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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 890/2025 ed instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cosimato, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Federico, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.04.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dalla coniuge, , e di dichiarare l'indipendenza Controparte_1 economica dei coniugi.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Frosinone (FR) l'8.10.2022, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
l'affectio coniugalis veniva meno per incompatibilità caratteriali;
il era disoccupato, mentre la era Pt_1 CP_1 occupata come ragioniera;
i coniugi erano economicamente indipendenti. ha resistito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ex Controparte_1 adverso promossa e chiedendo di pronunciare la separazione con addebito al marito;
di ordinare al marito di contribuire alla restituzione del finanziamento acceso dalla moglie in occasione del matrimonio nella misura del 50%; di condannare il marito alla restituzione delle rate relative al detto finanziamento, finora versate per intero dalla moglie, da quantificarsi in euro 4.111,03; di stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
La resistente ha, perciò, avversato la ricostruzione fattuale di controparte, deducendo che: le parti contraevano matrimonio l'8.10.2022; la casa coniugale consisteva in un immobile di proprietà della;
CP_1 essa era madre di una figlia, , nata nella data dell'8.03.2004 e avuta da una precedente relazione;
sin Per_1 dall'inizio del rapporto tra le parti, il eludeva ogni responsabilità economica, decidendo di non Pt_1 lavorare, sicché la gestione economica familiare era totalmente a carico della moglie;
il marito manifestava spesso sintomi di ansia e tachicardia, al sopravvenire dei quali la moglie tentava di instaurare un dialogo per aiutarlo a rivolgersi ad uno psicoterapeuta;
prima di contrarre matrimonio, la LA versava in un momento di difficoltà economica e più volte manifestava al la volontà di posticipare le nozze;
ciò nonostante, Pt_1 il insisteva nel voler contrarre matrimonio nei tempi stabiliti, inducendo la moglie a richiedere un Pt_1 finanziamento, dell'importo complessivo di euro 12.985,20, finalizzato a far fronte alle spese connesse all'organizzazione del matrimonio stesso;
il detto finanziamento veniva onorato dalla sola , la quale CP_1 si premurava altresì del pagamento di quattro rate in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ad un piano di rateizzazione acceso dal essa nutriva profonda fiducia nei confronti del coniuge, al Pt_1 punto da mettergli a disposizione il proprio bancomat, salvo poi scoprire che il marito ne faceva uso per spese non necessarie;
dopo la celebrazione del matrimonio, la , considerato lo stato di inoccupazione CP_1 del marito e la precarietà economica del nucleo familiare, accettava lavori extra, ciò al fine di coprire tutte le spese;
essa, pertanto, si occupava presso ristoranti e come donna delle pulizie ed era costretta a lavorare anche nei week end; il dal suo canto, non avvedendosi dei sacrifici sopportati dalla , iniziava Pt_1 CP_1
a lamentarsi degli orari lavorativi della stessa e ad accusarla di essere poco presente nella coppia;
lo stesso, inoltre, era solito lamentarsi di come la moglie teneva l'abitazione coniugale e di come si prendeva cura del marito, accusandola di essere carente;
tale situazione era fonte di discussioni tra i coniugi, in occasione delle quali il marito usava violenza fisica e verbale nei confronti della moglie;
in occasione delle discussioni, che nel tempo si facevano sempre più frequenti, il marito era solito allontanarsi dalla casa coniugale omettendo di farvi rientro anche per più giorni;
nel maggio del 2023 la decideva di affrontare il marito per CP_1 un'ultima volta, ma il confronto degenerava in un'accesa discussione, all'esito della quale risultava definitivamente compromessa la possibilità per i coniugi di proseguire nella convivenza.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia non definitiva sullo status coniugale, riportandosi ai propri atti difensivi. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c., ai fini della pronuncia sulla separazione.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Il tenore degli atti di causa, con adesione della moglie alla domanda di separazione personale promossa dalla moglie, quest'ultima formulando altresì domanda di addebito della separazione a carico del marito, e la pacifica cessazione della convivenza coniugale tra le parti già prima dell'istaurazione del giudizio di separazione, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Il governo delle spese di lite deve essere rimesso alla successiva sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, Parte I, Serie – N. 36);
− rimette la causa in istruttoria per le ulteriori questioni;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 890/2025 ed instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cosimato, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Federico, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.04.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dalla coniuge, , e di dichiarare l'indipendenza Controparte_1 economica dei coniugi.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Frosinone (FR) l'8.10.2022, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
l'affectio coniugalis veniva meno per incompatibilità caratteriali;
il era disoccupato, mentre la era Pt_1 CP_1 occupata come ragioniera;
i coniugi erano economicamente indipendenti. ha resistito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ex Controparte_1 adverso promossa e chiedendo di pronunciare la separazione con addebito al marito;
di ordinare al marito di contribuire alla restituzione del finanziamento acceso dalla moglie in occasione del matrimonio nella misura del 50%; di condannare il marito alla restituzione delle rate relative al detto finanziamento, finora versate per intero dalla moglie, da quantificarsi in euro 4.111,03; di stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
La resistente ha, perciò, avversato la ricostruzione fattuale di controparte, deducendo che: le parti contraevano matrimonio l'8.10.2022; la casa coniugale consisteva in un immobile di proprietà della;
CP_1 essa era madre di una figlia, , nata nella data dell'8.03.2004 e avuta da una precedente relazione;
sin Per_1 dall'inizio del rapporto tra le parti, il eludeva ogni responsabilità economica, decidendo di non Pt_1 lavorare, sicché la gestione economica familiare era totalmente a carico della moglie;
il marito manifestava spesso sintomi di ansia e tachicardia, al sopravvenire dei quali la moglie tentava di instaurare un dialogo per aiutarlo a rivolgersi ad uno psicoterapeuta;
prima di contrarre matrimonio, la LA versava in un momento di difficoltà economica e più volte manifestava al la volontà di posticipare le nozze;
ciò nonostante, Pt_1 il insisteva nel voler contrarre matrimonio nei tempi stabiliti, inducendo la moglie a richiedere un Pt_1 finanziamento, dell'importo complessivo di euro 12.985,20, finalizzato a far fronte alle spese connesse all'organizzazione del matrimonio stesso;
il detto finanziamento veniva onorato dalla sola , la quale CP_1 si premurava altresì del pagamento di quattro rate in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ad un piano di rateizzazione acceso dal essa nutriva profonda fiducia nei confronti del coniuge, al Pt_1 punto da mettergli a disposizione il proprio bancomat, salvo poi scoprire che il marito ne faceva uso per spese non necessarie;
dopo la celebrazione del matrimonio, la , considerato lo stato di inoccupazione CP_1 del marito e la precarietà economica del nucleo familiare, accettava lavori extra, ciò al fine di coprire tutte le spese;
essa, pertanto, si occupava presso ristoranti e come donna delle pulizie ed era costretta a lavorare anche nei week end; il dal suo canto, non avvedendosi dei sacrifici sopportati dalla , iniziava Pt_1 CP_1
a lamentarsi degli orari lavorativi della stessa e ad accusarla di essere poco presente nella coppia;
lo stesso, inoltre, era solito lamentarsi di come la moglie teneva l'abitazione coniugale e di come si prendeva cura del marito, accusandola di essere carente;
tale situazione era fonte di discussioni tra i coniugi, in occasione delle quali il marito usava violenza fisica e verbale nei confronti della moglie;
in occasione delle discussioni, che nel tempo si facevano sempre più frequenti, il marito era solito allontanarsi dalla casa coniugale omettendo di farvi rientro anche per più giorni;
nel maggio del 2023 la decideva di affrontare il marito per CP_1 un'ultima volta, ma il confronto degenerava in un'accesa discussione, all'esito della quale risultava definitivamente compromessa la possibilità per i coniugi di proseguire nella convivenza.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia non definitiva sullo status coniugale, riportandosi ai propri atti difensivi. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c., ai fini della pronuncia sulla separazione.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Il tenore degli atti di causa, con adesione della moglie alla domanda di separazione personale promossa dalla moglie, quest'ultima formulando altresì domanda di addebito della separazione a carico del marito, e la pacifica cessazione della convivenza coniugale tra le parti già prima dell'istaurazione del giudizio di separazione, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Il governo delle spese di lite deve essere rimesso alla successiva sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, Parte I, Serie – N. 36);
− rimette la causa in istruttoria per le ulteriori questioni;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema