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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12694 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13068/2021
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 17/09/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 13068/2021, sono comparsi:
- l'Avv. Stefano Gori, in sostituzione dell'Avv. SCHIRINZI GEORGIA per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per la Persona_1 [...]
Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma via Pietro della Valle Parte_1
n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Gori, che lo rappresenta e difende, in virtù di delega in atti, con domicilio digitale
Email_1
Attore
e in persona del Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, Controparte_2 nonché domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei
Portoghesi n° 12
Convenuta
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la ha chiesto “in via principale, Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore all'adeguata remunerazione per
l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto,
pagina 2 di 9 condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 11.103,82 per ognuno dei quattro anni di corso, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. ed interessi, nonché il diritto al riconoscimento del titolo e alle maggiorazioni dei punteggi e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento di tali titoli di carriera, nella misura da determinarsi in via equitativa, oltre il maggior danno, rivalutazione e interessi dal primo atto di messa in mora e comunque dal dì della domanda sino al soddisfo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore ad ottenere quanto previsto dall'art. 11, l.
19/10/1999, n. 370, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 6.713,94, per ognuno dei quattro anni di corso, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno, rivalutazione e interessi dal primo atto di messa in mora e comunque dal dì della domanda sino al soddisfo;
in via alternativa, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore per
l'omesso recepimento nei suoi confronti delle direttive comunitarie 82/76/CEE,
75/362/CEE e 75/363/CEE a titolo di borsa di studio, pari alla somma di € 11.103,82 per ognuno dei quattro anni di corso o, in subordine, della somma di € 6.713,94 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno per mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo, da determinarsi in via equitativa, oltre il maggior danno, rivalutazione e dal primo atto di messa in mora e comunque dal dì della domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A motivo della domanda, l'attore ha dedotto: (a) di aver frequentato, presso l'università degli Studi di Bari, il corso di specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia, a decorrere dall'anno accademico 1983/1984, sino all'anno accademico 1986/1987; (b) di non avere percepito alcuna remunerazione, durante il predetto periodo di specializzazione;
(c) che lo Stato italiano non avesse mai ottemperato all'obbligo di trasposizione, nel diritto interno, delle norme comunitarie, non avendo esso esponente né beneficiato delle pagina 3 di 9 sopravvenute disposizioni di cui al D. Lgs. n. 257/91 (dal cui ambito applicativo erano rimasti esclusi tutti gli specializzandi iscritti in anni accademici antecedenti al 1991/1992), né dell'indennizzo previsto dalla L. n.
370/1999; (d) di avere, invece, diritto a ricevere la adeguata remunerazione prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 257/1991 o, in subordine, secondo i parametri della l. 370/1999 ovvero, in ulteriore subordine, dalle direttive 75/362/CE,
75/363/CE, 82/76/CE, quindi alla direttiva 93/16/CE, nella misura indicata dal
Dpcm del 7 marzo 2007.
L'Amministrazione convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati, nonché il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza del 17 settembre 2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale;
all'esito, il tribunale ha invitato le difese alla discussione orale della lite, ed ha emesso la presente sentenza.
2. La domanda in citazione deve essere rigettata, nel merito, per quanto di seguito considerato.
In breve, l'attore ha chiesto di vedersi corrispondere la somma (borsa di studio) di € 11.103,82/anno, già indicata dall'art. 6 del D. Lgs. n. 257/1991 - eventualmente a titolo risarcitorio/indennitario – per ciascun anno di corso di specializzazione frequentato, ovvero la somma di € 6.713,94/anno, indicata dall'art. 11 della L. n. 370/1999 o, in subordine, secondo il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007.
2.1 La domanda, se qualificata in termini di azione di adempimento
(contrattuale), postulante l'efficacia diretta (nei rapporti orizzontali) delle direttive in materia di riconoscimento dei titoli e diplomi di specializzazione medica post lauream, in ambito intraeuropeo, ed in particolare della norma prescrittiva della adeguata remunerazione (introdotta dall'art. 13, direttiva
82/76/CEE, a modifica della precedente direttiva 75/362/CEE), è evidentemente da respingere, così come proposta: trattasi di direttive non autoesecutive,
pagina 4 di 9 insuscettive di immediata applicazione nell'ambito degli Stati aderenti all'Unione, e con ciò inadatte a costituire fonte diretta del diritto (ad ottenere l'adeguata remunerazione dell'attività professionale prestata nell'ambito del corso di specializzazione) che l'attore ha accampato in giudizio.
In altri termini, tali direttive – ed in particolare la norma in tema di adeguata remunerazione – necessitavano di essere trasposte dallo Stato italiano, in ambito interno (in virtù degli artt. 249 - ex 189 - del Trattato
Istitutivo della C.E., n°3 del 25/3/1957, nonché degli artt. 288 e 291 T.F.U.E.), essendo poi di pertinenza dei governi lo stabilire l'esatto ammontare della remunerazione adeguata, non precisato nella norma sovranazionale, sicché va escluso che il singolo cittadino avrebbe potuto avanzare pretesa, per puro e semplice effetto dell'adozione di tali norme, ad opera del legislatore comunitario (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 24/01/2013, n. 446, in Foro amm. CDS 2013, 1, 201: “non possono considerarsi "self executing" le direttive comunitarie che, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dall'ordinamento interno”; Cass. n. 12725 del 20/07/2012: “le direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, pur incondizionate e sufficientemente precise nell'attribuire diritti ai singoli, non sono self-executing”; numerosi sono, poi, i precedenti del tribunale di Roma in tal senso).
2.2 Ad ogni modo, le domande in questione meriterebbero comunque rigetto, anche laddove riguardate in termini di azioni di risarcimento danni o di indennizzo, svolte a motivo dell'inadempimento dello Stato-persona all'obbligo di adeguamento del diritto interno alle norme sovranazionali, recate da direttive non auto-esecutive.
Il credito risarcitorio maturato per la tardiva ed inesatta (sotto il profilo soggettivo) trasposizione della direttiva in tema di specializzazioni mediche post lauream – unico configurabile nella fattispecie dedotta in lite – deve infatti dirsi estinto per prescrizione, in accordo all'eccezione tempestivamente pagina 5 di 9 sollevata, sul punto, dalla difesa erariale, all'atto della costituzione in giudizio.
Difatti, deve predicarsi che lo Stato italiano abbia effettivamente ottemperato, sia pure in futuro, alle prescrizioni della direttiva 82/76/CEE, già con il D. Lgs. n. 257/91, art. 6 (v. in tal senso, ex plurimis Cass. n. 17052 del
28/06/2018, in motivazione “…l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del D. Lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C131/97, e 3 ottobre 2000 - causa C- Per_3
371/97, ; e il D. Lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena Per_4 discrezionalità per il legislatore nazionale”; Cass. ord. n. 13445 del 29/05/2018: “il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad € 11.603,52 annui)”; Corte di Giustizia UE n°616 del 24 gennaio
2018, par. 15: “La direttiva 82/76 è stata trasposta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, intitolato «Attuazione della direttiva n.
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre
1990, n. 428» (GURI del 16 agosto 1991, n. 191; in prosieguo: il «decreto legislativo
n. 257»). Questo decreto legislativo è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione ed è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo del
17 agosto 1999, n. 368, intitolato «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE» (supplemento ordinario alla GURI del 23 ottobre
1999, n. 250)”; identicamente, Cass. n. 6645 del 16/03/2018).
Ne consegue che il termine (decennale) di prescrizione, cui soggetto il credito risarcitorio maturato da tutti coloro che non fossero rientrati nella pagina 6 di 9 platea dei destinatari del ridetto D. Lgs. n. 257/1991, come in quella dei destinatari della successiva L. n. 370/1999, art. 11, sia decorso dalla data
d'entrata in vigore di tale ultima norma, essendosi con ciò consolidata e resa definitiva la pregressa inadempienza dello Stato-governo all'obbligo di adeguamento, del diritto interno, alle norme di rango sovranazionale.
In particolare, come osservato dal giudice TI (così la motivazione delle sentenze Cass. n. 10813 e n. 10814 del 17/05/2011): “Nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self- executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo risarcitorio "de die in die". Qualora, in tal caso, intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall'entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni di tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta;
qualora intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotte di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio;
qualora l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di
pagina 7 di 9 circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento. Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dall'1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nei termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata su vigore dell'art. 11 l. n. 370 del
1999”.
Il principio risulta recepito e ribadito nella successiva giurisprudenza della corte nomofilattica, che il tribunale condivide, e dalla quale non v'è ragione di discostarsi (v. Cass. n. 23568 del 11/11/2011; Cass. n. 16104 del 26/06/2013;
Cass. n. 6606 del 20/03/2014: “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”; Cass. n. 23199 del 15/11/2016;
Cass. n. 13758 del 31/05/2018).
Controvertendosi di corso di formazione specialistica concluso nell'anno
1987, e non avendo la parte attrice né dedotto, né documentato di avere intimato l'Amministrazione convenuta - entro il decennio decorso dal 27 ottobre 1999 - al risarcimento del danno patito per l'inesatta trasposizione delle direttive comunitarie sopra menzionate (risultando agli atti come primo pagina 8 di 9 atto interruttivo le ricevute delle raccomandate indirizzate al
[...] nel 2010), il credito vantato a Controparte_3 titolo risarcitorio deve dirsi estinto, al momento dell'introduzione della lite (16 febbraio 2021), con il conseguente rigetto della domanda esaminata.
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta, nel merito, le domande proposte dalla parte attrice nell'atto introduttivo della lite;
- condanna l'attore a rifondere, alla le Controparte_1 spese della lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi tariffari (liquidati al minimo tariffario, sul valore della domanda € 51.000,00), oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 17 settembre 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 17/09/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 13068/2021, sono comparsi:
- l'Avv. Stefano Gori, in sostituzione dell'Avv. SCHIRINZI GEORGIA per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per la Persona_1 [...]
Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma via Pietro della Valle Parte_1
n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Gori, che lo rappresenta e difende, in virtù di delega in atti, con domicilio digitale
Email_1
Attore
e in persona del Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, Controparte_2 nonché domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei
Portoghesi n° 12
Convenuta
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la ha chiesto “in via principale, Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore all'adeguata remunerazione per
l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto,
pagina 2 di 9 condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 11.103,82 per ognuno dei quattro anni di corso, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. ed interessi, nonché il diritto al riconoscimento del titolo e alle maggiorazioni dei punteggi e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento di tali titoli di carriera, nella misura da determinarsi in via equitativa, oltre il maggior danno, rivalutazione e interessi dal primo atto di messa in mora e comunque dal dì della domanda sino al soddisfo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore ad ottenere quanto previsto dall'art. 11, l.
19/10/1999, n. 370, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 6.713,94, per ognuno dei quattro anni di corso, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno, rivalutazione e interessi dal primo atto di messa in mora e comunque dal dì della domanda sino al soddisfo;
in via alternativa, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore per
l'omesso recepimento nei suoi confronti delle direttive comunitarie 82/76/CEE,
75/362/CEE e 75/363/CEE a titolo di borsa di studio, pari alla somma di € 11.103,82 per ognuno dei quattro anni di corso o, in subordine, della somma di € 6.713,94 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno per mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo, da determinarsi in via equitativa, oltre il maggior danno, rivalutazione e dal primo atto di messa in mora e comunque dal dì della domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A motivo della domanda, l'attore ha dedotto: (a) di aver frequentato, presso l'università degli Studi di Bari, il corso di specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia, a decorrere dall'anno accademico 1983/1984, sino all'anno accademico 1986/1987; (b) di non avere percepito alcuna remunerazione, durante il predetto periodo di specializzazione;
(c) che lo Stato italiano non avesse mai ottemperato all'obbligo di trasposizione, nel diritto interno, delle norme comunitarie, non avendo esso esponente né beneficiato delle pagina 3 di 9 sopravvenute disposizioni di cui al D. Lgs. n. 257/91 (dal cui ambito applicativo erano rimasti esclusi tutti gli specializzandi iscritti in anni accademici antecedenti al 1991/1992), né dell'indennizzo previsto dalla L. n.
370/1999; (d) di avere, invece, diritto a ricevere la adeguata remunerazione prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 257/1991 o, in subordine, secondo i parametri della l. 370/1999 ovvero, in ulteriore subordine, dalle direttive 75/362/CE,
75/363/CE, 82/76/CE, quindi alla direttiva 93/16/CE, nella misura indicata dal
Dpcm del 7 marzo 2007.
L'Amministrazione convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati, nonché il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza del 17 settembre 2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale;
all'esito, il tribunale ha invitato le difese alla discussione orale della lite, ed ha emesso la presente sentenza.
2. La domanda in citazione deve essere rigettata, nel merito, per quanto di seguito considerato.
In breve, l'attore ha chiesto di vedersi corrispondere la somma (borsa di studio) di € 11.103,82/anno, già indicata dall'art. 6 del D. Lgs. n. 257/1991 - eventualmente a titolo risarcitorio/indennitario – per ciascun anno di corso di specializzazione frequentato, ovvero la somma di € 6.713,94/anno, indicata dall'art. 11 della L. n. 370/1999 o, in subordine, secondo il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007.
2.1 La domanda, se qualificata in termini di azione di adempimento
(contrattuale), postulante l'efficacia diretta (nei rapporti orizzontali) delle direttive in materia di riconoscimento dei titoli e diplomi di specializzazione medica post lauream, in ambito intraeuropeo, ed in particolare della norma prescrittiva della adeguata remunerazione (introdotta dall'art. 13, direttiva
82/76/CEE, a modifica della precedente direttiva 75/362/CEE), è evidentemente da respingere, così come proposta: trattasi di direttive non autoesecutive,
pagina 4 di 9 insuscettive di immediata applicazione nell'ambito degli Stati aderenti all'Unione, e con ciò inadatte a costituire fonte diretta del diritto (ad ottenere l'adeguata remunerazione dell'attività professionale prestata nell'ambito del corso di specializzazione) che l'attore ha accampato in giudizio.
In altri termini, tali direttive – ed in particolare la norma in tema di adeguata remunerazione – necessitavano di essere trasposte dallo Stato italiano, in ambito interno (in virtù degli artt. 249 - ex 189 - del Trattato
Istitutivo della C.E., n°3 del 25/3/1957, nonché degli artt. 288 e 291 T.F.U.E.), essendo poi di pertinenza dei governi lo stabilire l'esatto ammontare della remunerazione adeguata, non precisato nella norma sovranazionale, sicché va escluso che il singolo cittadino avrebbe potuto avanzare pretesa, per puro e semplice effetto dell'adozione di tali norme, ad opera del legislatore comunitario (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 24/01/2013, n. 446, in Foro amm. CDS 2013, 1, 201: “non possono considerarsi "self executing" le direttive comunitarie che, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dall'ordinamento interno”; Cass. n. 12725 del 20/07/2012: “le direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, pur incondizionate e sufficientemente precise nell'attribuire diritti ai singoli, non sono self-executing”; numerosi sono, poi, i precedenti del tribunale di Roma in tal senso).
2.2 Ad ogni modo, le domande in questione meriterebbero comunque rigetto, anche laddove riguardate in termini di azioni di risarcimento danni o di indennizzo, svolte a motivo dell'inadempimento dello Stato-persona all'obbligo di adeguamento del diritto interno alle norme sovranazionali, recate da direttive non auto-esecutive.
Il credito risarcitorio maturato per la tardiva ed inesatta (sotto il profilo soggettivo) trasposizione della direttiva in tema di specializzazioni mediche post lauream – unico configurabile nella fattispecie dedotta in lite – deve infatti dirsi estinto per prescrizione, in accordo all'eccezione tempestivamente pagina 5 di 9 sollevata, sul punto, dalla difesa erariale, all'atto della costituzione in giudizio.
Difatti, deve predicarsi che lo Stato italiano abbia effettivamente ottemperato, sia pure in futuro, alle prescrizioni della direttiva 82/76/CEE, già con il D. Lgs. n. 257/91, art. 6 (v. in tal senso, ex plurimis Cass. n. 17052 del
28/06/2018, in motivazione “…l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del D. Lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C131/97, e 3 ottobre 2000 - causa C- Per_3
371/97, ; e il D. Lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena Per_4 discrezionalità per il legislatore nazionale”; Cass. ord. n. 13445 del 29/05/2018: “il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad € 11.603,52 annui)”; Corte di Giustizia UE n°616 del 24 gennaio
2018, par. 15: “La direttiva 82/76 è stata trasposta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, intitolato «Attuazione della direttiva n.
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre
1990, n. 428» (GURI del 16 agosto 1991, n. 191; in prosieguo: il «decreto legislativo
n. 257»). Questo decreto legislativo è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione ed è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo del
17 agosto 1999, n. 368, intitolato «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE» (supplemento ordinario alla GURI del 23 ottobre
1999, n. 250)”; identicamente, Cass. n. 6645 del 16/03/2018).
Ne consegue che il termine (decennale) di prescrizione, cui soggetto il credito risarcitorio maturato da tutti coloro che non fossero rientrati nella pagina 6 di 9 platea dei destinatari del ridetto D. Lgs. n. 257/1991, come in quella dei destinatari della successiva L. n. 370/1999, art. 11, sia decorso dalla data
d'entrata in vigore di tale ultima norma, essendosi con ciò consolidata e resa definitiva la pregressa inadempienza dello Stato-governo all'obbligo di adeguamento, del diritto interno, alle norme di rango sovranazionale.
In particolare, come osservato dal giudice TI (così la motivazione delle sentenze Cass. n. 10813 e n. 10814 del 17/05/2011): “Nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self- executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo risarcitorio "de die in die". Qualora, in tal caso, intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall'entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni di tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta;
qualora intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotte di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio;
qualora l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di
pagina 7 di 9 circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento. Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dall'1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nei termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata su vigore dell'art. 11 l. n. 370 del
1999”.
Il principio risulta recepito e ribadito nella successiva giurisprudenza della corte nomofilattica, che il tribunale condivide, e dalla quale non v'è ragione di discostarsi (v. Cass. n. 23568 del 11/11/2011; Cass. n. 16104 del 26/06/2013;
Cass. n. 6606 del 20/03/2014: “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”; Cass. n. 23199 del 15/11/2016;
Cass. n. 13758 del 31/05/2018).
Controvertendosi di corso di formazione specialistica concluso nell'anno
1987, e non avendo la parte attrice né dedotto, né documentato di avere intimato l'Amministrazione convenuta - entro il decennio decorso dal 27 ottobre 1999 - al risarcimento del danno patito per l'inesatta trasposizione delle direttive comunitarie sopra menzionate (risultando agli atti come primo pagina 8 di 9 atto interruttivo le ricevute delle raccomandate indirizzate al
[...] nel 2010), il credito vantato a Controparte_3 titolo risarcitorio deve dirsi estinto, al momento dell'introduzione della lite (16 febbraio 2021), con il conseguente rigetto della domanda esaminata.
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta, nel merito, le domande proposte dalla parte attrice nell'atto introduttivo della lite;
- condanna l'attore a rifondere, alla le Controparte_1 spese della lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi tariffari (liquidati al minimo tariffario, sul valore della domanda € 51.000,00), oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 17 settembre 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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