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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 2.10.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3039 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra l Parte_1
AVV. CIARELLI ANNA PAOLA
appellante
E
Controparte_1
AVV. GIOVANNI BATTISTA REALI appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, n. 1189.24 pubblicata in data 31.10.2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina l' al Controparte_1 Pt_1 fine di sentire: a) dichiarare l'illegittimità dell'avviso emesso dall'ente, in quanto rivolto erroneamente al minore , e non alla quale Persona_1 Controparte_1
1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore;
b) dichiarare l'illegittimità dell'avviso recante un sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite su pensione del minore cat. INVCIV n. 07079604 proprio perché infondato in fatto ed in Persona_1 diritto non avendo né la ricorrente né il minore agito con dolo, non avendo omesso di dichiarare alcuna modifica riguardante le sue condizioni di salute all'Ente, tanto che non si legittima un'azione di ripetizione delle somme già percepite.
A sostegno delle proprie prospettazioni eccepiva l'irripetibilità dell'indebito assistenziale chiesto dall' attesa la sicura assenza di dolo dell'interessato. Pt_1
Si costituiva in giudizio l' resistendo nel merito alla prospettazione attorea in Pt_1 fatto ed in diritto e concludendo per l'integrale rigetto del ricorso. Con la sentenza qui gravata, il Tribunale accoglieva la domanda attorea sul presupposto della sussistenza dell'affidamento incolpevole del percettore della prestazione assistenziale in oggetto come rilevabile da tre circostanze: l'omessa notifica del verbale di revisione del dicembre 2018 che per primo ha accertato il venir meno del requisito sanitario;
il tenore “non esplicito” quantomeno per i non addetti ai lavori, del verbale di successiva revisione del Febbraio 2020; la mancata sospensione nel termine di
90 giorni dell'erogazione dell'indennità. Appella in data 06.11.2024 affidandosi ai seguenti motivi. Pt_1
Il Tribunale di Latina rileva la omessa notifica del primo verbale di revisione del 06.12.2018. L' sostiene invece che, come è stato dato atto in memoria di Pt_1 costituzione in primo grado, tutti i verbali di prima visita e di revisione, peraltro prodotti in giudizio, sono sempre stati notificati alla parte appellata che ne ha quindi avuto conoscenza. Quanto al primo verbale di revisione produce in questo Pt_1 grado la racc. ar del 25.01.2019 n. 68959950276-4 con ricevuta di ritorno rilevando che la produzione è ammissibile data la speciale efficacia dimostrativa e l'indispensabilità ai fini della decisione della causa. Pertanto, continua l'appellante, considerato che l'appellata nel precedente grado fonda le proprie difese esclusivamente sul principio dell'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, ritenendo di dover ricevere un autonomo provvedimento di sospensione e/o revoca della prestazione e ritenuto che l'indebito va restituito “a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, la diversa conclusione a cui è giunto il Tribunale di Latina, incentrata sulla necessità di un formale provvedimento di sospensione o revoca della prestazione, sarebbe da considerarsi errata. Parte appellata si costituisce opponendosi alla produzione di nuova documentazione da parte dell' (ossia della comunicazione del verbale di visita di revisione del Pt_1
16.12.2018) e, nel merito, chiede il rigetto dell'appello riportandosi alle argomentazioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato. Preliminarmente, è inammissibile la produzione, avvenuta solo nel presente grado di giudizio, della missiva di comunicazione dell'esito della visita di revisione del
2 6.12.2018 nonché della raccomandata attestante la spedizione della missiva in data
15.12.218 e la sua ricezione il 25.1.2019. Parte appellante lamenta il fatto che “il giudice di primo grado ben avrebbe potuto disporre la produzione in giudizio di detta notifica” e ritiene ammissibile la relativa produzione documentale “alla luce delle motivazioni di cui in sentenza”. Tale doglianza è infondata, posto che l avrebbe dovuto dedurre che la produzione tardiva (tanto Pt_1 della missiva quanto della sua notifica) si era resa necessaria in quanto formatasi successivamente o divenuta necessaria per effetto delle difese formulate dalla controparte, circostanze chiaramente non rinvenibili nel caso di specie, trattandosi di raccomandata risalente al gennaio 2019 a fronte della costituzione nel giudizio di primo grado datata 26.5.2023. Si aggiunga che lo stesso , nella memoria di costituzione, Pt_1 deduceva che “nella specie alla ricorrente nella predetta qualità è stato ritualmente notificato l'esito della visita di revisione con allegato verbale medico che ha comportato la revoca della prestazione di invalidità civile in godimento (indennità di accompagnamento) a partire dal gennaio 2019” ma mancava, non adducendo alcuna giustificazione al riguardo, di produrre prova della missiva e della relativa notifica.
