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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottoressa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 2067/23 R.G. promossa da:
(CF ;) Parte_1 C.F._1
(CF ;) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Campion e Alessandro Corsi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Treviso, Viale Cairoli n. 145/147; appellanti;
contro
:
(CF ; Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Morello elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montebelluna (TV,) C.so Mazzini n. 110/6; appellata e appellante incidentale;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 657/23 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 14 aprile 2023.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“Nel merito in via principale: respingersi e rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate per i motivi indicati in narrativa del presente atto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata avversaria tesa alla costituzione di servitù coattiva per fondo intercluso, fissarsi un equo indennizzo che tenga conto del fatto che detta servitù transiterebbe, ove accolta come nei desiderata avversari, nel bel mezzo dell'abitazione dei convenuti.
In ogni caso: rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente nella comparsa di costituzione di appello in quanto infondata in fatto ed in diritto e rigettarsi l'appello incidentale avversario perché infondato in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova sussistente a carico della parte attrice, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, con i testi sotto indicati:
1) Vero che il sig. LO AN, padre del convenuto, già in epoca antecedente all'anno 1984 aveva realizzato sul mappale n. 355 e su parte del mappale n. 67 uno spazio riservato ad orto, che personalmente già coltivava prima dell'anno 1984 e che poi ha coltivato sino al decesso;
2) Vero che la realizzazione dell'orto risale ai primi anni ottanta, allorquando, in occasione di un ampliamento dell'abitazione principale verso il retro, il sig. AN LO decise di riutilizzare il terreno sbancato, realizzando i terrapieni ove l'orto insiste.
3) Vero che una volta venuto a mancare il padre di famiglia, la coltivazione dell'orto è stato proseguita dalla vedova;
Persona_1
4) Vero che il passaggio affianco agli orti è sempre avvenuto solo a piedi ovvero solo con moto coltivatori e altri strumenti agricoli di ridotta ampiezza, che i coltivatori hanno sempre condotto a mano;
5) Vero che sul mappale n. 355 è esistito, da epoca antecedente all'anno 1984, poco oltre il punto ove insistono dei capanni in pietra realizzati abusivamente dai nonni, nel bel mezzo del sedime, un pozzetto quadrato di cemento con estradosso fuori terra di circa 70 cm, riempito di massi ed utilizzato per la raccolta dell'acqua piovana proveniente dall'adiacente manufatto;
6) Vero che nel corso del 2020 il padre dell'attrice ha rimosso il pozzetto quadrato di cemento;
7) Vero che sul fondo servente identificato come mappale n. 355 sono stati realizzati e sono presenti, sin dall'anno 1984, cinque voluminosi corpi di fabbrica realizzati dai nonni in materiale murario e consistenti in: (1) autorimessa consistente in un volume realizzato in blocchi di calcestruzzo sormontati con lastre ondulate in “Eternit”; (2) tettoia consistente in un volume formato da lamiere metalliche a parete ed a soffitto;
(3) fabbricato in parte a due piani fuori terra ed in parte ad un piano fuori terra in adiacenza all'abitazione dell'esecutato ; (4) deposito Controparte_2 attrezzi consistente in un volume realizzato in blocchi di calcestruzzo sormontati con lastre ondulate in lamiera/PVC e (5) magazzino consistente in una vecchia struttura in muratura di mattoni parzialmente crollata;
8) Vero che detti corpi abusivi risultano descritti nella perizia di stima del Mapp. 355 di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 77/2016 del Tribunale di Treviso e nelle fotografie allegate, come da documento 2 che si esibisce al teste;
9) Vero che tali manufatti sono stati utilizzati da (padre dell'attrice) come Controparte_2 magazzino o deposito attrezzi;
10) Vero che AN LO (nonno) ha utilizzato per un certo periodo in vita uno dei predetti fabbricati come parcheggio per la propria auto e tale utilizzo è stato poi ripreso dal padre dell'odierna attrice;
11) Vero che all'interno di detti manufatti abusivi si trovano dei materiali di risulta appartenuti al sig. che quest'ultimo ha omesso di rimuovere;
Controparte_2
12) Vero che con l'erezione della scala, dopo l'anno 1984, è stato creato un varco di accesso alla facciata esterna dell'immobile ove invece era prevista una finestra;
13) Vero che al momento della donazione del 1984, nel corpo dell'immobile ad uso abitativo erano già presenti delle scale interne, che dal piano terra consentivano di giungere sia al primo piano che alla mansarda;
14) Vero che la scala esterna costituiva la via di accesso all'appartamento (in allora dei nonni) ed ora degli odierni convenuti;
15) Vero che la servitù anzidetta è sempre stata esercitata unicamente a favore dell'appartamento posto al piano primo, di cui la scala intendeva essere un accesso esclusivo, precluso ai proprietari di piano terra e mansarda;
16) Vero che nel corso dell'anno 2016 la sig.ra ha demolito la porzione di Controparte_1 scala interna che esordisce al piano terra, posizionando un muro di cartongesso a tamponamento, allargando lo spazio calpestabile del proprio appartamento e intercludendo quindi la mansarda;
17) Vero che la sig.ra nell'occasione ha coperto l'ingresso con un muro di Controparte_1 cartongesso, posto in opera dal sig. , intercludendo l'uscita dall'abitazione Controparte_2 sottostante verso la rampa di scale superiori;
18) Vero che le vetrate poste all'ingresso del primo piano sono state costruite dal nonno dell'attrice, AN LO, per impedire ad altri l'ingresso nella propria abitazione e garantire la privacy all'interno dell'appartamento.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli, eventualmente anche a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati, i Signori: di Paese (TV) Via Sovernigo n. 7; di Testimone_1 Testimone_2 Paese (TV) Via Sovernigo n. 5; di Paese (TV) Via Sovernigo n.
9. Testimone_3
Ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi indicati nella terza memoria ex art. 183 Vl° co. epe del 18.10.2021. Su tutti i capitoli di prova di controparte, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 Vl° co. c.p.c. datata 29.9.21.
In ogni caso:
Spese e competenze di lite rifuse. Nella denegata ipotesi di conferma nel merito della sentenza impugnata, compensarsi le spese di lite per i motivi esposti ai motivo di appello n. B.3 dell'atto di citazione di appello.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Nel merito: condannarsi i signori e per responsabilità aggravata Parte_2 Parte_1 ex art. 96 c.p.c. con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla signora , da Controparte_1 determinarsi in via equitativa.
In via incidentale:
- In base al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannare i signori e Parte_2
alla rifusione delle spese e dei compensi relativi alla fase della mediazione Parte_1 obbligatoria, che si quantifica in € 48,80 per anticipazioni, ed € 536,00 per compensi oltre spese generali e oneri fiscali.
In via istruttoria:
Senza voler invertire l'onere probatorio, al fine di confermare che da sempre il passaggio costituito con atto pubblico del 1984 è stato utilizzato con ogni mezzo per recarsi sul retro dell'abitazione, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nel periodo dal 1983 al 1989 la ditta individuale di AN ha svolto CP_2 l'attività di carpenteria metallica a Porcellengo, in Via Sovemigo, nei locali adiacenti all'abitazione” ( ); Tes_4
2) “Vero che il camion della ditta veniva condotto dal sig. sul retro dell'officina e gli CP_2 operai-apprendisti provvedevano al carico dei serramenti in alluminio che dovevano essere portati ai vari clienti ed allo scarico delle porte e finestre in legno che erano state sostituite con i nuovi infìssi” ( ); Tes_4
3) “Vero che il camion per andare sul retro dell'offìcina attraversava una tettoia in lamiera e veniva parcheggiato dopo aver svolto una curva a sinistra, davanti al locale “deposito attrezzi” come da fotografie e piantina che si esibiscono al teste (docc. 22- 13-25)” ( ); Tes_4
4) “Vero che nel 1997 sono state realizzate le fognature dell'abitazione e che in quella occasione i mezzi di lavoro quali escavatrice, camion, sono stati condotti sul retro dell'abitazione attraversando il Mappale 355, ovvero il cortile a lato dell'abitazione” ( ; Tes_5
5) “Vero che nel 2007 il marmista ha realizzato la pavimentazione a porfido Testimone_6 sul retro dell'abitazione per il parcheggio delle vetture nonché ha pavimentato l'area a nord del fabbricato fino all'entrata principale come da fotografie che si esibiscono al teste ( doc. 11)” ( ); Tes_6 dell'abitazione sita sul Mapp. 67 ora 601 sub 1, da qui accedeva al mappale 355 e con un percorso obbligato per la presenza di manufatti, percorreva il mappale 355 con direzione sud-est attraversando anche una tettoia in lamiera e all'uscita della stessa, girando a sinistra e fiancheggiando il lato est del mappale 355, conduceva sul retro dell'abitazione (mappale 67 ora 601), come da piantina che si esibisce al teste (doc. 8)” (Ing. ); Persona_2
6) “Vero che per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione il marmista ha portato con Tes_6 il proprio furgone il materiale necessario (pietre, cemento ecc...) sul retro dell'abitazione, nonché i macchinari necessari, attraversando il cortile a lato dell'abitazione” ( ); Tes_6
7) “Vero che nel percorso per raggiungere il retro dell'abitazione il marmista ha Tes_6 attraversato anche una “tettoia” in lamiera”;
8) “Vero che il sig. nel 2010 ha realizzato vari lavori sul retro dell'abitazione Controparte_3 ed in particolare il rifacimento del bagno” ( ); CP_3
9) “Vero che per tutta la durata dei lavori si è sempre portato con il proprio furgone sul parcheggio a porfido sul retro dell'abitazione (fot. doc. 11)”;
10) “Vero che il sig. entrava dal cancello, attraversava il “cortile” , si immetteva in una CP_3
“tettoia” di lamiera e poi girava a sinistra per andare sul parcheggio posto sul retro dell'abitazione, come da piantina che si esibisce al teste (doc. 8)”;
11) “Vero che nel 2013 Lei ha svolto l'incarico di CTU nell'esecuzione immobiliare R.G. n. 196/2009, come da estratto della relazione che si esibisce al teste (doc. 23)” (Ing. ); Persona_2 12) “Vero che nel corso delle sue indagini peritali accertava la costituzione con atto di donazione n. 12819 del AI di Treviso del 25/01/1984, all'art. 8) di una servitù di passaggio per Per_3 pedoni e per qualsiasi mezzo lungo il lato sud-est della corte al m.n. 355 a favore del map. 67, e la indicava nella sua relazione, come da doc. 23 che si esibisce al teste (pag. 8)” (Ing. ); Persona_2
13) “Vero che in loco accertava l'esistenza di un passaggio, largo circa 3,5 - 4.00 metri, che partendo dalla via pubblica (Via Sovernigo), attraversava il cortile
- Senza voler invertire l'onere probatorio, al fine di confermare l'utilizzo delle scale esterne e di quelle interne per accedere alla mansarda, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
14) “Vero che in data 19.12.2013 Lei ha riprodotto con le n. 6 fotografie che le vengono esibite (doc. 24) lo stato dei luoghi, fotografie allegate alla sua Relazione di stima (Es. Imm R.G. n. 196/2009)” (ing. ); Persona_2
15) “Vero che all'uscita della tettoia e fino al confine con il Mappale 601 sul quale insisteva l'abitazione, vi era un terreno incolto, come da fotografia (doc. 24 lettera d) che si esibisce al teste” (ing. Per_2
16) “Vero che nel 2014, su incarico della sig.a , sono state realizzate le nuove Persona_1 fognature dell'abitazione per allacciarle alla fognatura comunale, come da progetto del geom.
di Postioma che si esibisce al teste” ( ); Testimone_7 Tes_7
17) “Vero che in quella occasione tutti i macchinari necessari per lo scavo, la posa dei tubi ed il ripristino del terreno hanno raggiunto il retro dell'abitazione, dove erano collocati il bagno e la lavanderia, attraversando il Mappale 355 (doc. 21)”;
18) “Vero che lo scavo è stato eseguito anche all'interno della “tettoia in lamiera”, come da fotografie che si esibiscono al teste (doc. 26) ”;
19) “Vero che nel 2015 il sig. ha realizzato in parte sul passaggio, in parte Parte_2 sull'area comune dell'abitazione, un orto, come da fotografie (doc. 12) che si esibiscono al teste” ( ). Tes_5 CP_2
20) “Vero che dalla realizzazione della scala esterna (1984), i signori AN LO e _1
hanno utilizzato esclusivamente la scala esterna per accedere alla loro abitazione al primo
[...] piano (fot. Doc. 9)” ( , , Montesel); Tes_5 CP_2 CP_3
21) “Vero che i nonni AN LO e , per accedere alla mansarda (appartamento Persona_1 al secondo piano), percorrevano il pianerottolo sito all'interno del loro appartamento e le uniche scale esistenti di cui alla fotografia che si rammostra al teste (fot. doc. 16)” ( Montesel, , Tes_5 Per_4
, ); CP_3 CP_2
22) “Vero che lo stesso percorso (scala esterna e poi pianerottolo al primo piano e scala interna) veniva percorso da tutti coloro che si recavano in mansarda su richiesta dei signori AN LO e ( Montesel, , , ); Persona_1 Tes_5 Per_4 CP_3 CP_2
23) “Vero che nel 2003, quando i signori e hanno donato la mansarda alla CP_2 _1 nipote , per accedere alla mansarda i signori AN LO e percorreva la CP_1 Persona_1 scala esterna, quindi dal pianerottolo del loro appartamento salivano in mansarda con l'unica scala esistente”; ( Montesel, , , ); Tes_5 Per_4 CP_3 CP_2
24) “Vero che la mansarda era utilizzata dai nonni prevalentemente come loro ripostiglio e vi erano riposte tutte le pezze di stoffa avanzate dopo che il sig. AN LO aveva cessato l'attività di sarto, tutti gli oggetti non più utili” ( ); Tes_5 CP_2
25) "'Vero che le badanti, dal 2005 al 2015 hanno utilizzato la mansarda per custodire i loro effetti personali oltreché i pacchi di “pannoloni” di riserva ed il materiale sanitario necessario alla sig.a durante gli ultimi dieci anni di vita in cui non era più autosufficiente” ( Persona_1 Tes_5
). CP_2
26) Vero che le vetrate sul pianerottolo del primo piano sono state volute, realizzate ed installate dal figlio dopo che la madre, sig.a , era caduta dalle scale, a Controparte_2 Persona_1 salvaguardia della incolumità della madre” ( ). Tes_5 Per_5
27) “Vero che il sig. , circa due anni fa, ha cambiato la serratura della porta a Parte_2 monte delle scale esterne ed ha chiuso a chiave le porte a vetri site nel pianerottolo al primo piano” ( ). Tes_5 CP_2
Si indicano a teste:
1) , Via Schiavonesca 20, 31050 Marlengo di Ponzano V.to (Tv); Testimone_8
2) Via Schiavonesca 20, 31050 Marlengo di Ponzano V.to (Tv); Testimone_9
3) , Via Sen. Pellegrini 47, 31038 Paese (Tv); Testimone_6
4) , Via Mario Fiore 90, 31050 Carnaio di Povegliano (Tv); Controparte_3
5) ing. , Via della Resistenza 2, 31038 Paese (Tv); Persona_2
6) geom. , Via Leonardo da Vinci 1, 31038 Postioma (Tv); Testimone_7
7) , Via Bellucci 24, Treviso;
CP_4
8) , Via Fornace 10, San Donà di Piave (Ve); Controparte_5
9) , Via Sovemigo 7, Paese;
Controparte_6
10) , Via Sovemigo 7, Paese. Controparte_2
- Sia disposta CTU atta a confermare 1'esistenza della servitù di passaggio per pedoni e per qualsiasi mezzo sul Mappale 355 (ex 67/b), costituita con atto pubblico del 25.1.1984, il suo percorso e la sua larghezza, a favore dei Mappali 601 sub 2, 4, 1 di proprietà di;
sia Controparte_1 disposta CTU atta a confermare 1'esistenza della servitù di passaggio sulla scala costruita a ridosso dell'abitazione (Mappale 355) e costituita con atto pubblico del 25.1.1984, e sulla scala interna che dalla scala esterna conduce al primo piano, e da qui attraversa il pianerottolo dell'appartamento al primo piano e percorre le scale che conducono all'appartamento al secondo piano, Mappale 601 sub 4, di proprietà di . Controparte_1
La stessa CTU indichi se la mansarda sia interclusa.
Sia disposta CTU atta a confermare che l'area comune circostante l'abitazione, Mappale 601 sub 1, nonché parte del passaggio insistente sul Mappale 355, è occupato da un orto.
_ Rigettarsi la richiesta di ammissione di prove orali formulata da parte appellante per i motivi espressi in comparsa di costituzione in appello.
In caso di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati.”
Concisa esposizione delle ragioni
in fatto e diritto della decisione
1)La sig.ra , quale proprietaria di due unità abitative, una al piano terra e l'altra Controparte_1 al secondo piano, poste nel fabbricato sito in Porcellengo di Paese (TV), Via Sovernigo n.71, nonché comproprietaria dell'area scoperta di pertinenza e delle parti comuni dello stesso fabbricato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso i sigg.ri e sua moglie Parte_2 Pt_1
, proprietari dell'appartamento al primo piano, comproprietari della corte comune e
[...] proprietari esclusivi del mappale 355 ( ex 67 parte), affinchè fosse accertata l'esistenza della servitù di passaggio a favore dei suoi immobili, identificati col Mapp. 601, sub. 2-4-1 ed a carico del Mapp. n. 355 (ex 67/b), servitù costituita dai propri danti causa AN LO e con atto Persona_1 pubblico del 25.1.1984, Rep. 12819 del AI , sia lungo il lato sud-est della corte Per_3 catastalmente identificata al m.n. 355, sia sulla scala esterna costruita lungo il confine a nord-ovest tra il fabbricato ed il predetto mappale 355 e chiedendo che i convenuti fossero condannati ad eliminare ogni elemento atto ad impedire od ostacolare l'esercizio della servitù medesime e a consegnare le chiavi delle porte di accesso alle scale interne e al pianerottolo del piano primo, in relazione al quale, veniva altresì richiesto dall'attrice l'accertamento della costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una ulteriore servitù a carico dell'appartamento di cui al sub. 3 e al favore del sub. 4.
L'attrice svolgeva altresì, in via subordinata, domanda di accertamento di usucapione, dei medesimi diritti di servitù sugli immobili dei convenuti, nonché, sempre in via gradata, domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del Mapp. 601 n. 4 ed a carico del Mapp. 601 sub. 3, limitatamente al corridoio per poter accedere attraverso le scale esistenti al secondo piano.
Precisava l'attrice, di aver ricevuto la nuda proprietà degli immobili per atto di donazione dai nonni AN LO e con atto di donazione del notaio del 21.11.2003 rep n. Persona_1 Per_6 5046/2476; i nonni si erano riservato l'usufrutto e, lo stesso giorno, avevano donato la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano al figlio e alla RA , sempre Parte_2 Parte_1 riservandosi l'usufrutto. Successivamente i donanti mancavano ai vivi e i donatari divenivano pieni proprietari.
Secondo l'attrice, il convenuto dall'estate del 2015 avrebbe iniziato a porre in Parte_2 essere atti di disturbo e di molestia dei suddetti diritti di servitù, innanzitutto, realizzando un orto sul lato est del fabbricato, in parte sul mappale n. 355 e in parte sulla corte comune (m.n. 601, sub.1), impedendo così l'accesso ai veicoli al retro del fabbricato. Sosteneva inoltre, che il passaggio sarebbe stato ulteriormente ristretto dall'accatastamento a ridosso di un manufatto limitrofo al percorso della servitù di passaggio, di materiale vario (pellets, scarti di legna, elettrodomestici e mobili vecchi, secchi, tubi e materiale edile vario).
Tale situazione sarebbe stata tollerata sin quando, a seguito dell'acquisto da parte degli odierni appellanti della quota di un mezzo della proprietà del m.n. 355 (precedentemente in comproprietà tra i convenuti e il padre dell'attrice, sig. ), i primi avrebbero intimato all'attrice di Controparte_2 rimuovere veicoli, attrezzi ed ogni altro bene di sua proprietà dal suddetto m.n. 355
l convenuti avrebbero infine, chiuso a chiave la porta di accesso dalla scala esterna, nonché le porte interne poste in corrispondenza del pianerottolo al piano primo, così di fatto precludendo ogni possibilità di accesso all'appartamento al secondo piano, di proprietà dell'attrice.
2. Si costituivano in giudizio i sigg.ri e , chiedendo la reiezione Parte_2 Parte_1 delle domande avversarie. In particolare, secondo i convenuti, fu lo stesso donante, AN LO, a realizzare, ancor prima dell'anno 1984, sul m.n. 355 e su parte dell'allora m.n. 67 uno spazio riservato ad orto, coltivato e utilizzato sino al suo decesso e, dopo di lui, dal coniuge . Persona_1
Secondo i convenuti, la preesistenza dell'orto, rispetto alla costituzione della servitù, avrebbe originariamente precluso il passaggio con veicoli a motore, consentendo soltanto l'accesso a piccoli mezzi, quali motocoltivatori e altri attrezzi agricoli. Vi sarebbero stati ulteriori elementi di assoluto impedimento al passo carraio sul m.n. 355, rappresentati dalla presenza di un pozzetto quadrato di cemento con estradosso fuori terra di almeno 70 cm, nonché di cinque voluminosi manufatti in blocchi di calcestruzzo e muratura, adibiti ad autorimessa, a deposito attrezzi e a magazzino (quest'ultimo parzialmente crollato). Tali manufatti non avrebbero pertanto, consentito il passaggio di autoveicoli, ma solo di biciclette o mezzi agricoli di ridotte dimensioni e in ogni caso, la servitù risulterebbe comunque estinta per non uso. Inoltre, la scala esterna, realizzata a ridosso del corpo dell'immobile, seppur descritta a servizio dell'intera casa, sarebbe stata in realtà destinata a servizio esclusivo dell'appartamento sito al piano primo e mai utilizzata per raggiungere la mansarda, in quanto già accessibile attraverso una rampa della scala interna, a detta dei convenuti demolita dal sig. allo scopo di ampliare il proprio appartamento. La destinazione a servizio Controparte_2 esclusivo della scala esterna all'unità immobiliare al piano primo sarebbe comprovata dall'installazione da parte del comune dante causa, AN LO, delle vetrate poste in corrispondenza del pianerottolo al piano primo, in quanto appositamente finalizzate ad impedire ad altri l'accesso a detto appartamento.
3. La causa veniva istruita documentalmente in particolare, con produzione dei titoli di proprietà e dell'atto costitutivo delle servitù, nonché con il deposito di parti descrittive e fotografiche della perizia dell'ing. , CTU, redatta in una precedente causa di esecuzione immobiliare che aveva Persona_2 riguardato parte degli immobili di causa e dalla quale si evidenziavano descrittivamente e tramite fotografie, i luoghi di causa e il loro stato nell'anno 2013.
Il Tribunale, in base alla produzione documentale agli atti, accoglieva pienamente le domande di parte attrice, accertando:
- l'esistenza e la persistenza della servitù di passaggio per pedoni e per mezzi a motore costituita col rogito di donazione del AI del 25 gennaio 1984 a favore dei beni dell'attrice e a Per_3 carico del fondo identificato col mapp. 355, obbligando i convenuti a liberare l'originario percorso;
- accertava e dichiarava la persistenza della servitù di passaggio sulla scala costruita a ridosso del fabbricato sul mapp.601, come costituita col citato rogito del AI a favore Per_3 dell'appartamento al piano secondo di parte attrice, servitù che conduce al piano ammezzato e da qui, attraverso una rampa di scale interne, al pianerottolo del primo piano, condannando i convenuti a consegnare all'attrice le chiavi della porta esterna alla sommità di detta scala e ad astenersi da qualsivoglia turbativa o molestia;
- accertava e dichiarava che il pianerottolo dell'appartamento al primo piano di proprietà dei convenuti, nonché le scale interne, che da tale appartamento conducono all'appartamento al secondo piano dell'attrice, sono parti comuni condominiali ex art. 1107 cc, condannando i convenuti a consegnare all'attrice le chiavi delle porte a vetro presenti all'altezza del pianerottolo del primo piano e condannando parte convenuta a desistere da qualsiasi molestia o turbativa all'esercizio dei passaggio dell'attrice;
- condannava infine i convenuti alle spese del giudizio ma non a quelle della precedente mediazione, come richiesto da parte attrice.
4. Contro la sentenza n. 657/23 del Tribunale di Treviso hanno interposto appello i convenuti soccombenti in primo grado deducendo tre motivi di appello:
“PRIMO MOTIVO DI APPELLO - errata individuazione degli elementi probatori a sostegno dell'actio confessoria servitutis proposta dalla sig.ra - errata attribuzione di data certa al Controparte_1 documento n. 24 prodotto dalla parte attrice in primo grado - espressa impugnazione dell'ordinanza del tribunale di data 02.03.2022 con la quale si è denegata l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dai convenuti di primo grado. omessa valutazione dell'esistenza del manufatto in cemento (pozzetto) che costituiva limitazione all'esercizio della servitù' di transito con mezzi di ampie dimensioni;
SECONDO MOTIVO DI APPELLO - errata declaratoria di insussistenza della nullità' della clausola di costituzione delle servitù' prediali contenuta nell'atto di donazione del 25.01.1984. errata declaratoria di insussistenza della nullità' dell'atto costitutivo della servitù' di passaggio - violazione del principio neminem res sua servit - errata declaratoria di insussistenza della nullità' della costituzione di servitù' su scala esterna in quanto istituita su cosa futura - erronea valutazione della reale portata della clausola di cui all'art. 8 del rogito a firma del notaio dott. - erronea Per_3 determinazione del luogo di esercizio della servitù di passaggio interna - insistenza della stessa sulla scala precedentemente esistente - volontaria rimozione di detta scala ad opera di parte CP_1
e volontaria interclusione del fondo - inammissibilità ed infondatezza della pretesa di
[...] accedere tramite percorso diverso da quello sempre utilizzato dal padre di famiglia;
TERZO MOTIVO- errata ed ingiustificata pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di lite. sussistenza di giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.”
5) Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'appellata sentenza e presentando altresì appello incidentale per ottenere il rimborso delle spese di mediazione.
6) La Corte esamina i motivi di appello principale.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato.
La servitù di passaggio di cui parte appellata ha chiesto il riconoscimento è stata costituita con atto di donazione a rogito notaio di Treviso del 25.1.1984 rep.n. 12819 e, precisamente, all'art. Per_3
8 dell'atto di donazione risulta costituita: “ …servitù di passaggio per pedoni e per qualsiasi mezzo lungo il lato sud est della Corte al mappale n. 355 a favore del map 67…” ; l'atto e la relativa servitù sono state trascritte alla Conservatoria dei RRII di Treviso in data 23.2.1984. Tale costituzione di servitù è stata descritta anche nella CTU dell'ing. Sempre dalle fotografie prodotte da parte Per_2 attrice e ricavate dalla perizia dell'ing. redatta nel 2013, si evince che il percorso della servitù Per_2 predetta non è ostacolato da un orto e da un muretto o da altro, come preteso da parte appellante, sicchè si deve ritenere che tanto l'orto, quanto il muretto siano stati realizzati successivamente al 2013, ostacolando la servitù di passaggio già esistente, per un periodo però insufficiente a provocare l'estinzione della servitù per mancato uso ventennale.
Nella perizia di stima citata, (doc. 23 fascicolo parte attrice) il geom. nel descrivere il Persona_2 compendio immobiliare identificato al C.T. del Comune di Paese, fg. 12, m.n. 355, riferisce di avervi rinvenuto “un fabbricato ad uso garage e ricovero attrezzi-magazzino con corte, che si sviluppa per una parte su un piano ed una parte su due piani (piano terra e primo) in prossimità del centro della frazione di Porcellengo in Comune di Paese (TV), accessibile tramite ingresso pedonale e carraio autonomi da via Sovernigo”. In tale descrizione, redatta all'esito del sopralluogo effettuato in data 19.12.2013, non vi è menzione alcuna della presenza di coltivazioni o di orti, né di ostacoli fissi che impediscano o limitino, tra l'altro, la servitù a favore del fabbricato contiguo, di cui all'atto di donazione del 25.1.1984 rep. notaio n. 12819, puntualmente richiamata dall'esperto Per_3 stimatore a pag. 8 della perizia di stima.
In particolare, la fotografia prodotta da parte attrice come doc. 24) lettera d), allegata alla perizia di stima depositata dall'esperto geom. nell'esecuzione immobiliare RGE 196/2009, Persona_2 dimostra come nell'area scoperta retrostante i manufatti abusivi eretti sul m.n. 355 non vi fosse alcun orto. L'orto appare soltanto nei documenti n. 12 e 13 prodotti da parte attrice, sicché è evidente che detto orto sia stato realizzato in epoca posteriore alla redazione della citata perizia.
Conseguentemente, soltanto da tale momento e, non, invece, da quello della costituzione della servitù con l'atto di donazione del 1984, è possibile affermare che non fosse più possibile il passaggio carraio sul m.n. 355. Va comunque rilevato che al cessare della utilitas della servitù o della concreta possibilità di usarne, il peso sul fondo servente non si estingue, ma rimane, seppur in uno stato di quiescenza e nel caso di specie non è maturato il ventennio per poterne dichiarare l'estinzione per non uso.
Parte appellante non ha disconosciuto le fotografie in primo grado, sicchè le medesime costituiscono prova del fatto che gli ostacoli posti all'uso della servitù sono più recenti rispetto al 2013. Parimenti l'ing. non ha descritto nella propria perizia l'esistenza di tali o altri ostacoli Per_2 come enunciati da parte appellante. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto la richiesta servitù di passaggio come da domanda di parte appellata.
Correttamente il Tribunale ha fondato la sua decisione su prove documentali, atti notarili e perizie, senza ammettere le prove testimoniali richieste, dal momento che i diritti vantati venivano ampiamente riconosciuti per atti pubblici certi e le prove testimoniali non sarebbero state idonee a superare quanto risulta da detti titoli.
6.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
Nessuna violazione del principio nemini res sua servit può essere affermato, non essendo in alcun modo plausibile quanto sostenuto da parte appellante per cui, avendo testualmente le parti dichiarato la volontà di costituire servitù di passaggio “…sulla scala che verrà costruita lungo il confine nord-ovest del M.N. 355 a favore della casa al m.n. 67”, il peso non sarebbe stato imposto sul fondo donato ai fratelli e , bensì proprio sull'erigendo manufatto che Pt_2 Controparte_2 sarebbe risultato incorporato all'immobile di cui all'allora m.n. 67 una volta venuto ad esistenza. Poichè il sedime della scala insiste sul m.n. 355, il manufatto adibito a scala non poteva che appartenere ai comproprietari di tale fondo, indipendentemente da vincolo di pertinenzialità tra lo stesso e il fabbricato cui aderisce.
Il fatto che la costituzione della servitù non sia stata prevista a titolo oneroso e nell'ambito di un atto di donazione non assume alcuna rilevanza ai fini dell'eventuale declaratoria di nullità del titolo ex art. 771 c.c., essendo evidente che l'unico negozio donativo contenuto in quel rogito era la donazione della nuda proprietà del terreno stipulata dai sig.ri AN LO e a favore dei sig.ri Persona_1
e e non invece la correlata costituzione di servitù sulla scala Controparte_2 Parte_2 esterna da realizzare, la quale, anzi, si poneva come un peso a carico e non certo a favore dei donatari.
Correttamente il Tribunale ha valutato la clausola del OG AI . Nell'atto pubblico del Per_3 25.1.1984, sempre all'art. 8, veniva così disposto “viene costituita servitù di passaggio sulla scala che verrà costruita lungo il confine nord ovest del map n. 355 a favore della casa al map n. 67”. La scala esterna veniva pertanto costruita e conduceva dall'appartamento al piano terra alle scale che dal primo piano portavano al secondo, per cui, chiudendo queste ultime, il secondo piano non è ora più raggiungibile. Nel 2003 le unità immobiliari, che in precedenza erano un'unica proprietà dei nonni di , sono state suddivise fra i donatari da parte dei donanti, in modo da realizzare Controparte_1 una proprietà condominiale. La regola della indivisibilità della servitù prevista dall'art. 1071 c.c. porta necessariamente a ritenere che, in assenza di clausole espresse negli atti traslativi volte a individuare il fondo servente in una soltanto delle unità immobiliari ricavate dal frazionamento dell'originario m.n. 67, la servitù continui a sussistere a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente o risultino modificate. Va riconosciuto il diritto di parte appellata ad utilizzare la servitù costituita sul m.n. 355 per accedere al secondo piano del fabbricato in cui si trova l'altro suo appartamento.
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto che tutte le scale debbano ritenersi condominiali per definizione, sicchè parte appellata ha pieno diritto all'accesso anche alle scale interne, precedentemente utilizzate, mentre parte appellante non può negarle il diritto di passaggio, fra l'altro per accedere alla propria mansarda al secondo piano. Parte appellante ha proceduto sostituendo le chiavi di accesso, a rendere impossibile il passaggio di parte appellata nelle scale interne dell'edificio che collegano il piano terra al primo e al secondo piano, non consentendo più il raggiungimento neppure dall'interno della mansarda alla sig.ra . Controparte_1 Ai sensi dell'art. 1117 c.c., le scale, con gli annessi pianerottoli, essenziali alla funzionalità del fabbricato, sono presuntivamente di proprietà condominiale, anche nei casi in cui, in concreto, alcune rampe siano poste al servizio prevalente di singole proprietà.
Per superare la presunzione di condominialità di elementi quali le scale, contemplati nell'art. 1117 cc e dimostrare l'appartenenza di tali elementi del fabbricato unicamente a un proprietario di singole porzioni, è necessario un titolo contrario che chiarisca espressamente natura e destinazione degli stessi elementi (scale) per destinazione comuni, contenuto che non si è rinvenuto nei titoli di acquisto. In difetto di titolo, la conformazione risultante dalla rappresentazione catastale della consistenza delle singole unità o dalla materiale inclusione di beni riconducibili al novero delle parti comuni necessarie di cui all'art. 1117 c.c., non supera la presunzione di comunione, tra i condomini di un edificio delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c., che può essere superata soltanto se il contrario risulti dal titolo, non dalla singola situazione di fatto, principio chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte.
Si ritiene pertanto, che correttamente il Tribunale abbia statuito che il pianerottolo al primo piano e le scale interne che collegano l'unità immobiliare di cui al sub. 3 alla mansarda siano idonee e funzionali a consentire l'accesso alla medesima (risulta peraltro, che i danti causa degli odierni contendenti, come riconosciuto da parte appellante, le utilizzavano a tal fine) e che , dette porzioni, ancorché ora materialmente incorporate e confuse nella proprietà degli appellanti, devono ritenersi parti comuni necessarie ai sensi dell'art. 1117 c.c. e, come tali, fruibili da ciascun condomino e indipendentemente da qualsiasi alterazione dello stato di fatto cui non corrisponda un titolo volto a mutarne la destinazione ed attribuirne espressamente la titolarità esclusiva ad uno dei condomini.
Correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto di parte attrice ad utilizzare l'accesso interno alla mansarda, attraverso il pianerottolo posto al piano primo e la rampa di scale interne e questo non in virtù di una inesistente servitù per destinazione del padre di famiglia, ma direttamente, uti condominus, in ragione della natura oggettivamente condominiale di dette porzioni del fabbricato.
6.3. il terzo motivo di appello va anch'esso respinto in considerazione del rigetto di tutti i motivi dell'appello principale.
7. Deve essere invece accolto l'appello incidentale di parte appellata che richiede il rimborso delle spese di mediazione per l'importo indicato di € 48,80 per spese ed € 536 per compenso oltre spese generali ed oneri fiscali, negate dal Giudice di primo grado, senza tener conto del fatto che parte appellante non si è presentata alla media conciliazione.
Va respinta la richiesta di condanna ex art 96 cpc, in quanto non provata.
8) La reiezione dell'appello comporta la conferma della sentenza di primo grado e così pure della relativa condanna alle spese legali, di cui al terzo motivo di appello principale, che viene respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna parte appellante a rimborsare a la somma di € 48,80 per Controparte_1 spese ed € 536,00 per onorari, oltre accessori, relativi alla fase della mediazione;
- condanna parte appellante alla rifusione a favore di delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in € 4.000 oltre alle spese generali 15%, CPA ed IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale. Così deciso in Venezia, lì 6 marzo 2025.
La Presidente Dottor essa Caterina Passarelli
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottoressa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 2067/23 R.G. promossa da:
(CF ;) Parte_1 C.F._1
(CF ;) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Campion e Alessandro Corsi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Treviso, Viale Cairoli n. 145/147; appellanti;
contro
:
(CF ; Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Morello elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montebelluna (TV,) C.so Mazzini n. 110/6; appellata e appellante incidentale;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 657/23 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 14 aprile 2023.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“Nel merito in via principale: respingersi e rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate per i motivi indicati in narrativa del presente atto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata avversaria tesa alla costituzione di servitù coattiva per fondo intercluso, fissarsi un equo indennizzo che tenga conto del fatto che detta servitù transiterebbe, ove accolta come nei desiderata avversari, nel bel mezzo dell'abitazione dei convenuti.
In ogni caso: rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente nella comparsa di costituzione di appello in quanto infondata in fatto ed in diritto e rigettarsi l'appello incidentale avversario perché infondato in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova sussistente a carico della parte attrice, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, con i testi sotto indicati:
1) Vero che il sig. LO AN, padre del convenuto, già in epoca antecedente all'anno 1984 aveva realizzato sul mappale n. 355 e su parte del mappale n. 67 uno spazio riservato ad orto, che personalmente già coltivava prima dell'anno 1984 e che poi ha coltivato sino al decesso;
2) Vero che la realizzazione dell'orto risale ai primi anni ottanta, allorquando, in occasione di un ampliamento dell'abitazione principale verso il retro, il sig. AN LO decise di riutilizzare il terreno sbancato, realizzando i terrapieni ove l'orto insiste.
3) Vero che una volta venuto a mancare il padre di famiglia, la coltivazione dell'orto è stato proseguita dalla vedova;
Persona_1
4) Vero che il passaggio affianco agli orti è sempre avvenuto solo a piedi ovvero solo con moto coltivatori e altri strumenti agricoli di ridotta ampiezza, che i coltivatori hanno sempre condotto a mano;
5) Vero che sul mappale n. 355 è esistito, da epoca antecedente all'anno 1984, poco oltre il punto ove insistono dei capanni in pietra realizzati abusivamente dai nonni, nel bel mezzo del sedime, un pozzetto quadrato di cemento con estradosso fuori terra di circa 70 cm, riempito di massi ed utilizzato per la raccolta dell'acqua piovana proveniente dall'adiacente manufatto;
6) Vero che nel corso del 2020 il padre dell'attrice ha rimosso il pozzetto quadrato di cemento;
7) Vero che sul fondo servente identificato come mappale n. 355 sono stati realizzati e sono presenti, sin dall'anno 1984, cinque voluminosi corpi di fabbrica realizzati dai nonni in materiale murario e consistenti in: (1) autorimessa consistente in un volume realizzato in blocchi di calcestruzzo sormontati con lastre ondulate in “Eternit”; (2) tettoia consistente in un volume formato da lamiere metalliche a parete ed a soffitto;
(3) fabbricato in parte a due piani fuori terra ed in parte ad un piano fuori terra in adiacenza all'abitazione dell'esecutato ; (4) deposito Controparte_2 attrezzi consistente in un volume realizzato in blocchi di calcestruzzo sormontati con lastre ondulate in lamiera/PVC e (5) magazzino consistente in una vecchia struttura in muratura di mattoni parzialmente crollata;
8) Vero che detti corpi abusivi risultano descritti nella perizia di stima del Mapp. 355 di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 77/2016 del Tribunale di Treviso e nelle fotografie allegate, come da documento 2 che si esibisce al teste;
9) Vero che tali manufatti sono stati utilizzati da (padre dell'attrice) come Controparte_2 magazzino o deposito attrezzi;
10) Vero che AN LO (nonno) ha utilizzato per un certo periodo in vita uno dei predetti fabbricati come parcheggio per la propria auto e tale utilizzo è stato poi ripreso dal padre dell'odierna attrice;
11) Vero che all'interno di detti manufatti abusivi si trovano dei materiali di risulta appartenuti al sig. che quest'ultimo ha omesso di rimuovere;
Controparte_2
12) Vero che con l'erezione della scala, dopo l'anno 1984, è stato creato un varco di accesso alla facciata esterna dell'immobile ove invece era prevista una finestra;
13) Vero che al momento della donazione del 1984, nel corpo dell'immobile ad uso abitativo erano già presenti delle scale interne, che dal piano terra consentivano di giungere sia al primo piano che alla mansarda;
14) Vero che la scala esterna costituiva la via di accesso all'appartamento (in allora dei nonni) ed ora degli odierni convenuti;
15) Vero che la servitù anzidetta è sempre stata esercitata unicamente a favore dell'appartamento posto al piano primo, di cui la scala intendeva essere un accesso esclusivo, precluso ai proprietari di piano terra e mansarda;
16) Vero che nel corso dell'anno 2016 la sig.ra ha demolito la porzione di Controparte_1 scala interna che esordisce al piano terra, posizionando un muro di cartongesso a tamponamento, allargando lo spazio calpestabile del proprio appartamento e intercludendo quindi la mansarda;
17) Vero che la sig.ra nell'occasione ha coperto l'ingresso con un muro di Controparte_1 cartongesso, posto in opera dal sig. , intercludendo l'uscita dall'abitazione Controparte_2 sottostante verso la rampa di scale superiori;
18) Vero che le vetrate poste all'ingresso del primo piano sono state costruite dal nonno dell'attrice, AN LO, per impedire ad altri l'ingresso nella propria abitazione e garantire la privacy all'interno dell'appartamento.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli, eventualmente anche a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati, i Signori: di Paese (TV) Via Sovernigo n. 7; di Testimone_1 Testimone_2 Paese (TV) Via Sovernigo n. 5; di Paese (TV) Via Sovernigo n.
9. Testimone_3
Ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi indicati nella terza memoria ex art. 183 Vl° co. epe del 18.10.2021. Su tutti i capitoli di prova di controparte, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 Vl° co. c.p.c. datata 29.9.21.
In ogni caso:
Spese e competenze di lite rifuse. Nella denegata ipotesi di conferma nel merito della sentenza impugnata, compensarsi le spese di lite per i motivi esposti ai motivo di appello n. B.3 dell'atto di citazione di appello.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Nel merito: condannarsi i signori e per responsabilità aggravata Parte_2 Parte_1 ex art. 96 c.p.c. con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla signora , da Controparte_1 determinarsi in via equitativa.
In via incidentale:
- In base al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannare i signori e Parte_2
alla rifusione delle spese e dei compensi relativi alla fase della mediazione Parte_1 obbligatoria, che si quantifica in € 48,80 per anticipazioni, ed € 536,00 per compensi oltre spese generali e oneri fiscali.
In via istruttoria:
Senza voler invertire l'onere probatorio, al fine di confermare che da sempre il passaggio costituito con atto pubblico del 1984 è stato utilizzato con ogni mezzo per recarsi sul retro dell'abitazione, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nel periodo dal 1983 al 1989 la ditta individuale di AN ha svolto CP_2 l'attività di carpenteria metallica a Porcellengo, in Via Sovemigo, nei locali adiacenti all'abitazione” ( ); Tes_4
2) “Vero che il camion della ditta veniva condotto dal sig. sul retro dell'officina e gli CP_2 operai-apprendisti provvedevano al carico dei serramenti in alluminio che dovevano essere portati ai vari clienti ed allo scarico delle porte e finestre in legno che erano state sostituite con i nuovi infìssi” ( ); Tes_4
3) “Vero che il camion per andare sul retro dell'offìcina attraversava una tettoia in lamiera e veniva parcheggiato dopo aver svolto una curva a sinistra, davanti al locale “deposito attrezzi” come da fotografie e piantina che si esibiscono al teste (docc. 22- 13-25)” ( ); Tes_4
4) “Vero che nel 1997 sono state realizzate le fognature dell'abitazione e che in quella occasione i mezzi di lavoro quali escavatrice, camion, sono stati condotti sul retro dell'abitazione attraversando il Mappale 355, ovvero il cortile a lato dell'abitazione” ( ; Tes_5
5) “Vero che nel 2007 il marmista ha realizzato la pavimentazione a porfido Testimone_6 sul retro dell'abitazione per il parcheggio delle vetture nonché ha pavimentato l'area a nord del fabbricato fino all'entrata principale come da fotografie che si esibiscono al teste ( doc. 11)” ( ); Tes_6 dell'abitazione sita sul Mapp. 67 ora 601 sub 1, da qui accedeva al mappale 355 e con un percorso obbligato per la presenza di manufatti, percorreva il mappale 355 con direzione sud-est attraversando anche una tettoia in lamiera e all'uscita della stessa, girando a sinistra e fiancheggiando il lato est del mappale 355, conduceva sul retro dell'abitazione (mappale 67 ora 601), come da piantina che si esibisce al teste (doc. 8)” (Ing. ); Persona_2
6) “Vero che per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione il marmista ha portato con Tes_6 il proprio furgone il materiale necessario (pietre, cemento ecc...) sul retro dell'abitazione, nonché i macchinari necessari, attraversando il cortile a lato dell'abitazione” ( ); Tes_6
7) “Vero che nel percorso per raggiungere il retro dell'abitazione il marmista ha Tes_6 attraversato anche una “tettoia” in lamiera”;
8) “Vero che il sig. nel 2010 ha realizzato vari lavori sul retro dell'abitazione Controparte_3 ed in particolare il rifacimento del bagno” ( ); CP_3
9) “Vero che per tutta la durata dei lavori si è sempre portato con il proprio furgone sul parcheggio a porfido sul retro dell'abitazione (fot. doc. 11)”;
10) “Vero che il sig. entrava dal cancello, attraversava il “cortile” , si immetteva in una CP_3
“tettoia” di lamiera e poi girava a sinistra per andare sul parcheggio posto sul retro dell'abitazione, come da piantina che si esibisce al teste (doc. 8)”;
11) “Vero che nel 2013 Lei ha svolto l'incarico di CTU nell'esecuzione immobiliare R.G. n. 196/2009, come da estratto della relazione che si esibisce al teste (doc. 23)” (Ing. ); Persona_2 12) “Vero che nel corso delle sue indagini peritali accertava la costituzione con atto di donazione n. 12819 del AI di Treviso del 25/01/1984, all'art. 8) di una servitù di passaggio per Per_3 pedoni e per qualsiasi mezzo lungo il lato sud-est della corte al m.n. 355 a favore del map. 67, e la indicava nella sua relazione, come da doc. 23 che si esibisce al teste (pag. 8)” (Ing. ); Persona_2
13) “Vero che in loco accertava l'esistenza di un passaggio, largo circa 3,5 - 4.00 metri, che partendo dalla via pubblica (Via Sovernigo), attraversava il cortile
- Senza voler invertire l'onere probatorio, al fine di confermare l'utilizzo delle scale esterne e di quelle interne per accedere alla mansarda, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
14) “Vero che in data 19.12.2013 Lei ha riprodotto con le n. 6 fotografie che le vengono esibite (doc. 24) lo stato dei luoghi, fotografie allegate alla sua Relazione di stima (Es. Imm R.G. n. 196/2009)” (ing. ); Persona_2
15) “Vero che all'uscita della tettoia e fino al confine con il Mappale 601 sul quale insisteva l'abitazione, vi era un terreno incolto, come da fotografia (doc. 24 lettera d) che si esibisce al teste” (ing. Per_2
16) “Vero che nel 2014, su incarico della sig.a , sono state realizzate le nuove Persona_1 fognature dell'abitazione per allacciarle alla fognatura comunale, come da progetto del geom.
