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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1716/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_1
Enpals, etc.” e vertente
TRA
( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to ANTONELLO MONDILLO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to VALENTINA BEVILACQUA in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. di Roma Persona_1 del 23 gennaio 2023 (rep. 37590/7131); resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 29/11/2022, Parte_1 adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiarare che esso ricorrente era già dalla data del decesso del dante causa avvenuto in data 05.07.2015 ed è tuttora affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare una assoluta e permanente inabilità lavorativa, con conseguente diritto alla pensione di reversibilità”; 2) “Condannare l come sopra CP_1 reppr.to e dom.to al pagamento della pensione di reversibilità, nella misura di legge, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto o, in subordine nei limiti della prescrizione decennale decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre gli accessori come per legge;
” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo
[...] fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, assegnato incarico a CTU
(dott. all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Persona_2 dispositivo contestuali.
2.0 Lo stato di vivenza a carico si ritiene comprovata;
parte resistente evidenzia come sentenza n° 41548/2021 imponga un rigore nella valutazione della istruttoria, sulla circostanza che la convivenza non presupponga la vivenza a carico, imponendo “rigore” nella valutazione dell'istruttoria. Parte resistente afferma inoltre che, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione non CP_1 avesse ritenuto probatoria la produzione della mera documentazione anagrafica e delle dichiarazioni reddituali. Se l'assunto è corretto, ed il giudice aderisce allo stesso, la conclusione postulata è in effetti distorsiva del reale contenuto della sentenza, riportata e rielaborata con poca aderenza a criteri oggettivi. Ed infatti la lettura di detta sentenza evidenzia come la Corte avesse ritenuto insufficiente la produzione della sola documentazione anagrafica che attestasse la convivenza del ricorrente al de cuius (senza, pertanto, alcuna produzione attestante la condizione economica del soggetto, come avviene nell'odierno giudizio). Fra l'altro, la lettura della sentenza per esteso rileva come la Corte avesse rilevato che dallo stato di famiglia in oggetto (documentazione anagrafica allegata) emergesse la presenza di altro soggetto, rilevando come era possibile che lo stesso che potesse provvedere al ricorrente superstite: tanto dando prova effettiva immediata del
“rigore” inteso nell'analisi della istruttoria in atti.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha prodotto certificati storici in relazione alla condizione economica del soggetto, evidenziando un reddito di certo non sufficiente al sostentamento dignitoso della persona. Il rigore deve pertanto essere commisurato alla effettiva provabilità delle circostanze, atteso che il sostentamento del figlio convivente raramente lascia tracce documentali producibili e che, pertanto, è sempre necessario operare valutazione con un certo grado di presunzione. Tale requisito si ritiene, nel caso di specie,
Pag. 2 di 4 sufficientemente provato.
2.2 Quanto al requisito medico-sanitario, lo stesso viene esaminato in sede di lavori peritali dal CTU con elaborato depositato in data 26/10/2023 Persona_2 nel quale si evidenzia il seguente quadro patologico: “
1. morbo di ER con amputazione trans-metatarsale bilaterale e amputazione 2° e 3° dito mano dx in portatore di elettrostimolatore , gia' trattato con interventi di angioplastica .
2. pregressa emicolectomia per addome acuto con peritonite (2016).
3. esiti di frattura femore e gamba sinistra.
4. pregressa safenectomia bilaterale. 5.
Sindrome ansioso depressione reattiva.”.
Il CTU rileva “appare certo che il al momento della morte della Pt_1 madre 05.07.2015, vista anche la mole di documentazione specialistica allegata, dal 2009 ad oggi, era già affetto dalla patologia tromboangioite obliterante a carattere progressivo che richiedeva una tale assistenza medica per controlli interventi chirurgici e cure mediche continuative che impediva di fatto di svolgere qualsiasi attività lavorativa tale da configurare una inabilità al 100 % da quella medesima data”. Il tutto tenendo conto i multipli interventi, anche di rimozione arti appendicolari (parziali), succedutosi nel corso degli anni come conseguenza della patologia, con una progressione evidente e invalidante anche al profano della capacità lavorativa del soggetto.
Si ritiene fare affidamento, pertanto, alle valutazioni rese dal dott. , che Per_2
appaiono coerenti con la documentazione prodotta, esauriente nell'esposizione della patologia, tanto in senso generale quanto nel decorso del caso di specie.
Si evidenzia che il detto quadro patologico emerge anche in sede di visita amministrativa;
a fronte di tanto in ogni caso l' (regolarmente convocoato CP_1 alla partecipazione ai lavori peritali) non deposita osservazioni alla resa CTU.