Cio' posto, e' fuori di dubbio che l'indebito in oggetto rientri nell'area dell'indebito assistenziale posto che con comunicazione del 17.6.2020,ritualmente notificata il successivo 26.06.2020, veniva contestata l'indebita percezione di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.1.2019 al 31.7.2020. Trovano quindi applicazione le regole specifiche del sistema assistenziale (da ultimo, cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Come piu' recentemente sottolineato dalla SC (si veda Cass. sez. lav. , 10/08/2022 n. 24617) “la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute. Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13). A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale. Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del
3 sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008)”. Ne consegue, come ribadito dalla pronuncia della S.C. n.24180 del 4/08/2022 che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Venendo alla specificità del caso in esame, vista l'inammissibilità della produzione tardiva della prova della comunicazione del primo verbale di revisione, è solo a far data dal 6.3.2020 (data di ricezione del secondo verbale di revisione, spedito il 10.2.2020) che puo' dirsi cessato il legittimo affidamento dell'assistito in ordine alla permanenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui si discute. Il Giudice di primo grado nell'escludere che la revoca del beneficio sia stata formalmente comunicata all'assistito ha fondato tale conclusione sul tenore “non esplicito” del verbale di revisione del Febbraio 2020. Tale affermazione non appare condivisibile: nel verbale del 15.1.2018 il minore veniva riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) con espressa indicazione della sussistenza del requisito sanitario per l' indennità di accompagnamento.
Afferma parte appellata che “il minore è stato dichiarato invalido permanente, pertanto non si comprende come sia stato possibile una revisione in merito alle sue condizioni di salute”. In realtà dal medesimo verbale si comprende chiaramente che il minore non è stato dichiarato esente da revisione (in quanto è stata barrata la casella NO in corrispondenza della relativa voce). Cio' posto, è altrettanto chiaro ed esplicito l'esito del verbale della visita di revisione di cui si discute, che menzionando la sussistenza del solo requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, ha disconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagno, già riconosciuta con verbale del 15 gennaio 2018 e non piu' menzionata nel verbale di revisione, per evidente venir meno dei relativi requisiti. Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, sussiste l'indebita percezione quantomeno a far data dalla comunicazione dell'esito del suddetto (secondo) verbale di revisione, per inconfigurabilità di qualsiasi affidamento incolpevole circa il permanere del diritto all'indennità di accompagnamento in capo al minore. Poiché il periodo contestato è dal 1.1.2019 al 31.7.2020, in parziale accoglimento dell'appello occorre accertare come non dovuta la restituzione delle somme rivendicate nei confronti di e dall' a titolo di indebito per il Controparte_1 Persona_1 Pt_1 primo periodo (ossia dal 1.1.2019) e fino al 6.3.2020, data di notifica del suddetto verbale di visita di revisione.
4 L'esito della lite, per entrambi i gradi di giudizio, induce alla compensazione per un quarto delle spese di lite, con condanna dell' al pagamento del residuo, da distrarsi. Pt_1
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuta la restituzione delle somme rivendicate nei confronti di
[...]
e dall' a titolo di indebito per il primo periodo per il CP_1 Persona_1 Pt_1 periodo dal 1.1.2019 al 6.3.2020; compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 852,00 oltre iva e cpa come per legge e quanto al secondo grado in € 962,00 oltre iva e cpa come per legge e condanna l' al pagamento in Pt_1 favore dell'appellata del residuo, con distrazione.
Roma, 2.10.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
5
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 2.10.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3039 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra l Parte_1
AVV. CIARELLI ANNA PAOLA
appellante
E
Controparte_1
AVV. GIOVANNI BATTISTA REALI appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, n. 1189.24 pubblicata in data 31.10.2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina l' al Controparte_1 Pt_1 fine di sentire: a) dichiarare l'illegittimità dell'avviso emesso dall'ente, in quanto rivolto erroneamente al minore , e non alla quale Persona_1 Controparte_1
1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore;
b) dichiarare l'illegittimità dell'avviso recante un sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite su pensione del minore cat. INVCIV n. 07079604 proprio perché infondato in fatto ed in Persona_1 diritto non avendo né la ricorrente né il minore agito con dolo, non avendo omesso di dichiarare alcuna modifica riguardante le sue condizioni di salute all'Ente, tanto che non si legittima un'azione di ripetizione delle somme già percepite.
A sostegno delle proprie prospettazioni eccepiva l'irripetibilità dell'indebito assistenziale chiesto dall' attesa la sicura assenza di dolo dell'interessato. Pt_1
Si costituiva in giudizio l' resistendo nel merito alla prospettazione attorea in Pt_1 fatto ed in diritto e concludendo per l'integrale rigetto del ricorso. Con la sentenza qui gravata, il Tribunale accoglieva la domanda attorea sul presupposto della sussistenza dell'affidamento incolpevole del percettore della prestazione assistenziale in oggetto come rilevabile da tre circostanze: l'omessa notifica del verbale di revisione del dicembre 2018 che per primo ha accertato il venir meno del requisito sanitario;
il tenore “non esplicito” quantomeno per i non addetti ai lavori, del verbale di successiva revisione del Febbraio 2020; la mancata sospensione nel termine di
90 giorni dell'erogazione dell'indennità. Appella in data 06.11.2024 affidandosi ai seguenti motivi. Pt_1
Il Tribunale di Latina rileva la omessa notifica del primo verbale di revisione del 06.12.2018. L' sostiene invece che, come è stato dato atto in memoria di Pt_1 costituzione in primo grado, tutti i verbali di prima visita e di revisione, peraltro prodotti in giudizio, sono sempre stati notificati alla parte appellata che ne ha quindi avuto conoscenza. Quanto al primo verbale di revisione produce in questo Pt_1 grado la racc. ar del 25.01.2019 n. 68959950276-4 con ricevuta di ritorno rilevando che la produzione è ammissibile data la speciale efficacia dimostrativa e l'indispensabilità ai fini della decisione della causa. Pertanto, continua l'appellante, considerato che l'appellata nel precedente grado fonda le proprie difese esclusivamente sul principio dell'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, ritenendo di dover ricevere un autonomo provvedimento di sospensione e/o revoca della prestazione e ritenuto che l'indebito va restituito “a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, la diversa conclusione a cui è giunto il Tribunale di Latina, incentrata sulla necessità di un formale provvedimento di sospensione o revoca della prestazione, sarebbe da considerarsi errata. Parte appellata si costituisce opponendosi alla produzione di nuova documentazione da parte dell' (ossia della comunicazione del verbale di visita di revisione del Pt_1
16.12.2018) e, nel merito, chiede il rigetto dell'appello riportandosi alle argomentazioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato. Preliminarmente, è inammissibile la produzione, avvenuta solo nel presente grado di giudizio, della missiva di comunicazione dell'esito della visita di revisione del
2 6.12.2018 nonché della raccomandata attestante la spedizione della missiva in data
15.12.218 e la sua ricezione il 25.1.2019. Parte appellante lamenta il fatto che “il giudice di primo grado ben avrebbe potuto disporre la produzione in giudizio di detta notifica” e ritiene ammissibile la relativa produzione documentale “alla luce delle motivazioni di cui in sentenza”. Tale doglianza è infondata, posto che l avrebbe dovuto dedurre che la produzione tardiva (tanto Pt_1 della missiva quanto della sua notifica) si era resa necessaria in quanto formatasi successivamente o divenuta necessaria per effetto delle difese formulate dalla controparte, circostanze chiaramente non rinvenibili nel caso di specie, trattandosi di raccomandata risalente al gennaio 2019 a fronte della costituzione nel giudizio di primo grado datata 26.5.2023. Si aggiunga che lo stesso , nella memoria di costituzione, Pt_1 deduceva che “nella specie alla ricorrente nella predetta qualità è stato ritualmente notificato l'esito della visita di revisione con allegato verbale medico che ha comportato la revoca della prestazione di invalidità civile in godimento (indennità di accompagnamento) a partire dal gennaio 2019” ma mancava, non adducendo alcuna giustificazione al riguardo, di produrre prova della missiva e della relativa notifica.
Cio' posto, e' fuori di dubbio che l'indebito in oggetto rientri nell'area dell'indebito assistenziale posto che con comunicazione del 17.6.2020,ritualmente notificata il successivo 26.06.2020, veniva contestata l'indebita percezione di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.1.2019 al 31.7.2020. Trovano quindi applicazione le regole specifiche del sistema assistenziale (da ultimo, cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Come piu' recentemente sottolineato dalla SC (si veda Cass. sez. lav. , 10/08/2022 n. 24617) “la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute. Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13). A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale. Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del
3 sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008)”. Ne consegue, come ribadito dalla pronuncia della S.C. n.24180 del 4/08/2022 che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Venendo alla specificità del caso in esame, vista l'inammissibilità della produzione tardiva della prova della comunicazione del primo verbale di revisione, è solo a far data dal 6.3.2020 (data di ricezione del secondo verbale di revisione, spedito il 10.2.2020) che puo' dirsi cessato il legittimo affidamento dell'assistito in ordine alla permanenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui si discute. Il Giudice di primo grado nell'escludere che la revoca del beneficio sia stata formalmente comunicata all'assistito ha fondato tale conclusione sul tenore “non esplicito” del verbale di revisione del Febbraio 2020. Tale affermazione non appare condivisibile: nel verbale del 15.1.2018 il minore veniva riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) con espressa indicazione della sussistenza del requisito sanitario per l' indennità di accompagnamento.
Afferma parte appellata che “il minore è stato dichiarato invalido permanente, pertanto non si comprende come sia stato possibile una revisione in merito alle sue condizioni di salute”. In realtà dal medesimo verbale si comprende chiaramente che il minore non è stato dichiarato esente da revisione (in quanto è stata barrata la casella NO in corrispondenza della relativa voce). Cio' posto, è altrettanto chiaro ed esplicito l'esito del verbale della visita di revisione di cui si discute, che menzionando la sussistenza del solo requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, ha disconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagno, già riconosciuta con verbale del 15 gennaio 2018 e non piu' menzionata nel verbale di revisione, per evidente venir meno dei relativi requisiti. Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, sussiste l'indebita percezione quantomeno a far data dalla comunicazione dell'esito del suddetto (secondo) verbale di revisione, per inconfigurabilità di qualsiasi affidamento incolpevole circa il permanere del diritto all'indennità di accompagnamento in capo al minore. Poiché il periodo contestato è dal 1.1.2019 al 31.7.2020, in parziale accoglimento dell'appello occorre accertare come non dovuta la restituzione delle somme rivendicate nei confronti di e dall' a titolo di indebito per il Controparte_1 Persona_1 Pt_1 primo periodo (ossia dal 1.1.2019) e fino al 6.3.2020, data di notifica del suddetto verbale di visita di revisione.
4 L'esito della lite, per entrambi i gradi di giudizio, induce alla compensazione per un quarto delle spese di lite, con condanna dell' al pagamento del residuo, da distrarsi. Pt_1
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuta la restituzione delle somme rivendicate nei confronti di
[...]
e dall' a titolo di indebito per il primo periodo per il CP_1 Persona_1 Pt_1 periodo dal 1.1.2019 al 6.3.2020; compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 852,00 oltre iva e cpa come per legge e quanto al secondo grado in € 962,00 oltre iva e cpa come per legge e condanna l' al pagamento in Pt_1 favore dell'appellata del residuo, con distrazione.
Roma, 2.10.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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