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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai SIg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
AL Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1566 V.G. anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Chiara Spediacci e dell'Avv. Nicoletta Variati, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 15.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“Conclusioni 1. Pronunzia sullo status Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti celebrato in Massa (MS) in data 23/06/2007, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Massa al n. 57 (Reg. Atti di matrimonio anno 2007
n. 57, Parte II, Serie A), ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, nonché omologhi e prenda atto delle seguenti concordate Condizioni 2 – Responsabilità genitoriale La figlia minore , di anni 16, studentessa al 3° anno del Liceo Artistico Artemisia Persona_1
Gentileschi, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà
esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità; le decisioni di maggiore rilievo per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute,
saranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente dell'interesse della minore stessa. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. 3 – Tempi di permanenza La figlia minore AL trascorrerà presso l'abitazione paterna i pomeriggi di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola: il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20,00; naturalmente, nelle settimane in cui il SInor osserverà il Pt_1
turno di lavoro pomeridiano, AL in quegli stessi giorni potrà pernottare presso l'abitazione paterna;
i fine settimana saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore dal venerdì alle ore 21,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00. Per quanto concerne il periodo delle festività, i genitori si accorderanno anno per anno suddividendo equamente tali giornate, tra cui il Natale, Santo Stefano, la Pasqua, il lunedì dell'Angelo e le festività pagane in modo equo. Per ogni altra festività (onomastici, ponti scolastici etc.) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete e impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza alla figlia.
4- condizioni economico reddituali dei ricorrenti Il SInor lavora alle dipendenze di , sede di Parte_1 Controparte_1
Massa, con reddito netto mensile pari a circa 1.900,00 euro. E' proprietario esclusivo di un'autovettura modello Nissan Qashqai tg. GN157HV acquistata il 28.09.2023. La SInora
lavora come insegnante di sostengo precaria, attualmente sino al mese di Parte_2
giugno 2025, con reddito mensile di euro 1.357,00 circa;
è proprietaria del bene immobile sito in Massa Via Renaccio n.29, contraddistinti al NCU Massa al foglio 117, part. 403, sub 4 cat.A/3, classe 3, vani 6,5. 5 – Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia minore
Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 350,00 mensili,
somma che sarà versata alla SInora mediante bonifico bancario sul cc alla Parte_2
stessa intestato presso BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Iban
[...] entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno unico universale erogato dall'INPS viene attribuito a ciascun genitore al 50%. Circa gli arretrati dell'Assegno Unico percepiti integralmente dal SInor
i ricorrenti concordano che il SInor provvederà a depositare, entro e non Pt_1 Pt_1
oltre un mese dalla pubblicazione della declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di € 1.200,00 sul libretto di risparmio postale per minori n.
000045482787 acceso in data 26/03/2025 presso Poste Italiane S.p.A. Ufficio Postale di
ZA (saldo al 05/05/2016 € 470,87) intestato alla figlia minore AL, con vincolo di utilizzo per le future spese universitarie o, comunque, di formazione della stessa. Con
l'esecuzione da parte del SInor della suddetta somma, la SI.ra dichiara di Pt_1 Pt_2
nulla avere più a pretendere a titolo di arretrati dell'Assegno Unico e, in ogni caso, di rinunciarvi. I genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo il “Protocollo sulle modalità di mantenimento dei figli” approvato dal
Tribunale di Massa in data 19 luglio 2024, ivi incluso quanto previsto in materia di rimborsi e deducibilità fiscale, e, quindi: Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto,
abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa (da tenere congruamente conto, a secondo del caso di specie, in percentuale sull'assegno),
medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica) attività
ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figlio(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione od al divorzio). Spese extra assegno, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto;
acquisto e mantenimento telefono cellulare dei figli. Spese sportive: attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici,
analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti: celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli e regali per amici e compagni di scuola dei figli. Rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, pec, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è
dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Assegno unico universale. Salvo
diverso accordo, l'assegno unico universale erogato dall'Inps sarà attribuito a ciascun genitore al 50%. Deducibilità fiscale. La eventuale detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al
50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
5- I ricorrenti danno atto, con la sottoscrizione del presente ricorso, che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale e dichiarano di aver regolato ogni questione connessa all'assegnazione, attribuzione o divisione di ogni altro bene mobile o immobile acquistato in costanza di matrimonio senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6 - I ricorrenti, reciprocamente, si impegnano a dare la loro autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei loro passaporti per uso personale o di lavoro, nonché a dare il loro consenso e/o autorizzazione per il rilascio e rinnovo del passaporto per la figlia e per qualsiasi altro documento dovesse loro occorrere per l'espatrio.
