Art. 5-bis. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell' allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonche' nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati a e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
((8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.))
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonche' nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati a e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
((8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.))