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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1976/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, C. F.
, PEC: , e presso questi C.F._1 Email_1 elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55, Napoli;
Pt_1
- Appellante
E
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
) rapp.ti e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. Leopoldo C.F._4
Spedaliere (C.F. ) e dall'Avv. Luciano Spedaliere (C.F. CodiceFiscale_5 [...]
) dello (C.F. ), con i quali C.F._6 Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni a fax 081/27.41.05 e , Email_2
- Appellati
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 16.07.2024 , l' ha impugnato la sentenza Pt_1 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1366/2024, pubbl. il 03.07.2024, che aveva accolto le domande proposte dai sigg.ri Controparte_1
e , condannando l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, al CP_2 Pt_1 pagamento in loro favore degli importi a titolo di TFR ammessi al passivo del fallimento della società datrice di lavoro cedente “Traffic City Motion S.r.l.” e maturati anteriormente alla cessione del ramo d'azienda alla “Park Life S.r.l”.
Nello specifico, l'appellante, ha dedotto l'erronea applicazione dell' art. 2112 c.c. e degli artt. 2, L. 297/1982, e 2, D.lgs. 80/1992, nonché il contrasto della pronuncia impugnata con costante e recente giurisprudenza di legittimità che esclude l'intervento del Fondo in caso di insolvenza del solo datore di lavoro cedente e non anche dell' impresa cessionaria con cui il rapporto di lavoro è proseguito.
Costituitisi, gli appellati, hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e può essere accolto.
È pacifico in atti che i sig.ri e prestarono attività lavorativa alle CP_1 CP_2 dipendenze della Traffic City Motion S.r.l. fino all' aprile 2016, e che, a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda, i rispettivi rapporti proseguirono, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società Park Life S.r.l. sino al 6.7.2018.
In data 29.03.2016 i lavoratori, la Traffic City Motion srl e la Park Life S.r.l. in previsione del futuro passaggio dei ricorrenti alle dipendenze della Park Life S.r.l. per fitto di ramo di azienda, nel regolare i reciproci rapporti, avevano concordato ai sensi dell'art.2112 c.c. che il TFR maturato fino al 29.3.2016 rimanesse a carico della cedente con relativo obbligo di pagamento, “…nei confronti della rinunciando espressamente, nei CP_4 confronti di quest'ultima al vincolo di solidarietà ex art.2112 c.c.”.
I ricorrenti avevano quindi ottenuto nei confronti della Traffic City Motion srl le sentenze n. 4960/19 e n. 3799/2019 del G.L. di Napoli, poi passate in giudicato, che avevano riconosciuto il loro diritto ad ottenere il pagamento della quota di TFR maturata alle dipendenze della Traffic City Motion s.r.l.
Parimenti pacifica è la dichiarazione di fallimento della cedente Traffic City Motion S.r.l. in data 9 febbraio 2021 e l'ammissione al passivo del credito vantato da ciascun lavoratore a titolo di T.F.R. maturato anteriormente alla cessione.
Presentata domanda all' di intervento del Fondo di Garanzia, la stessa veniva Pt_1 rigettata per la mancata prova dell'insolvenza dell'impresa cessionaria del rapporto di lavoro coobbligata ex art. 2112 c.c.
La questione oggetto del presente giudizio investe, dunque, l'interpretazione dell'art. 2 L. n. 297/1982 in combinato disposto con l'art. 2112 c.c., alla luce della giurisprudenza di legittimità, che in maniera costante e univoca, ha affermato che l'intervento del Fondo di
2 Garanzia presuppone l'insolvenza del datore di lavoro che rivesta tale qualifica al momento della cessazione del rapporto.
Come affermato dalla Suprema Corte (tra le molte, Cass. civ. sez. lav. n. 19277/2018; n. 4897/2021; n. 34032/2022; n. 37789/2022), la sola ammissione al passivo del fallimento della società cedente non è sufficiente ad integrare i presupposti per l'attivazione della garanzia , laddove il rapporto sia cessato in epoca successiva, Pt_1 presso una diversa società cessionaria non versante in stato d'insolvenza.
Tale consolidato orientamento è stato altresì recentemente confermato con l' ordinanza n. 2639/2025 che ha ribadito il seguente principio di diritto:“In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle Pt_1 dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all' , stipulato per liberare il cessionario Pt_1 dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi.”
Tale arresto, pienamente sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, esclude in radice che l possa essere chiamato a rispondere, per il tramite del Fondo Pt_1 di Garanzia, di obbligazioni afferenti a rapporti già trasferiti a terzi, in assenza di uno stato d'insolvenza del datore effettivo al momento della cessazione del rapporto.
L'art. 2112 c.c., nel prevedere la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore maturati anteriormente alla cessione, disciplina profili obbligatori del rapporto di lavoro che non interferiscono con la diversa e autonoma obbligazione previdenziale del Fondo di Garanzia, la cui operatività resta subordinata – per espressa previsione di legge
– alla cessazione del rapporto e all'accertata insolvenza del datore di lavoro cessionario.
Non rileva, a tal fine, l'esistenza di accordi intervenuti tra le parti volto a regolare la titolarità del debito per T.F.R. tra cedente e cessionario, né l'eventuale giudicato interno formatosi su pronunce di condanna nei confronti della società cedente, che rimane circoscritto al rapporto contrattuale inter partes, non potendo estendersi all' , Pt_1 estraneo a detto giudizio e alla volontà negoziale.
In conclusione, va affermata la correttezza della tesi sostenuta da parte appellante secondo cui, nella specie, non risulta integrato l'elemento costitutivo della fattispecie legale necessaria per attivare il Fondo di Garanzia, mancando un'insolvenza in capo al datore di lavoro cessionario, unico soggetto obbligato al pagamento del T.F.R. al momento della cessazione del rapporto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente rigetto delle originarie domande proposte da e Controparte_1 CP_2
[...]
3 Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono giusti motivi – in considerazione della complessità e novità della questione giuridica – per disporne l'integrale compensazione.
PQM
La Corte così provvede:
- Accoglie l'appello dell' e, per l' effetto, in riforma dell' impugnata sentenza, rigetta Pt_1 la domanda proposta dagli originari ricorrenti;
- Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Anna Carla Catalano
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