7 - I SInori Parte_1
e reciprocamente ed espressamente dichiarano di rinunciare, come
[...] Parte_2
in effetti rinunciano, ai diritti e alle azioni di risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi,
(morali, fisici, patrimoniali e non, etc.) trovanti titolo in eventuali violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio a tale titolo attestando di nulla avere più a pretendere”.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Massa il 23.6.2007, deducendo: che dalla unione coniugale era nata la figlia
AL (16.3.2009); che essi ricorrenti si erano separati consensualmente con decreto del 26.7.2019; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura matrimoniale venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno recepite le concordate condizioni in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente della minore;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della minore a carico del padre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
obbligo di deposito di somme a carico del padre;
deducibilità fiscale;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il
23.6.2007 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2007, Parte II, Serie A, n. 57 e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 15.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai SIg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
AL Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1566 V.G. anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Chiara Spediacci e dell'Avv. Nicoletta Variati, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 15.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“Conclusioni 1. Pronunzia sullo status Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti celebrato in Massa (MS) in data 23/06/2007, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Massa al n. 57 (Reg. Atti di matrimonio anno 2007
n. 57, Parte II, Serie A), ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, nonché omologhi e prenda atto delle seguenti concordate Condizioni 2 – Responsabilità genitoriale La figlia minore , di anni 16, studentessa al 3° anno del Liceo Artistico Artemisia Persona_1
Gentileschi, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà
esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità; le decisioni di maggiore rilievo per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute,
saranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente dell'interesse della minore stessa. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. 3 – Tempi di permanenza La figlia minore AL trascorrerà presso l'abitazione paterna i pomeriggi di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola: il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20,00; naturalmente, nelle settimane in cui il SInor osserverà il Pt_1
turno di lavoro pomeridiano, AL in quegli stessi giorni potrà pernottare presso l'abitazione paterna;
i fine settimana saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore dal venerdì alle ore 21,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00. Per quanto concerne il periodo delle festività, i genitori si accorderanno anno per anno suddividendo equamente tali giornate, tra cui il Natale, Santo Stefano, la Pasqua, il lunedì dell'Angelo e le festività pagane in modo equo. Per ogni altra festività (onomastici, ponti scolastici etc.) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete e impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza alla figlia.
4- condizioni economico reddituali dei ricorrenti Il SInor lavora alle dipendenze di , sede di Parte_1 Controparte_1
Massa, con reddito netto mensile pari a circa 1.900,00 euro. E' proprietario esclusivo di un'autovettura modello Nissan Qashqai tg. GN157HV acquistata il 28.09.2023. La SInora
lavora come insegnante di sostengo precaria, attualmente sino al mese di Parte_2
giugno 2025, con reddito mensile di euro 1.357,00 circa;
è proprietaria del bene immobile sito in Massa Via Renaccio n.29, contraddistinti al NCU Massa al foglio 117, part. 403, sub 4 cat.A/3, classe 3, vani 6,5. 5 – Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia minore
Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 350,00 mensili,
somma che sarà versata alla SInora mediante bonifico bancario sul cc alla Parte_2
stessa intestato presso BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Iban
[...] entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno unico universale erogato dall'INPS viene attribuito a ciascun genitore al 50%. Circa gli arretrati dell'Assegno Unico percepiti integralmente dal SInor
i ricorrenti concordano che il SInor provvederà a depositare, entro e non Pt_1 Pt_1
oltre un mese dalla pubblicazione della declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di € 1.200,00 sul libretto di risparmio postale per minori n.
000045482787 acceso in data 26/03/2025 presso Poste Italiane S.p.A. Ufficio Postale di
ZA (saldo al 05/05/2016 € 470,87) intestato alla figlia minore AL, con vincolo di utilizzo per le future spese universitarie o, comunque, di formazione della stessa. Con
l'esecuzione da parte del SInor della suddetta somma, la SI.ra dichiara di Pt_1 Pt_2
nulla avere più a pretendere a titolo di arretrati dell'Assegno Unico e, in ogni caso, di rinunciarvi. I genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo il “Protocollo sulle modalità di mantenimento dei figli” approvato dal
Tribunale di Massa in data 19 luglio 2024, ivi incluso quanto previsto in materia di rimborsi e deducibilità fiscale, e, quindi: Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto,
abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa (da tenere congruamente conto, a secondo del caso di specie, in percentuale sull'assegno),
medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica) attività
ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figlio(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione od al divorzio). Spese extra assegno, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto;
acquisto e mantenimento telefono cellulare dei figli. Spese sportive: attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici,
analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti: celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli e regali per amici e compagni di scuola dei figli. Rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, pec, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è
dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Assegno unico universale. Salvo
diverso accordo, l'assegno unico universale erogato dall'Inps sarà attribuito a ciascun genitore al 50%. Deducibilità fiscale. La eventuale detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al
50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
5- I ricorrenti danno atto, con la sottoscrizione del presente ricorso, che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale e dichiarano di aver regolato ogni questione connessa all'assegnazione, attribuzione o divisione di ogni altro bene mobile o immobile acquistato in costanza di matrimonio senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6 - I ricorrenti, reciprocamente, si impegnano a dare la loro autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei loro passaporti per uso personale o di lavoro, nonché a dare il loro consenso e/o autorizzazione per il rilascio e rinnovo del passaporto per la figlia e per qualsiasi altro documento dovesse loro occorrere per l'espatrio.
7 - I SInori Parte_1
e reciprocamente ed espressamente dichiarano di rinunciare, come
[...] Parte_2
in effetti rinunciano, ai diritti e alle azioni di risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi,
(morali, fisici, patrimoniali e non, etc.) trovanti titolo in eventuali violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio a tale titolo attestando di nulla avere più a pretendere”.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Massa il 23.6.2007, deducendo: che dalla unione coniugale era nata la figlia
AL (16.3.2009); che essi ricorrenti si erano separati consensualmente con decreto del 26.7.2019; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura matrimoniale venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno recepite le concordate condizioni in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente della minore;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della minore a carico del padre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
obbligo di deposito di somme a carico del padre;
deducibilità fiscale;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il
23.6.2007 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2007, Parte II, Serie A, n. 57 e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 15.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli