Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1059 / 2024
promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. GIUSEPPE MINIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LA VALLE LUIGI giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione invito a regolarizzare e verbale unico di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 05.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'invito a regolarizzare emesso dall' di Agrigento e notificato in data 7 marzo CP_1
2024, con il quale si chiede il pagamento della somma pari ad euro 37.392,27 nonché avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005287/T01 del 2 marzo 2023, con cui veniva contestata l'irregolarità contributiva della società per mancato adeguamento della paga tabellare prevista dal contratto collettivo provinciale per la provincia di Agrigento,
Chiedeva accertarsi l'indeterminatezza e l'infondatezza del verbale, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, CP_1
argomentandone variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Reputa il giudicante che l'azione intrapresa da parte ricorrente difetti d'interesse.
L'art. 100 del codice di rito, com'è noto, stabilisce che “per proporre una domanda, o per
contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. un., 10 agosto 2000, n. 565), ha chiarito il contenuto di tale precetto generale precisando che: “L'interesse ad agire è un
requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento
presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare
all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione
di un diritto”.
L'interesse ad agire, infatti, si concreta nell'esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (cfr. Cass. sent. nn. 2115 del 1975, 927 del 1967), e – secondo l'insegnamento della Suprema Corte di legittimità – esso dev'essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione d'incertezza che renda insicuro il godimento di un bene
(Cass. sent. nn. 4232 del 1988, 4220 del 1983).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha rappresentato in ricorso che l' , con CP_1
lettera del 7 marzo 2024, ha invitato la a regolarizzare la presunta Parte_1 irregolarità contributiva per l'importo di euro 37.392,27 in relazione a quanto emerso a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005287/T01 del 2 marzo
2023.
Orbene, l'invito a regolarizzare non è un atto impugnabile, in quanto non avente alcuna efficacia di titolo esecutivo, potendo lo stesso essere assimilato per analogia all'estratto di ruolo contenente “indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti
tenuti al controllo” (art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015), ossia gli elementi del ruolo afferenti alle cartelle di pagamento o agli avvisi di addebito;
in particolare, così come specificato nella richiamata normativa, tale l'invito non può essere considerato un atto prodromico all'esecuzione, ma si inserisce nella sequenza procedimentale funzionale al rilascio del DURC e, dunque, ha come suo unico scopo quello di invitare il soggetto interessato al pagamento delle irregolarità onde evitare il rilascio di un DURC non regolare,
in conseguenza alla risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva.
Parimenti, non appare configurabile per il contribuente alcun interesse, meritevole di tutela giurisdizionale, alla declaratoria di illegittimità di un verbale di accertamento ispettivo, nel quale è contenuto l'invito a saldare immediatamente i debiti accertati;
poiché trattasi di mero atto preliminare rispetto all'iscrizione a ruolo delle somme in ipotesi dovute e all'emissione dell'atto recante l'ingiunzione di pagamento, deve ritenersi che esso non sia idoneo a incidere in modo concreto ed attuale il suo patrimonio, così come non è idonea a pregiudicare il patrimonio di alcun soggetto la mera rivendicazione di una somma di denaro operata da chi si ritiene creditore della stessa.
Intorno alla natura giuridica del verbale di accertamento si sono avvicendate varie teorie che l'hanno di volta in volta qualificato o quale atto endoprocedimentale, trattandosi di atto dichiarativo e interamente vincolato nei contenuti, nelle forme, nei tempi e nelle modalità,
o quale atto provvedimentale.
Com'è noto, gli strumenti giuridici posti dall'ordinamento a disposizione dell'Istituto per il recupero dei propri crediti (decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione e, da ultimo,
iscrizione a ruolo esattoriale), sono tali che la notifica di un verbale di accertamento non appare una forma di pretesa tale da ingenerare nel ricorrente un pregiudizio “concreto ed attuale” alla propria sfera giuridica, e giustificare, quindi, il ricorso alla tutela giurisdizionale.
In altri termini in assenza di un qualsiasi atto da parte dell' convenuto idoneo ad CP_2
intaccare direttamente la sfera giuridica del ricorrente, non appare configurabile alcun interesse per lo stesso ad un accertamento negativo del proprio, eventuale, debito.
Tale interesse sorge, invece, in maniera evidente dopo l'iscrizione a ruolo dei crediti accertati mediante il verbale medesimo.
Non ignora il giudicante che il Supremo Collegio di legittimità è dapprima pervenuto a conclusioni diametralmente opposte, sostenendo che il verbale d'accertamento andrebbe immediatamente impugnato e perfino che la sua impugnazione renderebbe superflua l'impugnazione della cartella esattoriale successivamente notificata al debitore (cfr. Cass. n.
16203 del 2008). Tuttavia tale conclusione, non solo non si condivide ma è stata smentita dalla giurisprudenza successiva.
Invero, come riconosce la Corte di legittimità, la differenza più vistosa fra la riscossione mediante ruolo dei tributi e quella dei contributi è costituita dalla previsione da parte dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 di una forma specifica di opposizione contro l'iscrizione a ruolo,
mentre “Non è previsto infatti uno specifico istituto analogo contro le altre iscrizioni a ruolo” perché negli altri casi l'iscrizione fa di solito seguito ad uno specifico atto impositivo che è l'ingiunzione di pagamento (o altro equipollente), che va conseguentemente impugnato entro termini perentori.
Ciò posto, può senz'altro convenirsi con Cass. sent. n. 16203 del 2008 cit. allorché sostiene che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori: l'unico termine perentorio è posto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per l'opposizione all'iscrizione a ruolo e decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale (v. Cass.
sent. nn. 4506 e 14692 del 2007). Di conseguenza, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale/avviso di addebito non potrebbe rimettere in discussione l'accertamento già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non si vede come si possa estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, visto che non è previsto alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento.
In proposito rilevano anche i principi affermati da numerose pronunce della Suprema Corte
(Cassazione sez. lavoro 19348/2023, Cass. 12/07/2010 n. 16319, 19/12/2018 n. 32886,
12/06/2020 n. 11369, e la recentissima ordinanza Cass sez. lavoro n. 7211/2024) secondo cui il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo, in questo caso soltanto, idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà
formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981.
Dunque, il verbale ispettivo, in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, può contenere la diffida al trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate, con possibilità di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (art. 13 D Lgs 124/2004). Gli articoli 16 e 17 del medesimo testo normativo disciplinano il ricorso in via amministrativa avverso gli atti di accertamento adottati dall'ispettorato. Il sistema non è dunque certamente privo di tutele, anche prima e a prescindere dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, per il destinatario dell'accertamento ritenuto illegittimo.
L'accertamento cui si riferisce l'art. 24 del decreto 46/1999, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” - che contempla la possibilità di un ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio dinanzi all'autorità giudiziaria - si riferisce, evidentemente, ad un'azione di contestazione del credito previdenziale effettuata nei confronti dell' CP_3
L'interessato può quindi impugnare il verbale di accertamento ispettivo nei confronti dell' al fine di impedire che l'ente avanzi pretese creditorie in forza degli esiti di detto CP_3 accertamento. Viceversa, l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad accertare in via giudiziale la legittimità o meno di esercizio del potere di comminare le sanzioni da parte dell' CP_4
– nell'ambito di un processo che veda quest'ultimo come unico contraddittore - sorge nel momento in cui tale Autorità Amministrativa abbia adottato, a conclusione del relativo iter procedimentale, l'ordinanza-ingiunzione, ossia il solo provvedimento a rilevanza esterna.
È dunque “inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion fatta per il verbale di accertamento di violazione della norma sulla circolazione stradale), atteso che detto verbale è destinato esclusivamente a contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa;
in mancanza di esercizio di tale facoltà, l'amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso l'ordinanza-ingiunzione, impugnabile a norma dell'art. 22 della legge n.689 del
198” (cfr. Cass. sent. n. 11369/2020).
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Spese compensate stante il dibattito giurisprudenziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 19/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo