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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico IL Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 114 /2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIA FINOCCHIARO (C.F. C.F._1
appellante / appellata incidentale e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , assistiti e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._3
ISIDE STORACE (C.F. ) e ALESSANDRO C.F._4
PALMERINI (C.F. ) C.F._5
appellati / appellanti incidentali
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 101/2023 BBta il 13/02/2023 il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso depositato in data 30/8/2019 da e Controparte_1
condannando a corrispondere ai Controparte_2 Parte_1 ricorrenti, pro-quota e quali eredi di a titolo di Persona_1
risarcimento del danno biologico patito dal loro congiunto, la somma complessiva di euro 92.000,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata, dalla data della sentenza al saldo;
ha altresì condannato a corrispondere ai ricorrenti pro-quota, quali Parte_1
eredi di a titolo di risarcimento del danno iure proprio Persona_2
sofferto dalla loro madre per perdita del rapporto coniugale, la somma complessiva di euro 200.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, nonché a risarcire il danno iure proprio patito dai ricorrenti per la perdita del padre, quantificato in euro 168.250,00 ciascuno, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Il Tribunale, ritenuta l'infondatezza delle eccezioni preliminari di incompetenza del giudice adito e di difetto di legittimazione passiva sollevate da dato atto che l' aveva riconosciuto Parte_1 CP_3
l'esposizione lavorativa ad amianto di fino al Persona_1
31.12.1989, ha ritenuto provato che il suddetto dal 1973 al 1998 aveva lavorato nello stabilimento di Genova Cornigliano alle dipendenze CP_4
di ditte appaltatrici ( ed Euroforni S.r.l.), Controparte_5
svolgendo mansioni di attrezzista e carrellista per la distribuzione di attrezzi per la manutenzione muraria di tutti i forni presenti nello stabilimento, rimanendo esposto per diversi anni a polvere di amianto.
In particolare, il Tribunale ha accertato che aveva Persona_1
lavorato su turni nelle 24 ore in ambiente nel quale erano presenti 6 forni tra loro contigui e sempre in esercizio, in un ambiente caratterizzato da alte temperature e dalla costante presenza di polveri ma privo di aspirazione localizzata ed in cui anzi la polvere continuava a girare a causa della forma pag. 2/25 di ventilazione adottata, privo di strumenti di protezione individuale e senza aver ricevuto formazione sui rischi cui esponeva la sua salute.
Secondo il Tribunale, a fronte delle deposizioni rese dai testi Tes_1
e e che avevano lavorato con il dal
[...] Testimone_2 Per_1
gennaio 1974 alla fine del 1978, il teste introdotto da Testimone_3
non aveva sostanzialmente smentito le allegazioni attoree, Parte_1
avendo tra l'altro confermato che le attività di manutenzione dei forni avvenivano senza interruzione del ciclo di lavorazione.
Il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità della resistente ex art. 2087 c.c., non essendo stata provata l'adozione di precauzioni specifiche
(stante l'assenza di un sistema di aspiratori dei fumi e di adeguati mezzi di protezione personale) e della doverosa informazione al personale sui rischi derivanti dalla presenza dell'amianto, escludendo la possibile rilevanza concausale del preteso mancato uso dei mezzi di protezione personale da parte del danneggiato.
Facendo proprie le conclusioni del TU circa la sussistenza del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro ed il mesotelioma pleurico diagnosticato a il 30 settembre 2013 e che ne aveva Persona_1
determinato il decesso in data 29.5.2014, il Tribunale ha quantificato il danno richiamando i parametri dalle più recenti Tabelle del Tribunale di
Milano e le indicazioni della Suprema Corte, e detraendo dal danno iure hereditario la componente di danno biologico indennizzata dall , pari CP_3
ad € 5.698,62.
Le spese di lite e di TU sono state poste a carico di Parte_1
Ω Ω Ω
pag. 3/25 Con ricorso depositato in data 17/04/2023 propone Parte_1
appello sulla base di plurimi motivi che si possono raggruppare come segue:
1) Errata valutazione in punto a legittimazione passiva di Parte_1
per mancata considerazione degli effetti giuridici degli atti di conferimento intervenuti negli anni 1981, 1985 e 1987 – e ciò anche in ragione del rigetto dell'istanza di acquisizione della perizia di stima allegata all'atto di conferimento del 1987 - nonché dell'operazione di scissione di CP_6
“BB” del 1993: atti che, se correttamente interpretati, portano ad escludere che debba rispondere delle sopravvenienze Parte_1
passive relative agli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui Cornigliano.
In ogni caso era lavoratore in distacco, essendo Persona_1
dipendente di impresa terza che si era assunta l'obbligo di garanzia, il che non era stato adeguatamente considerato dal Tribunale;
2) Errata valutazione circa la sussistenza della prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, considerati gli esiti dell'istruttoria sulla storia lavorativa di e sull'esposizione a rischio. Persona_1
3) Mancato rinnovo della TU medico legale, nonostante il TU avesse erroneamente: a) affermato che il lavorò senza soluzione di Per_1
continuità a Genova Cornigliano dal 1973 al 1998, risultando agli atti che vi lavorò unicamente dal 1974 al 1978; b) affermato che il operò Per_1
quale fornellista manutentore e non quale attrezzista addetto alla preparazione e manutenzione degli attrezzi in officina;
c) acquisito documentazione medica dalle parti in corso di TU;
d) omesso di considerare la circostanza che era un accanito fumatore, e ciò in Per_1
correlazione con la scorrettezza della diagnosi di mesotelioma, fatta in pag. 4/25 assenza di accertamento immunoscopico;
e) omesso di rispondere al quesito sulla rilevanza dell'uso di dispositivi di protezione;
4) Erronea quantificazione dei danni posto che: a) non risultava provato che il fosse consapevole della morte imminente;
b) non si era tenuto Per_1
conto dell'emorragia celebrale che aveva colpito quattro anni Per_1
prima della morte;
c) il danno iure proprio era stato liquidato secondo l'id quod plerumque accidit senza che i ricorrenti avessero provato alcunché in merito alla reale incidenza del fatto lesivo nella loro esistenza e sfera psicologica.
e resistono svolgendo appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale per i seguenti motivi:
1) erronea liquidazione del danno iure hereditatis. Il Tribunale, considerata la valutazione del TU (213 giorni all'80% di invalidità, 29 giorni al
100%), ha riconosciuto un totale di € 96.885,00 (€ 83.235,00 per i 100 giorni “coperti” dalla Tabella del “danno terminale” ed € 13.632,00 per i
142 giorni di IT all'80%, “personalizzando” con un aumento del 20% la diaria di € 99,00 arrotondata ad € 120,00, e poi abbattuta alla percentuale riconosciuta dal TU). Da tale importo è stato poi dedotto l'indennizzo del danno “biologico” erogato dall che ha portato al CP_3
riconoscimento di € 92.000,00. Quanto meno per il periodo eccedente i
100 giorni coperti dalla Tabella del danno terminale, non era corretta l'applicazione della sola diaria prevista per l'inabilità temporanea, con l'effetto di equiparare una menomazione transitoria ad una patologia a carattere letale. Ciò benché la Tabella del danno terminale fosse concepita per indennizzare periodi brevi di sopravvivenza, e la Suprema
Corte, con le recenti ordinanze nn. 36841/2022 e 23845/2023, avesse pag. 5/25 chiarito che oltre al danno biologico terminale andava riconosciuta anche la distinta componente di sofferenza psichica (danno catastrofale).
La liquidazione andava pertanto integrata quanto meno per i 142 giorni di sopravvivenza non coperti dal “danno terminale”. Peraltro anche i 100 giorni coperti dal danno cd. terminale meritavano una diversa considerazione, sicchè i 242 giorni di sopravvivenza andavano moltiplicati per € 148,50 (diaria dell'invalidità temporanea totale da
Tabella d.n.p. Milano 2021) = € 35.937,00; detto importo andava moltiplicato per 5, quale coefficiente equitativo individuato tenendo conto in particolare dell'età non avanzata del de cuius (69 anni) della consapevolezza della diagnosi infausta da parte del de cuius, comprovata dalla presentazione in vita di domanda di riconoscimento all' della CP_3
particolare penosità della malattia anche sul piano psicologico) portando all'importo di € 179.685,00, con un danno complessivo di € 215.622,00.
2) Errata deduzione dell'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/2013 CP_3
3) Errata liquidazione delle spese di lite (10.000,00) inferiore ai valori medi. Tenendo conto della somma effettivamente attribuita di €
628.500,00 (art. 5 D.M.) ed applicando i compensi tabellari ai valori medi si ottiene un totale di € 31.969,60 che con l'abbattimento fino al
50% può giungere sino ad € 15.984,80. Lo sforamento in pejus di tale limite, ove anche ne fosse ammessa la possibilità, avrebbe richiesto adeguata motivazione in ordine a ragioni e misura dello scostamento.
Espletato vanamente il tentativo conciliazione, all'esito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi.
pag. 6/25 Ω Ω Ω
Il primo motivo di appello è infondato.
Per affrontare la questione della legittimazione passiva di occorre Pt_1
in primo luogo precisare che nel presente grado di giudizio è incontestato che ha lavorato alle dipendenze di impresa che eseguiva Persona_1
lavori in regime di appalto all'interno dello stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano. Controparte_7
contesta piuttosto la durata del periodo lavorato da Parte_1
presso come accertata dal Tribunale, e comunque Per_1 Controparte_7
la sussistenza dell'obbligo di sicurezza in capo ad quale Controparte_7
mera committente: questioni su cui si tornerà oltre, in quanto Parte_1
contesta, prima ancora, di dover rispondere dei debiti risarcitori di
[...]
Controparte_7
Poiché viceversa gli eredi del affermano che è Per_1 Parte_1
subentrata nei debiti di per tale motivo individuandola quale CP_4
legittimo contraddittore, la questione attiene in realtà più propriamente al merito.
In ogni caso, questa Corte ha già ritenuto di far propria, in quanto corretta e condivisibile, la ricostruzione degli assetti proprietari dello stabilimento siderurgico in questione operata da plurime pronunce del Tribunale di
Genova sulle domande risarcitorie di lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano che hanno contratto malattie da esposizione ad amianto.
Secondo parte appellante lo stabilimento di per effetto di Controparte_7
conferimento di azienda sarebbe divenuto di proprietà della Controparte_8
passando quindi dal 1.5.1985 a COGEA, poi denominata Acciaierie
[...]
pag. 7/25 di che, in data 29.7.1997, si è fusa per incorporazione in Controparte_9
del CP_10 CP_11
Come già chiarito da questa Corte con sentenza n. 53/2022, in realtà:
1) nel 1981, come indicato nella visura camerale di Controparte_8
ha trasferito l'intero suo complesso aziendale a Controparte_7 [...]
Controparte_8
2) come risulta dall'atto di conferimento del 29 luglio 1987, con effetto dal
1 agosto 1987 ha conferito il complesso aziendale Controparte_8
comprendente lo stabilimento in questione a di Genova (CF CP_10
), la quale contestualmente ha assunto la denominazione P.IVA_2
sociale di Controparte_7
3) da tale atto emerge che il conferimento ha avuto ad oggetto l'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti i complessi aziendali trasferiti, comprensivi di debiti e crediti;
4) secondo le risultanze delle visure camerali in atti, in data 31 ottobre
1990 si è fusa mediante incorporazione in di Controparte_7 CP_10
RO;
5) in data 30 gennaio 1997, nel frattempo in liquidazione, si è CP_10
fusa mediante incorporazione con e quest'ultima, in data 31 CP_12
maggio 2000, si è fusa mediante incorporazione in Parte_1
I suddetti passaggi trovano riscontro nella documentazione sopra richiamata;
in particolare, l'atto di conferimento del luglio 1987 di
[...]
ha avuto ad oggetto tutti i complessi aziendali costituenti Controparte_8
l'intera azienda, e tra questi espressamente lo Stabilimento di Genova-
Cornigliano, nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso relativi (cfr. art. 1 dell'atto di conferimento in esame).
pag. 8/25 Nei predetti rapporti è dunque subentrata dapprima la conferitaria
[...]
contestualmente ridenominata e quindi le società CP_10 Controparte_7
che ad essa sono succedute per effetto delle ulteriori fusioni per incorporazioni: il 31.10.1990 di RO (BB); il CP_10
30.1.1997 ; il 15.5.2000 CP_12 Parte_1
Tenuto conto delle difese di questa Corte con la citata Parte_1
sentenza ha anche accertato che quanto sostenuto dall'appellante non risulta provato, ed in particolare che non risulta documentato che il conferimento a titolo universale del 1987 alla cosiddetta “seconda” CP_7
fosse limitato alle sole aree a freddo dello stabilimento di
[...]
Cornigliano, non rinvenendosi alcun riferimento testuale in tal senso nel documento contrattuale prodotto dalla stessa . Pt_1
Quanto agli effetti dell'operazione di scissione che nel 1993 ha riguardato
RO BB (incorporante nel 1990 la “seconda” CP_13 CP_7
, l'appellata afferma che le obbligazioni per cui è causa non
[...]
sarebbero rimaste in capo alla predetta Ilva BB ma sarebbero state cedute con tale atto alle beneficiarie e Controparte_14 [...]
sì da escludere il passaggio della relativa titolarità Controparte_15
passiva in capo a con la successiva fusione per CP_12
incorporazione di nel 1997. Controparte_16
Detto assunto non è tuttavia condivisibile, come del pari chiarito da altra sentenza di questa Corte, che si riporta testualmente nel passaggio motivazionale di interesse: “Occorre poi rilevare che l'operazione societaria suddetta integra gli estremi della scissione parziale, essendo infatti pacifico che Ilva BB dopo l'operazione di scissione del 1993 sia rimasta in vita (benché sia stata poi posta in liquidazione) ed abbia
pag. 9/25 subito ulteriori trasformazioni a seguito di successive incorporazioni
(dapprima in e poi in ). CP_12 Pt_1
Partendo dunque da tali premesse, si rileva che, in base alla disciplina codicistica di cui all'art. 2504-octies c.c. vigente ratione temporis, nel caso di scissione parziale sussiste la responsabilità di tutte le società (scissa e beneficiaria) in relazione agli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto. Peraltro nel caso in esame dal progetto emerge che l'elemento del passivo che qui interessa (la responsabilità in relazione alle azioni risarcitorie connesse all'attività lavorativa svolta dai dipendenti di ) non è passato alle società beneficiarie ma è rimasto CP_4
in capo ad . Ed invero, il piano di scissione non prevede tale CP_16
voce né nei punti che specificano l'oggetto della scissione né negli allegati,
e contiene, al punto 5.7, una clausola residuale del seguente tenore: “tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie CP_15 Controparte_15
CP_ e rimangono in capo alla società scissa ” (…) Controparte_14
Nel contestare le argomentazioni suddette l'appellante richiama la seguente clausola: “In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella “ Controparte_14
che viene automaticamente a sostituirsi all' in Controparte_17
ogni rapporto, perfezionato o perfezionando con Enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati ed in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, nonché in ogni attività maturata che ne derivi”. Tale clausola si riferisce, però, ad una situazione (la titolarità di rapporti connessi al possesso) che non appare pertinente al caso in esame e che non è dunque
pag. 10/25 idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di primo grado” (cfr.
Corte Appello Genova, sent. n. 95/2020)
Siffatta ricostruzione interpretativa dei vari passaggi contrattuali è già stata vagliata dalla Suprema Corte, che ha rigettato i plurimi motivi di ricorso proposti da con la recente sentenza n. 27574/2024. Parte_1
Quanto alla perizia di stima relativa al conferimento di azienda del 1987, come puntualmente osservato dal Tribunale di Genova nella sentenza resa in data 17 maggio 2023, est. IL (Eredi c/ Persona_3 Parte_1
“nel 1985, con atto a rogito not. (doc. 4 conv.), la Persona_4
ha ceduto a “il proprio complesso Controparte_8 CP_18
aziendale relativo al ramo di impresa della Società costituito dall'area a caldo – con esclusione del blooming e del treno di laminazione a caldo – del suo centro siderurgico ” di Genova Cornigliano Parte_2
come descritto e riconosciuto… nella relazione di stima…”.
L'atto di cessione non ha quindi previsto alcun passaggio di debiti alla cessionaria, in deroga alla disciplina legale. Comunque, non ne sarebbe potuta derivare la liberazione della cedente nei Controparte_8
confronti dei creditori.
Pertanto, le obbligazioni risarcitorie sono rimaste in capo alla
[...]
. CP_8
Nel 1987, con atto nuovamente a rogito not. , Persona_4 [...]
ha ceduto alla c.f. , cioè alla CP_8 CP_7 P.IVA_2
c.d.) II IT (la cui visura camerale è sub doc. 35 ric.), “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato
pag. 11/25 salvo la sola esclusione…” di due cespiti, cioè della partecipazione azionaria della e dei debiti verso amministratori e sindaci, come CP_10
da art. 1 dell'atto, il quale prosegue prevedendo che “Senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”.
Anche in questo caso, dunque, come nel 1981, la cessionaria, qui la II
, è succeduta altresì nelle obbligazioni risarcitorie de quibus CP_7
(pur senza liberazione della )”. Controparte_8
Resta pertanto ferma l'interpretazione della clausola n. 1 dell'atto di conferimento del 1987 già proposta nei richiamati precedenti di questa
Corte.
Quanto al fatto che sia stata ritenuta responsabile ex art. Controparte_7
2087 c.c. nella sua qualità di committente, deve osservarsi che il Tribunale ha puntualmente richiamato la condivisibile giurisprudenza formatasi sul quadro normativo vigente ratione temporis, secondo cui il committente è tenuto all'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. nei confronti dei lavoratori
“benché non da lui dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico- organizzativi dell'opera da eseguire”; ha inoltre rilevato che tali circostanze erano state puntualmente dedotte dai ricorrenti (cfr. punto 6 del ricorso introduttivo) e non contestate da Parte_1
Conclusione da condividersi, in quanto effettivamente nella Parte_1
difesa svolta in primo grado omette di prendere posizione sulle precise allegazioni dei ricorrenti, limitando le proprie difese al richiamo ad una pag. 12/25 pronuncia della cassazione penale (Cass n. 31300/2015) in materia di distacco non pertinente in quanto relativa alla responsabilità del distaccante per omesso previo sopralluogo del posto di lavoro in cui aveva operato il lavoratore in distacco, senza che abbia neppure offerto allegazioni Pt_1
in punto di fatto idonee a giustificare la congruità rispetto alla fattispecie oggetto di causa dell'invocato precedente.
Il secondo ed il terzo motivi di appello, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
lamenta l'erroneità dell'accertamento del periodo lavorato da Pt_1
presso gli stabilimenti di Genova Cornigliano, Persona_1
sostenendo che dalle risultanze processuali sia emerso che il distacco permanente abbia avuto luogo “solo dall'1.1.1974 a novembre 1978” e non per tutto il periodo dedotto in ricorso, ossia dal 1973 al 1998. Contesta inoltre la prova dell'esposizione a rischio, ed una serie di errori compiuti in occasione della TU che è stata posta a fondamento della decisione del
Tribunale.
Contrariamente a quanto sostenuto da , le mansioni del e Pt_1 Per_1
la nocività delle condizioni di lavoro presso risultano ampiamente CP_4
comprovate dall'espletata istruttoria, di cui danno compiutamente conto tanto il TU che la sentenza impugnata, tramite il puntuale riferimento alle dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, “il primo dei quali aveva lavorato insieme al tra il primo
[...] Per_1
gennaio 1974 e la fine del 1978”.
Il TU nominato, previo puntuale richiamo alle informazioni risultanti dalla documentazione in atti (libretto di lavoro ed estratto conto previdenziale INPS) ha correttamente ricostruito la storia lavorativa del de pag. 13/25 cuius nei seguenti termini: “lavorò inizialmente come saldatore (1966) per
5 mesi nell' e poi nella (1966-1967) per alcuni mesi CP_19 Pt_3
(meno di 1 anno); tra il 1967 ed il 1968 svolse il servizio militare di leva;
dal novembre 1968 all'aprile 1998 lavorò in ditte d'appalto nello
Stabilimento Italsider di Genova Cornigliano, in diverse ditte (o meglio prima nella Poretti per circa 4 anni, poi nella stessa ditta che assunse denominazioni diverse, poi Euroforni poi SIFI per Controparte_5
complessivi 25-26 anni al netto di periodi di Cassa Integrazione”.
Il Tribunale ha inoltre preso atto delle dichiarazioni del teste in Tes_1
punto a mansioni, ossia che “Il aveva una funzione polivalente, Per_1
dapprima come attrezzista e poi come carrellista per la fornitura dei materiali, e si occupava anche di demolizioni. (…) nella sua funzione di attrezzista e di carrellista girava per i vari reparti mentre erano in corso le operazioni di manutenzione o di demolizione, che erano attività continuative”.
La diagnosi di mesotelioma pleurico risulta diffusamente motivata dal TU con puntuale riferimento alla copiosa documentazione medica in atti, interpretata alla luce delle classificazioni dell'O.M.S., delle Linee guida utilizzate dal Registro nazionale dei mesoteliomi e dal Finnish Institute of
Occupational Health in relazione alla recente edizione del Documento di
Helsinki, ai dati epidemiologici disponibili su tale malattia, agli studi della
IARC, ampiamente citati, con opportuno richiamo anche all'evoluzione degli studi scientifici ed ai relativi approdi.
Il TU ha anche risposto all'obiezione del CT di in merito Pt_1
all'assenza di accertamento immunoscopico, che farebbe dubitare della pag. 14/25 correttezza della diagnosi, tenuto conto anche del fatto che il Per_1
sarebbe stato un “accanito fumatore”.
In proposito il TU chiarisce quanto segue: “E' ritenuto importante - anche se non sempre determinante - il contributo diagnostico immunoistochimico, che deriva comunemente dall'approfondimento della combinazione di marcatori che sono conosciuti come frequente espressione di mesotelioma (marcatori positivi) e di altri marcatori che sono invece presenti essenzialmente in altri tumori, soprattutto nei carcinomi polmonari (marcatori negativi).
Secondo le Linee guida attualmente condivise si considera in genere confermata definitivamente la diagnosi con due marcatori positivi per mesotelioma e due negativi per altre neoplasie.
Può essere presa in esame anche la localizzazione dell'immunocolorazione per alcuni anticorpi e la percentuale di cellule immunocolorate. Risultano importanti nei casi di mesotelioma: la calretinina, la citocheratina e il prodotto del gene soppressore WTI. Nei casi di carcinoma del polmone: il
MOC-31 e il BG8, il TTF-1 ed il CEA monoclonale.
Nel caso del sig. non risulta sia stato effettuato Per_1
l'approfondimento immunoistochimico, evidentemente sulla base dell'evidenza dell'esame istologico oltre che dei ripetuti accertamenti radiologici”.
Quanto al tabagismo, il TU ha evidenziato, senza essere contraddetto sul punto dal CT , che mentre nel cancro del polmone è ammesso che Pt_1
il fumo di sigarette e l'esposizione ad amianto producano un aumento del rischio di tale neoplasia, ciò non si verifica per il mesotelioma.
pag. 15/25 Inoltre il TU ha diffusamente affrontato il tema della nocività dell'ambiente lavorativo presente nello stabilimento dell' di CP_4
Cornigliano, precisando che per il mesotelioma pleurico, “non è conosciuta una soglia minima non cancerogena”, diversamente da quanto avviene per l'asbestosi od altre patologie tumorali. Ha infine riscontrato che l'insorgenza della malattia è coerente con il periodo di latenza scientificamente riconosciuto per la patologia in questione.
In conclusione, il Tribunale ha recepito le valutazioni del TU in quanto coerenti ed adeguatamente motivate, facendo corretta applicazione alla fattispecie del consolidato principio giurisprudenziale che in tema di responsabilità civile vuole applicata la regola della "certezza probabilistica", che non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi
(c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. Sez. Un. 581/2008, Cass.
29315/2017, Cass. 13872/2020, Cass. 29133/2021).
Né l'ipotizzata esposizione ad amianto anche in occasione di pregresse attività lavorative svolte dal risulta corroborata dalla Per_1
documentazione in atti, e comunque idonea ad incidere sul determinismo causale, giusto il disposto dell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che si provi con certezza l'intervento di un pag. 16/25 fattore che sia di per sé sufficiente a produrre la malattia professionale. Il che non è nella fattispecie.
Inoltre, per giurisprudenza costante e condivisibile in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., in caso di evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento (cfr., ex multis, Cass 11116/2021).
Ne consegue che il Tribunale ha diffusamente motivato l'avvenuto accertamento della responsabilità dell'appellante sulla scorta delle risultanze istruttorie, anche in punto ad violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c..
Il TU, nel rispondere allo specifico quesito formulato sul punto, ha riferito in termini estremamente accurati la questione dell'evitabilità dell'esposizione a rischio. Previa diffusa indicazione della normativa di riferimento, delle conoscenze dell'epoca e della situazione dello stabilimento in cui ha operato il ha concluso nei seguenti termini: Per_1
“(…) ritengo che con l'adozione degli accorgimenti e presidi di cui all'art.
21 D.P.R. n. 303/1956 disponibili progressivamente nei decenni '60-'70-
'80 si sarebbe con molte probabilità limitata la numerosità di patologie polmonari e pleuriche che si è poi verificata nel settore della siderurgia ed in particolare dell' ; si può inoltre ritenere probabile che, con CP_4
l'adozione degli accorgimenti e presidi di cui sopra, per effetto della diminuzione della dose inalabile, parte almeno delle patologie che si sono verificate tra i lavoratori si sarebbero potute verificare in epoca
pag. 17/25 significativamente posteriore per allungamento della latenza, anche se ciò non può essere definito con certezza per singoli casi”
Il Tribunale, tenuto conto delle risultanze istruttorie circa le condizioni di lavoro in cui ha operato il lavoratore e dell'espletata TU, ha pertanto correttamente concluso nel senso di escludere che abbia Parte_1
fornito la prova di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Il quarto motivo di appello è del pari infondato. contesta che sia stata fornita la prova della sofferenza Parte_1
psichica del per il periodo trascorso in consapevole attesa della Per_1
morte, sostenendo che l'”elevata personalizzazione eseguita dal Giudice” sia ingiustificata. Lamenta inoltre l'assegna di riscontri probatori alla valutazione del danno iure proprio.
In realtà il teste , suocero di , ha Testimone_4 Persona_1
riferito che, al momento della diagnosi, la malattia fu da subito giudicata incurabile, tant'è che non furono neppure prescritte le radioterapie o chemioterapie. Ha inoltre riferito che il “rimase in casa e fu Per_1
accudito dai figli e e dalla moglie, per tutte le necessità, CP_2 CP_1
sia fisiche che psicologiche, conseguenti”.
Del resto, che il conoscesse la grave malattia che lo affliggeva Per_1
emerge dagli atti di causa, essendosi fatto parte attiva ai fini del riconoscimento della rendita , ed emergendo dalla prodotta CP_3
documentazione sanitaria le condizioni psicofisiche del suddetto, anche in termini di consapevolezza e lucidità nel vivere determinati passaggi del decorso clinico. In proposito il TU, tenuto conto della documentazione medica in atti (tra cui quella relativa all'assistenza domiciliare prestata pag. 18/25 dall'Associazione Gigi Ghirotti), ha affermato come certo che il Per_1
“fosse consapevole della gravità della malattia ed anche dell'inarrestabilità del decorso della stessa”
Per quanto sopra esposto, risulta quindi compiutamente provato anche il legame affettivo e l'assistenza prestata dalla moglie e dai figli,
Del tutto generica è infine la contestazione circa l'esosità della liquidazione operata dal giudice, considerato che l'esercizio del potere discrezionale è esplicitato nella motivazione della sentenza impugnata attraverso precisi e consequenziali passaggi logici e con riferimento a parametri compiutamente indicati.
Le conclusioni tutte di cui sopra si fondano su risultanze istruttorie ritualmente acquisite, ed è pertanto priva di pregio l'eccezione di Pt_1
in merito al divieto di acquisizione di documentazione medica da parte del
TU (che si è peraltro limitato a chiedere la cartella di assistenza del
Servizio Cure Palliative dell'ASL peraltro risultata non più Parte_4
disponibile, essendogli stato fornito un estratto telematico, che tuttavia nulla aggiunge a quanto già compiutamente documentato in atti).
L'appello principale viene pertanto respinto.
Il primo motivo di appello incidentale è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione
La qualificazione in termini di danno biologico terminale e catastrofale del periodo di malattia patito dal dalla diagnosi al decesso e la Per_1
relativa quantificazione sono corrette e condivisibili unicamente in relazione al periodo di 100 giorni di inabilità temporanea totale che ha preceduto il decesso, in quanto coerenti con gli esiti dell'accertamento medico – legale effettuato dal TU, ed in linea con gli approdi pag. 19/25 giurisprudenziali sul tema e le indicazioni delle Tabelle del Tribunale di
Milano, di cui il giudice di prime cure si è avvalso.
Il Tribunale ha peraltro espressamente elevato la quantificazione del danno relativamente a tale periodo di sopravvivenza del de cuius, valutando i 97 giorni tutti al 100% nonostante 68 di tali giornate, secondo il TU, sarebbero da apprezzare rispetto ad una invalidità all'80%. Con ciò dando luogo ad una valutazione equitativa del danno conseguente alla
“particolarità della patologia ed alla conseguente inevitabile consapevolezza dell'approssimarsi della fine (di cui il de cuius era conscio)…”
Deve quindi ritenersi che nella valutazione del Tribunale relativa a siffatto periodo di sopravvivenza del de cuius sia incluso il cosiddetto “danno catastrofale”.
Non risulta per contro adeguato l'apprezzamento riservato all'ulteriore periodo di inabilità temporanea, decorrente dalla diagnosi.
Occorre in primo luogo dare conto dei condivisibili principi enunciati dalla
Suprema Corte, secondo cui “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto
pag. 20/25 dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (cfr. ex multis Cass ord n. 37145 del
2022).
La Suprema Corte ha inoltre anche di recente confermato “la correttezza
(Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006,
n. 3549/2004);
In particolare, con la pronuncia n. 12041/2020 la Suprema Corte ha chiarito che:
“a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
pag. 21/25 c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente
e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e
pag. 22/25 di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n.
21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale
e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056
c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n.
9950/2017)” (cfr. Cass. 36841/2022).
Tanto chiarito, il Tribunale ha liquidato gli ulteriori 142 giorni di inabilità temporanea all'80% nei seguenti termini: 142 x 120,00 x 80:100 =
13.632,00.
Manca pertanto un adeguato apprezzamento del “danno catastrofale” che viceversa deve essere risarcito per l'intero periodo di malattia, emergendo agli atti gli elementi idonei ad affermare la sussistenza dei relativi presupposti, come enucleati dalla citata giurisprudenza della Suprema
Corte e come sopra evidenziati.
Facendo ricorso ad un criterio equitativo puro, apprezzate tutte le circostanze del caso di specie, tale danno viene liquidato tramite il raddoppio di quanto riconosciuto dal Tribunale in termini di danno terminale, e pertanto viene riconosciuta la somma complessiva di €
27.264,00.
pag. 23/25 Il secondo motivo di appello incidentale è fondato, essendo scorretto l'operato scomputo dell'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/2013 a CP_3
titolo di rendita sul presupposto dell'esistenza di postumi permanenti, trattandosi di poste non omogenee.
Ne consegue che in parziale accoglimento dell'appello incidentale il danno iure hereditatis viene rideterminato in € 129.847,62 (96.885,00 + 27.264,00
+ 5.698,62), oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo.
Il terzo motivo di appello incidentale è fondato, difettando la motivazione dell'applicazione delle tariffe nei valori minimi, a fronte peraltro dell'indubbia complessità della controversia, sicché le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e secondo la quantificazione prospettata dagli appellanti incidentali, da ritenersi corretta e non contestata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello principale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge l'appello principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale ridetermina il danno iure hereditatis in € 129.847,62, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo;
pag. 24/25 Ridetermina le spese di lite del primo grado a carico di in € Parte_1
15.984,80 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna a rimborsare alle controparti le spese del Parte_1
presente grado, che liquida in € 14.200,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/03/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico IL Pasquarelli
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico IL Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 114 /2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIA FINOCCHIARO (C.F. C.F._1
appellante / appellata incidentale e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , assistiti e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._3
ISIDE STORACE (C.F. ) e ALESSANDRO C.F._4
PALMERINI (C.F. ) C.F._5
appellati / appellanti incidentali
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 101/2023 BBta il 13/02/2023 il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso depositato in data 30/8/2019 da e Controparte_1
condannando a corrispondere ai Controparte_2 Parte_1 ricorrenti, pro-quota e quali eredi di a titolo di Persona_1
risarcimento del danno biologico patito dal loro congiunto, la somma complessiva di euro 92.000,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata, dalla data della sentenza al saldo;
ha altresì condannato a corrispondere ai ricorrenti pro-quota, quali Parte_1
eredi di a titolo di risarcimento del danno iure proprio Persona_2
sofferto dalla loro madre per perdita del rapporto coniugale, la somma complessiva di euro 200.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, nonché a risarcire il danno iure proprio patito dai ricorrenti per la perdita del padre, quantificato in euro 168.250,00 ciascuno, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Il Tribunale, ritenuta l'infondatezza delle eccezioni preliminari di incompetenza del giudice adito e di difetto di legittimazione passiva sollevate da dato atto che l' aveva riconosciuto Parte_1 CP_3
l'esposizione lavorativa ad amianto di fino al Persona_1
31.12.1989, ha ritenuto provato che il suddetto dal 1973 al 1998 aveva lavorato nello stabilimento di Genova Cornigliano alle dipendenze CP_4
di ditte appaltatrici ( ed Euroforni S.r.l.), Controparte_5
svolgendo mansioni di attrezzista e carrellista per la distribuzione di attrezzi per la manutenzione muraria di tutti i forni presenti nello stabilimento, rimanendo esposto per diversi anni a polvere di amianto.
In particolare, il Tribunale ha accertato che aveva Persona_1
lavorato su turni nelle 24 ore in ambiente nel quale erano presenti 6 forni tra loro contigui e sempre in esercizio, in un ambiente caratterizzato da alte temperature e dalla costante presenza di polveri ma privo di aspirazione localizzata ed in cui anzi la polvere continuava a girare a causa della forma pag. 2/25 di ventilazione adottata, privo di strumenti di protezione individuale e senza aver ricevuto formazione sui rischi cui esponeva la sua salute.
Secondo il Tribunale, a fronte delle deposizioni rese dai testi Tes_1
e e che avevano lavorato con il dal
[...] Testimone_2 Per_1
gennaio 1974 alla fine del 1978, il teste introdotto da Testimone_3
non aveva sostanzialmente smentito le allegazioni attoree, Parte_1
avendo tra l'altro confermato che le attività di manutenzione dei forni avvenivano senza interruzione del ciclo di lavorazione.
Il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità della resistente ex art. 2087 c.c., non essendo stata provata l'adozione di precauzioni specifiche
(stante l'assenza di un sistema di aspiratori dei fumi e di adeguati mezzi di protezione personale) e della doverosa informazione al personale sui rischi derivanti dalla presenza dell'amianto, escludendo la possibile rilevanza concausale del preteso mancato uso dei mezzi di protezione personale da parte del danneggiato.
Facendo proprie le conclusioni del TU circa la sussistenza del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro ed il mesotelioma pleurico diagnosticato a il 30 settembre 2013 e che ne aveva Persona_1
determinato il decesso in data 29.5.2014, il Tribunale ha quantificato il danno richiamando i parametri dalle più recenti Tabelle del Tribunale di
Milano e le indicazioni della Suprema Corte, e detraendo dal danno iure hereditario la componente di danno biologico indennizzata dall , pari CP_3
ad € 5.698,62.
Le spese di lite e di TU sono state poste a carico di Parte_1
Ω Ω Ω
pag. 3/25 Con ricorso depositato in data 17/04/2023 propone Parte_1
appello sulla base di plurimi motivi che si possono raggruppare come segue:
1) Errata valutazione in punto a legittimazione passiva di Parte_1
per mancata considerazione degli effetti giuridici degli atti di conferimento intervenuti negli anni 1981, 1985 e 1987 – e ciò anche in ragione del rigetto dell'istanza di acquisizione della perizia di stima allegata all'atto di conferimento del 1987 - nonché dell'operazione di scissione di CP_6
“BB” del 1993: atti che, se correttamente interpretati, portano ad escludere che debba rispondere delle sopravvenienze Parte_1
passive relative agli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui Cornigliano.
In ogni caso era lavoratore in distacco, essendo Persona_1
dipendente di impresa terza che si era assunta l'obbligo di garanzia, il che non era stato adeguatamente considerato dal Tribunale;
2) Errata valutazione circa la sussistenza della prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, considerati gli esiti dell'istruttoria sulla storia lavorativa di e sull'esposizione a rischio. Persona_1
3) Mancato rinnovo della TU medico legale, nonostante il TU avesse erroneamente: a) affermato che il lavorò senza soluzione di Per_1
continuità a Genova Cornigliano dal 1973 al 1998, risultando agli atti che vi lavorò unicamente dal 1974 al 1978; b) affermato che il operò Per_1
quale fornellista manutentore e non quale attrezzista addetto alla preparazione e manutenzione degli attrezzi in officina;
c) acquisito documentazione medica dalle parti in corso di TU;
d) omesso di considerare la circostanza che era un accanito fumatore, e ciò in Per_1
correlazione con la scorrettezza della diagnosi di mesotelioma, fatta in pag. 4/25 assenza di accertamento immunoscopico;
e) omesso di rispondere al quesito sulla rilevanza dell'uso di dispositivi di protezione;
4) Erronea quantificazione dei danni posto che: a) non risultava provato che il fosse consapevole della morte imminente;
b) non si era tenuto Per_1
conto dell'emorragia celebrale che aveva colpito quattro anni Per_1
prima della morte;
c) il danno iure proprio era stato liquidato secondo l'id quod plerumque accidit senza che i ricorrenti avessero provato alcunché in merito alla reale incidenza del fatto lesivo nella loro esistenza e sfera psicologica.
e resistono svolgendo appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale per i seguenti motivi:
1) erronea liquidazione del danno iure hereditatis. Il Tribunale, considerata la valutazione del TU (213 giorni all'80% di invalidità, 29 giorni al
100%), ha riconosciuto un totale di € 96.885,00 (€ 83.235,00 per i 100 giorni “coperti” dalla Tabella del “danno terminale” ed € 13.632,00 per i
142 giorni di IT all'80%, “personalizzando” con un aumento del 20% la diaria di € 99,00 arrotondata ad € 120,00, e poi abbattuta alla percentuale riconosciuta dal TU). Da tale importo è stato poi dedotto l'indennizzo del danno “biologico” erogato dall che ha portato al CP_3
riconoscimento di € 92.000,00. Quanto meno per il periodo eccedente i
100 giorni coperti dalla Tabella del danno terminale, non era corretta l'applicazione della sola diaria prevista per l'inabilità temporanea, con l'effetto di equiparare una menomazione transitoria ad una patologia a carattere letale. Ciò benché la Tabella del danno terminale fosse concepita per indennizzare periodi brevi di sopravvivenza, e la Suprema
Corte, con le recenti ordinanze nn. 36841/2022 e 23845/2023, avesse pag. 5/25 chiarito che oltre al danno biologico terminale andava riconosciuta anche la distinta componente di sofferenza psichica (danno catastrofale).
La liquidazione andava pertanto integrata quanto meno per i 142 giorni di sopravvivenza non coperti dal “danno terminale”. Peraltro anche i 100 giorni coperti dal danno cd. terminale meritavano una diversa considerazione, sicchè i 242 giorni di sopravvivenza andavano moltiplicati per € 148,50 (diaria dell'invalidità temporanea totale da
Tabella d.n.p. Milano 2021) = € 35.937,00; detto importo andava moltiplicato per 5, quale coefficiente equitativo individuato tenendo conto in particolare dell'età non avanzata del de cuius (69 anni) della consapevolezza della diagnosi infausta da parte del de cuius, comprovata dalla presentazione in vita di domanda di riconoscimento all' della CP_3
particolare penosità della malattia anche sul piano psicologico) portando all'importo di € 179.685,00, con un danno complessivo di € 215.622,00.