di Postioma che si esibisce al teste” ( ); Testimone_7 Tes_7
17) “Vero che in quella occasione tutti i macchinari necessari per lo scavo, la posa dei tubi ed il ripristino del terreno hanno raggiunto il retro dell'abitazione, dove erano collocati il bagno e la lavanderia, attraversando il Mappale 355 (doc. 21)”;
18) “Vero che lo scavo è stato eseguito anche all'interno della “tettoia in lamiera”, come da fotografie che si esibiscono al teste (doc. 26) ”;
19) “Vero che nel 2015 il sig. ha realizzato in parte sul passaggio, in parte Parte_2 sull'area comune dell'abitazione, un orto, come da fotografie (doc. 12) che si esibiscono al teste” ( ). Tes_5 CP_2
20) “Vero che dalla realizzazione della scala esterna (1984), i signori AN LO e _1
hanno utilizzato esclusivamente la scala esterna per accedere alla loro abitazione al primo
[...] piano (fot. Doc. 9)” ( , , Montesel); Tes_5 CP_2 CP_3
21) “Vero che i nonni AN LO e , per accedere alla mansarda (appartamento Persona_1 al secondo piano), percorrevano il pianerottolo sito all'interno del loro appartamento e le uniche scale esistenti di cui alla fotografia che si rammostra al teste (fot. doc. 16)” ( Montesel, , Tes_5 Per_4
, ); CP_3 CP_2
22) “Vero che lo stesso percorso (scala esterna e poi pianerottolo al primo piano e scala interna) veniva percorso da tutti coloro che si recavano in mansarda su richiesta dei signori AN LO e ( Montesel, , , ); Persona_1 Tes_5 Per_4 CP_3 CP_2
23) “Vero che nel 2003, quando i signori e hanno donato la mansarda alla CP_2 _1 nipote , per accedere alla mansarda i signori AN LO e percorreva la CP_1 Persona_1 scala esterna, quindi dal pianerottolo del loro appartamento salivano in mansarda con l'unica scala esistente”; ( Montesel, , , ); Tes_5 Per_4 CP_3 CP_2
24) “Vero che la mansarda era utilizzata dai nonni prevalentemente come loro ripostiglio e vi erano riposte tutte le pezze di stoffa avanzate dopo che il sig. AN LO aveva cessato l'attività di sarto, tutti gli oggetti non più utili” ( ); Tes_5 CP_2
25) "'Vero che le badanti, dal 2005 al 2015 hanno utilizzato la mansarda per custodire i loro effetti personali oltreché i pacchi di “pannoloni” di riserva ed il materiale sanitario necessario alla sig.a durante gli ultimi dieci anni di vita in cui non era più autosufficiente” ( Persona_1 Tes_5
). CP_2
26) Vero che le vetrate sul pianerottolo del primo piano sono state volute, realizzate ed installate dal figlio dopo che la madre, sig.a , era caduta dalle scale, a Controparte_2 Persona_1 salvaguardia della incolumità della madre” ( ). Tes_5 Per_5
27) “Vero che il sig. , circa due anni fa, ha cambiato la serratura della porta a Parte_2 monte delle scale esterne ed ha chiuso a chiave le porte a vetri site nel pianerottolo al primo piano” ( ). Tes_5 CP_2
Si indicano a teste:
1) , Via Schiavonesca 20, 31050 Marlengo di Ponzano V.to (Tv); Testimone_8
2) Via Schiavonesca 20, 31050 Marlengo di Ponzano V.to (Tv); Testimone_9
3) , Via Sen. Pellegrini 47, 31038 Paese (Tv); Testimone_6
4) , Via Mario Fiore 90, 31050 Carnaio di Povegliano (Tv); Controparte_3
5) ing. , Via della Resistenza 2, 31038 Paese (Tv); Persona_2
6) geom. , Via Leonardo da Vinci 1, 31038 Postioma (Tv); Testimone_7
7) , Via Bellucci 24, Treviso;
CP_4
8) , Via Fornace 10, San Donà di Piave (Ve); Controparte_5
9) , Via Sovemigo 7, Paese;
Controparte_6
10) , Via Sovemigo 7, Paese. Controparte_2
- Sia disposta CTU atta a confermare 1'esistenza della servitù di passaggio per pedoni e per qualsiasi mezzo sul Mappale 355 (ex 67/b), costituita con atto pubblico del 25.1.1984, il suo percorso e la sua larghezza, a favore dei Mappali 601 sub 2, 4, 1 di proprietà di;
sia Controparte_1 disposta CTU atta a confermare 1'esistenza della servitù di passaggio sulla scala costruita a ridosso dell'abitazione (Mappale 355) e costituita con atto pubblico del 25.1.1984, e sulla scala interna che dalla scala esterna conduce al primo piano, e da qui attraversa il pianerottolo dell'appartamento al primo piano e percorre le scale che conducono all'appartamento al secondo piano, Mappale 601 sub 4, di proprietà di . Controparte_1
La stessa CTU indichi se la mansarda sia interclusa.
Sia disposta CTU atta a confermare che l'area comune circostante l'abitazione, Mappale 601 sub 1, nonché parte del passaggio insistente sul Mappale 355, è occupato da un orto.
_ Rigettarsi la richiesta di ammissione di prove orali formulata da parte appellante per i motivi espressi in comparsa di costituzione in appello.
In caso di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati.”
Concisa esposizione delle ragioni
in fatto e diritto della decisione
1)La sig.ra , quale proprietaria di due unità abitative, una al piano terra e l'altra Controparte_1 al secondo piano, poste nel fabbricato sito in Porcellengo di Paese (TV), Via Sovernigo n.71, nonché comproprietaria dell'area scoperta di pertinenza e delle parti comuni dello stesso fabbricato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso i sigg.ri e sua moglie Parte_2 Pt_1
, proprietari dell'appartamento al primo piano, comproprietari della corte comune e
[...] proprietari esclusivi del mappale 355 ( ex 67 parte), affinchè fosse accertata l'esistenza della servitù di passaggio a favore dei suoi immobili, identificati col Mapp. 601, sub. 2-4-1 ed a carico del Mapp. n. 355 (ex 67/b), servitù costituita dai propri danti causa AN LO e con atto Persona_1 pubblico del 25.1.1984, Rep. 12819 del AI , sia lungo il lato sud-est della corte Per_3 catastalmente identificata al m.n. 355, sia sulla scala esterna costruita lungo il confine a nord-ovest tra il fabbricato ed il predetto mappale 355 e chiedendo che i convenuti fossero condannati ad eliminare ogni elemento atto ad impedire od ostacolare l'esercizio della servitù medesime e a consegnare le chiavi delle porte di accesso alle scale interne e al pianerottolo del piano primo, in relazione al quale, veniva altresì richiesto dall'attrice l'accertamento della costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una ulteriore servitù a carico dell'appartamento di cui al sub. 3 e al favore del sub. 4.
L'attrice svolgeva altresì, in via subordinata, domanda di accertamento di usucapione, dei medesimi diritti di servitù sugli immobili dei convenuti, nonché, sempre in via gradata, domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del Mapp. 601 n. 4 ed a carico del Mapp. 601 sub. 3, limitatamente al corridoio per poter accedere attraverso le scale esistenti al secondo piano.
Precisava l'attrice, di aver ricevuto la nuda proprietà degli immobili per atto di donazione dai nonni AN LO e con atto di donazione del notaio del 21.11.2003 rep n. Persona_1 Per_6 5046/2476; i nonni si erano riservato l'usufrutto e, lo stesso giorno, avevano donato la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano al figlio e alla RA , sempre Parte_2 Parte_1 riservandosi l'usufrutto. Successivamente i donanti mancavano ai vivi e i donatari divenivano pieni proprietari.
Secondo l'attrice, il convenuto dall'estate del 2015 avrebbe iniziato a porre in Parte_2 essere atti di disturbo e di molestia dei suddetti diritti di servitù, innanzitutto, realizzando un orto sul lato est del fabbricato, in parte sul mappale n. 355 e in parte sulla corte comune (m.n. 601, sub.1), impedendo così l'accesso ai veicoli al retro del fabbricato. Sosteneva inoltre, che il passaggio sarebbe stato ulteriormente ristretto dall'accatastamento a ridosso di un manufatto limitrofo al percorso della servitù di passaggio, di materiale vario (pellets, scarti di legna, elettrodomestici e mobili vecchi, secchi, tubi e materiale edile vario).
Tale situazione sarebbe stata tollerata sin quando, a seguito dell'acquisto da parte degli odierni appellanti della quota di un mezzo della proprietà del m.n. 355 (precedentemente in comproprietà tra i convenuti e il padre dell'attrice, sig. ), i primi avrebbero intimato all'attrice di Controparte_2 rimuovere veicoli, attrezzi ed ogni altro bene di sua proprietà dal suddetto m.n. 355
l convenuti avrebbero infine, chiuso a chiave la porta di accesso dalla scala esterna, nonché le porte interne poste in corrispondenza del pianerottolo al piano primo, così di fatto precludendo ogni possibilità di accesso all'appartamento al secondo piano, di proprietà dell'attrice.
2. Si costituivano in giudizio i sigg.ri e , chiedendo la reiezione Parte_2 Parte_1 delle domande avversarie. In particolare, secondo i convenuti, fu lo stesso donante, AN LO, a realizzare, ancor prima dell'anno 1984, sul m.n. 355 e su parte dell'allora m.n. 67 uno spazio riservato ad orto, coltivato e utilizzato sino al suo decesso e, dopo di lui, dal coniuge . Persona_1
Secondo i convenuti, la preesistenza dell'orto, rispetto alla costituzione della servitù, avrebbe originariamente precluso il passaggio con veicoli a motore, consentendo soltanto l'accesso a piccoli mezzi, quali motocoltivatori e altri attrezzi agricoli. Vi sarebbero stati ulteriori elementi di assoluto impedimento al passo carraio sul m.n. 355, rappresentati dalla presenza di un pozzetto quadrato di cemento con estradosso fuori terra di almeno 70 cm, nonché di cinque voluminosi manufatti in blocchi di calcestruzzo e muratura, adibiti ad autorimessa, a deposito attrezzi e a magazzino (quest'ultimo parzialmente crollato). Tali manufatti non avrebbero pertanto, consentito il passaggio di autoveicoli, ma solo di biciclette o mezzi agricoli di ridotte dimensioni e in ogni caso, la servitù risulterebbe comunque estinta per non uso. Inoltre, la scala esterna, realizzata a ridosso del corpo dell'immobile, seppur descritta a servizio dell'intera casa, sarebbe stata in realtà destinata a servizio esclusivo dell'appartamento sito al piano primo e mai utilizzata per raggiungere la mansarda, in quanto già accessibile attraverso una rampa della scala interna, a detta dei convenuti demolita dal sig. allo scopo di ampliare il proprio appartamento. La destinazione a servizio Controparte_2 esclusivo della scala esterna all'unità immobiliare al piano primo sarebbe comprovata dall'installazione da parte del comune dante causa, AN LO, delle vetrate poste in corrispondenza del pianerottolo al piano primo, in quanto appositamente finalizzate ad impedire ad altri l'accesso a detto appartamento.
3. La causa veniva istruita documentalmente in particolare, con produzione dei titoli di proprietà e dell'atto costitutivo delle servitù, nonché con il deposito di parti descrittive e fotografiche della perizia dell'ing. , CTU, redatta in una precedente causa di esecuzione immobiliare che aveva Persona_2 riguardato parte degli immobili di causa e dalla quale si evidenziavano descrittivamente e tramite fotografie, i luoghi di causa e il loro stato nell'anno 2013.
Il Tribunale, in base alla produzione documentale agli atti, accoglieva pienamente le domande di parte attrice, accertando:
- l'esistenza e la persistenza della servitù di passaggio per pedoni e per mezzi a motore costituita col rogito di donazione del AI del 25 gennaio 1984 a favore dei beni dell'attrice e a Per_3 carico del fondo identificato col mapp. 355, obbligando i convenuti a liberare l'originario percorso;
- accertava e dichiarava la persistenza della servitù di passaggio sulla scala costruita a ridosso del fabbricato sul mapp.601, come costituita col citato rogito del AI a favore Per_3 dell'appartamento al piano secondo di parte attrice, servitù che conduce al piano ammezzato e da qui, attraverso una rampa di scale interne, al pianerottolo del primo piano, condannando i convenuti a consegnare all'attrice le chiavi della porta esterna alla sommità di detta scala e ad astenersi da qualsivoglia turbativa o molestia;
- accertava e dichiarava che il pianerottolo dell'appartamento al primo piano di proprietà dei convenuti, nonché le scale interne, che da tale appartamento conducono all'appartamento al secondo piano dell'attrice, sono parti comuni condominiali ex art. 1107 cc, condannando i convenuti a consegnare all'attrice le chiavi delle porte a vetro presenti all'altezza del pianerottolo del primo piano e condannando parte convenuta a desistere da qualsiasi molestia o turbativa all'esercizio dei passaggio dell'attrice;
- condannava infine i convenuti alle spese del giudizio ma non a quelle della precedente mediazione, come richiesto da parte attrice.
4. Contro la sentenza n. 657/23 del Tribunale di Treviso hanno interposto appello i convenuti soccombenti in primo grado deducendo tre motivi di appello:
“PRIMO MOTIVO DI APPELLO - errata individuazione degli elementi probatori a sostegno dell'actio confessoria servitutis proposta dalla sig.ra - errata attribuzione di data certa al Controparte_1 documento n. 24 prodotto dalla parte attrice in primo grado - espressa impugnazione dell'ordinanza del tribunale di data 02.03.2022 con la quale si è denegata l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dai convenuti di primo grado. omessa valutazione dell'esistenza del manufatto in cemento (pozzetto) che costituiva limitazione all'esercizio della servitù' di transito con mezzi di ampie dimensioni;
SECONDO MOTIVO DI APPELLO - errata declaratoria di insussistenza della nullità' della clausola di costituzione delle servitù' prediali contenuta nell'atto di donazione del 25.01.1984. errata declaratoria di insussistenza della nullità' dell'atto costitutivo della servitù' di passaggio - violazione del principio neminem res sua servit - errata declaratoria di insussistenza della nullità' della costituzione di servitù' su scala esterna in quanto istituita su cosa futura - erronea valutazione della reale portata della clausola di cui all'art. 8 del rogito a firma del notaio dott. - erronea Per_3 determinazione del luogo di esercizio della servitù di passaggio interna - insistenza della stessa sulla scala precedentemente esistente - volontaria rimozione di detta scala ad opera di parte CP_1
e volontaria interclusione del fondo - inammissibilità ed infondatezza della pretesa di
[...] accedere tramite percorso diverso da quello sempre utilizzato dal padre di famiglia;
TERZO MOTIVO- errata ed ingiustificata pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di lite. sussistenza di giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.”
5) Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'appellata sentenza e presentando altresì appello incidentale per ottenere il rimborso delle spese di mediazione.
6) La Corte esamina i motivi di appello principale.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato.
La servitù di passaggio di cui parte appellata ha chiesto il riconoscimento è stata costituita con atto di donazione a rogito notaio di Treviso del 25.1.1984 rep.n. 12819 e, precisamente, all'art. Per_3
8 dell'atto di donazione risulta costituita: “ …servitù di passaggio per pedoni e per qualsiasi mezzo lungo il lato sud est della Corte al mappale n. 355 a favore del map 67…” ; l'atto e la relativa servitù sono state trascritte alla Conservatoria dei RRII di Treviso in data 23.2.1984. Tale costituzione di servitù è stata descritta anche nella CTU dell'ing. Sempre dalle fotografie prodotte da parte Per_2 attrice e ricavate dalla perizia dell'ing. redatta nel 2013, si evince che il percorso della servitù Per_2 predetta non è ostacolato da un orto e da un muretto o da altro, come preteso da parte appellante, sicchè si deve ritenere che tanto l'orto, quanto il muretto siano stati realizzati successivamente al 2013, ostacolando la servitù di passaggio già esistente, per un periodo però insufficiente a provocare l'estinzione della servitù per mancato uso ventennale.
Nella perizia di stima citata, (doc. 23 fascicolo parte attrice) il geom. nel descrivere il Persona_2 compendio immobiliare identificato al C.T. del Comune di Paese, fg. 12, m.n. 355, riferisce di avervi rinvenuto “un fabbricato ad uso garage e ricovero attrezzi-magazzino con corte, che si sviluppa per una parte su un piano ed una parte su due piani (piano terra e primo) in prossimità del centro della frazione di Porcellengo in Comune di Paese (TV), accessibile tramite ingresso pedonale e carraio autonomi da via Sovernigo”. In tale descrizione, redatta all'esito del sopralluogo effettuato in data 19.12.2013, non vi è menzione alcuna della presenza di coltivazioni o di orti, né di ostacoli fissi che impediscano o limitino, tra l'altro, la servitù a favore del fabbricato contiguo, di cui all'atto di donazione del 25.1.1984 rep. notaio n. 12819, puntualmente richiamata dall'esperto Per_3 stimatore a pag. 8 della perizia di stima.
In particolare, la fotografia prodotta da parte attrice come doc. 24) lettera d), allegata alla perizia di stima depositata dall'esperto geom. nell'esecuzione immobiliare RGE 196/2009, Persona_2 dimostra come nell'area scoperta retrostante i manufatti abusivi eretti sul m.n. 355 non vi fosse alcun orto. L'orto appare soltanto nei documenti n. 12 e 13 prodotti da parte attrice, sicché è evidente che detto orto sia stato realizzato in epoca posteriore alla redazione della citata perizia.
Conseguentemente, soltanto da tale momento e, non, invece, da quello della costituzione della servitù con l'atto di donazione del 1984, è possibile affermare che non fosse più possibile il passaggio carraio sul m.n. 355. Va comunque rilevato che al cessare della utilitas della servitù o della concreta possibilità di usarne, il peso sul fondo servente non si estingue, ma rimane, seppur in uno stato di quiescenza e nel caso di specie non è maturato il ventennio per poterne dichiarare l'estinzione per non uso.
Parte appellante non ha disconosciuto le fotografie in primo grado, sicchè le medesime costituiscono prova del fatto che gli ostacoli posti all'uso della servitù sono più recenti rispetto al 2013. Parimenti l'ing. non ha descritto nella propria perizia l'esistenza di tali o altri ostacoli Per_2 come enunciati da parte appellante. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto la richiesta servitù di passaggio come da domanda di parte appellata.
Correttamente il Tribunale ha fondato la sua decisione su prove documentali, atti notarili e perizie, senza ammettere le prove testimoniali richieste, dal momento che i diritti vantati venivano ampiamente riconosciuti per atti pubblici certi e le prove testimoniali non sarebbero state idonee a superare quanto risulta da detti titoli.
6.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
Nessuna violazione del principio nemini res sua servit può essere affermato, non essendo in alcun modo plausibile quanto sostenuto da parte appellante per cui, avendo testualmente le parti dichiarato la volontà di costituire servitù di passaggio “…sulla scala che verrà costruita lungo il confine nord-ovest del M.N. 355 a favore della casa al m.n. 67”, il peso non sarebbe stato imposto sul fondo donato ai fratelli e , bensì proprio sull'erigendo manufatto che Pt_2 Controparte_2 sarebbe risultato incorporato all'immobile di cui all'allora m.n. 67 una volta venuto ad esistenza. Poichè il sedime della scala insiste sul m.n. 355, il manufatto adibito a scala non poteva che appartenere ai comproprietari di tale fondo, indipendentemente da vincolo di pertinenzialità tra lo stesso e il fabbricato cui aderisce.
Il fatto che la costituzione della servitù non sia stata prevista a titolo oneroso e nell'ambito di un atto di donazione non assume alcuna rilevanza ai fini dell'eventuale declaratoria di nullità del titolo ex art. 771 c.c., essendo evidente che l'unico negozio donativo contenuto in quel rogito era la donazione della nuda proprietà del terreno stipulata dai sig.ri AN LO e a favore dei sig.ri Persona_1
e e non invece la correlata costituzione di servitù sulla scala Controparte_2 Parte_2 esterna da realizzare, la quale, anzi, si poneva come un peso a carico e non certo a favore dei donatari.
Correttamente il Tribunale ha valutato la clausola del OG AI . Nell'atto pubblico del Per_3 25.1.1984, sempre all'art. 8, veniva così disposto “viene costituita servitù di passaggio sulla scala che verrà costruita lungo il confine nord ovest del map n. 355 a favore della casa al map n. 67”. La scala esterna veniva pertanto costruita e conduceva dall'appartamento al piano terra alle scale che dal primo piano portavano al secondo, per cui, chiudendo queste ultime, il secondo piano non è ora più raggiungibile. Nel 2003 le unità immobiliari, che in precedenza erano un'unica proprietà dei nonni di , sono state suddivise fra i donatari da parte dei donanti, in modo da realizzare Controparte_1 una proprietà condominiale. La regola della indivisibilità della servitù prevista dall'art. 1071 c.c. porta necessariamente a ritenere che, in assenza di clausole espresse negli atti traslativi volte a individuare il fondo servente in una soltanto delle unità immobiliari ricavate dal frazionamento dell'originario m.n. 67, la servitù continui a sussistere a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente o risultino modificate. Va riconosciuto il diritto di parte appellata ad utilizzare la servitù costituita sul m.n. 355 per accedere al secondo piano del fabbricato in cui si trova l'altro suo appartamento.
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto che tutte le scale debbano ritenersi condominiali per definizione, sicchè parte appellata ha pieno diritto all'accesso anche alle scale interne, precedentemente utilizzate, mentre parte appellante non può negarle il diritto di passaggio, fra l'altro per accedere alla propria mansarda al secondo piano. Parte appellante ha proceduto sostituendo le chiavi di accesso, a rendere impossibile il passaggio di parte appellata nelle scale interne dell'edificio che collegano il piano terra al primo e al secondo piano, non consentendo più il raggiungimento neppure dall'interno della mansarda alla sig.ra . Controparte_1 Ai sensi dell'art. 1117 c.c., le scale, con gli annessi pianerottoli, essenziali alla funzionalità del fabbricato, sono presuntivamente di proprietà condominiale, anche nei casi in cui, in concreto, alcune rampe siano poste al servizio prevalente di singole proprietà.
Per superare la presunzione di condominialità di elementi quali le scale, contemplati nell'art. 1117 cc e dimostrare l'appartenenza di tali elementi del fabbricato unicamente a un proprietario di singole porzioni, è necessario un titolo contrario che chiarisca espressamente natura e destinazione degli stessi elementi (scale) per destinazione comuni, contenuto che non si è rinvenuto nei titoli di acquisto. In difetto di titolo, la conformazione risultante dalla rappresentazione catastale della consistenza delle singole unità o dalla materiale inclusione di beni riconducibili al novero delle parti comuni necessarie di cui all'art. 1117 c.c., non supera la presunzione di comunione, tra i condomini di un edificio delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c., che può essere superata soltanto se il contrario risulti dal titolo, non dalla singola situazione di fatto, principio chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte.
Si ritiene pertanto, che correttamente il Tribunale abbia statuito che il pianerottolo al primo piano e le scale interne che collegano l'unità immobiliare di cui al sub. 3 alla mansarda siano idonee e funzionali a consentire l'accesso alla medesima (risulta peraltro, che i danti causa degli odierni contendenti, come riconosciuto da parte appellante, le utilizzavano a tal fine) e che , dette porzioni, ancorché ora materialmente incorporate e confuse nella proprietà degli appellanti, devono ritenersi parti comuni necessarie ai sensi dell'art. 1117 c.c. e, come tali, fruibili da ciascun condomino e indipendentemente da qualsiasi alterazione dello stato di fatto cui non corrisponda un titolo volto a mutarne la destinazione ed attribuirne espressamente la titolarità esclusiva ad uno dei condomini.
Correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto di parte attrice ad utilizzare l'accesso interno alla mansarda, attraverso il pianerottolo posto al piano primo e la rampa di scale interne e questo non in virtù di una inesistente servitù per destinazione del padre di famiglia, ma direttamente, uti condominus, in ragione della natura oggettivamente condominiale di dette porzioni del fabbricato.
6.3. il terzo motivo di appello va anch'esso respinto in considerazione del rigetto di tutti i motivi dell'appello principale.
7. Deve essere invece accolto l'appello incidentale di parte appellata che richiede il rimborso delle spese di mediazione per l'importo indicato di € 48,80 per spese ed € 536 per compenso oltre spese generali ed oneri fiscali, negate dal Giudice di primo grado, senza tener conto del fatto che parte appellante non si è presentata alla media conciliazione.
Va respinta la richiesta di condanna ex art 96 cpc, in quanto non provata.
8) La reiezione dell'appello comporta la conferma della sentenza di primo grado e così pure della relativa condanna alle spese legali, di cui al terzo motivo di appello principale, che viene respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna parte appellante a rimborsare a la somma di € 48,80 per Controparte_1 spese ed € 536,00 per onorari, oltre accessori, relativi alla fase della mediazione;
- condanna parte appellante alla rifusione a favore di delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in € 4.000 oltre alle spese generali 15%, CPA ed IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale. Così deciso in Venezia, lì 6 marzo 2025.
La Presidente Dottor essa Caterina Passarelli
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi