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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 506/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Giampiccolo Presidente dott.ssa Gaetano Dimartino Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 506 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1978 ed ivi residente nella via Salso n. 46,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente nella via Minardi n. 69, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sabina Scollo, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/05/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del
[...] loro matrimonio, contratto a Ragusa il 18/04/2009 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n.16, Parte 1, dell'anno 2009. hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, Per_1
4/8/1993), (Modica, 16/10/2000) e (Modica, 30/03/1998), tutti maggiorenni Per_2 Per_3
e solo gli ultimi due economicamente non indipendenti e conviventi con la madre;
hanno esposto che la loro separazione consensuale è stata pronunciata con sentenza n.
1778/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 27/11/2023 e pubblicata il 28/11/2023; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale n. 1778/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 27/11/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) la sig.ra vive stabilmente in Scicli unitamente ai figli e;
il Sig. Pt_1 Per_3 Per_2
vive a Ragusa. Pt_2
2) I figli e ormai maggiorenni, che vivono stabilmente con la madre hanno Per_3 Per_2 ampia libertà dei figli di vedere il padre ogni qualvolta lo vorranno considerato, altresì,
l'ottimo rapporto esistente tra padre e figli. Considerata l'età dei figli e l'ottimo rapporto tra gli stessi, questi sono dunque liberi di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con il padre.
3) Il sig. artigiano, svolge lavori saltuari di pitturazione edile e riesce a Parte_2 guadagnare mensilmente circa 1.200,00 euro, mentre la moglie è disoccupata e saltuariamente svolge lavori di pulizia. Considerate le capacità reddituali ed economiche del sig. questi si impegna a corrispondere ogni mese la somma di €. Parte_2
500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli entro il giorno
15 di ciascun mese, che sebbene maggiorenni, al momento non sono economicamente autosufficienti, mentre la moglie rinuncia al mantenimento.
4) Entrambi i coniugi sin d'ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per eventuali viaggi all'estero.
5) Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge”.
Le condizioni sopra riportate e relative ai rapporti economici tra i genitori e i figli maggiorenni, conviventi con la madre, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse di questi ultimi e, inoltre, vertenti su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e a Ragusa il 18/04/2009, ed iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di RAGUSA, anno 2009, n.16, parte 1^;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai rapporti economici relativi agli stessi, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di RAGUSA, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di RAGUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Giovanni Giampiccolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Giampiccolo Presidente dott.ssa Gaetano Dimartino Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 506 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1978 ed ivi residente nella via Salso n. 46,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente nella via Minardi n. 69, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sabina Scollo, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/05/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del
[...] loro matrimonio, contratto a Ragusa il 18/04/2009 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n.16, Parte 1, dell'anno 2009. hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, Per_1
4/8/1993), (Modica, 16/10/2000) e (Modica, 30/03/1998), tutti maggiorenni Per_2 Per_3
e solo gli ultimi due economicamente non indipendenti e conviventi con la madre;
hanno esposto che la loro separazione consensuale è stata pronunciata con sentenza n.
1778/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 27/11/2023 e pubblicata il 28/11/2023; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale n. 1778/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 27/11/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) la sig.ra vive stabilmente in Scicli unitamente ai figli e;
il Sig. Pt_1 Per_3 Per_2
vive a Ragusa. Pt_2
2) I figli e ormai maggiorenni, che vivono stabilmente con la madre hanno Per_3 Per_2 ampia libertà dei figli di vedere il padre ogni qualvolta lo vorranno considerato, altresì,
l'ottimo rapporto esistente tra padre e figli. Considerata l'età dei figli e l'ottimo rapporto tra gli stessi, questi sono dunque liberi di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con il padre.
3) Il sig. artigiano, svolge lavori saltuari di pitturazione edile e riesce a Parte_2 guadagnare mensilmente circa 1.200,00 euro, mentre la moglie è disoccupata e saltuariamente svolge lavori di pulizia. Considerate le capacità reddituali ed economiche del sig. questi si impegna a corrispondere ogni mese la somma di €. Parte_2
500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli entro il giorno
15 di ciascun mese, che sebbene maggiorenni, al momento non sono economicamente autosufficienti, mentre la moglie rinuncia al mantenimento.
4) Entrambi i coniugi sin d'ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per eventuali viaggi all'estero.
5) Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge”.
Le condizioni sopra riportate e relative ai rapporti economici tra i genitori e i figli maggiorenni, conviventi con la madre, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse di questi ultimi e, inoltre, vertenti su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e a Ragusa il 18/04/2009, ed iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di RAGUSA, anno 2009, n.16, parte 1^;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai rapporti economici relativi agli stessi, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di RAGUSA, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di RAGUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Giovanni Giampiccolo
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