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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/12/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 302 /2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), nato in Parte_1 C.F._1
Marocco il 1.1.1973, residente a[...], rappresentato e difeso, per procura allegata telematicamente al ricorso di primo grado, dagli Avvocati Alberto
Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Milano, Via Uberti 6.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) - corrente in Roma, in persona del suo Presidente P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Marcella Cataldi
e Tommaso Parisi in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 a rogito dott. Notaio in Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via
Arcivescovado n.
9- presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' . CP_1
1 APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 26.06.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 22.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione “azione civile contro la discriminazione ex art.28
d.lgs.150/11 e art.281 terdecies c.p.c., “ritualmente depositato e notificato dinanzi al Tribunale di Alessandria, rubricato sub
R.G.414.2023, parte appellante ha chiamato in giudizio l CP_1
chiedendo accertare e dichiarare il diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare residente all' estero (in Marocco) per i periodi partitamente riportati in ricorso e ricompresi nell' arco temporale dal
01.07.2017 al 30.06.2022 e condannare l alla corresponsione CP_1
degli stessi.
Si è costituito ritualmente in giudizio l contrastando le difese CP_1
avversarie.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 73/2024, emessa in data
12.03.2024, ha deciso la causa rigettando il ricorso e compensando le spese di lite.
Parte appellante ha depositato in data 26.06.24 atto di citazione in appello “azione civile contro la discriminazione” chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria con conseguente accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ha resistito l , nel costituirsi nel presente grado di giudizio, CP_1 chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della discussione, il
Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di
2 sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Al fine di inquadrare correttamente l'odierna vicenda processuale bisogna rammentare che il ricorrente ha adito il primo Giudice deducendo di lavorare in Italia dal 2001, dal 2002 come operaio agricolo, e che il proprio nucleo familiare era composto dalla moglie e da quattro figli, tutti residenti in [...].
Ha rilevato di avere presentato, in data 4.8.2021, all' domanda CP_1
di autorizzazione (n. prot. .6100.04/08/2021.0165971) ad CP_1
includere la moglie e i quattro figli nel nucleo familiare a partire dal
1.7.2017 e di avere, nella medesima data, presentato domande di pagamento di arretrati per periodi dal 2017 al 2022 in relazione ai medesimi familiari. Dette domande erano state respinte trovandosi i familiari in Marocco. Ha evidenziato, in base alle indicazioni fornite nella circolare n. 95 del 2.8.2022,di avere richiesto, con atto in CP_1
data 10.10.2022, il riesame e contestualmente di avere inoltrato ricorso amministrativo avverso il predetto diniego, producendo anche documentazione relativa al carico di famiglia (cfr. doc. 12 – istanza di riesame / ricorso amministrativo), senza ricevere mai alcun riscontro formale, salvo una serie di comunicazioni interne alle sedi con richieste di documenti in realtà già inviati.
L' , nel costituirsi, ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità CP_1 dell'azione antidiscriminatoria affermando che, in ogni caso, mancava la documentazione necessaria per accogliere la domanda:
“Manca infatti: certificato rilasciato dalla competente Autorità dello
Stato estero tradotto in italiano e autenticato dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale relativamente a legame di paternità/maternità dei minori o maggiorenni inabili se presenti) e certificato rilasciato dalla competente Autorità dello Stato
3 estero tradotto in italiano autenticato dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale relativamente ai redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in
Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi. Per quanto riguarda il certificato estero di carico di famiglia, si limita ad attestare la situazione al 2021 mentre il periodo richiesto decorre dal luglio 2017.”
2.
Il primo giudice, dopo avere premesso che:
“L'azione antidiscriminatoria è di per sé ammissibile, essendo stati dedotti profili di discriminazione attinenti sia al riconoscimento in sé degli assegni famigliari/assegno unico (questione ormai pacifica, cfr.
C–302/2019 e C–303/2019 e Corte Cost. 67/22, circolare CP_1
95/22), sia alla documentazione richiesta al richiedente, extra comunitario.
Non contestata è la discriminazione nei confronti del cittadino extra comunitario circa il diritto – in astratto - a ricevere gli assegni famigliari/assegno unico rispetto ai famigliari all'estero (prima domanda depositata dal ricorrente nei confronti dell' , rispetto cui CP_1
poi richiedeva riesame a fronte anche della circolare sopra citata).
Ha anche evidenziato che:
“ciò detto bisogna appurare se parte ricorrente abbia diritto a detta misura” (pag 4 della sentenza di primo grado).
Il Tribunale ha proseguito rilevando che rispetto alla richiesta di assegni familiari vanno documentati i redditi rilevanti (art 2 d.l.
69/1988) e che l richiede, quale documentazione a supporto, CP_1
quella evidenziata in sede di costituzione e stabilita dalla circolare n.95/22 che prevede quanto segue:
“Infatti, il legislatore, con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
4 citato D.P.R. n. 445 del 2000, ha disciplinato anche le autocertificazioni che possono essere rilasciate dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
In particolare, all'articolo 3 è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, ai commi 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all'Unione europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3).
A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede, al comma 2, che: “Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”.
Al successivo comma 3 è precisato che: “Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme
5 al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.
Infine, al comma 4, è previsto che: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”. Si ricorda, inoltre, che nei
Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre
1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della “apostilla”, che rappresenta una certificazione rilasciata in base ai termini della
Convenzione che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori. Alla luce di quanto esposto, laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all'estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente
l'Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale o mediante apposizione di
“apostilla”.
Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.”
Ciò detto, analizzando la circolare in questione, ha ritenuto che:
6 “Trattasi di piana applicazione della norma di cui all'art. 3 DPR
445/2000, nonché della Convenzione dell'Aja, che non si ritiene discriminatoria, essendo il diverso trattamento giustificato. Si nota come il cittadino extra comunitario ben potrebbe autocertificare il reddito del coniuge che in Italia lavori (art. 3 co. 2), semplicemente detta possibilità non sussiste allorché il collegamento “geografico” viene meno, con relativa impossibilità di controllo da parte dell'Ente
Pubblico.
Parte ricorrente attestava correttamente il proprio stato di coniugio e si ritiene altresì lo stato di paternità e di carico famigliare;
nulla, tuttavia, si rinviene in atti circa i redditi/assenza di redditi dei famigliari.
Tanto inficia la domanda che non risulta quindi meritevole di accoglimento” (pagine da 5 a 8).
Ha inoltre respinto le istanze istruttorie avanzate dalla Difesa di parte ricorrente, che chiedeva di acquisirsi presso l'Agenzia delle Entrate competente ogni necessaria documentazione inerente alla condizione reddituale del Signor (con riferimento al periodo Pt_1
2015-2021) e di acquisire (presso la rappresentanza del Regno del
Marocco in Italia) una attestazione sulla condizione reddituale della coniuge e del figli del ricorrente per il periodo di causa, trattandosi
(secondo la Giudicante) di documentazione alla quale poteva avere accesso lo stesso ricorrente, che quindi avrebbe dovuto produrla.
Il Giudice di prime cure ha, infine, respinto la prova testimoniale in quanto inammissibile, posto che dette condizioni debbono venire documentate.
Ha, infine, compensato le spese di lite con la seguente motivazione:
“Le spese di lite vanno compensate stante comunque il carattere discriminatorio della condotta rispetto alla domanda iniziale (non rispetto al riesame) e alla natura controversa della questione nel
7 tempo, su cui si pronunciava sia la Corte di Giustizia che la Corte
Costituzionale”. (pagina 8).
3.
Fonda il suo appello la Difesa di parte appellante, dopo avere evidenziato che la ragione del rigetto risiede esclusivamente nella asserita mancata prova dei redditi dei familiari ( in ciò correggendo l'esito del procedimento amministrativo nel corso del quale la richiesta del ricorrente era stata rigettata per “ mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” -in spregio alle decisioni della
Corte UE-) sui seguenti motivi, proposti in via gradata:
1) la prova dell'assenza di redditi in capo ai familiari residenti all'estero è stata fornita;
2) in sede giudiziale andava considerata rilevante l'autocertificazione rilasciata dal ricorrente in sede amministrativa;
3) un diverso “regime documentale” per italiani e stranieri – quand'anche fosse previsto dal DPR 445/00 - sarebbe illegittimo per i cittadini del Marocco in quanto destinatari dell'accordo euromediterraneo UE-Marocco e comunque per situazioni come quella in esame, nelle quali detta norma secondaria dovrebbe essere disapplicata;
4) la Giudice avrebbe dovuto, a tutto concedere, quantomeno ammettere le prove richieste.
4.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, posto che il Tribunale, come evidenziato dall'appellante, non ha esaminato la documentazione allegate dal ricorrente atta dimostrare l'assenza di redditi in capo ai familiari residenti all'estero.
In primo luogo, si deve rammentare che il nucleo familiare del signor composto dalla moglie e dai quattro figli (cfr. doc. 5 Parte_1 di parte ricorrente – certificati attributivi codici fiscali, doc. 6 –
8 certificato di carico di famiglia, doc. 7 – estratto di atto ricognitivo di matrimonio), che risiedono in Marocco.
Si tratta dei seguenti familiari:
- (C.F. ), nata in Parte_2 C.F._2
Marocco il 2.3.1979 (moglie)
- (C.F. nato in Parte_3 C.F._3
Marocco il 28.2.2001 (figlio)
- (C.F. ), nata Parte_4 C.F._4
in Marocco il 23.9.2004 (figlia)
- (C.F. , nato in Parte_5 C.F._5
Marocco il 5.11.2009 (figlio)
- (C.F. ), nato in Parte_6 C.F._6
Marocco il 14.8.2014 (figlio).
L'appellante oltre ad avere prodotto idonea documentazione atta ad attestare i propri redditi in Italia (doc 2 estratto contributivo e doc 3
CUD) ha prodotto una certificazione del Ministero dell'Interno del
Regno del Marocco, tradotta ed apostillata, relativa ai propri familiari residenti all'estero ( si tratta del documento 6 allegato al fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Il documento è denominato “Certificato di Carico di Famiglia”, è datato 10/06/2021 ed attesta che la moglie e i quattro figli vivono a carico dell'appellante (sottolineatura dell'estensore).
Si tratta di una attestazione che documenta come il ricorrente provveda al mantenimento dei familiari e che quindi gli stessi non sono in grado di provvedere da soli al loro sostentamento e cioè che gli stessi sono privi di reddito.
Altro significato alla vivenza a carico non è possibile dare e nemmeno lo stesso ha prospettato che nell'ordinamento CP_1
marocchino tale espressione possa avere una rilevanza diversa.
9 Sul punto la Difesa dell'appellante ha anche evidenziato che a tutto concedere potrebbe attribuirsi all'espressione lo stesso significato proprio dell'ordinamento fiscale italiano concludendo che i familiari si considerano a carico, ai sensi dell'art. 12, co. 2 TUIR, se essi dispongono di un reddito inferiore a 2.840,51 euro.
In tale ipotesi il documento dimostrerebbe che i familiari hanno comunque un reddito inferiore alla predetta soglia: ebbene anche aggiungendo tale ammontare ai redditi annui attestati in atti (docc. 2
e 3), il ricorrente rimarrebbe nella prima fascia di reddito considerata dalle tabelle e dunque l'importo spettante sarebbe il medesimo CP_1
già richiesto tenendo conto dei soli redditi del ricorrente (il primo scaglione arriva infatti a € 14.383,37 – cfr. tabelle 15). CP_1
Quanto al fatto che l'attestazione del Ministero dell'Interno del Regno del Marocco sia stata rilasciata nel 2021 (gli assegni per il nucleo familiare sono richiesti con riferimento al periodo: 01.07.2017 al
30.06.2022) si deve evidenziare che: a) lo stato di famiglia tradotto e legalizzato non può che valere anche per il passato (i figli sono tali dalla nascita); b) il legame di coniugio non deve necessariamente essere trascritto in Italia (come richiede l;
c) nei periodi per i CP_1
quali sono stati chiesti gli ANF, i figli dei ricorrenti erano tutti minori
(salvo uno, divenuto maggiorenne nel periodo in considerazione) e due addirittura di pochi anni (i due figli nati rispettivamente nel 2009
e nel 2014) e dunque impossibilitati a produrre redditi sia per ragioni di fatto sia per ragioni di diritto;
d) quanto alla moglie, facendo ricorso
(oltre al doc. 6 sopra illustrato) a presunzioni semplici, non si può non rilevare che è del tutto implausibile che la stessa potesse lavorare avendo due bimbi in tenera età e due adolescenti da accudire in assenza del padre;
e) che è parimenti implausibile che se la moglie avesse potuto disporre di un reddito proprio il marito sarebbe migrato in Italia per mantenere la famiglia.
10 5.
Inoltre, ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.l. 69/88 “il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ...
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della L. 15/68” (evidenziazione ad opera dell'estensore).
Il ricorrente ha anche provveduto, oltre a documentare la sua situazione reddituale e contributiva (con riferimento agli anni di causa) e la vivenza a carico dei familiari, ad autocertificare che gli stessi non sono percettori di reddito.
Infatti, nel presentare domanda di ANF, ha reso la dichiarazione relativa al reddito del nucleo familiare prevista dalla norma richiamata. Come emerge dalla documentazione prodotta (doc. 9 di parte ricorrente), i moduli sono redatti in modo tale che il CP_1
soggetto che presenta domanda per gli ANF è tenuto a dichiarare il reddito del nucleo familiare (quindi sia il reddito del richiedente che quello dei familiari residenti all'estero).
Presentando la domanda per il pagamento degli ANF, il ricorrente ha seguito pertanto la procedura evidenziata dalla norma richiamata dal
Giudice di primo grado. Procedura che prevede una dichiarazione a cura dell'interessato (che è stata regolarmente inoltrata) e poi una verifica a cura dell'Istituto, eventualmente di concerto con gli enti competenti.
In merito si riporta un precedente di questa Corte Territoriale
(sentenza n.518/21) che in un caso analogo ha ritenuto sufficiente l'autocertificazione per i cittadini di paesi diversi da quelli inseriti
11 nell'elenco allegato al D.M. 21.10.2019 (Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge n. 4 del 2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE).
Si richiama sul punto la motivazione del citato precedente (condiviso anche da questo Collegio):
“In ragione poi dei rilievi svolti dall' nell'appello in ordine alla CP_1 mancanza di prova dei requisiti reddituali per l'erogazione della prestazione in discorso, la Corte ha ordinato al LY la produzione in giudizio di documentazione attestante gli eventuali redditi percepiti dalla moglie ovvero la mancata presentazione da parte della stessa della dichiarazione dei redditi nel periodo di causa (v. ordinanza del
13.5.2021) e l'appellato, nel termine assegnatogli, ha prodotto certificato di stato di famiglia (doc. A) e certificato dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Torino attestante l'assenza di dichiarazioni reddituali della moglie negli anni 2012-2018 Pt_7
(doc. A).
L' , nelle note autorizzate, ha contestato la sufficienza di siffatta CP_1
documentazione, sostenendo che non è provato nè il possesso o meno di redditi della moglie del LY in Senegal (ad es. immobili) né la situazione reddituale dei figli rimasti in Senegal, ma si tratta di argomentazioni che non possono essere condivise poiché, anche a prescindere dal ben poco verosimile possesso di redditi in Senegal
Par da parte sia della sig.ra che dei figli minori dei coniugi, è lo stesso appellante che nella Comunicazione 002848 del CP_1
6.8.2021 (prodotta dalla difesa dell'appellato all'udienza di discussione del 23.9.2021) ha ritenuto di estendere alle prestazioni di invalidità civile quanto previsto, in materia di reddito e pensione di
12 cittadinanza, dal D.I. 21.10.2019, il quale, con riferimento ai cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato, ha previsto che la certificazione circa i requisiti patrimoniali e reddituali rilasciata dai competenti organismi esteri possa essere sostituita da autocertificazione da parte dell'interessato.
Il Senegal non figura nell'elenco dei Paesi individuati dal D.I. cit. e benchè la Comunicazione faccia testuale riferimento alle CP_1 prestazioni di invalidità civile non v'è motivo per non estendere lo stesso principio ad altre prestazioni (come l'ANF) aventi parimenti natura assistenziale e la cui erogazione è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, con la conseguenza che, in definitiva, così come ritenuto dal primo giudice, ai fini della prova del requisito reddituale deve considerarsi sufficiente l'autocertificazione prodotta Co in giudizio dal ”.
Identiche considerazioni devono essere fatte per il Regno del
Marocco e per i suoi cittadini.
6.
In conclusione, l'appellante ha provato l'assenza di redditi dei familiari residenti all'estero e, in ogni caso, nulla gli si poteva richiedere di diverso rispetto a quanto viene richiesto dall' ai CP_1
cittadini italiani per quanto riguarda il computo dei loro familiari residenti all'estero.
Con riferimento poi al quantum della domanda si deve evidenziare che nessuna effettiva contestazione è mossa dall' in ordine CP_1 allo stesso se non con la formula di stile “si contesta la quantificazione della somma indicata” pacificamente insufficiente a rendere controversa la quantificazione (Cass. 12.3.2018, n. 5949; cfr. altresì Cass. 18.45.2015, n. 10116; Cass. 18.2.2011, n. 4051;
Cass. 4.4.2000, n. 4116).
13 Pertanto, l'appello deve essere accolto e deve essere dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' , CP_1 consistente nell'avere negato all'appellante per il periodo dal 1° luglio
2017 al 28 febbraio 2022, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 D.L. 13.03.1988 n.69, convertito in legge 13.05.1988
n.153. Di conseguenza l deve essere condannato a pagare al CP_1
ricorrente la somma di euro 24.820,00 dovuta per il periodo 1° luglio
2017-28 febbraio 2022 a titolo di assegno per il nucleo familiare, oltre interessi di legge.
In base al principio della soccombenza l appellato deve CP_1 essere condannato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo (si è fatto riferimento ai valori medi dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00 senza la fase istruttoria;
con riferimento al primo grado di giudizio alle cause previdenziali). Spese di lite da distrarsi in favore del Difensore.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, accerta e dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' , consistente CP_1 nell'aver negato al ricorrente per il periodo 1° luglio 2017-28 febbraio
2022, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. 13.3.1988,
n. 69, conv. in L. 13.5.1988, n. 153.
Condanna l a pagare al ricorrente la somma di euro 24.820,00 CP_1
dovuta per il periodo 1° luglio 2017-28 febbraio 2022, a titolo di assegno per il nucleo familiare, oltre interessi di legge.
Condanna l a rimborsare all'appellante le spese di lite, liquidate CP_1
per il primo grado in euro 3.727,00 e per il presente in euro
3.966,00, oltre per entrambi rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 5 dicembre 2024
14
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
15