Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 855/2024 riservata in decisione dal 5.5.2025, avente ad oggetto: separazione consensualizzata
T R A
- - res. in Dinami (VV), Parte_1 C.F._1
- - res.te in Dinami (VV) Controparte_1 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Nicolina Corigliano- giusta procura in atti;
Nonché PM - sede – intervenuto
- Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.6.2024 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data 28.7.2001 con il resistente e che dall'unione nascevano tre figli, (n. il Per_1
26.1.2005), (n. il 30.5.2006) ed (n. il 20.5.2017) Persona_2 Persona_3
- chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per i motivi tutti dettagliati nel ricorso introduttivo, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci e con la prole in tenera età.
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disposta la trattazione sostitutiva, la difesa depositava l'accordo medio tempore raggiunto e la apposita procura alle lite rilasciata dal resistente;
indi, verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 5.5.2025, previa trasformazione del rito, riservava la causa per la decisione collegiale
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale e l'intolleranza della convivenza per come ribadito con la dichiarazione di non voler riconciliarsi.
Sulla scorta di ciò ritiene il Collegio di poter porre alla base della decisione l'accordo sulle statuizioni accessorie raggiunto dalle parti, nei termini che pedissequamente si riportano:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) Le parti si presteranno reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
c) disporre l'affido congiunto di minori , nata a [...], il [...], cod. fisc. Persona_4
, nato a [...], il C.F._2 Parte_2
30.05.2006, cod. fisc. nata a [...], C.F._3 Parte_3 il 2.05.2017cod. fisc. , residente in [...]
n. 43 ed il conseguente esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con collocamento degli stessi presso la madre, anche ai fini anagrafici;
d) stabilire che il sig. ha la facoltà di vedere e tenere con sè i figli, due fine settimana al mese dalle Per_4 ore 18,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica avendo cura di riaccompagnare i minori presso
l'abitazione della madre;
durante la settimana stabilire che il padre può tenere con se i minori, tenendo conto delle loro esigenze, il martedì ed il mercoledì dalle 17,00 alle 20,00. e) concedere, inoltre, al padre la facoltà di vedere e tenere con sé i minori per 3 giorni, durante le vacanze pasquali, una settimana durante le vacanze natalizie (festività del Natale e del Capodanno ad anni alterni) e
15 giorni consecutivi nel mese di luglio oppure agosto durante le vacanze estive;
f) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro Per_4
150,00 mensili per ogni figlio, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
g) la casa coniugale verrà abitata dalla sig.ra unitamente ai figli minori;
Parte_1
h) Ognuno dei coniugi rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'altro.”
Pag. 2 di 3 Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi, con la precisazione che le condizioni inerenti la disciplina del regime di affidamento, collocamento, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario debbono intendersi riferite alla sola figlia ancora minore cl Parte_3
2017), attesa l'intervenuta maggiore età dei figli e Per_1 Parte_2
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
e smg - con le condizioni concordate e Parte_1 Parte_4 riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dinami (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile)
(R.A.M. anno 2015, parte II, serie A n. 10);
C. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025.
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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