2) Errata deduzione dell'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/2013 CP_3
3) Errata liquidazione delle spese di lite (10.000,00) inferiore ai valori medi. Tenendo conto della somma effettivamente attribuita di €
628.500,00 (art. 5 D.M.) ed applicando i compensi tabellari ai valori medi si ottiene un totale di € 31.969,60 che con l'abbattimento fino al
50% può giungere sino ad € 15.984,80. Lo sforamento in pejus di tale limite, ove anche ne fosse ammessa la possibilità, avrebbe richiesto adeguata motivazione in ordine a ragioni e misura dello scostamento.
Espletato vanamente il tentativo conciliazione, all'esito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi.
pag. 6/25 Ω Ω Ω
Il primo motivo di appello è infondato.
Per affrontare la questione della legittimazione passiva di occorre Pt_1
in primo luogo precisare che nel presente grado di giudizio è incontestato che ha lavorato alle dipendenze di impresa che eseguiva Persona_1
lavori in regime di appalto all'interno dello stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano. Controparte_7
contesta piuttosto la durata del periodo lavorato da Parte_1
presso come accertata dal Tribunale, e comunque Per_1 Controparte_7
la sussistenza dell'obbligo di sicurezza in capo ad quale Controparte_7
mera committente: questioni su cui si tornerà oltre, in quanto Parte_1
contesta, prima ancora, di dover rispondere dei debiti risarcitori di
[...]
Controparte_7
Poiché viceversa gli eredi del affermano che è Per_1 Parte_1
subentrata nei debiti di per tale motivo individuandola quale CP_4
legittimo contraddittore, la questione attiene in realtà più propriamente al merito.
In ogni caso, questa Corte ha già ritenuto di far propria, in quanto corretta e condivisibile, la ricostruzione degli assetti proprietari dello stabilimento siderurgico in questione operata da plurime pronunce del Tribunale di
Genova sulle domande risarcitorie di lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano che hanno contratto malattie da esposizione ad amianto.
Secondo parte appellante lo stabilimento di per effetto di Controparte_7
conferimento di azienda sarebbe divenuto di proprietà della Controparte_8
passando quindi dal 1.5.1985 a COGEA, poi denominata Acciaierie
[...]
pag. 7/25 di che, in data 29.7.1997, si è fusa per incorporazione in Controparte_9
del CP_10 CP_11
Come già chiarito da questa Corte con sentenza n. 53/2022, in realtà:
1) nel 1981, come indicato nella visura camerale di Controparte_8
ha trasferito l'intero suo complesso aziendale a Controparte_7 [...]
Controparte_8
2) come risulta dall'atto di conferimento del 29 luglio 1987, con effetto dal
1 agosto 1987 ha conferito il complesso aziendale Controparte_8
comprendente lo stabilimento in questione a di Genova (CF CP_10
), la quale contestualmente ha assunto la denominazione P.IVA_2
sociale di Controparte_7
3) da tale atto emerge che il conferimento ha avuto ad oggetto l'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti i complessi aziendali trasferiti, comprensivi di debiti e crediti;
4) secondo le risultanze delle visure camerali in atti, in data 31 ottobre
1990 si è fusa mediante incorporazione in di Controparte_7 CP_10
RO;
5) in data 30 gennaio 1997, nel frattempo in liquidazione, si è CP_10
fusa mediante incorporazione con e quest'ultima, in data 31 CP_12
maggio 2000, si è fusa mediante incorporazione in Parte_1
I suddetti passaggi trovano riscontro nella documentazione sopra richiamata;
in particolare, l'atto di conferimento del luglio 1987 di
[...]
ha avuto ad oggetto tutti i complessi aziendali costituenti Controparte_8
l'intera azienda, e tra questi espressamente lo Stabilimento di Genova-
Cornigliano, nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso relativi (cfr. art. 1 dell'atto di conferimento in esame).
pag. 8/25 Nei predetti rapporti è dunque subentrata dapprima la conferitaria
[...]
contestualmente ridenominata e quindi le società CP_10 Controparte_7
che ad essa sono succedute per effetto delle ulteriori fusioni per incorporazioni: il 31.10.1990 di RO (BB); il CP_10
30.1.1997 ; il 15.5.2000 CP_12 Parte_1
Tenuto conto delle difese di questa Corte con la citata Parte_1
sentenza ha anche accertato che quanto sostenuto dall'appellante non risulta provato, ed in particolare che non risulta documentato che il conferimento a titolo universale del 1987 alla cosiddetta “seconda” CP_7
fosse limitato alle sole aree a freddo dello stabilimento di
[...]
Cornigliano, non rinvenendosi alcun riferimento testuale in tal senso nel documento contrattuale prodotto dalla stessa . Pt_1
Quanto agli effetti dell'operazione di scissione che nel 1993 ha riguardato
RO BB (incorporante nel 1990 la “seconda” CP_13 CP_7
, l'appellata afferma che le obbligazioni per cui è causa non
[...]
sarebbero rimaste in capo alla predetta Ilva BB ma sarebbero state cedute con tale atto alle beneficiarie e Controparte_14 [...]
sì da escludere il passaggio della relativa titolarità Controparte_15
passiva in capo a con la successiva fusione per CP_12
incorporazione di nel 1997. Controparte_16
Detto assunto non è tuttavia condivisibile, come del pari chiarito da altra sentenza di questa Corte, che si riporta testualmente nel passaggio motivazionale di interesse: “Occorre poi rilevare che l'operazione societaria suddetta integra gli estremi della scissione parziale, essendo infatti pacifico che Ilva BB dopo l'operazione di scissione del 1993 sia rimasta in vita (benché sia stata poi posta in liquidazione) ed abbia
pag. 9/25 subito ulteriori trasformazioni a seguito di successive incorporazioni
(dapprima in e poi in ). CP_12 Pt_1
Partendo dunque da tali premesse, si rileva che, in base alla disciplina codicistica di cui all'art. 2504-octies c.c. vigente ratione temporis, nel caso di scissione parziale sussiste la responsabilità di tutte le società (scissa e beneficiaria) in relazione agli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto. Peraltro nel caso in esame dal progetto emerge che l'elemento del passivo che qui interessa (la responsabilità in relazione alle azioni risarcitorie connesse all'attività lavorativa svolta dai dipendenti di ) non è passato alle società beneficiarie ma è rimasto CP_4
in capo ad . Ed invero, il piano di scissione non prevede tale CP_16
voce né nei punti che specificano l'oggetto della scissione né negli allegati,
e contiene, al punto 5.7, una clausola residuale del seguente tenore: “tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie CP_15 Controparte_15
CP_ e rimangono in capo alla società scissa ” (…) Controparte_14
Nel contestare le argomentazioni suddette l'appellante richiama la seguente clausola: “In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella “ Controparte_14
che viene automaticamente a sostituirsi all' in Controparte_17
ogni rapporto, perfezionato o perfezionando con Enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati ed in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, nonché in ogni attività maturata che ne derivi”. Tale clausola si riferisce, però, ad una situazione (la titolarità di rapporti connessi al possesso) che non appare pertinente al caso in esame e che non è dunque
pag. 10/25 idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di primo grado” (cfr.
Corte Appello Genova, sent. n. 95/2020)
Siffatta ricostruzione interpretativa dei vari passaggi contrattuali è già stata vagliata dalla Suprema Corte, che ha rigettato i plurimi motivi di ricorso proposti da con la recente sentenza n. 27574/2024. Parte_1
Quanto alla perizia di stima relativa al conferimento di azienda del 1987, come puntualmente osservato dal Tribunale di Genova nella sentenza resa in data 17 maggio 2023, est. IL (Eredi c/ Persona_3 Parte_1
“nel 1985, con atto a rogito not. (doc. 4 conv.), la Persona_4
ha ceduto a “il proprio complesso Controparte_8 CP_18
aziendale relativo al ramo di impresa della Società costituito dall'area a caldo – con esclusione del blooming e del treno di laminazione a caldo – del suo centro siderurgico ” di Genova Cornigliano Parte_2
come descritto e riconosciuto… nella relazione di stima…”.
L'atto di cessione non ha quindi previsto alcun passaggio di debiti alla cessionaria, in deroga alla disciplina legale. Comunque, non ne sarebbe potuta derivare la liberazione della cedente nei Controparte_8
confronti dei creditori.
Pertanto, le obbligazioni risarcitorie sono rimaste in capo alla
[...]
. CP_8
Nel 1987, con atto nuovamente a rogito not. , Persona_4 [...]
ha ceduto alla c.f. , cioè alla CP_8 CP_7 P.IVA_2
c.d.) II IT (la cui visura camerale è sub doc. 35 ric.), “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato
pag. 11/25 salvo la sola esclusione…” di due cespiti, cioè della partecipazione azionaria della e dei debiti verso amministratori e sindaci, come CP_10
da art. 1 dell'atto, il quale prosegue prevedendo che “Senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”.
Anche in questo caso, dunque, come nel 1981, la cessionaria, qui la II
, è succeduta altresì nelle obbligazioni risarcitorie de quibus CP_7
(pur senza liberazione della )”. Controparte_8
Resta pertanto ferma l'interpretazione della clausola n. 1 dell'atto di conferimento del 1987 già proposta nei richiamati precedenti di questa
Corte.
Quanto al fatto che sia stata ritenuta responsabile ex art. Controparte_7
2087 c.c. nella sua qualità di committente, deve osservarsi che il Tribunale ha puntualmente richiamato la condivisibile giurisprudenza formatasi sul quadro normativo vigente ratione temporis, secondo cui il committente è tenuto all'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. nei confronti dei lavoratori
“benché non da lui dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico- organizzativi dell'opera da eseguire”; ha inoltre rilevato che tali circostanze erano state puntualmente dedotte dai ricorrenti (cfr. punto 6 del ricorso introduttivo) e non contestate da Parte_1
Conclusione da condividersi, in quanto effettivamente nella Parte_1
difesa svolta in primo grado omette di prendere posizione sulle precise allegazioni dei ricorrenti, limitando le proprie difese al richiamo ad una pag. 12/25 pronuncia della cassazione penale (Cass n. 31300/2015) in materia di distacco non pertinente in quanto relativa alla responsabilità del distaccante per omesso previo sopralluogo del posto di lavoro in cui aveva operato il lavoratore in distacco, senza che abbia neppure offerto allegazioni Pt_1
in punto di fatto idonee a giustificare la congruità rispetto alla fattispecie oggetto di causa dell'invocato precedente.
Il secondo ed il terzo motivi di appello, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
lamenta l'erroneità dell'accertamento del periodo lavorato da Pt_1
presso gli stabilimenti di Genova Cornigliano, Persona_1
sostenendo che dalle risultanze processuali sia emerso che il distacco permanente abbia avuto luogo “solo dall'1.1.1974 a novembre 1978” e non per tutto il periodo dedotto in ricorso, ossia dal 1973 al 1998. Contesta inoltre la prova dell'esposizione a rischio, ed una serie di errori compiuti in occasione della TU che è stata posta a fondamento della decisione del
Tribunale.
Contrariamente a quanto sostenuto da , le mansioni del e Pt_1 Per_1
la nocività delle condizioni di lavoro presso risultano ampiamente CP_4
comprovate dall'espletata istruttoria, di cui danno compiutamente conto tanto il TU che la sentenza impugnata, tramite il puntuale riferimento alle dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, “il primo dei quali aveva lavorato insieme al tra il primo
[...] Per_1
gennaio 1974 e la fine del 1978”.
Il TU nominato, previo puntuale richiamo alle informazioni risultanti dalla documentazione in atti (libretto di lavoro ed estratto conto previdenziale INPS) ha correttamente ricostruito la storia lavorativa del de pag. 13/25 cuius nei seguenti termini: “lavorò inizialmente come saldatore (1966) per
5 mesi nell' e poi nella (1966-1967) per alcuni mesi CP_19 Pt_3
(meno di 1 anno); tra il 1967 ed il 1968 svolse il servizio militare di leva;
dal novembre 1968 all'aprile 1998 lavorò in ditte d'appalto nello
Stabilimento Italsider di Genova Cornigliano, in diverse ditte (o meglio prima nella Poretti per circa 4 anni, poi nella stessa ditta che assunse denominazioni diverse, poi Euroforni poi SIFI per Controparte_5
complessivi 25-26 anni al netto di periodi di Cassa Integrazione”.
Il Tribunale ha inoltre preso atto delle dichiarazioni del teste in Tes_1
punto a mansioni, ossia che “Il aveva una funzione polivalente, Per_1
dapprima come attrezzista e poi come carrellista per la fornitura dei materiali, e si occupava anche di demolizioni. (…) nella sua funzione di attrezzista e di carrellista girava per i vari reparti mentre erano in corso le operazioni di manutenzione o di demolizione, che erano attività continuative”.
La diagnosi di mesotelioma pleurico risulta diffusamente motivata dal TU con puntuale riferimento alla copiosa documentazione medica in atti, interpretata alla luce delle classificazioni dell'O.M.S., delle Linee guida utilizzate dal Registro nazionale dei mesoteliomi e dal Finnish Institute of
Occupational Health in relazione alla recente edizione del Documento di
Helsinki, ai dati epidemiologici disponibili su tale malattia, agli studi della
IARC, ampiamente citati, con opportuno richiamo anche all'evoluzione degli studi scientifici ed ai relativi approdi.
Il TU ha anche risposto all'obiezione del CT di in merito Pt_1
all'assenza di accertamento immunoscopico, che farebbe dubitare della pag. 14/25 correttezza della diagnosi, tenuto conto anche del fatto che il Per_1
sarebbe stato un “accanito fumatore”.
In proposito il TU chiarisce quanto segue: “E' ritenuto importante - anche se non sempre determinante - il contributo diagnostico immunoistochimico, che deriva comunemente dall'approfondimento della combinazione di marcatori che sono conosciuti come frequente espressione di mesotelioma (marcatori positivi) e di altri marcatori che sono invece presenti essenzialmente in altri tumori, soprattutto nei carcinomi polmonari (marcatori negativi).
Secondo le Linee guida attualmente condivise si considera in genere confermata definitivamente la diagnosi con due marcatori positivi per mesotelioma e due negativi per altre neoplasie.
Può essere presa in esame anche la localizzazione dell'immunocolorazione per alcuni anticorpi e la percentuale di cellule immunocolorate. Risultano importanti nei casi di mesotelioma: la calretinina, la citocheratina e il prodotto del gene soppressore WTI. Nei casi di carcinoma del polmone: il
MOC-31 e il BG8, il TTF-1 ed il CEA monoclonale.
Nel caso del sig. non risulta sia stato effettuato Per_1
l'approfondimento immunoistochimico, evidentemente sulla base dell'evidenza dell'esame istologico oltre che dei ripetuti accertamenti radiologici”.
Quanto al tabagismo, il TU ha evidenziato, senza essere contraddetto sul punto dal CT , che mentre nel cancro del polmone è ammesso che Pt_1
il fumo di sigarette e l'esposizione ad amianto producano un aumento del rischio di tale neoplasia, ciò non si verifica per il mesotelioma.
pag. 15/25 Inoltre il TU ha diffusamente affrontato il tema della nocività dell'ambiente lavorativo presente nello stabilimento dell' di CP_4
Cornigliano, precisando che per il mesotelioma pleurico, “non è conosciuta una soglia minima non cancerogena”, diversamente da quanto avviene per l'asbestosi od altre patologie tumorali. Ha infine riscontrato che l'insorgenza della malattia è coerente con il periodo di latenza scientificamente riconosciuto per la patologia in questione.
In conclusione, il Tribunale ha recepito le valutazioni del TU in quanto coerenti ed adeguatamente motivate, facendo corretta applicazione alla fattispecie del consolidato principio giurisprudenziale che in tema di responsabilità civile vuole applicata la regola della "certezza probabilistica", che non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi
(c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. Sez. Un. 581/2008, Cass.
29315/2017, Cass. 13872/2020, Cass. 29133/2021).
Né l'ipotizzata esposizione ad amianto anche in occasione di pregresse attività lavorative svolte dal risulta corroborata dalla Per_1
documentazione in atti, e comunque idonea ad incidere sul determinismo causale, giusto il disposto dell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che si provi con certezza l'intervento di un pag. 16/25 fattore che sia di per sé sufficiente a produrre la malattia professionale. Il che non è nella fattispecie.
Inoltre, per giurisprudenza costante e condivisibile in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., in caso di evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento (cfr., ex multis, Cass 11116/2021).
Ne consegue che il Tribunale ha diffusamente motivato l'avvenuto accertamento della responsabilità dell'appellante sulla scorta delle risultanze istruttorie, anche in punto ad violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c..
Il TU, nel rispondere allo specifico quesito formulato sul punto, ha riferito in termini estremamente accurati la questione dell'evitabilità dell'esposizione a rischio. Previa diffusa indicazione della normativa di riferimento, delle conoscenze dell'epoca e della situazione dello stabilimento in cui ha operato il ha concluso nei seguenti termini: Per_1
“(…) ritengo che con l'adozione degli accorgimenti e presidi di cui all'art.
21 D.P.R. n. 303/1956 disponibili progressivamente nei decenni '60-'70-
'80 si sarebbe con molte probabilità limitata la numerosità di patologie polmonari e pleuriche che si è poi verificata nel settore della siderurgia ed in particolare dell' ; si può inoltre ritenere probabile che, con CP_4
l'adozione degli accorgimenti e presidi di cui sopra, per effetto della diminuzione della dose inalabile, parte almeno delle patologie che si sono verificate tra i lavoratori si sarebbero potute verificare in epoca
pag. 17/25 significativamente posteriore per allungamento della latenza, anche se ciò non può essere definito con certezza per singoli casi”
Il Tribunale, tenuto conto delle risultanze istruttorie circa le condizioni di lavoro in cui ha operato il lavoratore e dell'espletata TU, ha pertanto correttamente concluso nel senso di escludere che abbia Parte_1
fornito la prova di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Il quarto motivo di appello è del pari infondato. contesta che sia stata fornita la prova della sofferenza Parte_1
psichica del per il periodo trascorso in consapevole attesa della Per_1
morte, sostenendo che l'”elevata personalizzazione eseguita dal Giudice” sia ingiustificata. Lamenta inoltre l'assegna di riscontri probatori alla valutazione del danno iure proprio.
In realtà il teste , suocero di , ha Testimone_4 Persona_1
riferito che, al momento della diagnosi, la malattia fu da subito giudicata incurabile, tant'è che non furono neppure prescritte le radioterapie o chemioterapie. Ha inoltre riferito che il “rimase in casa e fu Per_1
accudito dai figli e e dalla moglie, per tutte le necessità, CP_2 CP_1
sia fisiche che psicologiche, conseguenti”.
Del resto, che il conoscesse la grave malattia che lo affliggeva Per_1
emerge dagli atti di causa, essendosi fatto parte attiva ai fini del riconoscimento della rendita , ed emergendo dalla prodotta CP_3
documentazione sanitaria le condizioni psicofisiche del suddetto, anche in termini di consapevolezza e lucidità nel vivere determinati passaggi del decorso clinico. In proposito il TU, tenuto conto della documentazione medica in atti (tra cui quella relativa all'assistenza domiciliare prestata pag. 18/25 dall'Associazione Gigi Ghirotti), ha affermato come certo che il Per_1
“fosse consapevole della gravità della malattia ed anche dell'inarrestabilità del decorso della stessa”
Per quanto sopra esposto, risulta quindi compiutamente provato anche il legame affettivo e l'assistenza prestata dalla moglie e dai figli,
Del tutto generica è infine la contestazione circa l'esosità della liquidazione operata dal giudice, considerato che l'esercizio del potere discrezionale è esplicitato nella motivazione della sentenza impugnata attraverso precisi e consequenziali passaggi logici e con riferimento a parametri compiutamente indicati.
Le conclusioni tutte di cui sopra si fondano su risultanze istruttorie ritualmente acquisite, ed è pertanto priva di pregio l'eccezione di Pt_1
in merito al divieto di acquisizione di documentazione medica da parte del
TU (che si è peraltro limitato a chiedere la cartella di assistenza del
Servizio Cure Palliative dell'ASL peraltro risultata non più Parte_4
disponibile, essendogli stato fornito un estratto telematico, che tuttavia nulla aggiunge a quanto già compiutamente documentato in atti).
L'appello principale viene pertanto respinto.
Il primo motivo di appello incidentale è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione
La qualificazione in termini di danno biologico terminale e catastrofale del periodo di malattia patito dal dalla diagnosi al decesso e la Per_1
relativa quantificazione sono corrette e condivisibili unicamente in relazione al periodo di 100 giorni di inabilità temporanea totale che ha preceduto il decesso, in quanto coerenti con gli esiti dell'accertamento medico – legale effettuato dal TU, ed in linea con gli approdi pag. 19/25 giurisprudenziali sul tema e le indicazioni delle Tabelle del Tribunale di
Milano, di cui il giudice di prime cure si è avvalso.
Il Tribunale ha peraltro espressamente elevato la quantificazione del danno relativamente a tale periodo di sopravvivenza del de cuius, valutando i 97 giorni tutti al 100% nonostante 68 di tali giornate, secondo il TU, sarebbero da apprezzare rispetto ad una invalidità all'80%. Con ciò dando luogo ad una valutazione equitativa del danno conseguente alla
“particolarità della patologia ed alla conseguente inevitabile consapevolezza dell'approssimarsi della fine (di cui il de cuius era conscio)…”
Deve quindi ritenersi che nella valutazione del Tribunale relativa a siffatto periodo di sopravvivenza del de cuius sia incluso il cosiddetto “danno catastrofale”.
Non risulta per contro adeguato l'apprezzamento riservato all'ulteriore periodo di inabilità temporanea, decorrente dalla diagnosi.
Occorre in primo luogo dare conto dei condivisibili principi enunciati dalla
Suprema Corte, secondo cui “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto
pag. 20/25 dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (cfr. ex multis Cass ord n. 37145 del
2022).
La Suprema Corte ha inoltre anche di recente confermato “la correttezza
(Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006,
n. 3549/2004);
In particolare, con la pronuncia n. 12041/2020 la Suprema Corte ha chiarito che:
“a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
pag. 21/25 c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente
e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e
pag. 22/25 di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n.
21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale
e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056
c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n.
9950/2017)” (cfr. Cass. 36841/2022).
Tanto chiarito, il Tribunale ha liquidato gli ulteriori 142 giorni di inabilità temporanea all'80% nei seguenti termini: 142 x 120,00 x 80:100 =
13.632,00.
Manca pertanto un adeguato apprezzamento del “danno catastrofale” che viceversa deve essere risarcito per l'intero periodo di malattia, emergendo agli atti gli elementi idonei ad affermare la sussistenza dei relativi presupposti, come enucleati dalla citata giurisprudenza della Suprema
Corte e come sopra evidenziati.
Facendo ricorso ad un criterio equitativo puro, apprezzate tutte le circostanze del caso di specie, tale danno viene liquidato tramite il raddoppio di quanto riconosciuto dal Tribunale in termini di danno terminale, e pertanto viene riconosciuta la somma complessiva di €
27.264,00.
pag. 23/25 Il secondo motivo di appello incidentale è fondato, essendo scorretto l'operato scomputo dell'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/2013 a CP_3
titolo di rendita sul presupposto dell'esistenza di postumi permanenti, trattandosi di poste non omogenee.
Ne consegue che in parziale accoglimento dell'appello incidentale il danno iure hereditatis viene rideterminato in € 129.847,62 (96.885,00 + 27.264,00
+ 5.698,62), oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo.
Il terzo motivo di appello incidentale è fondato, difettando la motivazione dell'applicazione delle tariffe nei valori minimi, a fronte peraltro dell'indubbia complessità della controversia, sicché le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e secondo la quantificazione prospettata dagli appellanti incidentali, da ritenersi corretta e non contestata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello principale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge l'appello principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale ridetermina il danno iure hereditatis in € 129.847,62, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla sentenza di primo grado al saldo;
pag. 24/25 Ridetermina le spese di lite del primo grado a carico di in € Parte_1
15.984,80 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna a rimborsare alle controparti le spese del Parte_1
presente grado, che liquida in € 14.200,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/03/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico IL Pasquarelli
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