. 33/1, presso lo studio dell'avv. Valeria Conconi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
Contro
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(SR) il 27 settembre 1963 e (C.F.: Parte_3 C.F._4
pagina1 di 14 ), nata a [...] il [...]; entrambi residenti in C.F._5
Viggiù (VA), viale Milano, n. 31/B ed elettivamente domiciliati in Varese (VA),
via Rainoldi, n. 23, presso lo studio dell'avv. Laura Damiani, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 544/2024, pubblicata il 28 maggio 2024 dal Tribunale di
Varese nella causa iscritta al n. 3156/2021 r.g.
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 544/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elena Andrea Pucci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3156/2021, depositata in cancelleria in data 28.05.2024, notificata il 25.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
2)con vittoria di spese e compensi”” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
Rigettare l'appello promosso dai sigg. e E_ Parte_2 avverso la sentenza n. 544/2024 resa dal Tribunale di Varese in data 28/05/2024,
pagina2 di 14 Giudice dott.ssa Elena Andrea Pucci, RG 3156/2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti, confermando integralmente l'impugnata decisione. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria:
I) Istanza di prova orale. Si insiste, ove ritenuto necessario ai fini decisori, per l'ammissione anche dei capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, già articolati dagli appellati nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., ma non ammessi in precedenza, e qui di seguito integralmente trascritti: 1) “Vero che la botola, che oggi è collocata sul soffitto del soggiorno dei sigg. e , come da foto che mi si Controparte_1 Parte_3 rammostrano (documento n. 8 a, b, c e d fasc. attori) era già presente quando, nel periodo 1990-1998, frequentavo l'abitazione sita in Viggiù – Viale Milano, 31
-, allora di proprietà dei sigg. e ”; Persona_1 Parte_4
2) “Vero che, già nell'a s tola risultava l'unico accesso al vano sottotetto”;
3) “Vero che i coniugi e , a decorrere dalla data del loro CP_1 Pt_3 acquisto (02.07.1998) dell'unità immobiliare sita in Viggiù – Viale Milano, 31 -, hanno, sempre ed ininterrottamente, utilizzato, in maniera esclusiva, il vano sottotetto sovrastante la propria abitazione, adibendolo a loro spazio ripostiglio per il deposito di oggetti ed attrezzi di loro proprietà, come si evince dalle foto che mi si rammostrano (documento n. 9 a, b, c, d ed e fasc. attori)”;
4) “Vero che i coniugi e , a decorrere dalla data del loro CP_1 Pt_3 acquisto (02.07.1998) dell'unità immobiliare sita in Viggiù – Viale Milano, 31 -, hanno sempre provveduto ed, ancora oggi, provvedono, in maniera esclusiva, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del vano sottotetto sovrastante la loro abitazione”;
5) “Vero che, in data 17.11.2018, ho effettuato personalmente, a mezzo di un drone da me pilotato, le foto raffiguranti il tetto dell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 –, riscontrando l'uniformità del manto di copertura e l'assenza di qualsivoglia passaggio e/o apertura e/o intercapedine che consenta dal tetto l'accesso al vano sottostante, come da documentazione fotografica che mi si rammostra (documento n. 10 a, b e c fasc. attori)”; “
6) “Vero che, dalle verifiche e dai rilievi da me effettuati nell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 -, l'abitazione dei coniugi e si CP_1 Pt_3 estende su tutto il primo piano, occupando per intero la superficie sottostante il vano sottotetto, come si evince dalla mia relazione peritale del 05.05.22 (documento n. 11 fasc. attori)”;
7) “Vero che, dalle verifiche e dai rilievi da me effettuati nell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 -, il vano sottotetto che copre l'intera abitazione dei coniugi e ha le caratteristiche metriche, strutturali e CP_1 Pt_3 funzionali riportate nella mia relazione peritale del 05.05.22 e, in particolare, tale vano corrisponde fedelmente alla planimetria ad essa allegata, che mi si rammostra (documento n. 11, allegato n. 1 fasc. attori)”;
8) “Vero che, dalle verifiche e dai rilievi da me effettuati nell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 -, risulta che il vano sottotetto è raggiungibile unicamente dalla botola collocata sul soffitto del soggiorno dell'abitazione dei coniugi e , come raffigurato nella documentazione fotografica CP_1 Pt_3
pagina3 di 14 allegata alla mia perizia del 05.05.22, che mi si rammostra (documento n. 11, allegato 2, foto n. 1, 2 e 3 fasc. attori)”; 10) “Vero che, nelle anzidette circostanze spazio temporali, il sig. Pt_1
per poter effettuare la potatura dell'albero, ha noleggiato una piattaforma
[...] aerea a sé stante rispetto all'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 – e da cui ha effettuato, in maniera diretta ed esclusiva, l'anzidetto intervento”; 11) “Vero che i sigg. e , attualmente residenti E_ Parte_2 in Clivio (VA) – Via G. Verdi, 17 –, utilizzano i vani di loro proprietà siti in
Viggiù – Viale Milano, 31 – e li adibiscono esclusivamente al deposito di materiale di cantiere e quale punto d'appoggio per l'effettuazione di lavori manuali del sig. ; Pt_1 12) “Vero il vano sottotetto, sia il manto di copertura dell'immobile sito in Viggiù – Viale Milano, 31 – sono totalmente privi di impianti tecnologici appartenenti ai sigg. e nonché di ogni altro bene di loro Pt_1 Pt_2 appartenenza, ad eccezione di un comignolo edificato sul setto murario del muro di facciata”. Si indicano a testi: IG. , residente in [...] -, Testimone_1 sui capitoli n. 1, 2, 3 e 4; IG. residente in [...]
Lodigiano (MI) – Via Leonardo Da Vinci, 8B sui capitoli n. 3 e 4; IG. e IG.ra , entrambi residenti in [...]
(MI) – Via G. Garibaldi, 1A -, sui capitoli n. 3 e 4; IG. residente in [...] sui capitoli n. 3 e 4; Geom. , residente in [...] -, Testimone_5 sui capitoli n. 3, 4, 10, 11 e 12; IG.ra , residente in [...] 16/D -, sui capitoli n. 3, 4 e 10; IG. , residente in [...] -, sul Testimone_7 capitolo n. 5; Arch. con studio in Varese – Viale Valganna, 39 -, sui Testimone_8 capitoli n. 6, 7, 8 e 12. Ci si oppone, nell'ipotesi di reiterazione da parte dei convenuti, all'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova nn. 1, 2, 6 e 7, articolati dai sigg.ri e nella memoria ex art. 183 VI comma nn. 2 c.p.c. per Pt_1 Pt_2 le ragioni espresse da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. Nelle denegata ipotesi di accoglimento, si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi già sopra indicati. II) Istanza di C.T.U.
Ferme le evidenze della relazione peritale a firma Arch. Testimone_8 prodotta dagli attori sub doc. 11), in cui è stato minuziosamente identificato il vano sottotetto oggetto della presente domanda di usucapione, si reitera, ove dal Giudice ritenuto opportuno ai fini decisori, l'istanza di ammissione di idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio, finalizzata alla precisa individuazione dell'anzidetto vano, con la dettagliata indicazione, da parte del consulente nominando, di tutti i dati tecnici necessari per il suo futuro e corretto accatastamento”.
pagina4 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 novembre 2021 i coniugi e hanno convenuto in giudizio, Controparte_1 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Varese, e al fine di E_ Parte_2 conseguire l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del vano sottotetto sovrastante l'unità immobiliare di proprietà degli attori, identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Viggiù al foglio 10, mappale 2106, sub. 502,
PT-1, cat. A/3, cl. 3, vani 6.
A fondamento della domanda gli attori hanno allegato le seguenti circostanze: di essere comproprietari, per quote indivise della metà, dell'unità immobiliare sita in Viggiù (VA), viale Milano, n. 31, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Viggiù al foglio 10, mappale 2106, sub. 502, PT-1, cat.
A/3, cl. 3, vani 6, in virtù di atto di compravendita stipulato il 2 luglio 1998 con e , genitori di;
Persona_1 CP_3 Parte_3
la predetta unità abitativa confina con la porzione di edificio di proprietà dei coniugi e comproprietari della contigua porzione di E_ Parte_2
fabbricato censita al Catasto Fabbricati del Comune di Viggiù al foglio 10, mappale 2106, sub. 501, S1-PT, cat. A/3, cl. 3, vani 7;
i convenuti hanno acquistato la detta unità immobiliare il 15 maggio 2013 a mezzo di decreto di trasferimento di immobile, emesso dal Tribunale di Varese a seguito di aggiudicazione all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 103/2003 r.g.e.;
è insorta controversia in ordine alla proprietà del vano sottotetto presente nel fabbricato ove sono ubicate le unità abitative delle parti;
vano da sempre utilizzato esclusivamente dagli attori, in quanto conglobato nella loro porzione di casa, anche se non presente nella relativa scheda catastale;
al detto vano si accede, infatti, unicamente attraverso la botola presente sul soffitto del soggiorno dell'appartamento di proprietà degli attori, i quali lo hanno sempre utilizzato come ripostiglio per il deposito di oggetti e attrezzi di loro esclusiva proprietà;
i coniugi e hanno iniziato a possedere in via esclusiva il CP_1 Pt_3 sottotetto sin dal lontano 2 luglio 1998, cioè dalla data dell'acquisto della loro porzione di casa;
pagina5 di 14 da allora gli attori hanno ininterrottamente vissuto con i propri tre figli nell'unità abitativa acquistata, godendo, altresì, in maniera piena, esclusiva e indisturbata di ogni sua parte, anche del sovrastante locale adibito a sottotetto;
gli attori hanno utilizzato il sottotetto uti dominus come proprio solaio, ripostiglio, magazzino, al fine di riporvi e conservarvi i propri beni e oggetti e senza mai condividerlo con altri;
né sarebbe stato possibile l'accesso da parte di terzi;
nel corso degli anni, a seguito dei problemi di infiltrazione nel loro appartamento, gli attori si sono sempre occupati in modo esclusivo anche della manutenzione ordinaria (pulizia e ordine) e straordinaria del sottotetto, effettuata di volta in volta con interventi di puntellazione del sovrastante manto di copertura e di ripristino della soletta, nonché di posa di isolamento all'intradosso del solaio e di sistemazione del manto di copertura.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato il fondamento della domanda, eccependo che, sin dall'acquisto della propria abitazione, E_ era entrato nel sottotetto del fabbricato “svariate volte”; che, in particolare, il 28 marzo 2015, aveva noleggiato un mezzo necessario per poter tagliare E_ un albero e in quell'occasione aveva avuto accesso al vano sottotetto;
che il sottotetto rientra tra le parti comuni del condominio qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, sia destinato concretamente all'uso comune;
che nel caso in esame nessun titolo menziona il sottotetto in questione, il quale presenta, peraltro, caratteristiche strutturali tali da renderlo utilizzabile da parte di tutti i condomini, poiché può essere usato come deposito, ospita gli impianti comuni (sia di esalazione dei fumi, che di antenne, ecc.) e a nulla rileva il fatto che solo nell'abitazione degli attori ci sia una botola di accesso al vano;
che la
Corte di Cassazione ritiene che “non sia rilevante la presenza di una botola a congiungere l'appartamento sottostante al sottotetto, per ritenere che sia proprietà esclusiva” (Cass. n. 19094 del 2014).
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti e assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda, accertando l'intervenuta usucapione del sottotetto afferente l'unità immobiliare in comproprietà di e ha, quindi, Parte_3 Controparte_1
condannato i convenuti a rimborsare le spese processuali in favore degli attori.
pagina6 di 14 Il giudice ha rilevato che i convenuti hanno dato atto dell'esistenza di una botola “afferente al sottotetto che sovrasta l'appartamento degli attori, situata proprio all'interno della lor proprietà”; che i convenuti hanno ammesso che in occasione di una potatura è riuscito ad entrare nel sottotetto degli E_
attori utilizzando un cestello aereo preso a noleggio, con ciò indirettamente ammettendo che non sarebbe stato possibile raggiungere il sottotetto in questione se non dalla botola posizionata nel soggiorno degli attori.
Ha ritenuto che il singolo accesso, per di più motivato dalla necessità di ispezionare lo stato dei comignoli da parte di non comportasse affatto E_
l'interruzione del possesso uti dominus e ultraventennale del bene oggetto di causa, non potendo un accesso per meri motivi tecnici avere tale valore e assurgere a manifestazione dell'intento di interrompere il predetto possesso o di affermare apertamente la presenza di una comproprietà sul bene.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 35067/2022) secondo cui l'intervento manutentivo costituisce mero indizio dell'esercizio di un potere diretto sulla cosa tale da contrastare il diritto di proprietà e poter fondare la domanda di usucapione, il giudice di prime cure ha ritenuto che, ragionando a contrario, un accesso meramente esplorativo, “sicuramente avente minor impatto di un intervento manutentivo”, non potesse essere ritenuto neppure un mero indizio di un utilizzo comune del bene oggetto di domanda e non potesse, pertanto, giustificare il rigetto della domanda di usucapione.
Ha aggiunto che non era stata offerta alcuna prova di eventuali ulteriori accessi al sottotetto da parte dei convenuti, né da dove essi fossero avvenuti, mentre si riconosceva che mai era stato esercitato alcun diritto di passaggio dalla botola situata nel soggiorno degli attori.
Il giudice di prime cure ha, infine, evidenziato come i convenuti non avessero nulla eccepito in merito al fatto che gli attori avevano avuto piena disponibilità del sottotetto per un periodo ultraventennale, limitandosi a ritenere inverosimile la circostanza a causa delle precarie condizioni della copertura, che avrebbe sostanzialmente reso inutilizzabile il sottotetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 luglio 2024, e E_
hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui hanno Parte_2
chiesto l'integrale riforma.
pagina7 di 14 Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 8 gennaio 2025, i coniugi CP_1
e hanno puntualmente contestato i motivi di
[...] Parte_3
gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, 3 febbraio 2025, 16 febbraio
2025 e 24 febbraio 2025) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore, con ordinanza emessa all'udienza del 28 gennaio 2025 ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
L'appello di e E_ Parte_2
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'omesso esame di fatti decisivi, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Lamentano, dunque, che il giudice di prime cure non abbia valutato il termine iniziale del possesso ad usucapionem, la non esclusività del possesso e la clandestinità del possesso.
Sotto il primo profilo affermano che gli attori avevano dedotto di possedere il locale sottotetto oggetto di causa sin dall'atto di acquisto della loro abitazione, cioè dal 2 luglio 1998, ma che essi non avevano indicato – come avrebbero dovuto, stante la mancata indicazione del sottotetto nell'atto di compravendita - il primo atto utile e necessario per individuare il termine iniziale dal quale era iniziata a maturare l'usucapione, cioè l'atto in conseguenza del quale essi avevano iniziato a possedere il sottotetto uti dominus.
Si dolgono, quindi, che il giudice non abbia tenuto conto del fatto che gli attori avevano omesso di indicare e di provare il termine iniziale dal quale avrebbe dovuto iniziare a maturare l'usucapione.
Quanto al carattere non esclusivo del possesso, gli appellanti affermano che il giudice non ha tenuto conto del fatto che la presenza della botola nell'appartamento degli attori non è elemento idoneo a suffragare l'esclusività del possesso e del fatto che i convenuti, odierni appellanti, avevano acquistato il loro immobile all'asta, nel procedimento di esecuzione n. 103/2003 r.g.e., subentrando nel diritto di proprietà di e , genitori della parte Persona_1 CP_3
pagina8 di 14 attrice che da quest'ultima circostanza il giudice di Parte_3 prime cure avrebbe dovuto desumere che l'immobile oggetto di causa avrebbe potuto esser usato, anche solo potenzialmente, dal loro nucleo familiare e, dunque, anche dai danti causa dei convenuti.
Affermano, quindi, che il giudice non ha considerato che gli attori non hanno provato l'uso esclusivo del sottotetto, poiché sia i convenuti sia i loro danti causa avevano la possibilità di usare il sottotetto.
Gli appellanti deducono, quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità
(Cass. 20 settembre 2007, n. 19478) che “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei comproprietari, in ragione della peculiare ubicazione del bene e delle possibilità di accesso ad esso, non è comunque, di per sé, idoneo
a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso “ad usucapionem”, essendo, per converso, comunque necessaria, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”.
Con riferimento al terzo profilo di censura, concernente l'omessa valutazione della clandestinità del possesso, gli appellanti deducono che gli attori non hanno mai esercitato pubblicamente il loro possesso e non hanno neppure fornito la prova di tale circostanza nel giudizio di primo grado.
Spiegano che il giudice non ha considerato che la presenza della botola nell'unità abitativa degli odierni appellati e l'appartenenza dell'intero fabbricato ai danti causa di tutte le parti del giudizio sono elementi che concorrono ad escludere la presenza del requisito della non clandestinità del possesso, che doveva essere provato dagli attori.
Affermano, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 maggio
2008, n. 11624; Cass. 30 maggio 2021, n. 11465), che per escludere la clandestinità del possesso, “è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore”.
pagina9 di 14 Lamentano che il giudice non abbia considerato che nel caso in esame la circostanza del possesso era nota solo alle persone legate da un particolare rapporto con i comproprietari, tanto che i testimoni escussi erano i figli degli attori.
Il motivo è privo di fondamento.
E' incontestato tra le parti e, peraltro, provato alla stregua della documentazione prodotta sin dal giudizio di primo grado (doc. nn. 8 a, b, c, d;
9 a,
b, c, d;
10 a, b, c;
11, fascicolo di primo grado di e ), che il CP_1 Pt_3 sottotetto oggetto di causa è un vano che si estende per tutta l'area di pianta sovrastante l'abitazione degli odierni appellati (posta al primo piano del fabbricato) ed è inglobato nella loro abitazione, neppure indicato e identificato in una relativa scheda catastale;
che per raggiungere tale vano sottotetto è necessario entrare all'interno dell'appartamento di proprietà degli odierni appellati
(subalterno 502) e raggiungere il loro soggiorno, dove, sul soffitto, è collocata una botola, attraverso la quale, tramite scala retrattile, si accede al vano sottotetto.
Considerate le caratteristiche e l'ubicazione del vano sottotetto in questione, la censura secondo la quale il giudice non avrebbe tenuto conto dell'omessa indicazione, da parte degli attori in primo grado, del primo atto con il quale essi hanno iniziato a possedere il vano in questione è priva di pregio.
Gli attori hanno allegato di aver utilizzato il locale in questione sin dall'acquisto del loro appartamento e, quindi, dal 2 luglio 1998 e tanto basta per individuare nell'acquisto dell'appartamento il primo atto con il quale è iniziato il possesso del vano sottotetto, considerato che tale locale è parte integrante dell'abitazione, attesa la sua collocazione e l'impossibilità di accedervi da parte di qualsivoglia terzo senza il consenso degli odierni appellati. Ne consegue che anche il momento iniziale del possesso ad usucapionem del sottotetto va individuato nell'epoca di acquisto dell'appartamento e, quindi, nel 2 luglio 1998.
Quanto alla censura relativa all'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'uso non esclusivo del sottotetto, ne va parimenti evidenziata l'infondatezza.
L'accertata struttura del vano sottotetto e, quindi, la conformazione dei luoghi denota il possesso esclusivo del locale oggetto di causa e la volontà di escludere i terzi dall'uso della cosa. Del resto, i convenuti, odierni appellanti, non pagina10 di 14 hanno mai contestato o messo in discussione che gli attori abbiano utilizzato il vano sottotetto sin dal 2 luglio 1998.
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, evidenziato che “I convenuti nulla eccepiscono in merito al fatto che gli attori abbiano avuto piena disponibilità del sottotetto per un periodo ultra ventennale, (ad eccezione dell'interruzione sopra esaminata) limitandosi a ritenere inverosimile la circostanza a causa delle condizioni precarie della copertura, che avrebbe sostanzialmente reso inutilizzabile il sottotetto” (p. 3, sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto provato il possesso ad usucapionem in ragione del comportamento processuale dei convenuti, al quale occorre aggiungere, come in precedenza evidenziato, la conformazione dei luoghi.
Anche la manifestazione del possesso, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti, è nella conformazione dei luoghi, che esclude di per sé qualsivoglia utilizzo del bene da parte di terzi. Appare evidente come la collocazione del vano sottotetto in un locale accessibile dall'interno dell'abitazione di proprietà esclusiva degli odierni appellati comporti che l'uso esclusivo di tale bene da parte di questi ultimi costituisca attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui.
Non vale ad inficiare tale conclusione la circostanza che in un'occasione abbia avuto accesso al sottotetto dal tetto, attraverso apposito cestello, E_
poiché si tratta di modalità di accesso non ordinaria e non sicura, che non può denotare un'astratta possibilità di uso del sottotetto per cui è causa da parte di soggetti diversi dagli odierni appellati.
Quanto al requisito della clandestinità, va aggiunto che, per costante giurisprudenza, “In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato, in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge” (Cass. n. 11465/2021).
Nel caso in esame la clandestinità del possesso da parte dei coniugi e è esclusa dal fatto che, come emerge dagli atti difensivi dei CP_1 Pt_3
pagina11 di 14 convenuti, odierni appellanti e come in precedenza evidenziato, questi ultimi hanno sempre avuto contezza tanto dell'esistenza del locale sottotetto e della presenza di una botola di accesso al vano soffitta, quanto della circostanza che tale vano fosse regolarmente utilizzato esclusivamente dalla famiglia – CP_1
. Pt_3
Alla luce di quanto evidenziato, anche l'ultimo profilo di censura deve ritenersi infondato, con la conseguenza che va confermata l'esistenza del possesso ultraventennale, pacifico e pubblico del vano sottotetto oggetto di causa da parte degli odierni appellati.
Con un secondo e ultimo motivo di gravame gli appellanti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
Lamentano che il giudice abbia accertato l'intervenuta usucapione del bene oggetto di causa, pur in assenza dei necessari requisiti del possesso.
Spiegano che il giudice si è limitato a verificare se l'accesso al tetto da parte del convenuto avesse determinato o meno l'interruzione del possesso, senza considerare che prima di tutto gli attori avrebbero dovuto provare l'inizio della decorrenza dei termini dell'usucapione.
Affermano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – ove ha affermato che il fatto che fosse riuscito ad entrare nel sottotetto Pt_1
utilizzando un cestello dimostra che non sarebbe stato possibile raggiungere il sottotetto se non dalla botola posizionata nel soggiorno degli attori – i convenuti hanno dedotto e provato che è entrato nel sottotetto attraverso il tetto. Pt_1
Gli appellanti aggiungono che, prima ancora di ritenere che il singolo accesso di al sottotetto non costituisse atto interruttivo del possesso, il Pt_1 giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un possesso valido ai fini dell'usucapione e, in particolare, accertare che gli attori avessero effettuato gli interventi manutentivi ordinari e straordinari dagli stessi allegati.
Sostengono che in corso di causa non è stata provata la predetta attività di manutenzione del sottotetto da parte degli attori.
Il motivo è privo di fondamento.
Come è stato evidenziato nell'esaminare il primo motivo di gravame, il giudice di prime cure ha accertato l'esistenza del possesso ad usucapionem, per poi escludere il compimento di atti interruttivi del possesso da parte dei convenuti.
pagina12 di 14 La circostanza che non sia stato accertato il compimento, da parte degli attori in primo grado, di atti di manutenzione ordinaria e straordinaria del sottotetto non ne esclude il possesso uti dominus, posto che è risultato provato, sia ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sia alla stregua delle dichiarazioni testimoniali di e che il sottotetto è usato come ripostiglio Testimone_5 Testimone_6 dalla famiglia – . CP_1 Pt_3
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
Il rigetto dell'appello comporta che gli appellanti, soccombenti, debbano essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, pari al valore pagina13 di 14 dichiarato dagli appellanti (compreso nello scaglione da euro 1.101,00 a euro
5.200,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da e nei confronti di E_ Parte_2
e per la riforma della sentenza n. Controparte_1 Parte_3
544/2024, pubblicata il 28 maggio 2024 dal Tribunale di Varese nella causa iscritta al n. 3156/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a E_ Parte_2 CP_1
e le spese del presente grado di giudizio da
[...] Parte_3
questi ultimi anticipate, liquidate complessivamente in euro 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di e E_ Parte_2
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
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