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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60935/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60935/2018 promossa da:
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
ATTORE
Contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Corvaglia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Carrozzini, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Vitale che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CHIAMATA IN CAUSA da parte convenuta
– contumace chiamata in causa da parte convenuta Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2018 il Parte_2 ha convenuto in giudizio l'Impresa individuale chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo accertamento della responsabilità dell'Impresa
per i motivi esposti in narrativa, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti Controparte_1
Parte i danni subiti dal in conseguenza del danneggiamento della microscopio e pari a € 402.250,90, oltre IVA, interessi e rivalutazione dovuti dalla data dell'evento”. A seguito del decreto giudiziale di differimento di prima udienza ex art. 168 bis c.p.c. comma V alla data del 24.9.2019, si è costituito formulando istanza di chiamata in causa di terzi e proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con sede in 40128 Bologna alla via Stalingrado n. 45 , e della SI.ra , nata Controparte_3
a Lecce il 6.3.1961 e ivi residente a[...] rinviando ad altra udienza per consentire la citazione delle stesse con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; B) Ancora preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma adito, dichiarando competente il Tribunale civile di Lecce, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
C) nel merito, rigettare la domanda attrice formulata nei confronti dell'odierno convenuto, perché infondata in fatto ed in diritto, poiché l'evento dannoso è ascrivibile ad esclusiva responsabilità dei terzi chiamati;
D) dichiarare, pertanto, quale unica responsabile dell'evento la SI.ra , e, per l'effetto, Controparte_3
E) condannare, perciò, solidalmente le terze chiamate e in Controparte_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro del danno subito dall'attrice, come verrà quantificato in corso di causa;
F) in accoglimento della spiegata riconvenzionale condannare il
, in persona del legale rappresentante pro-tempore , Parte_1
tenuto al pagamento della complessiva somma di EURO 17.080,00 ( EURO 14.000,0 oltre IVA), dovuto per la prestazione effettuata in favore dello stesso in virtù del contratto intercorso tra le parti;
G) in subordine, contenere, in ogni caso, la domanda attrice, riducendola nei più equi e giusti limiti che emergeranno in corso di causa, anche eventualmente graduando le rispettive responsabilità del convenuto e dei terzi chiamati, nella percentuale che verrà determina;
H) in ogni caso, qualora si ritenesse una, anche concorsuale, responsabilità del convenuto nell'occorso, e, in virtù della polizza in essere, condannare la terza chiamata in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, a manlevare la deducente da ogni conseguenza del presente giudizio;
I) con vittoria di spese e competenze di lite”. Successivamente il giudice ha autorizzato parte convenuta alla citazione per chiamata in causa di e della compagnia assicuratrice Controparte_3
la quale si è costituita in data 23.9.2019 e ha formulato le seguenti conclusioni: - Controparte_2
Pagina 2 “in via principale di merito Respingere le domande avanzate dal Sig. nei Controparte_1
confronti della sia quale garante per la R.C. Auto e sia quale Controparte_2
Istituto assicuratore in virtù della richiamata polizza Multirischi per la piccola e media impresa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali;
- in via subordinata di merito nella subordinata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato l'effettiva operatività della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia convenuta di cui alla polizza Multirischi per la piccola e media impresa n.
1/45190/99/130917228, dichiarare la Unipol-Sai tenuta a manlevare il Sig. , Controparte_1
nella qualità di titolare della ditta individuale NI ES CH e Trasporti, nei limiti dell'indennizzo assicurativo di € 15.000,00 come effettivamente risarcibile secondo i criteri pattiziamente stabiliti nella polizza assicurativa richiamata. Con compensazione di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali. -Ancora in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie formulate dall'attore, liquidare in suo favore i soli danni che dovessero risultati essere conseguenze dell'evento descritto”. All'udienza del 24.9.2019 il giudice ha dichiarato la contumacia di , regolarmente citata e ha assegnato alle parti i Controparte_3 termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando al 25.3.2020 poi svoltasi in data
18.11.2020 nelle forme della trattazione scritta disposta con provvedimento del 24.7.2020 ai sensi dell'art. 221, comma 4, legge n.77/2020. Successivamente il giudice lette le memorie depositate dalle parti e le istanze istruttorie formulate ha ammesso le prove orali e disposto la ctu rinviando al
10.3.2021 poi svoltasi in data 22.9.2021 per il conferimento dell'incarico. La fase istruttoria è poi proseguita innanzi al giudice dott. Pietro Persico subentrato quale nuovo giudice istruttore, il quale con provvedimento del 10.11.2022 ha disposto l'assunzione della prova testimoniale e fissato le udienze del 19.4.2023, 4.10.2023 e del 16.4.2024 data quest'ultima in cui ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice a sostegno della domanda ha dedotto: a) Parte_1 di aver stipulato, in data 4 agosto 2016, un contratto di trasporto n. 9110000421/2015 con l'impresa individuale con il quale quest'ultima si obbligava a trasferire, verso un Controparte_1 corrispettivo di € 14.000,00, IVA esclusa, alcune attrezzature scientifiche, tra cui un “Microscopio
Elettronico a scansione Modello Nova 200 NanoSEM” dal valore di € 439.230,49, dal Laboratorio
Nazionale di Nanotecnologia al nuovo Istituto CNR NANOTEC;
b) il contratto prevedeva che il suddetto trasferimento sarebbe dovuto avvenire con la massima cura ed esperienza e con attrezzature adeguate al tipo di lavoro;
c) ciò nonostante, in data 14 settembre 2016, durante le
Pagina 3 operazioni di trasporto del quest'ultimo cadeva a terra da un'altezza di circa un metro;
Parte_3
d) tutte le richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell'Impresa erano rimaste inevase, in quanto, ad avviso del convenuto SI. l'evento lesivo era da imputare esclusivamente alla condotta CP_3 della SI.ra la quale, alla guida della propria Mercedes nera, nell'uscire dal Controparte_3
parcheggio, avrebbe urtato inavvertitamente contro il paraurti anteriore del camion provocando la caduta del Microscopio e il danneggiamento dello stesso;
e) a seguito di una consulenza sui danni richiesta alla , azienda costruttrice del , la somma per il risarcimento CP_6 Parte_3
veniva stimata in € 400.000,00, oltre quella di € 2.250,90 più IVA concernente il costo sostenuto per la perizia rilasciata dalla sopra citata . Secondo la tesi difensiva di parte attrice i CP_6
danni al microscopio sono interamente da imputare al SI. il quale, disattendendo quanto CP_3 pattuito dalle parti, ha omesso, unitamente ai suoi preposti, “gli opportuni e dovuti controlli prima di scaricare lo strumento sulla sponda idraulica non mostrando quella professionalità [.. invece] garantita”. Ha dedotto infine parte attrice che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di
Roma ex art. 14 del contratto di trasporto nonché il diritto ad ottenere il risarcimento ex art. 1693
c.c.. Parte convenuta Impresa individuale parte convenuta è stata autorizzata Controparte_1
alle chiamate in causa di terzi ed al fine di essere Controparte_3 Controparte_2
Parte garantita e manlevata dalle pretese avanzate dal in conseguenza del danneggiamento del
. Ha, quindi, la difesa di parte convenuta eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_3
Tribunale di Roma in quanto la clausola del contratto che individua la competenza del foro di Roma
è stata reputata vessatoria indicando come competente per territorio il Tribunale di Lecce;
la difesa di parte convenuta ha insistito nel ritenere la responsabilità per i danni al microscopio esclusivamente attribuibile alla terza chiamata e quindi, del responsabile Controparte_3
civilmente obbligato, Inoltre, la difesa di parte convenuta ha dedotto Controparte_7
l'infondatezza della domanda attorea sotto il profilo del quantum atteso che il valore ante-sinistro del microscopio è da stimarsi inferiore alla riparazione dello stesso, così come quantificata da controparte. In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto la condanna del CNR-attore al pagamento della complessiva somma di € 17.080,00 (€ 14.000,0 oltre IVA), dovuto per la prestazione effettuata in favore dello stesso in virtù del contratto intercorso. La terza chiamata si è costituita in giudizio per contestare la ricostruzione del fatto Controparte_2
eseguita da parte convenuta con riferimento all' errata indicazione dei luoghi operata dal SI. ove era avvenuto il sinistro, nonché la carenza documentale delle asserite lesioni portate CP_3 da parte convenuta nella circostanza dell'incidente, nonché la circostanza che il danno sia stato provocato dalla macchina guidata dalla SInora;
inoltre la difesa della Controparte_3 [...]
ha dedotto che la domanda subordinata di manleva nei confronti di Controparte_2 CP_2
Pagina 4 non può operare nel caso di specie in quanto il danneggiamento è escluso dalla copertura assicurativa (cfr. pag. 9 comparsa;
che la polizza sottoscritta dal con la CP_4 Controparte_1
inerente l'attività di trasporto, prevede un massimale di Euro 15.000,00 per periodo CP_2
assicurativo, mentre la polizza sottoscritta dalla Sig.ra sempre con la a Controparte_3 CP_2
garanzia dei danni da RC Auto della sua vettura Mercedes tg. DS086NP, prevede il massimale di legge (Euro 1.300.000,00). Con ordinanza del 18.11.2020 il giudice ha indicato i quesiti da sottoporre al nominato CTU al fine di accertare: (a) quale fosse il valore commerciale del microscopio danneggiato, alla data del fatto;
(b) se fosse congruo il valore espresso nella “perizia” della all. 5 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato e c) la compatibilità tra l'urto che Controparte_8 avrebbe ricevuto il veicolo dell'Impresa da parte della terza chiamata, con la caduta del CP_3
microscopio e i conseguenti danni. Depositata la perizia del CTU in data 17.3.2022, da essa è emerso quanto segue: - relativamente al primo quesito, il CTU ha sottolineato la vetustà del macchinario e la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio. Il CTU ha chiesto a due ditte distributrici di microscopi elettronici a scansione, la Thermo SC CI Inc. e la Assing S.p.A., il prezzo attuale per un prodotto analogo. All'esito delle risposte ha concluso il CTU che il valore commerciale di un microscopio attualmente in commercio analogo a quello oggetto della presente perizia debba essere assunto pari ad € 350.000,00 IVA esclusa e alla luce del deprezzamento il valore commerciale del microscopio alla data del sinistro è pertanto pari al costo necessario all'acquisto di uno strumento nuovo di analoghe caratteristiche, ossia € 140.000,00; - relativamente al secondo quesito, il CTU ha rilevato che: in data 07.02.2017 la (oggi Controparte_8 [...]
ha redatto il preventivo dei costi necessari alla riparazione del microscopio Controparte_9 indicando che il costo necessario alla riparazione del microscopio danneggiato è pari a €
484.709,03, di cui € 310.759,03 per ricambi ed € 173.950,00 per manodopera. Tuttavia, non essendo possibile la sostituzione delle parti danneggiate non essendo più in commercio, il CTU è pervenuto alla deduzione per cui non è possibile computare il costo necessario alla riparazione del microscopio danneggiato;
- relativamente al terzo quesito: durante il sopralluogo effettuato in data
13.10.2021 presso il CNR NANOTEC di Lecce sono stati eseguiti i rilievi sul furgone di proprietà del Sig. e su una Mercedes Classe A, non direttamente coinvolta nel sinistro ma identica CP_3
per marca e modello a quella della Sig.ra , al fine di verificare i punti di contatto Controparte_3 dell'urto denunciato alla tramite modello CAI sottoscritto dalle parti (cfr. CP_2
documentazione fotografica, fotografie da 1 a 15) ed è stato rilevato che il furgone non presenta, nel punto di contatto, danni al paraurti riconducibili ad un urto violento. Inoltre, il CTU ha ritenuto quindi che il veicolo del Sig. non fosse un mezzo idoneo al trasporto di una CP_3
strumentazione così pesante e delicata;
comunque, il CTU ha accertato che, anche se l'urto
Pagina 5 asseritamente ricevuto dal furgone del Sig. non sembra essere stato violento, è comunque CP_3
compatibile con la caduta del microscopio ed i conseguenti danni. La prova per testi espletata non ha consentito di ricostruire con precisione la manovra e la dinamica dell'impatto tra la Mercedes guidata da ed il furgone parcheggiato sul quale era posizionato il microscopio Controparte_3
trasportato che è caduto in terra durante le operazioni di scarico, e ciò in quanto due testi escussi hanno dichiarato di non aver visto con i propri occhi il momento dell'impatto tra l'autovettura
Mercedes ed il furgone, mentre il teste imparentato con (nipote) ha Testimone_1 CP_3 dichiarato di aver visto la vettura Mercedes, di aver sentito dire “cosa ho fatto?”, Controparte_3
di aver visto la Mercedes appoggiata al furgone parcheggiato. Dette testimonianze e la CTU espletata risultano prevalentemente incompatibili con un urto violento tra la Mercedes ed il furgone della ditta convenuta. Dalla CTU espletata si ricava, infatti, che il furgone esaminato non presentava, nel punto di contatto, danni al paraurti riconducibili ad un urto violento. In definitiva dal raffronto degli esiti della CTU e della prova per testi è da escludersi che via sia stato un urto violento tra la Mercedes ed il furgone parcheggiato. Inoltre il teste Dott. Direttore Testimone_2
Parte del settore nanotecnologie del ha dichiarato che nel primo colloquio avuto in ordine all'evento di causa non gli è stato riferito della manovra né delle modalità con le quali è avvenuta la caduta ed il colloquio suddetto è stato riferito avvenuto anche alla presenza della Non CP_3
essendovi sufficiente prova oculare sulla manovra che avrebbe causato l'impatto, non sussistendo prova di danni al furgone in corrispondenza al punto dell'asserito impatto, non sussistendo prova sufficiente e precisa sull'iniziale posizione e distanza di partenza della Mercedes rispetto al furgone parcheggiato, all'esito del presente giudizio in punto di dinamica del sinistro non sono emersi sufficienti elementi probatori per poter ricostruire esattamente la dinamica dell'asserito impatto tra la Mercedes guidata da ed il furgone della ditta convenuta parcheggiato e fermo Controparte_3
per le operazioni di scarico del microscopio trasportato. Non può, pertanto, ritenersi integrata la prova del caso fortuito che possa esimere il vettore dalla responsabilità di cui all'art. 1693 c.c..
Peraltro, è emerso che la suddetta non è risultata terza del tutto estranea al vettore, Controparte_3
essendo desumibile dalla prova testimoniale espletata che la stessa era presente sul posto in quanto impiegata e/o incaricata con ruolo di coordinamento e/o di controllo in ordine alle operazioni di trasporto del microscopio in oggetto di lite. Di conseguenza all'esito della fase istruttoria si deve dedurre e ritenere che il responsabile esclusivo dei danni al microscopio dedotti in lite è il solo vettore in quanto risultato non dotato di un'organizzazione di uomini e di mezzi idonea a garantire e a preservare l'integrità della cosa trasportata (microscopio), non essendo enucleabili sufficienti elementi per poter dedurre con certezza che sia stata superata dal vettore, onerato della prova del fortuito, la presunzione di responsabilità ex recepto posta dall'art. 1693 c.c.. Ai danni quantificati
Pagina 6 dal CTU in € 140.000,00, quale valore commerciale del microscopio all'epoca del fatto produttivo di danno (stima qui confermata anche in via equitativa ex artt. 1226/2056 c.c. essendo le valutazioni del CTU immuni da vizi logici), vanno aggiunti gli interessi legali dal 14-9-2016 (dì dell'evento) fino alla data di notificazione della citazione nonché gli interessi successivi ex art. 1284 comma 4
c.c. fino al dì dell'effettivo soddisfo, qui reputati anche in via equitativa complessivamente idonei a coprire il danno da svalutazione monetaria. Stante la dichiarata responsabilità esclusiva dell'impresa di trasporto convenuta, che ha riconosciuto la sussistenza della Controparte_2
polizza sottoscritta da inerente all'attività di trasporto nei limiti del massimale Controparte_1 di Euro 15.000,00, è tenuta a manlevare l'impresa individuale nei limiti del Controparte_1
massimale di polizza stipulata per il trasporto ed in corrispondenza alle condizioni di polizza di cui al doc. n. 8 in produzione di art.
7.4.9 pag. 65. Le spese tra parte attrice e Controparte_7
parte convenuta seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenut conto del valore del “decisum”, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Le spese tra parte convenuta e e Controparte_2 [...]
vanno compensate, tenuto conto dei profili di reciproca soccombenza, della sussistenza ed CP_3
operatività del rapporto di polizza per il trasporto di cui ai docc. n. 4 ed 8 di
[...]
considerata, altresì, la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui alla motivazione che precede la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva ex art. 1693 c.c. della Ditta Individuale
ES convenuta per i danni causati al microscopio trasportato e dedotti in lite. CP_3
Condanna la in persona del titolare legale rappresentante pro- Controparte_10
tempore, al pagamento in favore del in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, della somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno, di €
140.000,00 oltre interessi legali sulla predetta somma dal 14-9-2016 al 20-9-2018 ed oltre i successivi interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. maturati successivamente dal 20-9-2018 sino al dì dell'effettivo soddisfo. Condanna la Ditta Individuale in persona del titolare Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente processo, e quindi al rimborso in favore del di quanto Parte_2
sia stato da parte attrice sborsato e versato a titolo di acconto in favore del CTU. Condanna la Ditta
Individuale in persona del titolare legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1
pagamento in favore del in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1241,00 per esborsi documentati ed in € 11230,00 per compensi di avvocato, oltre accessori (IVA, CPA e rimborso
Pagina 7 spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge. Condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e a manlevare la
[...] [...]
in persona del titolare legale rappresentante pro-tempore delle Controparte_10
conseguenze economiche della presente sentenza di condanna nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza di cui ai docc. nn. 4 e 8 (art.
7.4.9 pag. 65) in produzione di parte
[...]
CP_1 Spese compensate tra la Individuale e le parti Controparte_2 Controparte_1
chiamate in causa e Controparte_2 Controparte_3
Roma, 4-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60935/2018 promossa da:
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
ATTORE
Contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Corvaglia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Carrozzini, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Vitale che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CHIAMATA IN CAUSA da parte convenuta
– contumace chiamata in causa da parte convenuta Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2018 il Parte_2 ha convenuto in giudizio l'Impresa individuale chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo accertamento della responsabilità dell'Impresa
per i motivi esposti in narrativa, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti Controparte_1
Parte i danni subiti dal in conseguenza del danneggiamento della microscopio e pari a € 402.250,90, oltre IVA, interessi e rivalutazione dovuti dalla data dell'evento”. A seguito del decreto giudiziale di differimento di prima udienza ex art. 168 bis c.p.c. comma V alla data del 24.9.2019, si è costituito formulando istanza di chiamata in causa di terzi e proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con sede in 40128 Bologna alla via Stalingrado n. 45 , e della SI.ra , nata Controparte_3
a Lecce il 6.3.1961 e ivi residente a[...] rinviando ad altra udienza per consentire la citazione delle stesse con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; B) Ancora preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma adito, dichiarando competente il Tribunale civile di Lecce, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
C) nel merito, rigettare la domanda attrice formulata nei confronti dell'odierno convenuto, perché infondata in fatto ed in diritto, poiché l'evento dannoso è ascrivibile ad esclusiva responsabilità dei terzi chiamati;
D) dichiarare, pertanto, quale unica responsabile dell'evento la SI.ra , e, per l'effetto, Controparte_3
E) condannare, perciò, solidalmente le terze chiamate e in Controparte_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro del danno subito dall'attrice, come verrà quantificato in corso di causa;
F) in accoglimento della spiegata riconvenzionale condannare il
, in persona del legale rappresentante pro-tempore , Parte_1
tenuto al pagamento della complessiva somma di EURO 17.080,00 ( EURO 14.000,0 oltre IVA), dovuto per la prestazione effettuata in favore dello stesso in virtù del contratto intercorso tra le parti;
G) in subordine, contenere, in ogni caso, la domanda attrice, riducendola nei più equi e giusti limiti che emergeranno in corso di causa, anche eventualmente graduando le rispettive responsabilità del convenuto e dei terzi chiamati, nella percentuale che verrà determina;
H) in ogni caso, qualora si ritenesse una, anche concorsuale, responsabilità del convenuto nell'occorso, e, in virtù della polizza in essere, condannare la terza chiamata in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, a manlevare la deducente da ogni conseguenza del presente giudizio;
I) con vittoria di spese e competenze di lite”. Successivamente il giudice ha autorizzato parte convenuta alla citazione per chiamata in causa di e della compagnia assicuratrice Controparte_3
la quale si è costituita in data 23.9.2019 e ha formulato le seguenti conclusioni: - Controparte_2
Pagina 2 “in via principale di merito Respingere le domande avanzate dal Sig. nei Controparte_1
confronti della sia quale garante per la R.C. Auto e sia quale Controparte_2
Istituto assicuratore in virtù della richiamata polizza Multirischi per la piccola e media impresa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali;
- in via subordinata di merito nella subordinata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato l'effettiva operatività della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia convenuta di cui alla polizza Multirischi per la piccola e media impresa n.
1/45190/99/130917228, dichiarare la Unipol-Sai tenuta a manlevare il Sig. , Controparte_1
nella qualità di titolare della ditta individuale NI ES CH e Trasporti, nei limiti dell'indennizzo assicurativo di € 15.000,00 come effettivamente risarcibile secondo i criteri pattiziamente stabiliti nella polizza assicurativa richiamata. Con compensazione di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali. -Ancora in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie formulate dall'attore, liquidare in suo favore i soli danni che dovessero risultati essere conseguenze dell'evento descritto”. All'udienza del 24.9.2019 il giudice ha dichiarato la contumacia di , regolarmente citata e ha assegnato alle parti i Controparte_3 termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando al 25.3.2020 poi svoltasi in data
18.11.2020 nelle forme della trattazione scritta disposta con provvedimento del 24.7.2020 ai sensi dell'art. 221, comma 4, legge n.77/2020. Successivamente il giudice lette le memorie depositate dalle parti e le istanze istruttorie formulate ha ammesso le prove orali e disposto la ctu rinviando al
10.3.2021 poi svoltasi in data 22.9.2021 per il conferimento dell'incarico. La fase istruttoria è poi proseguita innanzi al giudice dott. Pietro Persico subentrato quale nuovo giudice istruttore, il quale con provvedimento del 10.11.2022 ha disposto l'assunzione della prova testimoniale e fissato le udienze del 19.4.2023, 4.10.2023 e del 16.4.2024 data quest'ultima in cui ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice a sostegno della domanda ha dedotto: a) Parte_1 di aver stipulato, in data 4 agosto 2016, un contratto di trasporto n. 9110000421/2015 con l'impresa individuale con il quale quest'ultima si obbligava a trasferire, verso un Controparte_1 corrispettivo di € 14.000,00, IVA esclusa, alcune attrezzature scientifiche, tra cui un “Microscopio
Elettronico a scansione Modello Nova 200 NanoSEM” dal valore di € 439.230,49, dal Laboratorio
Nazionale di Nanotecnologia al nuovo Istituto CNR NANOTEC;
b) il contratto prevedeva che il suddetto trasferimento sarebbe dovuto avvenire con la massima cura ed esperienza e con attrezzature adeguate al tipo di lavoro;
c) ciò nonostante, in data 14 settembre 2016, durante le
Pagina 3 operazioni di trasporto del quest'ultimo cadeva a terra da un'altezza di circa un metro;
Parte_3
d) tutte le richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell'Impresa erano rimaste inevase, in quanto, ad avviso del convenuto SI. l'evento lesivo era da imputare esclusivamente alla condotta CP_3 della SI.ra la quale, alla guida della propria Mercedes nera, nell'uscire dal Controparte_3
parcheggio, avrebbe urtato inavvertitamente contro il paraurti anteriore del camion provocando la caduta del Microscopio e il danneggiamento dello stesso;
e) a seguito di una consulenza sui danni richiesta alla , azienda costruttrice del , la somma per il risarcimento CP_6 Parte_3
veniva stimata in € 400.000,00, oltre quella di € 2.250,90 più IVA concernente il costo sostenuto per la perizia rilasciata dalla sopra citata . Secondo la tesi difensiva di parte attrice i CP_6
danni al microscopio sono interamente da imputare al SI. il quale, disattendendo quanto CP_3 pattuito dalle parti, ha omesso, unitamente ai suoi preposti, “gli opportuni e dovuti controlli prima di scaricare lo strumento sulla sponda idraulica non mostrando quella professionalità [.. invece] garantita”. Ha dedotto infine parte attrice che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di
Roma ex art. 14 del contratto di trasporto nonché il diritto ad ottenere il risarcimento ex art. 1693
c.c.. Parte convenuta Impresa individuale parte convenuta è stata autorizzata Controparte_1
alle chiamate in causa di terzi ed al fine di essere Controparte_3 Controparte_2
Parte garantita e manlevata dalle pretese avanzate dal in conseguenza del danneggiamento del
. Ha, quindi, la difesa di parte convenuta eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_3
Tribunale di Roma in quanto la clausola del contratto che individua la competenza del foro di Roma
è stata reputata vessatoria indicando come competente per territorio il Tribunale di Lecce;
la difesa di parte convenuta ha insistito nel ritenere la responsabilità per i danni al microscopio esclusivamente attribuibile alla terza chiamata e quindi, del responsabile Controparte_3
civilmente obbligato, Inoltre, la difesa di parte convenuta ha dedotto Controparte_7
l'infondatezza della domanda attorea sotto il profilo del quantum atteso che il valore ante-sinistro del microscopio è da stimarsi inferiore alla riparazione dello stesso, così come quantificata da controparte. In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto la condanna del CNR-attore al pagamento della complessiva somma di € 17.080,00 (€ 14.000,0 oltre IVA), dovuto per la prestazione effettuata in favore dello stesso in virtù del contratto intercorso. La terza chiamata si è costituita in giudizio per contestare la ricostruzione del fatto Controparte_2
eseguita da parte convenuta con riferimento all' errata indicazione dei luoghi operata dal SI. ove era avvenuto il sinistro, nonché la carenza documentale delle asserite lesioni portate CP_3 da parte convenuta nella circostanza dell'incidente, nonché la circostanza che il danno sia stato provocato dalla macchina guidata dalla SInora;
inoltre la difesa della Controparte_3 [...]
ha dedotto che la domanda subordinata di manleva nei confronti di Controparte_2 CP_2
Pagina 4 non può operare nel caso di specie in quanto il danneggiamento è escluso dalla copertura assicurativa (cfr. pag. 9 comparsa;
che la polizza sottoscritta dal con la CP_4 Controparte_1
inerente l'attività di trasporto, prevede un massimale di Euro 15.000,00 per periodo CP_2
assicurativo, mentre la polizza sottoscritta dalla Sig.ra sempre con la a Controparte_3 CP_2
garanzia dei danni da RC Auto della sua vettura Mercedes tg. DS086NP, prevede il massimale di legge (Euro 1.300.000,00). Con ordinanza del 18.11.2020 il giudice ha indicato i quesiti da sottoporre al nominato CTU al fine di accertare: (a) quale fosse il valore commerciale del microscopio danneggiato, alla data del fatto;
(b) se fosse congruo il valore espresso nella “perizia” della all. 5 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato e c) la compatibilità tra l'urto che Controparte_8 avrebbe ricevuto il veicolo dell'Impresa da parte della terza chiamata, con la caduta del CP_3
microscopio e i conseguenti danni. Depositata la perizia del CTU in data 17.3.2022, da essa è emerso quanto segue: - relativamente al primo quesito, il CTU ha sottolineato la vetustà del macchinario e la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio. Il CTU ha chiesto a due ditte distributrici di microscopi elettronici a scansione, la Thermo SC CI Inc. e la Assing S.p.A., il prezzo attuale per un prodotto analogo. All'esito delle risposte ha concluso il CTU che il valore commerciale di un microscopio attualmente in commercio analogo a quello oggetto della presente perizia debba essere assunto pari ad € 350.000,00 IVA esclusa e alla luce del deprezzamento il valore commerciale del microscopio alla data del sinistro è pertanto pari al costo necessario all'acquisto di uno strumento nuovo di analoghe caratteristiche, ossia € 140.000,00; - relativamente al secondo quesito, il CTU ha rilevato che: in data 07.02.2017 la (oggi Controparte_8 [...]
ha redatto il preventivo dei costi necessari alla riparazione del microscopio Controparte_9 indicando che il costo necessario alla riparazione del microscopio danneggiato è pari a €
484.709,03, di cui € 310.759,03 per ricambi ed € 173.950,00 per manodopera. Tuttavia, non essendo possibile la sostituzione delle parti danneggiate non essendo più in commercio, il CTU è pervenuto alla deduzione per cui non è possibile computare il costo necessario alla riparazione del microscopio danneggiato;
- relativamente al terzo quesito: durante il sopralluogo effettuato in data
13.10.2021 presso il CNR NANOTEC di Lecce sono stati eseguiti i rilievi sul furgone di proprietà del Sig. e su una Mercedes Classe A, non direttamente coinvolta nel sinistro ma identica CP_3
per marca e modello a quella della Sig.ra , al fine di verificare i punti di contatto Controparte_3 dell'urto denunciato alla tramite modello CAI sottoscritto dalle parti (cfr. CP_2
documentazione fotografica, fotografie da 1 a 15) ed è stato rilevato che il furgone non presenta, nel punto di contatto, danni al paraurti riconducibili ad un urto violento. Inoltre, il CTU ha ritenuto quindi che il veicolo del Sig. non fosse un mezzo idoneo al trasporto di una CP_3
strumentazione così pesante e delicata;
comunque, il CTU ha accertato che, anche se l'urto
Pagina 5 asseritamente ricevuto dal furgone del Sig. non sembra essere stato violento, è comunque CP_3
compatibile con la caduta del microscopio ed i conseguenti danni. La prova per testi espletata non ha consentito di ricostruire con precisione la manovra e la dinamica dell'impatto tra la Mercedes guidata da ed il furgone parcheggiato sul quale era posizionato il microscopio Controparte_3
trasportato che è caduto in terra durante le operazioni di scarico, e ciò in quanto due testi escussi hanno dichiarato di non aver visto con i propri occhi il momento dell'impatto tra l'autovettura
Mercedes ed il furgone, mentre il teste imparentato con (nipote) ha Testimone_1 CP_3 dichiarato di aver visto la vettura Mercedes, di aver sentito dire “cosa ho fatto?”, Controparte_3
di aver visto la Mercedes appoggiata al furgone parcheggiato. Dette testimonianze e la CTU espletata risultano prevalentemente incompatibili con un urto violento tra la Mercedes ed il furgone della ditta convenuta. Dalla CTU espletata si ricava, infatti, che il furgone esaminato non presentava, nel punto di contatto, danni al paraurti riconducibili ad un urto violento. In definitiva dal raffronto degli esiti della CTU e della prova per testi è da escludersi che via sia stato un urto violento tra la Mercedes ed il furgone parcheggiato. Inoltre il teste Dott. Direttore Testimone_2
Parte del settore nanotecnologie del ha dichiarato che nel primo colloquio avuto in ordine all'evento di causa non gli è stato riferito della manovra né delle modalità con le quali è avvenuta la caduta ed il colloquio suddetto è stato riferito avvenuto anche alla presenza della Non CP_3
essendovi sufficiente prova oculare sulla manovra che avrebbe causato l'impatto, non sussistendo prova di danni al furgone in corrispondenza al punto dell'asserito impatto, non sussistendo prova sufficiente e precisa sull'iniziale posizione e distanza di partenza della Mercedes rispetto al furgone parcheggiato, all'esito del presente giudizio in punto di dinamica del sinistro non sono emersi sufficienti elementi probatori per poter ricostruire esattamente la dinamica dell'asserito impatto tra la Mercedes guidata da ed il furgone della ditta convenuta parcheggiato e fermo Controparte_3
per le operazioni di scarico del microscopio trasportato. Non può, pertanto, ritenersi integrata la prova del caso fortuito che possa esimere il vettore dalla responsabilità di cui all'art. 1693 c.c..
Peraltro, è emerso che la suddetta non è risultata terza del tutto estranea al vettore, Controparte_3
essendo desumibile dalla prova testimoniale espletata che la stessa era presente sul posto in quanto impiegata e/o incaricata con ruolo di coordinamento e/o di controllo in ordine alle operazioni di trasporto del microscopio in oggetto di lite. Di conseguenza all'esito della fase istruttoria si deve dedurre e ritenere che il responsabile esclusivo dei danni al microscopio dedotti in lite è il solo vettore in quanto risultato non dotato di un'organizzazione di uomini e di mezzi idonea a garantire e a preservare l'integrità della cosa trasportata (microscopio), non essendo enucleabili sufficienti elementi per poter dedurre con certezza che sia stata superata dal vettore, onerato della prova del fortuito, la presunzione di responsabilità ex recepto posta dall'art. 1693 c.c.. Ai danni quantificati
Pagina 6 dal CTU in € 140.000,00, quale valore commerciale del microscopio all'epoca del fatto produttivo di danno (stima qui confermata anche in via equitativa ex artt. 1226/2056 c.c. essendo le valutazioni del CTU immuni da vizi logici), vanno aggiunti gli interessi legali dal 14-9-2016 (dì dell'evento) fino alla data di notificazione della citazione nonché gli interessi successivi ex art. 1284 comma 4
c.c. fino al dì dell'effettivo soddisfo, qui reputati anche in via equitativa complessivamente idonei a coprire il danno da svalutazione monetaria. Stante la dichiarata responsabilità esclusiva dell'impresa di trasporto convenuta, che ha riconosciuto la sussistenza della Controparte_2
polizza sottoscritta da inerente all'attività di trasporto nei limiti del massimale Controparte_1 di Euro 15.000,00, è tenuta a manlevare l'impresa individuale nei limiti del Controparte_1
massimale di polizza stipulata per il trasporto ed in corrispondenza alle condizioni di polizza di cui al doc. n. 8 in produzione di art.
7.4.9 pag. 65. Le spese tra parte attrice e Controparte_7
parte convenuta seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenut conto del valore del “decisum”, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Le spese tra parte convenuta e e Controparte_2 [...]
vanno compensate, tenuto conto dei profili di reciproca soccombenza, della sussistenza ed CP_3
operatività del rapporto di polizza per il trasporto di cui ai docc. n. 4 ed 8 di
[...]
considerata, altresì, la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui alla motivazione che precede la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva ex art. 1693 c.c. della Ditta Individuale
ES convenuta per i danni causati al microscopio trasportato e dedotti in lite. CP_3
Condanna la in persona del titolare legale rappresentante pro- Controparte_10
tempore, al pagamento in favore del in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, della somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno, di €
140.000,00 oltre interessi legali sulla predetta somma dal 14-9-2016 al 20-9-2018 ed oltre i successivi interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. maturati successivamente dal 20-9-2018 sino al dì dell'effettivo soddisfo. Condanna la Ditta Individuale in persona del titolare Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente processo, e quindi al rimborso in favore del di quanto Parte_2
sia stato da parte attrice sborsato e versato a titolo di acconto in favore del CTU. Condanna la Ditta
Individuale in persona del titolare legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1
pagamento in favore del in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1241,00 per esborsi documentati ed in € 11230,00 per compensi di avvocato, oltre accessori (IVA, CPA e rimborso
Pagina 7 spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge. Condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e a manlevare la
[...] [...]
in persona del titolare legale rappresentante pro-tempore delle Controparte_10
conseguenze economiche della presente sentenza di condanna nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza di cui ai docc. nn. 4 e 8 (art.
7.4.9 pag. 65) in produzione di parte
[...]
CP_1 Spese compensate tra la Individuale e le parti Controparte_2 Controparte_1
chiamate in causa e Controparte_2 Controparte_3
Roma, 4-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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