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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 989 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Alessio Faiola ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, via Tiberio n. 32, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio come concordate in sede di negoziazione assistita.
Conclusioni di cui al ricorso congiunto: “chiedono che codesto Tribunale voglia disporre che
l'assegno divorzile a carico del sig. venga aumentato nell'importo ad € 500,00 Parte_1
(Eurocinquecento/00) in favore della sig.ra .”. Parte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno depositato ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ultimo comma.
Il Giudice relatore per avere chiarimenti dalle parti ha disposto la comparizione personale delle medesime, ma è comparso all'udienza fissata solamente , mentre l'Avv. Faiola Parte_1
ha dedotto che per asserite (anche se non documentate) problematiche di salute, non Parte_2
era potuta comparire. , su richiesta del Giudice relatore, ha spiegato quali erano Parte_1
le sopravvenienze genericamente allegate nel ricorso introduttivo che giustificavano la domanda di
Pagina 1 modifica, ha infatti dichiarato: “Faccio presente che sono sopravvenute delle circostanze rispetto al divorzio in particolare sono venute meno delle entrate per canoni di locazione di cui beneficiava la mia ex moglie e quindi è peggiorata la sua condizione economica”.
Il Giudice rel, considerato che è stato depositato il ricorso sottoscritto da entrambe le parti e che la modifica richiesta è migliorativa per la resistente, ha trattenuto la causa in decisione.
La Procura di Latina ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni del ricorso congiunto.
Ritiene il Tribunale, alla luce di quanto chiarito da che nulla osti Parte_1 all'accoglimento del ricorso congiunto. Infatti, nell'accordo di negoziazione assistita si dava atto di una percezione di quota parte del canone di locazione da parte di , sicché quanto Parte_2
dedotto da palesa la sussistenza di sopravvenienze che avendo alterato le Parte_1
condizioni patrimoniali ed economiche delle parti considerate in sede di negoziazione assistita, giustificano la modifica richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 989 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“In accoglimento del ricorso congiunto delle parti, modifica le condizioni di divorzio del matrimonio, come stabilite con accordo di negoziazione assistita del 28 luglio 2019, autorizzato dalla Procura di Latina con nulla osta del 19 settembre 2019, nel senso che l'assegno divorzile a favore di sia aumentato ad € 500,00 con decorrenza dalla domanda. Parte_2
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto”.
Così deciso a Latina il 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Alessio Faiola ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, via Tiberio n. 32, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio come concordate in sede di negoziazione assistita.
Conclusioni di cui al ricorso congiunto: “chiedono che codesto Tribunale voglia disporre che
l'assegno divorzile a carico del sig. venga aumentato nell'importo ad € 500,00 Parte_1
(Eurocinquecento/00) in favore della sig.ra .”. Parte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno depositato ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ultimo comma.
Il Giudice relatore per avere chiarimenti dalle parti ha disposto la comparizione personale delle medesime, ma è comparso all'udienza fissata solamente , mentre l'Avv. Faiola Parte_1
ha dedotto che per asserite (anche se non documentate) problematiche di salute, non Parte_2
era potuta comparire. , su richiesta del Giudice relatore, ha spiegato quali erano Parte_1
le sopravvenienze genericamente allegate nel ricorso introduttivo che giustificavano la domanda di
Pagina 1 modifica, ha infatti dichiarato: “Faccio presente che sono sopravvenute delle circostanze rispetto al divorzio in particolare sono venute meno delle entrate per canoni di locazione di cui beneficiava la mia ex moglie e quindi è peggiorata la sua condizione economica”.
Il Giudice rel, considerato che è stato depositato il ricorso sottoscritto da entrambe le parti e che la modifica richiesta è migliorativa per la resistente, ha trattenuto la causa in decisione.
La Procura di Latina ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni del ricorso congiunto.
Ritiene il Tribunale, alla luce di quanto chiarito da che nulla osti Parte_1 all'accoglimento del ricorso congiunto. Infatti, nell'accordo di negoziazione assistita si dava atto di una percezione di quota parte del canone di locazione da parte di , sicché quanto Parte_2
dedotto da palesa la sussistenza di sopravvenienze che avendo alterato le Parte_1
condizioni patrimoniali ed economiche delle parti considerate in sede di negoziazione assistita, giustificano la modifica richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 989 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“In accoglimento del ricorso congiunto delle parti, modifica le condizioni di divorzio del matrimonio, come stabilite con accordo di negoziazione assistita del 28 luglio 2019, autorizzato dalla Procura di Latina con nulla osta del 19 settembre 2019, nel senso che l'assegno divorzile a favore di sia aumentato ad € 500,00 con decorrenza dalla domanda. Parte_2
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto”.
Così deciso a Latina il 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 2