Il ricorso, pertanto, per quanto di ragione, merita accoglimento.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
Pag. 3 di 4 1) accoglie il ricorso, dichiarando che si Parte_1 trovava a far data dal decesso della madre (05/07/2015) ed si trova tuttora nelle condizione di inabile (100%), con conseguente diritto alla pensione di reversibilità;
2) Condanna l' al pagamento della provvidenza e dei relativi arretrati a CP_1 partire da detta decorrenza;
2) Condanna l' , parte soccombente, al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre accessori, IVA e cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv.to Antonello Mondillo;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
290,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1716/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_1
Enpals, etc.” e vertente
TRA
( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to ANTONELLO MONDILLO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to VALENTINA BEVILACQUA in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. di Roma Persona_1 del 23 gennaio 2023 (rep. 37590/7131); resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 29/11/2022, Parte_1 adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiarare che esso ricorrente era già dalla data del decesso del dante causa avvenuto in data 05.07.2015 ed è tuttora affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare una assoluta e permanente inabilità lavorativa, con conseguente diritto alla pensione di reversibilità”; 2) “Condannare l come sopra CP_1 reppr.to e dom.to al pagamento della pensione di reversibilità, nella misura di legge, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto o, in subordine nei limiti della prescrizione decennale decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre gli accessori come per legge;
” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo
[...] fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, assegnato incarico a CTU
(dott. all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Persona_2 dispositivo contestuali.
2.0 Lo stato di vivenza a carico si ritiene comprovata;
parte resistente evidenzia come sentenza n° 41548/2021 imponga un rigore nella valutazione della istruttoria, sulla circostanza che la convivenza non presupponga la vivenza a carico, imponendo “rigore” nella valutazione dell'istruttoria. Parte resistente afferma inoltre che, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione non CP_1 avesse ritenuto probatoria la produzione della mera documentazione anagrafica e delle dichiarazioni reddituali. Se l'assunto è corretto, ed il giudice aderisce allo stesso, la conclusione postulata è in effetti distorsiva del reale contenuto della sentenza, riportata e rielaborata con poca aderenza a criteri oggettivi. Ed infatti la lettura di detta sentenza evidenzia come la Corte avesse ritenuto insufficiente la produzione della sola documentazione anagrafica che attestasse la convivenza del ricorrente al de cuius (senza, pertanto, alcuna produzione attestante la condizione economica del soggetto, come avviene nell'odierno giudizio). Fra l'altro, la lettura della sentenza per esteso rileva come la Corte avesse rilevato che dallo stato di famiglia in oggetto (documentazione anagrafica allegata) emergesse la presenza di altro soggetto, rilevando come era possibile che lo stesso che potesse provvedere al ricorrente superstite: tanto dando prova effettiva immediata del
“rigore” inteso nell'analisi della istruttoria in atti.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha prodotto certificati storici in relazione alla condizione economica del soggetto, evidenziando un reddito di certo non sufficiente al sostentamento dignitoso della persona. Il rigore deve pertanto essere commisurato alla effettiva provabilità delle circostanze, atteso che il sostentamento del figlio convivente raramente lascia tracce documentali producibili e che, pertanto, è sempre necessario operare valutazione con un certo grado di presunzione. Tale requisito si ritiene, nel caso di specie,
Pag. 2 di 4 sufficientemente provato.
2.2 Quanto al requisito medico-sanitario, lo stesso viene esaminato in sede di lavori peritali dal CTU con elaborato depositato in data 26/10/2023 Persona_2 nel quale si evidenzia il seguente quadro patologico: “
1. morbo di ER con amputazione trans-metatarsale bilaterale e amputazione 2° e 3° dito mano dx in portatore di elettrostimolatore , gia' trattato con interventi di angioplastica .
2. pregressa emicolectomia per addome acuto con peritonite (2016).
3. esiti di frattura femore e gamba sinistra.
4. pregressa safenectomia bilaterale. 5.
Sindrome ansioso depressione reattiva.”.
Il CTU rileva “appare certo che il al momento della morte della Pt_1 madre 05.07.2015, vista anche la mole di documentazione specialistica allegata, dal 2009 ad oggi, era già affetto dalla patologia tromboangioite obliterante a carattere progressivo che richiedeva una tale assistenza medica per controlli interventi chirurgici e cure mediche continuative che impediva di fatto di svolgere qualsiasi attività lavorativa tale da configurare una inabilità al 100 % da quella medesima data”. Il tutto tenendo conto i multipli interventi, anche di rimozione arti appendicolari (parziali), succedutosi nel corso degli anni come conseguenza della patologia, con una progressione evidente e invalidante anche al profano della capacità lavorativa del soggetto.
Si ritiene fare affidamento, pertanto, alle valutazioni rese dal dott. , che Per_2
appaiono coerenti con la documentazione prodotta, esauriente nell'esposizione della patologia, tanto in senso generale quanto nel decorso del caso di specie.
Si evidenzia che il detto quadro patologico emerge anche in sede di visita amministrativa;
a fronte di tanto in ogni caso l' (regolarmente convocoato CP_1 alla partecipazione ai lavori peritali) non deposita osservazioni alla resa CTU.
Il ricorso, pertanto, per quanto di ragione, merita accoglimento.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
Pag. 3 di 4 1) accoglie il ricorso, dichiarando che si Parte_1 trovava a far data dal decesso della madre (05/07/2015) ed si trova tuttora nelle condizione di inabile (100%), con conseguente diritto alla pensione di reversibilità;
2) Condanna l' al pagamento della provvidenza e dei relativi arretrati a CP_1 partire da detta decorrenza;
2) Condanna l' , parte soccombente, al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre accessori, IVA e cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv.to Antonello Mondillo;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
290,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
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Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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